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Articolo 2487 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione

Dispositivo dell'art. 2487 Codice Civile

Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'articolo 2484 non abbia già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo [2328] o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:

  1. a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
  2. b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
  3. c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo(1).

Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto [2309, 2332] le decisioni ivi previste.

L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma.

I liquidatori possono essere revocati [2275] dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero [2409].

Note

(1) La nomina dei liquidatori è compito riservato all'assemblea straordinaria.

Ratio Legis

La norma riserva all'assemblea la competenza a decidere in merito alla nomina dei liquidatori, ad individuare le regole che presiedono al funzionamento dell'organo collegiale (in caso di pluralità dei liquidatori), nonché a determinare criteri che devono informare il procedimento di liquidazione, avuto riguardo al fine meramente conservativo cui deve orientarsi la gestione della società in seguito allo scioglimento.

Spiegazione dell'art. 2487 Codice Civile

L’iscrizione della dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento o della delibera assembleare di scioglimento anticipato sancisce l’avvio della fase di liquidazione, nel contesto della quale i liquidatori dovranno liquidare il patrimonio sociale al fine di soddisfare i creditori sociali e ripartire l'eventuale patrimonio residuo tra i soci.
Contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento, al di fuori dei casi in cui l’assemblea sia già intervenuta ed abbia provveduto in tal senso, gli amministratori devono provvedere alla convocazione dell’assemblea affinché deliberi sul numero dei liquidatori, sulla loro nomina, sulle modalità di svolgimento della liquidazione e sui poteri ad essi attribuiti.
In caso di nomina di una pluralità di liquidatori, essi andranno a comporre un organo che opererà secondo il metodo collegiale. Quanto al potere di rappresentanza, invece, si ritiene che esso spetti a ciascun liquidatore disgiuntamente.
Secondo l’orientamento prevalente, la nomina dei liquidatori rappresenta il contenuto minimo della delibera, non potendosi dunque ammettere che il Tribunale, adito ai sensi del secondo comma, decida sugli ulteriori aspetti indicati dalla norma.

Tali deliberazioni dovranno essere adottate con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto o dell’atto costitutivo. Per le s.p.a. la competenza in merito alla nomina dei liquidatori spetta dunque all’assemblea straordinaria. Nel caso delle s.r.l., si discute se, fermo il quorum deliberativo, la decisione debba essere assunta con metodo assembleare.

In seguito all’iscrizione della deliberazione o della decisione dei soci nel registro delle imprese, gli amministratori cesseranno dalla carica e saranno tenuti a consegnare ai liquidatori tutta la documentazione sociale nonché a stilare il rendiconto sulla gestione sociale di cui all’art. 2487 bis.

Nel caso in cui gli amministratori non provvedano alla convocazione dell’assemblea per la nomina dei liquidatori o l’assemblea, debitamente convocata, non deliberi in merito, i soci, gli amministratori ed i sindaci saranno legittimati a richiedere l’intervento suppletivo del Tribunale, il quale dovrà provvedere alla nomina in luogo dell’assemblea.

L'assemblea ha il potere di revocare i liquidatori. La revoca può essere deliberata anche in assenza di giusta causa ed anche se i liquidatori siano stati nominati nell'atto costitutivo. In assenza di giusta causa i liquidatori avranno però diritto al risarcimento del danno patito.
Si ha giusta causa di revoca qualora i liquidatori violino gli obblighi loro imposti dall’art. 2489 e in tutte le circostanze in cui ostacolino il corretto e proficuo svolgimento della procedura di liquidazione.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

