Se colui che è obbligato a concludere un contratto (1) non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile (2) e non sia escluso dal titolo (3), può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso [250, 651, 849, 1032, 1351, 1679, 1706 2, 2597, 2643 n. 14, 2645bis, 2652 n. 2, 2690, 2775bis, 2825bis, 2908].
Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione [1208 ss.] o non ne fa offerta nei modi di legge (4), a meno che la prestazione non sia ancora esigibile (5) (6).
(1) La norma si riferisce non soltanto all'inadempimento di un contratto preliminare [v. 1351] (ossia alla mancata conclusione del contratto da parte di chi si era in tal senso impegnato), ma ad ogni ipotesi di violazione dell'obbligo di contrarre sia che esso sia imposto dalla legge (es.: costituzione di servitù coattiva [v. 1032]), sia che abbia fonte negoziale (si pensi all'obbligo di contrarre imposto dal testatore [v. 587] all'erede). La norma sarebbe applicabile anche nell'ipotesi di inadempimento del preliminare cd. improprio, ossia quando le parti di un contratto definitivo già concluso mediante scrittura privata [v. 2702] si impegnino a riprodurre il consenso in un atto pubblico [v. 2699] per consentire la trascrizione [v. 2643].
(2) Si ritiene generalmente che i motivi di impossibilità possono essere sia di fatto (es.: distruzione dell'oggetto del preliminare), sia di diritto (es.: la cosa oggetto del preliminare è stata alienata ad un terzo).
(3) La volontà di escludere il ricorso al rimedio previsto dalla norma deve risultare espressamente.
(4) Non è peraltro necessario che l'offerta di eseguire la prestazione venga fatta nelle forme previste dagli artt. 1208, 1209 e 1210 essendo sufficiente che essa sia conforme agli usi [v. 1214].
(5) Ciò si verifica, ad esempio, quando le parti abbiano convenuto che il pagamento del prezzo debba essere effettuato soltanto al momento della stipulazione del contratto definitivo. Peraltro, la non esigibilità della prestazione può discendere, oltre che dalla volontà delle parti, anche dalla natura della prestazione stessa.
(6) Il rimedio in esame, specie in materia di preliminari di vendita di beni immobili, non sempre si è rivelato adeguato a tutelare le esigenze del promissario acquirente. Infatti se, nel periodo di tempo che va dalla stipula del preliminare alla data di trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932, il venditore promittente alienasse a terzi, con contratto definitivo, il medesimo bene oggetto del preliminare, con atto di vendita trascritto anteriormente alla domanda giudiziale, il diritto del terzo acquirente prevarrebbe su quello del promissario acquirente al quale non resterebbe che una generica azione di risarcimento danni ex art. 2740.
Per ovviare a tale situazione il legislatore con il d.l. 31-12-1996, n. 669 conv. in l. 28-2-1997, n. 30, ha introdotto nel corpo del codice civile l'art. 2645bis con il quale si è previsto l'obbligo di trascrizione dei contratti preliminari aventi ad oggetto contratti definitivi di cui all'art. 2643 nn. 1-4. In tal modo il promissario acquirente, sempre che addivenga alla stipula del definitivo, prevarrà su tutte le trascrizioni o le iscrizioni (ad esempio di ipoteca) intervenute dopo la trascrizione del preliminare.
La sentenza prevista dalla norma è una sentenza costitutiva, in quanto produce essa stessa gli effetti che sarebbero derivati dalla conclusione del contratto: così nel caso di preliminare di vendita, l'acquirente adempiente (che abbia cioè pagato il prezzo) diventerà proprietario del bene per effetto della sentenza (e non del contratto) che va, di conseguenza, trascritta [v. 2643]. La scelta del legislatore si giustifica per il fatto che avrebbe avuto poco senso, data l'inadempienza del debitore, prevedere per la parte adempiente la possibilità di ottenere una sentenza di condanna alla stipulazione; ne sarebbe derivata probabilmente la risoluzione del contratto [v. 1453] con l'obbligo di risarcimento del danno. Il legislatore ha, cioè, inteso tutelare concretamente la parte adempiente offrendole uno strumento idoneo a consentire di soddisfarle l'interesse realmente perseguito.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
1194La sezione seconda contiene le norme sull'esecuzione forzata in forma specifica.
Di particolare importanza è l'art. 2932 del c.c., già ricordato per quanto attiene alla sua collocazione. E' noto come la giurisprudenza, d'accordo con la dottrina tradizionale, neghi la possibilità dell'esecuzione specifica dell'obbligazione di concludere un contratto, poichè contenuto di questa sarebbe un fare infungibile : la prestazione del consenso. Senonchè, ammessa la potestà del giudice di emanare, nei casi previsti dalla legge, provvedimenti costitutivi (art. 2908 del c.c.), ho ritenuto coerente tradurre in formula legislativa l'opposta soluzione, pur sostenuta da un'autorevole dottrina. Pertanto, l'art. 2932 sancisce la possibilità di ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto che si doveva concludere, ma non è stato concluso, purchè, per altro, ciò sia possibile (e l'accertamento della possibilità è affidato al prudente apprezzamento del giudice) o non sia escluso dal titolo che si fa valere.
