SOMMARIO
Nota dell’Autore. – Premessa. – I. Contratto preliminare e intese precontrattuali. – II. Natura e contenuto del contratto preliminare. – III. Il contratto preliminare ad effetti anticipati. – IV. Contratto preliminare e contratto definitivo: una non facile distinzione. – V. La forma del contratto preliminare. – VI. Gli elementi accidentali. – VII. Inadempimento ed esecuzione in forma specifica. – VIII.... (continua)
Il volume inaugura la nuova collana Notariato e diritto immobiliare diretta da Giancarlo Laurini ed Ernesto Briganti.
Dedicato alla circolazione del contratto preliminare, il testo parte da una ricognizione sistematica della contrattazione preliminare ed esamina i diversi modelli attuativi messi in atto dai privati nella prassi operativa per realizzare il fenomeno circolatorio e che, spesso, si concretizzano in una `dissociazione soggettiva' tra originario contraente e soggetto... (continua)
L'opera tratta il tema del contratto preliminare in un'ottica interdisciplinare, analizzando le interpretazioni della figura contrattuale emerse sia in dottrina che in giurisprudenza sotto il profilo civile, penale, tributario, amministrativo e processualcivilistico. La diffusione pratica di questo tipo contrattuale e la sua indubbia importanza nei traffici del commercio immobiliare hanno fornito all'autore lo spunto per spaziare nei diversi campi del diritto ed illustrare l'evoluzione... (continua)
Il contratto preliminare (1) [2932] è nullo [1421] se non è fatto nella stessa formache la legge prescrive per il contratto definitivo [1350, 2645bis, 2725 2, 2739, 2775bis, 2825bis, 2932] (2).
(1) Il contratto preliminare, pur inserendosi, in senso lato, nella fase delle trattative, si stacca da esse in quanto è un contratto in sé perfetto anche se svolge una funzione preparatoria per il contratto definitivo. Nel caso in cui la parte obbligata a prestare il consenso non adempie l'altra parte può: a) rivolgersi al giudice per ottenere l'emanazione di una sentenza costitutiva (qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo). Si tratta di una sentenza che sostituisce il consenso e produce gli stessi effetti del contratto definitivo non concluso [v. 2932]: ad esempio nel caso di inadempimento di un preliminare di vendita, la sentenza disporrà il trasferimento del bene all'acquirente con conseguente pagamento del prezzo in favore del venditore; b) chiedere la risoluzione [v. 1453] del contratto preliminare per inadempimento, con la condanna dell'inadempiente al risarcimento del danno. Il contratto preliminare va tenuto distinto dalle cd. minute, che documentano gli accordi già raggiunti, fino ad un determinato momento, nelle trattative in corso; tali accordi non sono vincolanti per le parti, ma assumono solo il valore di pro-memoria per l'ulteriore svolgimento delle trattative.
(2) Si ricordi che il d.l. 31-12-1996, n. 669 conv. in l. 28-2-1997, n. 30 ha introdotto l'obbligo della trascrizione per i preliminari (risultanti da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente) aventi ad oggetto la conclusione di taluni contratti indicati dall'art. 2643 [v. 2645bis, 2775bis, 2825bis].
Dal contratto preliminare va tenuto distinto il cd. preliminare improprio o compromesso: quest'ultimo è un contratto definitivo immediatamente efficace, ma che contiene l'impegno di riprodurre il consenso in una forma determinata (si pensi al caso in cui le parti di un contratto di compravendita di un bene immobile redatto nella forma della scrittura privata -- contratto di per sé già valido ed efficace -- si impegnano a redigere nuovamente l'atto in forma pubblica). In tal caso, con il compromesso, si producono già gli effetti traslativi della vendita.
Da come è posto il quesito non si intende chiaramente se si tratta di un intero bene che è venuto a cadere in successione ereditaria tra più persone oppure della quota indivisa di un bene che era già comune prima della morte del de cuius.
Nel primo caso si costituisce una comunione c.d. incidentale (indipendente dalla volontà delle parti) e ciascun coerede a norma dell' art. 713 del c.c. può chiederne la divisione.
Nel secondo, l'erede diviene partecipe della comunione originaria, e, a norma dell'art. 1111 del c.c., ciascun partecipante può sempre domandare lo scioglimento della comunione e la divisione può essere convenzionale se le parti si accordano, o giudiziale, se è richiesto l'intervento del giudice.
Maria Martinez, sabato 17 settembre 2011 , chiede:
Buon giorno,vorrei chiedere cosa accade quando un bene in comune è acquisito in eredità? Questo vale a dire un 50% a nome di una persona, il 25% a nome di qualqun'altro ed il 25% ad un minorenne.
Si può sciogliere la comunione? Grazie mille