Cassazione civile Sez. II sentenza n. 20583 del 21 ottobre 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, l'art. 331 c.p.c. non prevede che fra la data di notificazione della citazione per integrazione e quella della nuova udienza di comparizione debba intercorrere un termine non inferiore a quello di costituzione prescritto dall'art. 163 bis c.p.c. Sicché il giudice può a sua discrezione determinare il termine per la comparizione indipendentemente ed al di fuori del rispetto dei minimi ordinari, salvo a vagliare le conseguenze di un termine di comparizione troppo breve, assegnando al chiamato che sia comparso una nuova udienza o disponendo, nel caso in cui non comparisca, che venga rinnovata la citazione con l'assegnazione di un nuovo termine congruo.

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