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Articolo 299 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Morte o perdita della capacità prima della costituzione

Dispositivo dell'art. 299 Codice di procedura civile

Se prima della costituzione (1) in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio [75 c.p.c.] di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto (2) (3), salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione osservati i termini di cui all'articolo 163bis [125 disp. att.].

Note

(1) Il legislatore ha disciplinato l'interruzione del processo in due momenti temporali diversi: l'articolo in commento riguarda il caso in cui l'evento interruttivo colpisce la parte che si sia già costituita, mentre l'art. 300 del c.p.c. riguarda la morte o perdita di capacità della parte costituita (o del contumace).
Poiché nell'ipotesi prevista dall'art. 299 il difensore non è stato ancora designato, il diritto di difesa della parte sarebbe inevitabilmente pregiudicato dalla prosecuzione del giudizio: pertanto è giustificata la previsione di un'interruzione automatica del processo, salvo che si verifichi una sua immediata prosecuzione o riassunzione.
(2) Il processo si interrompe ipso iure, non occorrendo alcun provvedimento del giudice: gli atti compiuti successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo sono nulli.
(3) L'istituto dell'interruzione è strettamente legato al principio del contraddittorio: pertanto non si ritiene applicabile ai procedimenti speciali nelle fasi a cognizione sommaria.
Altra esclusione riguarda il giudizio in Cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio.

Ratio Legis

La ratio dell'istituto dell'interruzione, diversamente dalla sospensione, è data dalla tutela della parte in difficoltà mediante uno strumento che conservi l'integrità del contraddittorio. Nei giudizi in cui questo non sussista, la disciplina dell'interruzione è di conseguenza inapplicabile.

Spiegazione dell'art. 299 Codice di procedura civile

I soggetti in relazione ai quali possono prodursi eventi idonei a determinare l'interruzione del processo sono:
  1. la parte: attore o convenuto, costituito o contumace;
  2. il suo rappresentante legale;
  3. il difensore che la assiste.
Per parte deve intendersi chiunque agisca o sia chiamato in giudizio, destinatario come tale degli effetti della sentenza che verrà pronunziata all'esito del procedimento; nessuna rilevanza può assumere il fatto che la qualità di parte sia stata acquisita originariamente oppure per intervento coatto o volontario.

Passando ad esaminare gli eventi interruttivi, la norma dispone, in primo luogo, che il processo può interrompersi se “sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti”.
Due sono, dunque, i tipi di eventi che possono colpire una delle parti in causa, astrattamente idonei a determinare l'interruzione: la morte e l'incapacità sopravvenuta.

Per morte ci si riferisce, evidentemente, al fenomeno naturale che può interessare una delle parti che sia un soggetto fisico, ed anche ai fenomeni che, colpendo la persona giuridica coinvolta nel processo, ne siano l'equivalente.
Alla morte naturale viene normalmente equiparato il caso della morte presunta di una delle parti (art. 58 del c.c.).

Con riferimento, invece, al caso della sopravvenuta perdita della capacità di stare in giudizio e di cessazione della rappresentanza della parte incapace, ci si riferisce alle varie ipotesi di incapacità legale, assoluta o relativa (interdizione, inabilitazione, fallimento) e di rappresentanza legale, imposta, come tale, direttamente dalla legge.
Non determina, invece, l'interruzione del processo la semplice incapacità naturale in cui eventualmente versi una delle parti, almeno finché manchi il relativo provvedimento giudiziale di interdizione o nomina del rappresentante provvisorio.

Ulteriore causa di interruzione del processo civile è la morte o la perdita di capacità del legale rappresentante della parte.
Si tratta del caso in cui venga meno, o risulti processualmente menomato il rappresentante legale della parte incapace: il tutore dell'interdetto, o il curatore dell'inabilitato.
Non costituisce, invece, causa di interruzione del processo l'evento che interessi il rappresentante volontario della parte.

Può anche verificarsi che l'interruzione trovi la sua ragione nella cessazione della rappresentanza legale, come nel caso del raggiungimento della maggiore età per il minore, della revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione, del ritorno dello scomparso, dell'assente e del morto presunto, o della chiusura del fallimento.

L'art. 110 del c.p.c. disciplina la cd. successione nel processo proprio per il caso in cui una delle parti venga meno “per morte o altra causa”.
Ora, se nessun dubbio può sorgere in relazione al fenomeno naturale della morte, mentre più dubbia è l'ipotesi in cui la parte venga meno “per altra causa”.
Infatti, mentre nel primo caso viene imposta la prosecuzione del processo nei confronti del successore universale, nel secondo caso si rende necessario innanzitutto individuare il fenomeno a cui la norma ha inteso riferirsi.
Si ritiene che il legislatore abbia voluto riferirsi non alla parte intesa come persona fisica, ma a fenomeni successori che possano interessare la persona giuridica che sia parte in giudizio.
La norma, dunque, si applica a condizione che:
  1. l'ente si estingua;
  2. a tale estinzione si accompagni un fenomeno di successione a titolo universale.
L'estinzione dell'ente originario costituisce il presupposto indispensabile per l'applicazione degli artt. 110 e 299 ss.

