Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1623 del 28 gennaio 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

L'azione promossa dal socio di una societā di capitali per la revoca del liquidatore ex art. 2450, quarto comma (oggi art. 2487, quarto comma), cod. civ. - rimedio cui il primo č direttamente legittimato a tutela dei suoi diritti di partecipazione, che diventano liquidi ed esigibili solo con la liquidazione della societā - implica il litisconsorzio necessario con la societā, cosė come nelle societā di persone č necessaria la presenza in giudizio di tutti i soci.

(massima n. 2)

L'azione promossa dal socio di una societā di capitali per la revoca del liquidatore ex art. 2450, quarto comma (oggi art. 2487, quarto comma), cod. civ. - rimedio cui il primo č direttamente legittimato a tutela dei suoi diritti di partecipazione, che diventano liquidi ed esigibili solo con la liquidazione della societā - implica il litisconsorzio necessario con la societā, cosė come nelle societā di persone č necessaria la presenza in giudizio di tutti i soci.

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