L'opera affronta, attraverso l'esame ragionato di casi giurisprudenziali, i più importanti istituti in tema di mantenimento del coniuge e dei figli, valorizzando la prospettiva ed il ruolo sia dell'avvocato (ad esempio, in tema di accesso agli atti amministrativi) che del magistrato (ad esempio, in tema di validità degli accordi tra coniugi e di criteri di determinazione dell'assegno per il coniuge).
(continua)Il volume analizza l'istituto del mantenimento del coniuge e dei figli nella separazione e nel divorzio, con un'ampia disamina dei mezzi di tutela e di garanzia predisposti a loro favore. Tra gli strumenti di tutela voluti dal legislatore per attenuare gli effetti della separazione, ci si sofferma, in particolare, sull'assegnazione della casa familiare esaminandone nozione e criteri per l'attribuzione della stessa sia ai figli che al genitore anche non coniugato. Gli argomenti trattati... (continua)
Ad undici anni di distanza dalla pubblicazione della prima edizione viene data alle stampe una nuova edizione dei volumi dedicati al Diritto di famiglia del presente Trattato, profondamente rinnovata ed ampliata, per tenere conto delle numerose ed importanti novità normative e della significativa evoluzione giurisprudenziale e dottrinaria tipica di una materia in rapida e continua evoluzione, al fine di tenere il passo con l'evolversi della moderna società. Nei quattro volumi... (continua)
Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento (1). Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche [440, 441] di chi deve somministrarli (2). Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale [51, 435, 439, 446, 660, 1881] (3). Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio [437] (4).
(1) Il diritto agli alimenti presuppone lo stato di bisogno dell'alimentando e la possibilità economica dell'obbligato. Lo stato di bisogno può dipendere anche da colpa dell'alimentando. Il concetto di stato di bisogno è un concetto elastico: anche il proprietario di immobili può essere considerato bisognoso, se tali immobili non gli consentono di produrre reddito. Nella valutazione del bisogno occorre tener conto anche della pensione sociale di cui l'alimentando eventualmente fruisca. Anche la titolarità di eredità non esclude lo stato di bisogno. Va inoltre detto che perché l'alimentando venga considerato in stato di bisogno deve essere impossibilitato a provvedere col lavoro al proprio mantenimento.
(2) La capacità economica dell'obbligato viene valutata in base ai mezzi di cui questi gode per provvedere alla sua famiglia, al reddito, ed al suo patrimonio.
(3) L'onere di provare lo stato di bisogno e la correlativa incapacità di farvi fronte spetta a colui il quale richiede gli alimenti. Per stabilire l'entità dell'assegno alimentare occorre tener conto delle esigenze non solo materiali, ma anche sociali e culturali dell'alimentando, ed anche di altri fattori tra cui la svalutazione monetaria.
(4) Ciò che della donazione permane nel patrimonio del donatario costituisce un limite massimo entro cui è possibile contenere la prestazione. In caso di perimento del bene il valore della donazione non esiste più nel patrimonio del donatario. In caso di alienazione del bene si applicheranno le regole sulla surrogazione [v. 1201]. Va sottolineato che, in caso di perimento del bene donato imputabile al donatario, quest'ultimo non è liberato dall'obbligo degli alimenti.
La norma tende a stabilire dei criteri più o meno univoci per la fissazione dell'assegno alimentare. La misura degli alimenti non è evidentemente fissa, ed è per questo che è necessario che il giudice abbia dei criteri su cui basarsi nello stabilire gli stessi. Si tratta tuttavia di criteri empirici che necessitano di una concreta applicazione.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
214Si è ritenuto superfluo specificare nell'art. 438 del c.c. che l'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento può dipendere da qualsiasi causa. E' ovvio infatti che, non facendosi distinzione tra le varie cause, l'interprete non può essere autorizzato a limitare la portata della norma, la quale intende riferirsi tanto all'impossibilità dovuta ad incapacità fisiche, quanto all'impossibilità estrinseca desunta dal fatto che l'alimentando non riesca a trovare un'occupazione. Non si è creduto opportuno stabilire che il bisogno dell'alimentando deve essere valutato alla stregùa, non soltanto dei suoi bisogni personali, ma anche di quelli della sua famiglia. Infatti, se nella valutazione del bisogno si dovesse tener conto delle persone che sono a carico di colui che deve essere alimentato, si verrebbe a estendere l'obbligo degli alimenti a favore di persone verso le quali non si è tenuti. Se, invece, si intende riferirsi soltanto ai componenti