12 Le direttive della delega in tema di scioglimento e liquidazione fondamentalmente prevedevano: a) una accelerazione e semplificazione del procedimento, disciplinandone e chiarendone l'inizio, lo svolgimento ed il termine; b) una disciplina attenta alla possibilità di conservare l'eventuale valore residuo dell'impresa; c) una disciplina che chiarisse la redazione dei bilanci in fase di liquidazione. L'innovazione fondamentale rispetto al sistema vigente consiste nella netta separazione tra il verificarsi di una causa di scioglimento, e la determinazione del momento in cui ha effetto. Le cause di scioglimento previste all'art. 2484 del c.c. sono rimaste sostanzialmente invariate. Il momento in cui la causa di scioglimento prende effetto si è in ogni caso fissato all'iscrizione nel registro della deliberazione del consiglio che l'accerta, ovvero, ovviamente, all'iscrizione della deliberazione assembleare che dispone lo scioglimento. Ciò al fine essenziale di eliminare l'incertezza, per tutti, sul momento in cui lo scioglimento si determina. In coerenza con la nuova disciplina sull'efficacia della causa di scioglimento all'art. 2484 si è precisato l'obbligo degli amministratori di accertarla e di effettuare la relativa iscrizione. Sempre in questa impostazione, si è ritenuto di stabilire, in caso di ritardo od omissione, una responsabilità dell'organo amministrativo per danni conseguenti. In ordine ai poteri degli amministratori all'art. 2486 del c.c. si è ritenuto di porre una limitazione non basata sul concetto, ambiguo, di "nuova operazione", ma sulla strumentalità, o meno, alla conservazione del valore dell'impresa sociale. Conseguentemente la responsabilità in caso di violazione non investe più l'operazione in sé, ma l'eventuale danno conseguente. Conservata l'attuale competenza sulla nomina dei liquidatori, all'art. 2487 del c.c. si è ritenuto di demandare all'assemblea la determinazione dei relativi poteri, prevedendo la possibilità di un, limitato, esercizio dell'impresa sociale, al fine di evitare i danni che una repentina cessazione può apportare al valore di essa. Nel nuovo sistema, all'art. 2487-bis si è chiarita la successione tra amministratori e liquidatori. Si è altresì previsto per gli amministratori uscenti, unitamente alla consegna dei libri sociali, la consegna di una "situazione dei conti" alla data di effetto dello scioglimento, per consentire, sostanzialmente, la possibilità di individuare quanto posto in essere prima e dopo. La revoca dello stato di liquidazione, richiesta dalla delega, è stata consentita all'art. 2487-ter alla condizione che non sia iniziata la distribuzione dell'attivo, distribuzione inconcepibile, come atto liquidatorio, con la continuazione dell'impresa. Naturale e coerente la tutela dei creditori. Sul piano generale, la modifica di base alla disciplina della liquidazione consegue al cambiamento di impostazione già segnalato in premessa relativamente alla disciplina dell'efficacia del verificarsi di una causa di scioglimento. In effetti, l'impianto del codice del 1942 sostanzialmente partiva dal principio che il verificarsi della causa di scioglimento sciogliesse il contratto sociale, e a ciò conseguiva la permanenza di una struttura organizzativa limitata alla funzione di gestire una liquidazione modellata sulla disciplina della liquidazione di società di persone. Si è ritenuto che la delega, anche in funzione dell'esigenza di conservazione del valore dell'impresa, imponesse di valorizzare la permanenza di una organizzazione sociale. Ovvio il richiamo all'art. 2489 del c.c. per individuare i poteri dei liquidatori agli atti "utili", ancorché in via strumentale, per la realizzazione della liquidazione; altrettanto ovvio il richiamo al regime di diligenza e responsabilità degli amministratori. La carenza di una disciplina dei bilanci in fase di liquidazione è fortemente sentita, e del resto, seppure a effetti fiscali, bilanci sono richiesti; si è perciò ritenuto all'art. 2490 del c.c. di affermare espressamente l'esigenza di formazione del bilancio, richiamando in principio le disposizioni vigenti per la società in ordinario funzionamento, con l'ovvio limite della compatibilità con la natura, finalità e stato della liquidazione. Posto che l'intervenuto stato di liquidazione modifica i criteri di valutazione dei beni, si è imposto ai liquidatori di illustrare nella nota integrativa i criteri adottati, criteri in ordine ai quali non si è ritenuto di individuare principi specifici, ritenendo necessario il rinvio ai principi contabili, anche poi diversi da caso a caso. Completa le informazioni che i liquidatori devono offrire, l'esigenza che in relazione essi individuino non solo i criteri adottati, ma anche le prospettive temporali della liquidazione stessa. La nuova impostazione generale, e l'espressa previsione dei bilanci in fase di liquidazione, ha richiesto, nell'art. 2490, al comma 4, che si prevedesse nel primo bilancio (che pressoché fatalmente comprende un periodo di gestione ordinaria), l'indicazione delle variazioni che lo stato di liquidazione ha imposto ai criteri di valutazione fino allora adottati. La possibilità di continuare sia pure parzialmente l'esercizio dell'impresa, al fine esclusivo di non disperderne il valore, ha imposto che le poste di bilancio relative all'azienda o al ramo d'azienda continuato, poste che ovviamente potranno avere un criterio di valutazione diverso, abbiano una indicazione separata. Per la residua disciplina (artt. 2491-2496) si è ritenuto di poter riprodurre sostanzialmente la disciplina esistente, salvo la possibilità, con le opportune cautele, di distribuire acconti durante la liquidazione.

