Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2381 del 3 marzo 2000

(3 massime)

(massima n. 1)

Il provvedimento emesso dal tribunale nella forma del decreto, alla stregua di quanto previsto per i procedimenti in camera di consiglio, anche se di natura contenziosa (nella specie, rigetto del ricorso per la revisione della sentenza di divorzio relativamente all'obbligo di corresponsione di assegno per il mantenimento di figlio divenuto maggiorenne) legittimamente è sottoscritto dal solo presidente, non essendo necessaria la firma del relatore.

(massima n. 2)

Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della L. n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della L. n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.

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(massima n. 3)

La mancata partecipazione del P.M. nei giudizi relativi alla revisione dell'assegno per il mantenimento dei figli minori di genitori divorziati può essere fatta valere come motivo di gravame solo da chi intende salvaguardare gli interessi dei figli stessi, e non, quindi, dal genitore che, chiedendo che sia ridotta, o azzerata, la misura dell'assegno posto a suo carico, mira a contrastare quell'interesse, per la cui tutela è disposta la garanzia della partecipazione del P.M.

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