Si è in passato ritenuta idonea ad interrompere il processo sia la fusione di società in senso stretto (il caso in cui due società cessano di esistere e ne nasce una terza) sia la fusione per incorporazione, per effetto della quale l'intero patrimonio della società incorporata viene trasmesso all'incorporante.

Tali principi, tuttavia, sono stati posti in dubbio già a seguito della modifica della disciplina della fusione realizzatasi con il D.Lgs. 16.1.1991, n. 22, il quale ha inserito nel codice civile l'art. 2504 bis del c.c., stabilendo al 1° co., che “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte” (non veniva, dunque, recepito quanto indicato all'art. 19, lett. a), Dir. n. 78/855/CEE, secondo cui la fusione produce ipso iure il trasferimento universale, tanto tra la società incorporata e la società incorporante quanto nei confronti dei terzi, dell'intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata alla società incorporante).
Malgrado ciò, si continuò a considerare il fenomeno della fusione come un caso di estinzione dell'ente, accompagnato da successione universale, e così, anche dopo la riforma, restava ferma l'attitudine di tale evento ad interrompere il processo civile nel corso del quale esso si fosse verificato.

L’art. 110 c.p.c., invece, non trova applicazione quando l'ente sia posto in liquidazione, alla quale non consegue l'estinzione della persona giuridica, ma la continuazione dell'ente con il suo legale rappresentante pro tempore nella persona del liquidatore, per l'adempimento delle pregresse obbligazioni.
Né si ritiene che determini l'applicazione della disciplina dell'interruzione del processo il caso della trasformazione della società, rimanendo la società sempre la medesima ancorché differentemente organizzata.

In attuazione della delega di cui alla L. 3.10.2001, n. 366, il Governo ha poi promulgato il D.Lgs. 17.1.2003, n. 6, il cui art. 6 modifica la disciplina riguardante la trasformazione, la fusione e la scissione delle società di capitali.
E’ stato intanto modificato l’art. 2498 del c.c., disponendosi che la società trasformata non subentra nei rapporti processuali dell'ente trasformato, bensì li prosegue.
Ciò conferma che il fenomeno della trasformazione non determina l'interruzione del processo, in coerenza con la constatazione che non si ha qui una vera e propria estinzione del soggetto originario.
L’art. 2504 c.c., invece, disciplina gli effetti della fusione, stabilendosi anche qui che la società che risulta dalla fusione o quella incorporante proseguono in tutti i rapporti anche processuali delle società partecipanti alla fusione.
Sicché appare evidente che, come per il caso della trasformazione, anche per la fusione di enti il legislatore delegato abbia voluto evitare che i rapporti processuali già pendenti fossero interrotti ai sensi degli artt. 299 ss.

Pertanto, non può più ritenersi valido quell’indirizzo dottrinale e giurisprudenziale che riconnetteva l'interruzione del processo al caso della fusione di società.
Il processo non si interrompe, ma prosegue nonostante la costituzione di una nuova società per fusione degli enti originari o l'incorporazione di una società in una o più altre (art. 2501 del c.c.).
La fusione, dunque, si risolve in una vicenda meramente modificativa dello stesso soggetto giuridico che conserva la propria identità pur in un nuovo assetto organizzativo.

Più complesso è il caso della scissione, a seguito della quale una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, ovvero, nel caso di scissione parziale, l'ente assegna anche ad una sola società, solo parte del suo patrimonio (art. 2506 del c.c.).
Dispone il terzo comma dell’art. 2506 c.c. che “la società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività”, mentre il terzo comma dell’art. 2506 quater del c.c. stabilisce che “ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”.
Ebbene, si ritiene sia da escludere che la fattispecie della scissione possa essere ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 110 o 111 c.p.c.
Essa si sostanzia, in concreto, in una sorta di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, che non è in grado di riflettersi necessariamente sul processo, determinandone l'interruzione.

Indubbiamente, si avverte l'esigenza che la scissione avvenuta nel corso di un processo non pregiudichi in alcun modo la controparte, e proprio per tale ragione potrebbe eventualmente applicarsi l’ultimo comma dell’art. 111 c.p.c., e, dunque, ritenere che la sentenza eventualmente pronunciata soltanto fra le parti originarie produca i suoi effetti anche nei confronti degli enti beneficiati (con l'ulteriore e menzionata previsione dell'art. 2506 quater c.c.).
In alternativa, può comunque riconoscersi l'interesse della parte estranea all'evento a coinvolgere i nuovi soggetti nel processo al fine di ottenere una sentenza valida anche in loro danno; d’altro canto, anche le società che hanno beneficiato della scissione possono scegliere di intervenire volontariamente nel processo.
Nulla impone, invece, che il contraddittorio sia preceduto dall'applicazione degli artt. 299 ss.

