Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2558 del 23 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

La imposizione con sentenza di divisione giudiziale a carico di ciascuno dei condividenti di obbligazioni reciproche, finalizzate allo scioglimento della comunione, determina tra le prestazioni dovute un collegamento di corrispettività, analogo a quello intercorrente tra prestazioni dovute in adempimento di obbligazioni di identico contenuto volontariamente assunte dai condividenti con un unico contratto o con una pluralità di contratti collettivi preordinati alla realizzazione dello scioglimento della comunione, e di conseguenza anche in questa ipotesi ciascuno di essi può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro o gli altri condividenti non adempiono o non offrono di adempiere contemporaneamente le proprie, salvo che siano diversi i termini per l'adempimento.

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