Massime relative all'art. 2487 Codice Civile

Cass. civ. n. 31350/2019

l decreto di nomina del liquidatore di una società di capitali, emesso ai sensi dell'art. 2487 c.c., non è suscettibile di ricorso per cassazione, neppure a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento non definitivo, come risulta dalla circostanza che, ai sensi del quarto comma della citata disposizione, il liquidatore può essere revocato dall'assemblea o, in presenza di una giusta causa, dal tribunale.

Cass. civ. n. 13867/2017

In tema di liquidazione delle società di capitali (nella specie, di una società a responsabilità limitata), ove l’assemblea che ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore non abbia determinato i poteri attribuiti a quest’ultimo alla stregua delle indicazioni contenute nell’art. 2487, comma 2, c.c., il liquidatore è investito, giusta l’art. 2489, comma 1, c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società.

Cass. civ. n. 1623/2015

L'azione promossa dal socio di una società di capitali per la revoca del liquidatore ex art. 2450, quarto comma (oggi art. 2487, quarto comma), cod. civ. - rimedio cui il primo è direttamente legittimato a tutela dei suoi diritti di partecipazione, che diventano liquidi ed esigibili solo con la liquidazione della società - implica il litisconsorzio necessario con la società, così come nelle società di persone è necessaria la presenza in giudizio di tutti i soci.

Cass. civ. n. 12677/2009

Il decreto di nomina del liquidatore di una società di capitali, emesso ai sensi dell'art. 2487 c.c., non è suscettibile di ricorso per cassazione, neppure a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento non definitivo, come risulta dalla circostanza che, ai sensi del quarto comma della citata disposizione, il liquidatore può essere revocato dall'assemblea o, in presenza di una giusta causa, dal tribunale.

Cass. civ. n. 9231/2002

Il decreto con il quale il presidente del tribunale abbia provveduto alla nomina dei liquidatori di una società di capitali ai sensi dell'art. 2450, terzo comma, c.c., non è suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento ed il presidente si sia pronunciato sul punto, in quanto il detto presidente, dopo un indagine sommaria e condotta incidenter tantum, può nominare i liquidatori sul presupposto che la società si sia sciolta, ma non accerta in via definitiva né l'intervenuto scioglimento né le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2487 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

N. C. chiede
mercoledì 19/10/2022 - Calabria
“Salve.
Sono soccombente in sentenza di appello nei confronti di due appellanti.
Uno dei due appellanti è una SRL che risulta in liquidazione ed il liquidatore è uno dei due soci fratelli.
Dalla visura si evince che la liquidazione è iniziata nel 2012 e che la partita IVA è stata chiusa nel 2019 quando è stata depositata domanda di cessazione attività riproposta nel 2021 ed attualmente sospesa.
Invio copia della visura e chiedo di sapere se la società, o il liquidatore o uno dei soci possono agire coattivamente nei miei confronti (decreto ingiuntivo, fermo macchina, aggressione conto in banca) per pretendere le spese legali a loro liquidate dato che non c'e' partita iva e la domanda di cessazione è stata già inoltrata ed in procedimento.
Ovvero se le spese legali non li debbo più pagare
grazie”
Consulenza legale i 25/10/2022
Visionando la documentazione inviata, si apprende che la s.r.l. a cui fa riferimento risulta ancora attiva al 17.10.2022 (data di evasione della visura), pur se in fase di scioglimento e liquidazione.
Posto che la rappresentanza della società, anche processuale, nella fase di liquidazione è attribuita dall’assemblea dei soci a uno o più liquidatori e decorre fin dal momento dell’iscrizione della loro nomina, come disposto dall’art. 2487 del c.c., saranno questi ultimi a dover agire nei confronti degli eventuali creditori per il recupero dei crediti societari.

Nel caso di specie, pertanto, considerato che la società creditrice è ancora attiva, il liquidatore potrà agire nei Suoi confronti per il recupero delle spese legali liquidate in sentenza a Suo carico.

