Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5559 del 8 giugno 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L'omessa notifica dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza della integrazione del contraddittorio, iussu iudicis, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. con la conseguenza che, quando il giudice di appello non abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti litisconsorti nel giudizio di primo grado, che non siano state citate nella fase di gravame, la sentenza non è nulla, ma deve essere cassata con rinvio perché il giudice di rinvio provveda all'applicazione della disciplina prevista dalla predetta norma di rito.

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