del nucleo familiare in senso stretto, e cioè alla moglie e ai figli, non occorre un'espressa precisazione, poiché non si è mai dubitato che il bisogno della moglie e dei figli a carico sia inscindibile da quello della persona dell'alimentando. Nel capoverso dello stesso articolo è stata sostituita alla locuzione «sostanze», che era usata dal progetto, l'altra «condizioni economiche», poiché la capacità contributiva può risultare dai proventi dell'attività lavorativa in genere e non soltanto da compendi patrimoniali. Riguardo alla disposizione del progetto, secondo la quale la misura degli alimenti deve essere tale da assicurare all'alimentando una vita modesta, è stato osservato che essa potrebbe autorizzare il giudice a determinare gli alimenti nella misura dello stretto necessario, con un criterio restrittivo che non nel codice del 1865. La preoccupazione è infondata, poiché il progetto connetteva il concetto di vita modesta con la posizione sociale dell'alimentando. Comunque per eliminare ogni dubbio in proposito è stata emendata la formula, che fa ora menzione di ciò che è necessario per la vita dell'alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale. In tal modo è posta in risalto la differenza tra la misura normale degli alimenti (il necessario) e quella speciale per determinati casi, come tra fratelli e sorelle (stretto necessario - art. 439 del c.c.). In ordine all'obbligazione del donatario, è stato mantenuto, siccome più equo, il testo del progetto definitivo, il quale affermava il principio che il presupposto dell'obbligazione alimentare è la esistenza attuale nel patrimonio del donatario del valore delle donazioni. Nè pare che con questa formula possa ritenersi esclusa l'obbligazione del donatario nel caso in cui la cosa donata sia stata venduta, perchè in questa ipotesi alla cosa si sostituisce il prezzo, e questo rappresenta un valore che aumenta il patrimonio del donatario. Né può dirsi, infine, che le cose donate possono non avere alcuna utilità economica, poichè, anche se si tratti, ad esempio, di biblioteche, castelli, o altri beni non redditizi, si ha pur sempre un valore capitale innegabile.
Gli alimenti vengono attribuiti ad una persona solo in considerazione della sua incapacità a provvedersi il necessario per vivere e ne viene fatto carico ad un’altra tenuto conto delle sue possibilità economiche.
Non pare che nel caso specifico sussista né un’evidente stato di bisogno né la mancanza di mezzi affinchè il soggetto possa provvedere al proprio sostentamento.
Sommario
Considerazioni preliminari al commento del Titolo XIII del Primo libro del Codice civile (artt. 433-448) intitolato "Degli alimenti" - Art. 433 (Persone obbligate ) - Art 434 (Cessazione degli obblighi tra affini) - Art. 435 (Obbligo dei genitori e dei figli naturali) - Art. 436 (Obbligo tra adottante e adottato) - Art. 437 (Obbligo del donatario) - Art. 438 (Misura degli alimenti) - Art. 439 (Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle) - Art. 440 (Cessazione,... (continua)
Il Volume tratta il problema di unificare a livello europeo le norme giuridice sulla materia del diritto agli alimenti (parte I) e del diritto ereditario (parte II) onde evitare che il cittadino riceva diversa regolamentazione a seconda che si rivolga al tribunale di un Paese o di un altro. L'Opera è composta da atti di un convegno tenutosi alla Facoltà di Giurisprudenza di Verona nel marzo 2009.
(continua)Il volume si propone quale strumento di ausilio pratico per chi debba calcolare i contributi economici in sede di separazione e divorzio e si caratterizza per la prospettiva interdisciplinare con cui affronta il problema.
All'esperienza e alla competenza del giurista, che analizza gli aspetti normativi e i principali orientamenti giurisprudenziali in materia, si affiancano quelle del commercialista, che discute i problemi connessi alle difficoltà di accertamento delle risorse e... (continua)
Piero, sabato 16 luglio 2011 , chiede:
Mia suocera non più autosufficiente percepisce una pensione di circa 1.400 € mensili non più sufficienti a pagare la badante e l'alimentazione per entrambe con la conseguenza che mensilmente oltre a fornire la mia costante assistenza e quella di mia moglie devo penalizzarmi di circa 300/400 €. Ho chiesto ai miei cognati di aiutarmi a suddividere detta differenza ricevendo come risposta che mi devo arrangiare con la sola pensione e che loro non vogliono in nessun modo contribuire. Vi chiedo: 1) li posso obbligare a fare il loro dovere e come?
2) quando nell'art. 438 si parla delle condizioni economiche dell'obbligato s'intendono le condizioni riferite al reddito di mia moglie o comprensive del mio reddito?
In attesa di vostro urgente e gradito parere in merito, ringrazio e porgo cordiali saluti.