Per analizzare l’eventualità in cui dovesse intervenire la cancellazione della società prima dell’inizio dell’azione di recupero, si deve far riferimento alla giurisprudenza in materia.
A tal proposito la Suprema Corte ha affermato che alla cancellazione della società di capitali, segue un fenomeno successorio per il quale i soci “ereditano” in regime di contitolarità o di comunione indivisa, le posizioni della società, sia attive che passive, in base alle loro responsabilità; pertanto i due ex soci sostituiranno la società sia nella posizione di creditori sia in quella di debitori, sempre rispettando il regime di responsabilità patrimoniale vigente durante la vita della società. (Cass. Civ., 12 marzo 2013, n. 6072).
Per quanto concerne i crediti, tuttavia, la Cassazione pone un limite: le mere pretese già azionate o azionabili in giudizio e i diritti di credito ancora incerti o illiquidi che per essere inseriti nel bilancio finale di liquidazione avrebbero richiesto un’attività ulteriore, non si considerano “ereditati” in quanto si ritiene che la società vi abbia rinunciato; pertanto l’eventuale credito si considererà estinto.

Il credito vantato dalla società nei suoi confronti non configura né una mera pretesa, né un credito incerto o illiquido, trattandosi di un ammontare definito e certo liquidato in una sentenza; di conseguenza, una volta avvenuta la cancellazione della s.r.l., i soci potranno rivalersi su di lei per la rifusione delle spese legali liquidate in favore della società.

Infine, nel caso in cui la società dovesse estinguersi nel corso della procedura di recupero del credito vantato nei Suoi confronti, ai sensi dell’art. 299 del c.p.c. o dell’art. 300 del c.p.c. (a seconda del momento in cui si pone la cancellazione della società) si verificherebbe l’interruzione del procedimento, che i soci avrebbero la facoltà di riassumere entro il termine perentorio di 90 giorni, così da poter proseguire l’azione nei Suoi confronti.

D. P. chiede
giovedì 30/12/2021 - Lombardia
“Ho accettato con beneficio di inventario, insieme ad un altro erede maggiorenne ed altri due eredi minorenni, l'eredità di mio padre che comprendeva beni immobili intestati a lui privatamente e quote di 3 srl.
Ora una di queste tre srl, non ha proprietà immobiliari ma solo debiti per circa 70.000 euro, nessuno vuole fare il liquidatore di questa società per cui l'attuale amministratore chiederà la nomina di un liquidatore al tribunale.
La minaccia che mi viene fatta dagli altri eredi anche loro soci di qs società e che se viene nominato un liquidatore del tribunale, il compenso di quest'ultimo dovremmo pagarlo noi soci perché la società ha solo debiti. E' vero? Anche se si tratta di srl?”
Consulenza legale i 07/01/2022
I soci di una società di capitali, dopo la cancellazione della stessa in seguito alla procedura di liquidazione, ai sensi dell’art. 2495 del c.c. sono responsabili dei debiti sociali esclusivamente nei limiti di quanto riscosso in sede di bilancio finale di liquidazione.

L’art. 2476 del c.c., al comma VI, prevede una forma di responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali in caso di inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
Della stessa responsabilità sono gravati soci, ai sensi del comma VIII della medesima norma, nel caso in cui abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

Nell’eventualità in cui l’assemblea non si costituisca o non deliberi in merito alla causa di scioglimento della società e alla nomina dei liquidatori, gli amministratori possono fare istanza affinché venga nominato un liquidatore dal Tribunale ai sensi dell’art. 2487 del c.c..
Il compenso di questi, calcolato in base alle apposite tariffe professionali, dovrà essere corrisposto dalla società stessa, da ottenersi dal ricavato della procedura di liquidazione.

Nel caso di specie pare potersi prevedere che il ricavato della liquidazione non permetterà il pagamento di alcun debito sociale.
In tali eventualità, il compenso dei liquidatori nominati dal Tribunale potrà essere posto a carico dell’erario, previa apposita istanza da parte degli stessi.

