Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21381 del 30 agosto 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

La regola dettata dall'art. 157, comma 3, c.p.c., secondo cui la parte che ha determinato la nullità non può rilevarla, non opera quando si tratti di una nullità rilevabile anche d'ufficio, ma tale inoperatività è correlata alla durata del potere ufficioso del giudice, sicché una volta che quest'ultimo abbia deciso la causa omettendo di rilevare la nullità, la regola si riespande, con la conseguenza che la parte che vi ha dato causa con il suo comportamento, ed anche quella che, omettendo di rilevarla, abbia contribuito al permanere della stessa, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza, a meno che si tratti di una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo.

(massima n. 2)

Nel caso in cui il giudizio di appello sia stato introdotto in violazione dell'art. 331 c.p.c. e la relativa nullità non sia stata rilevata né dalle parti nè dal giudice, tale violazione può essere fatta valere dalle parti (compresa quella che introdusse l'appello), con ricorso principale o incidentale avverso la sentenza conclusiva del gravame, soltanto qualora la violazione abbia riguardato una situazione di litisconsorzio necessario iniziale (art. 102 c.p.c.) o di litisconsorzio necessario processuale determinata dall'ordine del giudice (art. 107 c.p.c.), atteso che in tali casi, a differenza di ogni altra ipotesi di violazione dell'art. 331 c.p.c. (e, dunque, di litisconsorzio necessario processuale da inscindibilità o da dipendenza), non può operare la regola dell'art. 157, comma 3, c.p.c. trattandosi di violazioni rilevabili d'ufficio dalla Corte di cassazione, circostanza che esclude che la parte abbia perduto il potere di impugnare.

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