La disciplina degli artt. 299 ss. non trova applicazione, invece, per gli eventi che interessano la cd. rappresentanza organica (è tale, ad esempio, la morte del legale rappresentante di un ente munito di personalità giuridica).

Con riferimento agli enti non riconosciuti, si discute se sia idonea a interrompere il processo la morte o sopravvenuta incapacità del loro legale rappresentante, almeno nei casi in cui lo statuto non preveda un meccanismo che ne assicuri la continuità della rappresentanza e la regolare prosecuzione del giudizio.
Alla tesi positiva, fondata sulla constatazione che l'evento colpisce il soggetto destinatario degli atti processuali, non riferibili all'ente per la sua incapacità, si contrappone quella negativa, la quale si fonda sul presupposto che l'ente può comunque provvedere alla tempestiva sostituzione del suo rappresentante e che, pertanto, l'incapacità dell'organo non si risolve nell'incapacità dell'ente.

Una volta verificatosi l'evento interruttivo, ed avendo la parte interessata posto in essere l'atto di volontà cui è connessa l'effettiva interruzione del processo, questa si verifica indipendentemente da un formale provvedimento giudiziale, il quale assume natura meramente dichiarativa.
L'interruzione è dichiarata con ordinanza, modificabile e revocabile dal giudice a quo ai sensi del secondo comma dell’art. 177 del c.p.c..
Anche se il provvedimento dovesse essere emesso in forma di sentenza, non sarebbe impugnabile in appello o in cassazione, in quanto non pronuncia sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, né definisce il processo, ma importa soltanto un temporaneo stato di quiescenza dello stesso, fino alla riassunzione o, in mancanza di questa, fino alla estinzione (ha, quindi, carattere ordinatorio o preparatorio).
L'ordinanza con la quale il giudice eventualmente respinga l'istanza di riassunzione, essendo priva del carattere di decisorietà, non è impugnabile neanche con ricorso straordinario in cassazione ex art. 111 Cost.. .

Per quanto concerne l’applicabilità dell’istituto dell’interruzione nel processo esecutivo, deve osservarsi che il libro III del codice di rito non contiene alcuna norma volta a disciplinare gli eventi (potenzialmente) interruttivi che si verifichino nel corso dell'esecuzione forzata, mentre una specifica disciplina viene dettata per la sospensione e l'estinzione del processo esecutivo.
Il processo esecutivo, in sostanza, è costruito per dar modo al creditore, munito del titolo esecutivo, di procedere senza ostacoli nel cammino che la legge gli traccia per raggiungere la soddisfazione del suo diritto.
Il debitore non assume in alcun momento la posizione di convenuto, è soltanto un soggetto passivo dell'esecuzione, non già il legittimo contraddittore di chi il processo di esecuzione ha intrapreso nei suoi confronti.
In quanto tale egli deve solo preoccuparsi della legalità ed opportunità degli atti esecutivi posti in essere nel procedimento che lo coinvolge, e tale limitata posizione è protetta con i residuali istituti delle opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.

Qualora uno degli eventi di cui all'art. 299 si verifichi prima della litispendenza(è questo il caso, ad esempio, della notificazione della citazione ad un soggetto già morto), in tali casi non può operare la disciplina dell'interruzione, poichè non può aversi stasi di un giudizio ancora non pendente.
Pertanto, il decesso della parte attrice avvenuto prima della notificazione dell'atto introduttivo comporta, secondo la regola generale del n. 4 dell'art. 1722 del c.c., l'estinzione del mandato conferito al difensore, e la nullità dell'intero giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
In caso di morte o di perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, in un processo già pendente, occorre, invece, distinguere se tali eventi siano avvenuti prima o dopo la sua costituzione.
Se avvenuti prima, si ha l'immediata interruzione del processo.
Nel secondo caso, disciplinato dal successivo art. 300 del c.p.c., il processo rimane interrotto al momento dell'evento, solo quando la parte si sia costituita personalmente; altrimenti l'effetto è subordinato al fatto che il procuratore dichiari o notifichi alle altre parti ciò che è accaduto al proprio rappresentato.

Massime relative all'art. 299 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 190/2022

Il principio di ultrattività del mandato alla lite, in forza del quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento estintivo non si fosse verificato, si applica anche quando, avvenuta la cancellazione della società dal registro delle imprese in data successiva alla pubblicazione della sentenza di appello ed in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, non ne sia possibile, per tale ragione, la declaratoria, ed il procuratore della società estinta non abbia inteso notificare l'evento stesso alla controparte, sicchè quest'ultima, legittimamente, può notificare alla società, pur cancellata ed estinta, il ricorso per cassazione presso il domicilio del suddetto difensore. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/05/2016).