Donatella P. chiede
lunedì 05/04/2021 - Lombardia
“Ho accettato l'eredità di mio padre con beneficio di inventario. Questa eredità comprende beni immobili intestati privatamente a mio padre e quote di srl, per cui ora sono socia di 3 srl, in cui gli amministratori si sono dimessi ma non sono ancora stati sostituiti. Nessuno vuole fare l'amministratore di queste tre società che sono ferme da quasi un anno e mezzo. Ora gli amministratori hanno convocato assemblea straordinaria per la nomina di un nuovo organo amministrativo (che sappiamo già che non c'è) oppure di un liquidatore per sciogliere le società (forse un candidato liquidatore c'è). Io posso votare per la messa in liquidazione delle società senza autorizzazione del tribunale o rischio di perdere il beneficio di inventario? Una di queste società ha dei debiti con la banca garantiti da fideiussione su tutto il patrimonio privato di mio padre.”
Consulenza legale i 09/04/2021
Nelle srl non è prevista la distinzione fra assemblea ordinaria e straordinaria (al contrario prevista per le spa); sono tuttavia previste differenti maggioranze a seconda delle deliberazioni che in assemblea debbono essere assunte.
In merito alla decisione di scioglimento della società e la nomina dei liquidatori, l’art. 2487 del c.c. stabilisce che l’assemblea deve deliberare con le maggioranze “rafforzate” previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; pertanto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2479 e 2479 bis del c.c., con voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (ben più gravosa della maggioranza assoluta dei presenti in assemblea dovuta per le altre ipotesi).

Considerata la richiesta maggioranza “rafforzata” per la nomina degli amministratori, l’atto, pur in assenza di una espressa previsione legislativa, può considerarsi di straordinaria amministrazione.
La messa in liquidazione di una società, peraltro, ben può essere interpretata come vendita, anche se all’interno di una procedura legislativamente disciplinata, di beni che appartenevano al de cuius; fattispecie che determina la predita del beneficio di inventario ai sensi dell’art. 493 del c.c..

Tanto considerato, la decisione di mettere in liquidazione una società può essere considerato atto di straordinaria amministrazione del patrimonio ereditario, pertanto, per evitare di incorrere nella decadenza dal beneficio stesso, si consiglia di richiedere l’autorizzazione al competente Tribunale ai sensi dell’art. 747 del c.p.c..

GIUSEPPE P. chiede
martedì 29/12/2020 - Abruzzo
“Sono socio di una SRL, avente per oggetto l'attività immobiliare, con una quota del 5%. L'amministratore unico quota del 95%.Questi ha convocato un'assemblea ordinaria presso lo studio notarile di Castiglion Fiorentino per lo scioglimento della società e nomina del liquidatore. Ho risposto che per motivi legati al COVID non potevo partecipare in quanto abitante in Abruzzo.
Chiedo: l'Assemblea che nominerà come liquidatore unico il socio al 95% può per tale funzione l'assemblea attribuire un compenso?
Lo scopo della liquidazione è la vendita degli immobili. Essendo la SRL in lieve perdita, il liquidatore può detrarre da ciò che si ricaverà dalla vendita il suo compenso?”
Consulenza legale i 02/01/2021
L’incarico dato al liquidatore di una s.r.l. ai sensi dell’art. 2487 c.c. è considerato a titolo oneroso.

Seppur, infatti, non sussista una specifica disposizione normativa che stabilisca la natura onerosa di tale incarico, la giurisprudenza è orientata a ritenere l’incarico svolto dal liquidatore di natura onerosa (cfr. Tribunale di Milano, sentenza del 16 giugno 2011). L’onerosità di tale incarico viene fatta discendere dall’applicazione analogica delle disposizioni previste per gli amministratori, atteso che sia questi ultimi che il liquidatore sono organi di nomina assembleare; e che la loro attività e responsabilità è regolata dalla medesima disciplina.

All’assemblea convocata per la nomina del liquidatore ai sensi della menzionata disposizione, potrà, dunque, essere deliberato anche il compenso spettante al medesimo.

Nel caso di specie, tuttavia, il fatto che la nomina del liquidatore sia indirizzata verso il socio che detiene il 95% delle quote (in grado di esercitare dunque una maggioranza preponderante in assemblea) può generare un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2479 ter, manifestandosi infatti un attuale e concreto interesse del socio/liquidatore in relazione alla determinazione del suo compenso. Sarebbe opportuno, dunque, che il medesimo si astenga dal votare sul proprio compenso quale liquidatore.

