Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4314 del 23 luglio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui per la sussistenza di un litisconsorzio necessario, la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., l'impugnazione del ricorrente è inammissibile ove al litisconsorte pretermesso sia stato notificato, a tal fine, anziché una copia integrale del ricorso, un atto contenente soltanto un riassunto del medesimo, ciò risolvendosi nel mancato assolvimento dell'onere di integrazione, attesa la necessità che al litisconsorte pretermesso sia riservato, anche ai fini dell'eventuale esercizio del suo diritto di difesa, un trattamento del tutto paritetico rispetto agli altri litisconsorti.

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