Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6272 del 30 marzo 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

In tutti i procedimenti riguardanti le pretese del coniuge divorziato sulla pensione di reversibilità si applica il rito camerale; tuttavia, l'adozione del rito ordinario non costituisce motivo di nullità, sia perché questa non è sancita da alcuna norma, sia — in osservanza del principio di conservazione degli atti — perché il rito ordinario consente di raggiungere il medesimo risultato con maggiori garanzie per la difesa e per il contraddittorio.

(massima n. 2)

La controversia tra il coniuge superstite e l'ex coniuge per la ripartizione, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970 (e succ. modif.), del trattamento di reversibilità non comporta la necessità della presenza in giudizio dell'Istituto che eroga la pensione, a differenza di quanto avviene nella diversa ipotesi, disciplinata dal secondo comma della citata disposizione, del rapporto tra l'ex coniuge e l'Istituto in assenza di un coniuge superstite. Ciò tuttavia non esclude che, anche in presenza di un coniuge superstite, la parte possa avere interesse a coinvolgere l'Istituto in giudizio, affinché la sentenza faccia stato anche nei suoi confronti e si eviti il rischio che esso assuma una posizione di estraneità rispetto al contenuto della decisione.

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