Riguardo, invece, alla possibilità di detrarre dal prezzo ottenuto per la vendita degli immobili di proprietà della società quanto dovuto al liquidatore per l’attività svolta, non è possibile procedere in tal senso. Il compenso del liquidatore, infatti, non ha natura privilegiata e pertanto non gode di alcuna preferenza nel soddisfacimento rispetto agli altri creditori sociali (cfr. Cass. Civ., Sez I, n. 5489 del 2008).

Giuseppe S. chiede
venerdì 27/03/2020 - Lombardia
“Buongiorno.
Nel mese di marzo 2019 veniva costituita la società Alfa srl semplificata con Capitale Sociale di € 1.000,00 diviso tra due soci con quote al 50%.
Uno dei due soci veniva nominato amministratore senza compenso.
La società avrebbe svolto, come poi ha fatto, l'attività di procacciamento d'affari tramite segnalatori.
I soci, già prima della costituzione della società, svolgevano la medesima attività autonomamente e ne erano entrambi consapevoli.
Nessun regolamento interno, patto scritto o norma statutaria (lo statuto tra l'altro non è stato predisposto, trattandosi di srls) è stata prevista tra i soci per limitare, proibire o vincolare la prosecuzione dell'attivita' svolta dagli stessi autonomamente.
La società infatti sarebbe servita unicamente a mettere in comune i costi sostenuti da entrambi nelle rispettive attività, determinandone una conseguente riduzione.
I soci, procacciando affari per conto della società, sono a mio avviso amministratori di fatto. A dimostrazione di ciò, tra l'altro, vi è una fattura emessa ed incassata dal socio non amministratore. L'amministratore invece non ha mai né fatturato né incassato nulla dalla Alfa srls.

Nel mese di maggio 2019 il socio non amministratore ha abbandonato l’attività.
La società ha continuato a fatturare fino a luglio 2019 ad un solo cliente procacciato dal socio amministratore. Successivamente l'attività della società è stata sospesa per l'abbandono del socio e il conseguente conflitto tra i soci.
Nel mese di agosto il socio amministratore apre una nuova società per proseguire l’attività.
Attualmente il socio non amministratore, intende intraprendere un’azione di responsabilità contro l’amministratore.
Il quesito: come è possibile cessare e cancellare dal registro delle imprese la Alfa srl, considerando che il bilancio 2019 è in perdita per più di 1000€?
Cessando la Alfa srl, decade il diritto da parte del socio di intraprendere un’azione di responsabilità?”
Consulenza legale i 07/04/2020
La risposta al primo quesito richiede il richiamo all’art. 2484 del c.c., a mente del quale le società di capitali, tra cui anche quelle a responsabilità limitata, si sciolgono automaticamente in caso si verifichino alcuni eventi, come ad esempio:
i) decorso del termine;
ii) conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, appositamente convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
iii) impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea;
iv) riduzione del capitale al di sotto del minimo legale se non si è provveduto alla sua reintegrazione.

Dalla ricostruzione dei fatti si evincono problematiche relative sia all’impossibilità di proseguire l’attività sociale sia perdite sociali rilevanti che hanno eroso completamente il capitale sociale.

Da ciò deriva ai sensi dell’articolo sopra menzionato la necessità che l’amministratore della srl (che dall’atto costitutivo risulta un amministratore unico) convochi ai sensi dell’art. 2487 del c.c. l’assemblea dei soci perché si proceda con la nomina di un liquidatore e si inizi la liquidazione della società, che poi porterà alla sua cancellazione dal registro delle imprese; è possibile anche che la nomina del liquidatore e l’inizio della liquidazione vengano deliberate direttamente dall’assemblea senza una preventiva convocazione da parte dell’amministratore, come previsto ai sensi dell’art. 2484, 6) punto.

Pertanto, e venendo alla risposta al primo quesito, la cessazione della srl deve avvenire per mezzo di una liquidazione deliberata dall’assemblea dei soci.

Venendo, invece, al secondo quesito, la liquidazione della società e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese non comportano l’impossibilità per il socio di intraprendere azioni di responsabilità, le quali, tuttavia, non saranno più fatte per conto della società (ormai estinta), ma dallo stesso socio quale successore della medesima società.