Cass. civ. n. 15911/2021

In tema di riscossione dei tributi, la successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali", di Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia, prevista dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, pur costituendo una fattispecie estintiva riconducibile al subentro "in universum ius", riguarda il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del "munus publicum" riferito all'attività della riscossione, con la conseguenza che il fenomeno non comporta la necessità d'interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c.. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/03/2017).

Cass. civ. n. 22014/2020

Nel processo tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua conseguente estinzione priva la societa` stessa della capacita` di stare in giudizio e comporta la conseguente legittimazione dei soci, quali successori della stessa; legittimazione che ha ambito più esteso di quello afferente alla loro responsabilità, disciplinato dall'art. dell'art. 2495, comma 2, cod. civ., di talché affermare la legittimazione di questi ultimi ad essere convenuti in quanto successori della società estinta non equivale anche a riconoscerne la responsabilità in relazione alle obbligazioni sociali. (Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 08/02/2011).

Cass. civ. n. 15031/2016

Le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, sicché l'irregolare prosecuzione del giudizio derivante dalla loro inosservanza può essere fatta valere soltanto da quest'ultima, che dall'evento interruttivo può essere pregiudicata, e non anche dalle altre parti, le quali, non risentendo di alcun pregiudizio, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza ciononostante pronunciata.

Cass. civ. n. 15724/2015

Il principio dell'ultrattività del mandato alla lite, per cui il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, si applica anche quando, avvenuta la cancellazione della società dal registro delle imprese successivamente alla emissione della sentenza d'appello e in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, non ne sia possibile, per tale ragione, la sua declaratoria, né il procuratore della società estinta abbia inteso notificare l'evento stesso alla controparte, sicché quest'ultima, legittimamente, può notificare alla società, pur cancellata ed estinta, il ricorso per cassazione presso il domicilio del suddetto difensore. (Rigetta, App. Torino, 18/01/2011).

Cass. civ. n. 25275/2014

La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società, privandola della capacità processuale. Ne consegue che l'appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità, non potendo ritenersi nullo un giudizio (o grado di giudizio) che, per l'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo. (Cassa senza rinvio, Comm. Trib. Reg. Basilicata, 24/11/2011).

Cass. civ. n. 24993/2014

La notificazione dell'atto di appello presso il procuratore della parte deceduta nelle more del termine per proporre impugnazione è nulla se, prima della scadenza del predetto termine e anteriormente alla impugnazione medesima, gli eredi della parte defunta abbiano notificato alla controparte atto di precetto per l'esecuzione della sentenza oggetto di gravame, poiché con tale notifica deve ritenersi venuta meno la "fictio iuris" dell'ultrattività del mandato difensivo in capo al procuratore della parte defunta. (Cassa e decide nel merito, Trib. Napoli, 26/02/2010).

Cass. civ. n. 15295/2014

La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante.

Cass. civ. n. 21517/2013

La cancellazione della società dal registro delle imprese, determinandone l'estinzione, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si dà un evento interruttivo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto correttamente eseguita la rinnovazione della notificazione nei confronti dei soci di una società di capitali, cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di cassazione).

Cass. civ. n. 18351/2013

L'art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e, qualora la morte della parte si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione, comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione. Ne consegue che, ove sia mancata l'attivazione degli strumenti previsti per la prosecuzione o riattivazione, tutti gli atti del processo - non esclusa la sentenza con la quale lo stesso venga definito - posti in essere dopo l'evento interruttivo, restano insuscettibili di produrre effetti nei riguardi della parte investita dal suddetto evento e vanno considerati nulli.

Cass. civ. n. 2433/2011

Per il disposto degli artt. 299 e 300, secondo comma, c.p.c. la morte della parte (avvenuta tra l'emissione della sentenza non definitiva e l'udienza di prosecuzione del giudizio) non determina l'interruzione del processo ove gli unici eredi legittimi (i figli, già costituiti in giudizio in sostituzione della madre, deceduta anteriormente) dichiarino con apposito atto ex art. 300 c.p.c. di voler continuare il processo anche in sostituzione dell'altro genitore deceduto. Ne consegue che il contraddittorio in grado di appello si instaura legittimamente e integralmente nei confronti degli aventi interesse e titolo ove (come nella specie è avvenuto) si proceda (oltre che ad una notifica, non dovuta, nei confronti della parte deceduta) alla corretta notifica nei confronti delle parti costituite, senza alcun richiamo o specificazione della loro qualità di successori a titolo particolare di alcuno o entrambi i genitori, dal momento che tale obbligo non può ritenersi sussistente in seguito alla prosecuzione volontaria del processo e alla novazione soggettiva del rapporto processuale.

