Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8034 del 19 luglio 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

In base al disposto dell'art. 510 c.c. la redazione dell'inventario da parte di uno dei coeredi giova anche agli altri che non siano accettanti puri e semplici, ma non anche a quelli che siano divenuti tali per essere decaduti dalla facoltą di accettare con beneficio di inventario, non potendo la redazione dell'inventario attribuire agli altri coeredi una posizione giuridica che essi non siano pił in grado di acquistare.

(massima n. 2)

L'art. 489 c.c. non attribuisce al minore, il cui legale rappresentante non abbia rinunciato a suo nome all'ereditą, il diritto di rinunciarvi al compimento della maggiore etą, ma soltanto la facoltą di redigere l'inventario nel termine di un anno dal compimento della maggiore etą, in guisa da garantire la sua responsabilitą intra vires hereditatis.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.