Testi per approfondire questo articolo

La prelazione nelle comunioni

Data di pubblicazione: settembre 2010
Prezzo: 36 -10%36 €

La rilettura in chiave promozionale della prelazione ereditaria conduce a superare antiche contrapposizioni alle quali l’istituto è rimasto ancorato in nome di una assoluta quanto astratta libertà di disposizione che non trova riscontro nei principi del sistema vigente. La prelazione non si contrappone all’autonomia negoziale ma la valorizza orientandola alla massima attuazione della solidarietà costituzionale, secondo la vocazione sociale connaturata alla... (continua)

L' oggetto del giudizio di divisione

Autore: Di Cola Livia
Editore: Aracne
Pagine: 472
Data di pubblicazione: dicembre 2005
Prezzo: 19 -10%19 €
Questi i temi trattati nel presente volume: la situazione giuridica sostanziale antecedente alla domanda di divisione; la natura della divisione; la natura del giudizio di divisione; la natura dei provvedimenti emessi nel corso del procedimento di divisione e i rimedi esperibili contro di essi. (continua)
Trattato dei diritti reali
Condominio negli edifici e comunione

Editore: Giuffrè
Data di pubblicazione: febbraio 2012
Prezzo: 65 -10%65 €
Quota e bene comune nella comunione ordinaria

Pagine: 192
Data di pubblicazione: giugno 2011
Prezzo: 20 -10%20 €

Il lavoro affronta il tema della comunione ordinaria dei beni, anche in relazione al rapporto esistente tra quota e bene comune. La consapevolezza della rilevanza prevalente da assegnare al piano degli interessi consente di offrire una ricostruzione dell’istituto in termini di rapporto giuridico reale, riconoscendo a ciascun partecipante alla comunione la titolarità di una autonoma situazione soggettiva ed alla relativa quota la natura di bene proprio. Il concetto di... (continua)


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Dispositivo dell'art. 1111 Codice Civile

Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione; l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri.
Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni.
Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto [c. nav. 260 2] (1) (2).

Note

(1) La norma attribuisce all'autorità giudiziaria il potere di ordinare un differimento della divisione (comma 1) e di sciogliere la comunione nonostante il patto di rimanere in comunione (comma 3); tali poteri vengono rispettivamente riferiti all'esistenza di un pregiudizio per gli altri comunisti [v. 1102] ed alla ricorrenza di gravi circostanze: tali elementi devono essere considerati in rapporto all'interesse oggettivo della comunione. Si ricordi che il legislatore detta una norma analoga in tema di comunione ereditaria all'art. 717.

(2) L'atto di divisione ha carattere dichiarativo e non effetti traslativi. La giurisprudenza infatti ritiene che l'alienazione di una porzione materiale del bene comune è una vendita sottoposta alla condizione sospensiva che la porzione sia attribuita alla quota del venditore.


Ratio Legis

Ciascuno dei partecipanti alla comunione può richiederne lo scioglimento (ossia la divisione); tuttavia, tale scioglimento non può intervenire se non viene deciso con il consenso unanime di tutti i partecipanti, ovvero ordinato con sentenza [v. 1107] dall'autorità giudiziaria. Se lo scioglimento della comunione si realizza per effetto del consenso unanime dei partecipanti, la divisione trova il suo fondamento in un accordo fra i comunisti: il contratto [v. 1321] di divisione. Se la cosa comune è comodamente divisibile [v. 1114 nota (1)], il contratto di divisione attribuisce a ciascun comunista una porzione materiale del bene corrispondente alla sua quota [v. 1103]. Se invece la cosa comune non è comodamente divisibile, è possibile provvedere allo scioglimento della comunione in maniera diversa, che comunque consente a ciascun comunista di vedersi attribuito un valore corrispondente alla sua quota; in tal caso il valore o il bene attribuito al singolo comunista non consiste in porzioni materiali della cosa comune [v. 720, 728]. In mancanza di un accordo tra i partecipanti alla comunione, lo scioglimento può essere ordinato dall'autorità giudiziaria. Anche in questo caso, se la cosa comune è comodamente divisibile, l'autorità giudiziaria ne ordinerà l'attribuzione ai comunisti in porzioni materiali corrispondenti alle loro quote; se la cosa comune non è comodamente divisibile, l'autorità giudiziaria provvederà ad attribuire ai singoli partecipanti un bene o un valore corrispondente alla loro quota [v. 720]. Nel disporre la divisione l'autorità giudiziaria deve peraltro tenere in debito conto gli interessi in contrasto con quelli del comunista che richieda lo scioglimento della comunione. Così, nell'ipotesi prevista dal comma 1, l'autorità giudiziaria deve contemperare l'interesse degli altri comunisti che intendono evitare l'immediato scioglimento della comunione, posticipando sino a cinque anni la divisione della cosa comune. Così, nell'ipotesi prevista dall'art. 1112, l'autorità giudiziaria deve adeguatamente considerare l'interesse (oggettivo) connesso al particolare uso che della cosa comune viene fatto, impedendone in tal caso la norma stessa la divisibilità. Infine, va tenuto in considerazione l'interesse dei creditori e degli aventi causa di ciascun comunista, a tutelare direttamente le proprie ragioni; essi possono far ciò o intervenendo nel giudizio di divisione, oppure impugnando la divisione già eseguita, purché in questo caso essi abbiano notificato un'opposizione anteriormente alla divisione stessa [v. 1113].

