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Articolo 2309 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Pubblicazione della nomina dei liquidatori

Dispositivo dell'art. 2309 Codice Civile

La deliberazione dei soci o la sentenza [2332, 2450] che nomina i liquidatori [2275] e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni(1) dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese [2188, 2626].

[I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio le loro firme autografe](2).

Note

(1) Comma così modificato dall'art. 33, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(2) Comma abrogato dall'art. 33, L. 24 novembre 2000, n. 340.

Ratio Legis

La norma prescrive l'iscrizione nel registro delle imprese delle decisioni di nomina dei liquidatori, attribuendo a tale adempimento pubblicitario efficacia dichiarativa (presunzione assoluta di conoscenza del fatto iscritto; presunzione relativa di non conoscenza del fatto non iscritto)

Spiegazione dell'art. 2309 Codice Civile

In seguito allo scioglimento della società (art. 2308), l’identità dei liquidatori deve essere resa conoscibile alla massa dei creditori mediante iscrizione nel registro delle imprese, entro trenta giorni dall’assunzione della decisione di nomina o dall’emissione della sentenza che contiene la nomina.

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