Cass. civ. n. 23042/2009

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, qualora la morte della parte costituita in giudizio sia notificata successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni ma prima della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., richiamato dall'art. 281 quinquies, dev'essere dichiarata l'interruzione del processo, non potendo trovare applicazione l'art. 300, quarto comma, seconda parte, c.p.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 46, comma tredicesimo, della L. 18 giugno 2009, n. 69), in quanto tale ipotesi non è parificabile al caso in cui l'evento interruttivo si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, che, nella disciplina introdotta dalla L. n. 353 del 1990, è equiparata al momento in cui, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, viene a scadere il termine per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica.

Cass. civ. n. 12483/2007

Poiché, in ipotesi si sopravvenienza del fallimento della parte all'instaurazione del giudizio anteriormente alla costituzione, l'art. 299 c.p.c. dispone l'interruzione automatica del processo, rilevabile d'ufficio da parte del giudice, deve ritenersi che, analogamente, nell'ipotesi di controversia proposta da una parte che sia già stata dichiarata fallita, la perdita della capacità processuale di tale parte sia rilevabile d'ufficio dal giudice, atteso che in tale caso la perdita della capacità si evidenzia in modo ancora più radicale rispetto al caso previsto dall'art. 299 cit.

Cass. civ. n. 16020/2004

L'art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e, verificandosi la morte della parte dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione, comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione, dovendosi altresì escludere — a causa dell'estinzione del mandato, ancorché originariamente conferito per entrambi i gradi — che il procuratore della parte deceduta sia abilitato a costituirsi per rendere la dichiarazione di cui all'art. 300 c.p.c.

Cass. civ. n. 15735/2004

I «rappresentanti legali» la cui morte, per il disposto degli artt. 299 e 300 c.p.c., è causa di interruzione del processo, sono soltanto coloro che stanno in giudizio in luogo degli incapaci, non anche le persone che svolgono la funzione di organi degli enti dotati di una propria autonoma soggettività.

Cass. civ. n. 8988/2003

L'interruzione del processo ex art. 299 c.p.c. per morte o perdita della capacità della parte prima della costituzione, da cui può derivare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 305 c.p.c. (in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 307 dello stesso codice), opera anche in appello e pure nei processi nei quali l'altra parte non si sia costituita in giudizio.

Cass. civ. n. 10569/2002

Quando il mandato al difensore sia stato conferito contestualmente da più parti, la circostanza della morte di una di esse prima della costituzione in giudizio estingue il mandato solo nei confronti di quest'ultima, conservando, invece, la sua validità rispetto alle altre parti conferenti.

Cass. civ. n. 3661/2001

Se, prima della costituzione in appello, sopravviene la perdita della capacità di stare in giudizio (nella specie: per intervenuta dichiarazione di fallimento) della parte cui sia stata notificata l'impugnazione, il processo è automaticamente interrotto ai sensi dell'art. 299 c.p.c., applicabile anche in appello ex art. 359 dello stesso codice; né il procuratore della medesima parte è abilitato a costituirsi per rendere la dichiarazione di cui all'art. 300 c.p.c., atteso che detta perdita di capacità produce altresì l'estinzione del mandato, ancorché originariamente conferito per entrambi i gradi.

Cass. civ. n. 1646/2001

Il raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito nel processo a mezzo del suo legale rappresentante, se non dichiarato o notificato formalmente dal difensore a norma dell'art. 300 c.p.c. è privo di incidenza sul corso del processo che può proseguire regolarmente nei confronti del rappresentante, al quale, pertanto, vengono notificate le impugnazioni avverso le sentenze pronunciate nelle diverse fasi del giudizio.

Cass. civ. n. 721/2001

La morte del mandante che sta in giudizio per mezzo del mandatario ad negotia costituito tramite procuratore legale, in tanto ha rilevanza processuale ed importa l'interruzione del processo, in quanto sia stata dichiarata o notificata dal procuratore legale, restando irrilevante che la morte della parte sia nota al giudice ed alla controparte, sopravvivendo la rappresentanza processuale, per il suo particolare carattere di rapporto esterno rispetto al giudice ed alla controparte, al decesso del mandante; mentre nei rapporti interni fra mandante e mandatario, gli atti (in essi compresa la nomina di un procuratore ad processum) che siano stati compiuti dal mandatario prima di conoscere l'estinzione del mandato (per morte del mandante) restano validi, sia nei confronti del mandante che dei suoi eredi (salva da parte di questi ultimi la ratifica dell'operato del mandatario).

Cass. civ. n. 7710/2000

La dichiarazione di interruzione del processo, emessa erroneamente per difetto del presupposto richiesto dall'art. 300 c.p.c., non comporta la nullità degli atti successivi del processo, che sia stato proseguito per impulso di una delle parti nel rispetto del contraddittorio con le altre. In tal caso si configura, a seguito dell'omessa fissazione dell'udienza per il prosieguo, una fattispecie equiparabile, in via analogica, a quella prevista dall'art. 289 c.p.c. (che prevede l'integrazione ad istanza di parte dei provvedimenti istruttori che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali), con il conseguente onere della parte di richiedere al giudice l'integrazione del provvedimento con la fissazione dell'udienza di prosecuzione della causa.

