Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16935 del 29 novembre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

La domanda di risarcimento ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 117, sulla responsabilitą civile dei magistrati, va proposta con ricorso, e non con citazione, atteso che, dalle caratteristiche della fase iniziale del processo, regolata dall'art. 5 legge cit. e relativa al giudizio di ammissibilitą della domanda, si desume che detta fase č improntata alla sommarietą e caratterizzata dalle forme del procedimento camerale, il che lascia trasparire all'evidenza che intenzione del legislatore era quella di prevedere, anche senza espressa indicazione, l'uso del ricorso, come č confermato, altresģ, dal principio generale contenuto nell'art. 737 c.p.c., che espressamente stabilisce che i provvedimenti che debbono essere pronunziati in camera di consiglio (come quello che definisce il giudizio di ammissibilitą ex art. 5 cit.) si chiedono con ricorso al giudice competente, che pronunzia con decreto.

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