Cassazione civile Sez. II sentenza n. 22565 del 20 ottobre 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ordinanza del consigliere istruttore che abbia dichiarato l'inammissibilità dell'appello per mancata integrazione del contraddittorio, ai sensi degli articoli 331 e 357 c.p.c. (applicabile nella specie ex art. 90, legge n. 353 del 1990 — come modificato dall'art. 9, legge n. 534 del 1995 —, in quanto il giudizio era pendente alla data del 30 aprile 1995), è impugnabile mediante reclamo al collegio e, conseguentemente, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso detto provvedimento, in quanto privo del carattere della decisorietà.

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