Cass. civ. n. 8670/1999

La morte della parte attrice intervenuta prima della notificazione della citazione o del deposito del ricorso determina l'estinzione del mandato conferito al difensore e, conseguentemente, la nullità della vocatio in ius e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, atteso che il contraddittorio tra le parti si instaura solo al momento in cui la domanda è portata a conoscenza della parte convenuta, tenuto altresì conto che il principio dell'ultrattività del mandato e della sopravvivenza della procura ad litem oltre la morte del mandante ha carattere del tutto eccezionale e non può trovare applicazione al di là delle ipotesi espressamente previste.

Cass. civ. n. 12198/1998

Il processo di cassazione, caratterizzato dall'impulso d'ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi previsti dagli artt. 299 e seguenti c.p.c., ivi compresa la dichiarazione di fallimento di una delle parti, poiché tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità.

Cass. civ. n. 11788/1998

In tema di interruzione del processo, la morte della parte appellata verificatasi dopo la prima udienza di trattazione, ma prima della precisazione delle conclusioni, e senza che la parte stessa risulti costituita, non comporta l'interruzione automatica del processo ex art. 299 c.p.c. (norma applicabile solo nel caso di morte verificatasi in pendenza del termine di costituzione, e, dunque, prima che la costituzione stessa avvenga, in cancelleria ovvero dinanzi all'istruttore), rivelando, per converso, l'evento morte, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., soltanto se esso risulti notificato o certificato dalla relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui al precedente art. 292, e senza che spieghi influenza la eventuale mancanza (come nella specie) di una formale dichiarazione di contumacia della parte poi deceduta.

Cass. civ. n. 842/1998

La morte della parte prima della sua costituzione in giudizio produce ai sensi dell'art. 299 c.p.c. (applicabile anche in appello ex art. 359 stesso codice) l'automatica interruzione del processo indipendentemente dalla conoscenza che di tale evento abbiano le parti ed il giudice, con la conseguenza che tutti gli atti del processo, non esclusa la sentenza con la quale lo stesso venga definito, posti in essere dopo l'evento interruttivo e la mancata previa attivazione degli strumenti previsti per consentire la prosecuzione o la riassunzione, restando insuscettibili di produrre effetti nei riguardi della parte da detto evento investita e vanno considerati nulli.

Cass. civ. n. 6915/1997

Il provvedimento che dichiara l'interruzione del processo ha non soltanto la forma, ma anche il contenuto intrinseco di ordinanza, in quanto non pronunzia sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, né definisce il processo, ma importa soltanto un temporaneo stato di quiescenza dello stesso fino alla riassunzione, o, in mancanza di questa, fino all'estinzione, ed ha quindi carattere ordinatorio e preparatorio. Conseguentemente è inammissibile l'appello proposto avverso il provvedimento con il quale il tribunale dichiara interrotto il processo.

Cass. civ. n. 8498/1996

In caso di successore a titolo universale che intervenga prima del momento che determina l'instaurazione del processo — e cioè della notifica della domanda giudiziale, non surrogabile dalla consegna della citazione all'ufficiale giudiziario per la notifica — non si verifica interruzione del processo, atteso che il rapporto processuale non è ancora sorto, né la costituzione volontaria del soggetto succeduto a quello estinto vale a far proseguire un processo mai venuto ad esistenza. (Nella specie, la domanda era stata proposta dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, ancora esistente al momento della richiesta della notifica, ma non più alla data della notifica della citazione, essendo iniziata la gestione dell'Ente Ferrovie dello Stato ex art. 14 della legge 17 maggio 1985, n. 210, ente il quale si era costituito in giudizio).

Cass. civ. n. 12172/1995

L'ordinanza di interruzione del processo emessa all'udienza collegiale nelle forme del mero provvedimento presidenziale in luogo dell'ordinanza collegiale, è viziata da mera irregolarità, poiché il vizio di costituzione del giudice, che è deducibile come motivo di gravame, è ipotizzabile unicamente nei confronti dei provvedimenti istruttori, che sono sempre modificabili e revocabili dal giudice che li ha emessi. Ne consegue che l'ordinanza di interruzione del processo è viziata da nullità solo se l'interruzione sia stata pronunciata fuori dei casi previsti dalla legge, essendo irrilevante la forma adottata per la sua emanazione.