Cristiano D. chiede
mercoledì 31/07/2019 - Toscana
“Sono proprietario unico di tutte le quote di una società S.R.L in liquidazione di cui sono venuto in possesso da poco.
E' sufficiente una delibera dell'assemblea dei soci? Il commercialista che tiene i bilanci della società mi ha chiesto per prepararmi la revoca una serie di documenti tra cui l'atto costituivo della società, la nomina del liquidatore, lo statuto della società. E' corretto?
In definitiva cosa occorre per fare la revoca del liquidatore?”
Consulenza legale i 08/08/2019
Il motivo per il quale il commercialista ha chiesto i documenti relativi alla costituzione della società sono probabilmente legati semplicemente a ragioni di verifica della regolarità formale dell’operazione.

Il legislatore, infatti, non ha fornito particolari indicazioni a riguardo.
L’art. 2487 c.c., che è la norma di riferimento sul punto, si limita a prevedere che la deliberazione relativa alla nomina ed alla revoca dei liquidatori sia adottata dai soci in assemblea e con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto.

Normalmente un dato comune a tutte le società di capitali è rappresentato dalla impossibilità di considerare la delibera in esame come una “modificazione statutaria”, con conseguente esclusione dell’assoggettamento al controllo di legalità contemplato dall’art. 2436 c.c
Quest’ultimo prevede in effetti dei controlli stringenti, da parte di più soggetti: “Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto (…) verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste (...).
L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro.
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, (…), agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo”.
A conferma di tale conclusione (esclusione dei controlli nel caso di delibera di revoca dei liquidatori) può richiamarsi l’art. 2487 bis bis c.c., secondo il quale sono gli stessi liquidatori a dover provvedere all’iscrizione della loro nomina, e non invece il notaio verbalizzante, come avviene quando si verificano modificazioni statutarie ex art. 2436 c.c.

La disciplina delle società di capitali, in particolare, si differenzia dalle altre in merito alla verbalizzazione assembleare. Infatti, pur non implicando la nomina e la revoca dei liquidatori di per sé una modificazione statutaria, la disciplina novellata dispone che nelle società per azioni dette deliberazioni siano assunte dall’assemblea in sede straordinaria, e pertanto verbalizzate da un notaio ex art. 2375 c.c..
Giova ricordare che l’art 2375 del c.c., rubricato “Verbale delle deliberazioni dell’assemblea”, al comma 2 enuncia “il verbale dell’assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio”. Tale conclusione può essere desunta dall’insieme delle due norme - art. 2487 e art. 2365 c.c. – per cui “l’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza

Una dottrina, rimasta isolata, aveva ritenuto che - al contrario - nella s.r.l. in particolare la verbalizzazione notarile fosse necessaria solo nel caso la revoca dello stato di liquidazione comportasse anche modifiche statutarie.
Questo tipo di società è dotata, infatti, di un complesso di norme in linea di principio autosufficiente e, laddove non vi sia un espresso richiamo di queste ultime alla disciplina delle s.p.a., non è automatico che si possa ragionare per analogia ed applicare alla s.r.l. gli stessi principi valevoli per le s.p.a., come se – in qualche modo – il legislatore si fosse “dimenticato” di disciplinare lo stesso anche per la s.r.l..

A tal proposito, però, si segnala il parere del Ministero della Giustizia 3 aprile 2015 (Nota MISE del 16 aprile 2015 in CNN Notizie del 21 aprile 2015 con nota di Ruotolo/Boggiali) per cui la "deliberazione di revoca dello stato di liquidazione è obbligatoriamente soggetta a verbalizzazione notarile, anche quando la decisione non chiede (…) un intervento sullo statuto" in quanto "il richiamo all'art. 2436 comporta una piena equiparazione della deliberazione di revoca (…) a quella di modifica dei patti sociali", che ha chiarito quindi la necessità dell'intervento notarile nella s.r.l. anche quando la delibera di revoca non comporta contestualmente alcuna modifica statutaria.

Per tornare al quesito e concludere: la legge non fornisce indicazione sui documenti necessari, formalmente, a procedere con la revoca del liquidatore. La richiesta di atto costitutivo, Statuto e nomina del liquidatore sono sicuramente documenti necessari ed utili a verificare il rispetto della legge nell’iter finalizzato alla messa in stato di liquidazione per poi, ora, poter procedere alla revoca del medesimo.
Invitiamo, in ogni caso, a chiedere maggiori spiegazioni al commercialista, al quale dovrà essere chiesto altresì se è previsto un passaggio notarile per formalizzare – come parrebbe in forza di quanto sopra illustrato – l’operazione.

