Decorsi sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazione il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l'udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente e delle persone indicate nel ricorsoa norma dell'articolo 726 e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero [71, 158].
Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; può disporre che siano assunte ulteriori informazioni, e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza (1).
Note
(1)
Il Tribunale, analizzato il ricorso e i documenti allegati, assunte le informazioni necessarie, può pronunciare la dichiarazione di assenza qualora non ritenga che sussistano i presupposti per la dichiarazione di morte presunta, oppure può dichiarare la morte presunta con sentenza la quale non accerta la morte della persona, ma la probabilità che la stessa non sia più in vita. Tale sentenza è il presupposto per l'immissione del possesso temporaneo dei beni ed inoltre, nella stessa deve essere indicata la data della morte presunta in quanto coincide con il momento a partire dal quale la sentenza stessa comincia a produrre i suoi effetti. Infine, si precisa che la sentenza può essere impugnata innanzi la Corte d'appello, nel termine di trenta giorni dall'ultima pubblicazione della sentenza e che la sentenza pronunciata in grado di appello può essere ricorribile per Cassazione.