Cass. civ. n. 8584/1994

La morte del legale rappresentante di un ente munito di personalità giuridica non comporta l'interruzione del processo, poiché il concetto di rappresentanza legale, richiamato dall'art. 299 c.p.c., si riferisce soltanto alla rappresentanza dei soggetti incapaci, mentre gli amministratori od i liquidatori di enti muniti di personalità giuridica sono mandatari dell'ente medesimo, in conformità di tutta la struttura e della disciplina legale del rapporto che li lega a questo, sicché è privo di efficacia interruttiva il cambiamento della persona fisica investita della rappresentanza della società o dell'ente, sia nel caso di cambiamento della persona dell'amministratore nello stadio di vita normale dell'ente che nell'ipotesi di passaggio della rappresentanza del medesimo da un amministratore all'altro.

Cass. civ. n. 995/1994

La morte della parte sopraggiunta prima della notificazione ad essa dell'atto di riassunzione dinanzi al giudice di rinvio, determina ipso iure a norma dell'art. 299 c.p.c. l'interruzione del processo, con la conseguenza che la sentenza emessa dal giudice di rinvio, nonostante detta interruzione automatica conseguente al decesso della parte prima della sua mancata costituzione, è affetta — al pari di ogni altro atto processuale — da nullità insanabile.

Cass. civ. n. 7688/1993

In caso di morte del rappresentato avvenuta anteriormente all'introduzione del giudizio da parte del rappresentante, ignaro dell'evento, non è invocabile il principio dell'ultrattività del mandato, il quale esplica la sua efficacia con riguardo al rapporto giuridico sostanziale, ma non con riguardo a quello processuale, che non può venire ad esistenza se manca uno dei soggetti che devono esserne titolari.

Cass. civ. n. 6107/1985

La cessazione della rappresentanza, prevista dall'art. 299 del codice di procedura civile come causa interruttiva del processo riguarda esclusivamente l'ipotesi di rappresentanza legale, conferita direttamente da una disposizione di legge e, quindi, non è riferibile alla rappresentanza volontaria, nascente da mandato. In tal caso la costituzione in giudizio per mezzo di rappresentante non osta a che la qualità di parte e la legittimazione primaria sostanziale e processuale spettino al mandante rappresentato, con la conseguenza che l'estinzione del mandato, se fa venir meno la legittimazione secondaria del mandatario rappresentante, non incide sulla posizione della parte nel processo, la quale continua ad essere costituita, né sulla validità ed efficacia della procura ad litem originariamente conferita al difensore dal mandatario.

Cass. civ. n. 2148/1983

Ai fini dell'interruzione del processo, il concetto di «rappresentanza legale», di cui all'art. 299 c.p.c., è riferibile soltanto alla rappresentanza dei «soggetti incapaci», mentre gli amministratori ed i liquidatori delle società non sono rappresentanti di un «soggetto incapace», bensì mandatari (rappresentanti volontari) dell'ente collettivo, in conformità di tutta la struttura e della disciplina legale del rapporto che li lega a questo, sicché è privo di efficacia interruttiva il cambiamento della persona fisica investita della rappresentanza della società, sia nel caso di cambiamento della persona dell'amministratore nello stadio di vita normale della società, sia nell'ipotesi di passaggio della rappresentanza della società dall'amministratore al liquidatore, ancorché la scelta di tale incarico sia caduta eventualmente su persona diversa dall'amministratore e l'attività del nuovo amministratore debba necessariamente rivolgersi a scopi sociali diversi e più limitati.

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Consulenze legali
relative all'articolo 299 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Elena P. chiede
martedì 10/12/2019 - Trentino-Alto Adige
“Processo civile dinanzi al Giudice di pace di A. contro il Fondo Vittime della Strada.
Tizio, attore danneggiato da auto priva di assicurazione cita G. in qualità di FVDS. Generali si costituisce ed eccepisce difetto di legittimazione passiva e chiede integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo, a loro dire danneggiante ma privo di rca.
Prima domanda: nel procedimento contro il fondo di garanzia è indispensabile la presenza del convenuto privo di rca?
Ad ogni buon conto la notifica non va a buon fine perché risulta deceduto, e nemmeno può rendere l'interrogatorio formale.
Alla prossima udienza (20.12.19) produrrò certificato di morte.
Il processo verrà interrotto?
Se sì posso riassumerlo a B. per il foro del consumatore (essendo l'attore di B.) al GdP di B.?
Inoltre sono decaduta dalla prova orale perché non ho citato i testi. La produzione documentale del mio fascicolo non è stata contestata e nei documenti è inserito il verbale redatto dalla Polizia Municipale di A. e un cd rom della videosorveglianza rilasciato dalla Polizia Municipale all'attore. Se controparte vuole andare a conclusioni, non avendo contestato la produzione documentale, essa assurge a prova?”
Consulenza legale i 18/12/2019
Si seguirà, nel rispondere, l’ordine delle domande.

Premesso che occorrerebbe conoscere di preciso il contenuto delle difese di G., in ogni caso la risposta al primo quesito è negativa.
Non esiste un "obbligo" processuale di chiamare in causa il terzo danneggiante, quanto piuttosto un "onere" in tal senso della Compagnia fiduciaria del FVDS, la quale ha il diritto – nel caso di soccombenza – di chiedere al danneggiante il rimborso di quanto indennizzato al danneggiato.
Chiariamo meglio.