Roberta C. chiede
giovedì 01/06/2017 - Sardegna
“Una società srl fu regolarmente sciolta, per decorso del termine societario, da ben oltre 10 anni. Dalla data del suo scioglimento la società cessò qualsiasi attività. I soci non procedettero a nominare il liquidatore, anche in vista del basso valore dell’unico immobile societario (un piccolo appezzamento di pascolo cespugliato).

Oggi, dopo oltre 10 anni, uno dei soci propone azione legale al Giudice, chiedendo la nomina d’ufficio di un liquidatore. Ciò comporterà spese a carico dei soci, che gli stessi vorrebbero evitare.

Quale possibilità hanno gli altri soci di eccepire la prescrizione per una tale azione?

Esiste qualche altro modo per impedire che il liquidatore venga così tardivamente nominato dal giudice? (L’assemblea dei soci, sempre che convenisse convocarla, non avrebbe, probabilmente, la capacità di nominare un liquidatore per mancanza del quorum necessario.)
Consulenza legale i 16/06/2017
Purtroppo la nomina dei liquidatori non è soggetta ad alcun termine di prescrizione.

Quando si verifica una delle cause di scioglimento della società (tra le quali anche il decorso del termine di durata: si veda l’art. 2484 cod. civ) gli amministratori devono dichiararlo e ed iscrivere tale dichiarazione nel registro delle imprese.
Gli adempimenti appena descritti (dichiarazione degli amministratori ed iscrizione nel Registro delle imprese) hanno efficacia non meramente dichiarativa dello scioglimento ma addirittura “costitutiva”, ovvero lo scioglimento non produce effetti se essi mancano.
Contestualmente alla dichiarazione ed agli adempimenti pubblicitari, in forza dell’art. 2487 cod. civ., gli amministratori devono convocare l’assemblea dei soci perché deliberi, tra le altre cose, la nomina dei liquidatori.

L’art. 2485 cod. civ., infine, recita: “Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell’art 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi”.
Pertanto, le cause di scioglimento della società devono essere, in base al codice civile, tempestivamente accertate, dichiarate e pubblicizzate dagli amministratori. Questi ultimi assumono una precisa responsabilità in tal senso, tanto che sono soggetti, in caso di omissioni, ad un’azione giudiziaria di natura risarcitoria da parte dei soci.
Tale azione di responsabilità è soggetta a prescrizione quinquennale.

Eccettuata quest’ultima, tuttavia, non esiste altra prescrizione: il mancato accertamento e la mancata dichiarazione formale del verificarsi di una causa di scioglimento non hanno altro effetto se non quello di renderne impossibile la pubblicità nel registro delle imprese e di impedire, così, che lo scioglimento produca i suoi effetti.

Nel quesito, tuttavia, è scritto che la società è stata “regolarmente” sciolta: è legittimo presumere, dunque, che nel caso di specie siano stati eseguiti gli adempimenti formali di cui sopra e che l’intervenuto scioglimento sia stato pubblicizzato nel Registro delle Imprese. A questo punto gli amministratori hanno conservato il potere di gestione provvisoria della società, anche se solamente ai fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, il tutto in una prospettiva propedeutica alla liquidazione.
Quest'ultima, dunque, per poter essere iniziata e portata a compimento, necessita della nomina dei liquidatori, nomina che, come detto, può intervenire potenzialmente in qualsiasi momento.

In mancanza di nomina, la società non potrà redigere né approvare il bilancio di liquidazione né essere cancellata dal Registro delle Imprese, ma potrà – come già detto – rimanere in vita al fine di gestire il patrimonio sociale. E’ questa, probabilmente, la ragione del fatto che non esiste un termine di prescrizione per la nomina in questione: non avrebbe alcun senso stabilirlo dal momento che la società, anche in assenza di liquidatori, può comunque mantenersi attiva.

Non vi sono altri modi, purtroppo, per impedire l’intervento del Giudice sollecitato da uno dei soci, se non convincere quest’ultimo a desistere dall’azione.

Vincenzo C. chiede
giovedì 07/10/2010
“LA SOSTITUZIONE DI UN LIQUIDATORE è DI PERTINENZA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA O DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA”
Consulenza legale i 08/10/2010

La risposta è contenuta al comma 4 della stessa norma laddove recita:

"L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma."


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