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

521L'art. 1111 del c.c., primo comma, pone una limitazione al diritto di ciascun partecipante di chiedere lo scioglimento della comunione, attribuendo all'autorità giudiziaria il potere di stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare glì interessi degli altri partecipanti. Disposizione analoga è inserita in tema di divisione ereditaria (art. 717 del c.c.).
Si è poi chiarito (art. 1111, secondo comma) che il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti, e che, se è stipulato per un termine maggiore, si riduce al termine anzidetto.
In conformità del codice del 1865 (art. 681, terzo comma), lo scioglimento della comunione può essere ordinato dall'autorità giudiziaria prima del tempo convenuto, se gravi circostanze lo richiedono (art. 1111, terzo comma).
E' del pari riprodotta (art. 1112 del c.c.) la norma dell'art. 683 del codice precedente, che vieta di chiedere lo scioglimento della comunione quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate.

Brocardi collegati a questo articolo

Quesiti degli utenti

Quesito numero 3068
Diana Lapia, sabato 2 aprile 2011 , chiede:
Desidero sapere se l'art.1111 c.c.si riferisce solo al condominio o può valere anche per la multiproprietà immobiliare,Grazie.Diana Lapia
Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°3068 del domenica 3 aprile 2011 :

La dottrina maggioritaria, avvallata anche dalla giurisprudenza sostiene che la multiproprietà sia un diritto perpetuo, ancorchè ciclico e turnario, per cui la sua natura giuridica sarebbe di comproprietà, a cui si associa un regolamento di tipo turnario. In questo caso bisogna però capire come conciliare l'istituto della multiproprietà con quello inerente la disciplina della comunione.

Dal combinato disposto degli art. 1111 del c.c. e art. 1112 del c.c. si ricava che è sempre possibile chiedere lo scioglimento della comunione, ma che non si possa chiedere lo scioglimento della comunione quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso comune a cui sono destinate.

In tal senso nei regolamenti d'uso della multiproprietà si fa spesso riferimento all'obbligo dell'acquirente di rispettare la condizione di indivisibilità del bene, con esplicito riferimento all'art. 1112 c.c., nel senso che se quell'immobile fosse diviso da uno dei proprietari - facoltà in astratto prevista in capo ad ogni proprietario di immobile -, ciò precluderebbe agli altri la possibilità di servirsene.


Quesito numero 5294
antonino de odorico, domenica 15 aprile 2012 , chiede:
Comunione ereditaria: come attivare lo scioglimento,persistendo l'incomunicabilità
tra coeredi.

Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°5294 del domenica 22 aprile 2012 :

 

Il codice civile prevede in modo articolato la divisione dei beni in comunione ereditaria: titolo IV articoli da 713 a 768.

In particolare l'art. 713 del c.c. prevede che i coeredi possano sempre domandare la divisione, la cui fonte può essere tanto un atto negoziale quanto giudiziale.

I coeredi, infatti, possono pervenire ad una divisione in via amichevole oppure, in mancanza del raggiungimento di un accordo, dovranno esercitare un'azione giudiziale di divisione.

A tal riguardo occorre precisare che la domanda di divisione presuppone necessariamente l'esistenza di una comunione ereditaria ed è rivolta nei confronti di tutti i coeredi. Infatti, nella divisione, ciascun coerede ha diritto di avere, per quanto possibile, in natura, una parte proporzionale di tutte le specie di beni che formano l'attivo ereditario, trattandosi di una divisione dell'asse. 

 


Tag: divisione ereditaria
Attenzione: prenderemo in esame SOLO richieste scritte in italiano corretto, con adeguata punteggiatura, riferite a quesiti di interesse.