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Dispositivo dell'art. 1349 Codice Civile

Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio (1), il terzo deve procedere con equo apprezzamento [631, 632, 664]. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice [778, 1286, 1287, 1473, 2264, 2603]. La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo [1421, 1423] (2). Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.

Note

(1) La legge presume, se non risulta una volontà contraria, che le parti si siano affidate all'equo arbitrio (arbitrium boni viri) del terzo: in tal caso, l'arbitratore deve decidere considerando egualmente gli interessi delle parti contrattuali.

(2) La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo (arbitrium merum) consente a quest'ultimo di decidere in base al suo criterio individuale. In questo caso, la mancata determinazione del terzo rende vano l'intero rapporto, mentre l'avvenuta determinazione si può impugnare (ossia contestare nel corso di un processo) solo quando il terzo abbia agito in malafede, cioè abbia danneggiato intenzionalmente una parte.


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