Per evitare poi che eventuali effetti traslativi del contratto, i quali conseguirebbero immediatamente dalla sentenza, si producano anche se l'attore non ha eseguito la sua prestazione o non ne ha fatto offerta nei modi di legge, l'articolo in esame aggiunge che la domanda di esecuzione specifica non può in questi casi essere accolta, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.
Ai sensi dell'art. 2704 del c.c., la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e quindi non opponibile ai terzi.
La registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate serve a stabilire con certezza e con effetti verso i terzi la data di conclusione del contratto.
L'art. 2645 bis c.c. prevede la possibilità di trascrivere i contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 2643 del c.c., anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione.
La trascrizione del preliminare ha solo funzione di pubblicità ed è volta a tutelare la parte promissaria acquirente dal rischio di alienazioni a terzi del bene oggetto del contratto.
La pubblicità è uno strumento di conoscenza per i terzi, che non influisce sugli effetti costitutivi, traslativi o estintivi dei negozi che sono ad essa assoggettati.
Le pongo questo quesito se per favore è in grado di darmi un consiglio. Abbiamo sottoscritto un preliminare di vendita nel dicembre del 2009 per l'acquisto di una casa, continuamente rinviato per colpa della parte promittente venditrice. Adesso che siamo giunti al terzo rinvio (mese di giugno 2010) dovremmo stipulare il contratto definitivo ma la parte promittente venditrice non vuole più venderci l'immobile ma restituirci solo la caparra. Consideri che noi abbiamo già venduto la nostra casa e siamo in affitto. Possiamo chiedere il pagamento non solo della doppia caparra ma anche il risarcimento dei danni provocati. Grazie in anticipo per eventuali consigli.
La caparra confirmatoria è disciplinata dall’art. 1385 del c.c..
Se il promittente venditore non vuole eseguire il contratto, non vuole cioè, come nel caso di specie, prestarsi alla stipulazione del definitivo, il promissario acquirente può recedere dal contratto per l’inadempienza dell’altra parte, ottenendo che gli sia restituita la caparra data, e in più che gli venga pagata un’altra somma uguale (cioè che gli venga dato il doppio della caparra). Se, però, lo preferisce, può fare valere i suoi diritti in via ordinaria, con un giudizio di cognizione, chiedendo alternativamente:
I. l’esecuzione del contratto ex art. 2932 c.c., per cui sarà il giudice che pronuncerà una sentenza che “sta in luogo del contratto” definitivo non concluso;
II. la risoluzione del contratto preliminare ex art. 1453 del c.c. con effetto definitivo per l’inadempimento della controparte, (imputabile e di non scarsa importanza), oltre al risarcimento dei danni effettivamente subiti e liquidati secondo le regole generali.
Il contratto posto alla base del quesito è un c.d. "contratto preliminare ad effetti anticipati", il quale si ha allorquando il promittente venditore e il promissario acquirente non si limitano solo all'assunzione reciproca dell'obbligo di concludere un futuro contratto, ma anticipano parte delle prestazioni che seguono al contratto definitivo, ad esempio disponendo l'immediata immissione nel possesso del bene a favore del promissario acquirente e il pagamento di parte o di tutto il prezzo a favore del promittente venditore. Con tale istituto le parti intendono realizzare una sorta di anticipazione di parte degli effetti tipici del definitivo, oltre che ad assumersi il vincolo ad efficacia obbligatoria del contratto preliminare puro.
Anche nel caso di contratto preliminare con effetti anticipati, se una delle parti a carico della quale è posto l'obbligo di concludere il contratto ritarda l'adempimento, la parte non inadempiente può, oltre che esperire una normale azione di risoluzione, rivolgersi al giudice che, qualora possibile e non escluso dal titolo, potrà emettere sentenza ex art. 2932 del c.c., produttiva degli effetti del contratto non concluso.
La crisi del rapporto coniugale e la successiva separazione personale tra i coniugi portano, talvolta, ad attribuzioni patrimoniali traslative che accompagnano la sistemazione dei rapporti economici tra marito e moglie. Accade molto spesso, infatti, che uno dei coniugi sia tenuto a trasferire all'altro diritti reali immobiliari.
In relazione alla tutela giurisdizionale dell'obbligazione di trasferire, dottrina e giurisprudenza appaiono concordi, nel caso di rifiuto da parte dell'obbligato ad operare il trasferimento, a concedere al creditore l'azione ex art. 2932 del c.c.. Se è vero, infatti, che l'art. 2932 c.c. postula la presenza di un obbligo a "concludere un contratto" (e non di un "obbligo a trasferire"), ponendo a disposizione del creditore un rimedio consistente nell'emanazione di una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso (e non di un trasferimento non attuato), è pur vero che ai sensi dell'art. 1324 del c.c. la disciplina contrattuale è applicabile agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.
Qualora, dunque, il coniuge obbligato al trasferimento non adempia alla sua obbligazione, l'altro coniuge potrà ottenere una sentenza che produca gli effetti del trasferimento non concluso ex art. 2932 c.c.
albiero daniela, venerdì 14 gennaio 2011 , chiede:
Un preliminare di vendita registrato all'Ufficio Registro, in cosa differenzia da un preliminare di vendita firmato solamente dalla parte venditrice e dalla parte acquirente?