Com’è noto, la legge stabilisce che ogni automezzo in circolazione debba essere obbligatoriamente assicurato affinché, in caso di incidente, il danneggiato sia messo nelle condizioni di ottenere il giusto risarcimento. Proprio a tal fine è stato istituito il Fondo di garanzia per le Vittime della Strada, che ha il compito di intervenire tutte le volte che in un incidente stradale viene coinvolto un mezzo non assicurato oppure un mezzo che non viene identificato.
Il fondo, però, agisce per mezzo di Compagnie assicuratrici c.d. designate, che cambiano a seconda della Regione nella quale è avvenuto il sinistro e che gestiscono la procedura di risarcimento come se il mezzo non assicurato (oppure non identificato) fosse assicurato presso di loro.
Dopo avere il liquidato il danno il Fondo procede a recuperare quanto pagato direttamente dal danneggiante (sempre che questi venga identificato).

Pertanto, tornando al caso in esame, risulta singolare a chi scrive che la Compagnia abbi eccepito il difetto di legittimazione passiva: l’unica eccezione legittima che si può ipotizzare sia stata effettivamente sollevata è che G. non sia fiduciaria del FVDS, da cui la contestazione sulla legittimazione passiva (che è, lo ricordiamo, semplificando, la capacità di/legittimazione ad essere destinatario della domanda della parte attrice).
Viceversa, risulta del tutto non solo regolare ma comprensibile la chiamata del terzo: infatti, chi è tenuto a pagare il danno (il FVDS) è poi legittimato a richiederne il ristoro al vero responsabile, che è il danneggiante; dal momento che già pende la causa per l’accertamento del danno e della responsabilità, è onere (quindi va tutto a suo vantaggio) della Compagnia chiamare a partecipare al giudizio il soggetto che poi, alla fine, dovrà farsi carico di tutti gli esborsi.

La risposta alla seconda domanda è affermativa: quando la parte costituita in un giudizio muore, il processo, a seguito di apposita dichiarazione (in udienza o notificata alle altre parti fuori udienza) viene interrotto e dovrà essere riassunto entro un determinato termine assegnato dal Giudice.

La risposta al terzo quesito è invece negativa.
Non è possibile riassumere il giudizio avanti ad un altro Giudice semplicemente perché non siamo di fronte all’estinzione di un procedimento e conseguente apertura di un procedimento nuovo ma, diversamente, di un’interruzione del medesimo processo, che entra in una fase di quiescenza e riprende poi in un secondo momento. Il Giudice è già stato individuato all’inizio e rimane definitivo, non può più essere cambiato “in corsa”.
Il momento per eccepire l’incompetenza territoriale del Giudice – eccezione, peraltro, di parte – è la prima difesa utile del convenuto: l’eccezione va dunque formulata subito, in comparsa di costituzione e risposta e non si può utilizzare la riassunzione del processo come occasione per eccepire l’incompetenza territoriale, dal momento che il termine di decadenza per farlo è già maturato.

La risposta all’ultima domanda è, infine, affermativa: ciò che non viene contestato si dà per ammesso e riconosciuto, perciò i documenti che la controparte non contesta avranno pieno valore di prova: va tenuto presente, tuttavia, che in ogni caso le prove documentali rientrano nella valutazione e convincimento liberi del Giudice. Il loro contenuto, cioè, non è incontestabile, poiché solo alcuni documenti particolari assumono tale valore (ad esempio, l’atto pubblico fa piena prova – anche per il Giudice – delle dichiarazioni delle parti e dei fatti che il notaio attesta essere avvenuti in sua presenza).

Roberto chiede
sabato 18/12/2010

“Vorrei sapere cosa accade nel caso in cui venga notificato un atto di citazione allorquando la parte attrice ha già perso la capacità, e tale evento si è verificato prima della notificazione dello stesso.”

Consulenza legale i 22/12/2010

Per il combinato disposto dell'art. 299 del c.c. e art. 300 del c.c., i fatti interruttivi elencati nella prima delle disposizioni citate - come ad esempio la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti - che si siano verificati prima dell'instaurazione del processo non producono l'effetto interruttivo, bensì determinano la radicale inesistenza del rapporto processuale (v. ex multis Cass. civ., sez. II, 19 febbraio 1993, n. 2023: "Poiché la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica (art. 1 del c.c.), deve ritenersi affetta da giuridica inesistenza, denunciabile in ogni tempo e sede, la sentenza pronunciata nei confronti di colui che, dichiarato contumace, risulti deceduto al momento della proposizione della domanda introduttiva, non potendo attribuirsi rilevanza al fatto che siano state formalmente osservate le norme in materia di notificazioni").