Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1510 del 16 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La morte della parte non risultante, a norma dell'art. 300 c.p.c., dalla notificazione dell'evento o dalla certificazione ad opera dell'ufficiale giudiziario in occasione della notificazione di alcuno degli atti di cui all'art. 292, non esclude la legittimitą dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della parte medesima, inteso a ripristinare in fase di gravame, il litisconsorzio necessario gią verificatosi in primo grado, con la conseguenza che l'inottemperanza all'ordine stesso comporta decadenza dall'impugnazione, non rilevando in contrario né la produzione in giudizio, da parte dell'appellante, di un certificato di morte del litisconsorte pretermesso, né la deduzione, non comprovata, che eredi di questi sono soltanto gli altri litisconsorti fra i quali risulta istituito il contraddittorio.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.