Una guida pratica rivolta ai Professionisti (ingegneri, geometri, periti) che si confrontano con le problematiche interpretative e operative della pratica quotidiana relative alla divisione dei beni ereditari e alle procedure connesse, ma anche un valido strumento di orientamento per i non addetti ai lavori che vogliono comprendere termini e modalità operative/applicative delle norme vigenti. Un manuale didattico di estrema chiarezza, ma anche di notevole utilità pratica,... (continua)
Il testo è una disamina di tutte le possibili casistiche di divisione ereditaria. L'analisi - corredata da precisi e dettagliati esempi pratici, con ipotesi di calcolo e casi svolti - è condotta attraverso svariate tipologie di beni (mobili, immobili e mobili registrati), in modo da coinvolgere l'interesse di molteplici figure professionali - quali principalmente dottori commercialisti, notai, legali, geometri - ma anche di enti pubblici ed associazioni riconosciute. La... (continua)
I coeredi (1) possono sempre domandare la divisione (2) [715, 1111].
Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età [2], il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato.
Egli può anche disporre che la divisione dell'eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.
Tuttavia in ambedue i casi l'autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore (3).
(1) Nell'ipotesi frequente in cui due o più persone sono chiamate pro quota alla medesima eredità si viene a costituire una situazione di comunione incidentale [v. Libro III, Titolo VII] (che trova, cioè, la sua fonte in circostanze fortuite) in forza della quale ciascun coerede è titolare di una quota ideale dell'intero asse ereditario. Dalla comunione incidentale va tenuta distinta la comunione volontaria, che nasce per accordo tra i partecipanti, e la comunione legale o forzosa, che nasce in forza di una previsione di legge.
(2) La norma ha riguardo alla divisione ereditaria la cui disciplina va ad integrare quella relativa allo scioglimento della comunione in generale [v. 1116]. Tale divisione può essere di due tipi: divisione amichevole se si attua mediante accordo di tutti i chiamati; divisione giudiziale se si svolge sotto la direzione dell'autorità giudiziaria quando non sia raggiunta l'unanimità dei consensi. In quest'ultimo caso trova applicazione la regola del litisconsorzio necessario nel senso che tutti i coeredi devono essere chiamati a partecipare al giudizio.
(3) La norma in esame prende in considerazione due ipotesi di sospensione della divisione per volontà del testatore. La prima, relativa all'ipotesi che taluno degli eredi sia minore, mira a tutelare prevalentemente l'interesse del minore ed indirettamente quello del testatore; la seconda prende in considerazione ogni altro caso in cui si può rendere opportuna una sospensione, con il limite del quinquennio dall'apertura della successione [v. 456].
In entrambi i casi la sospensione può essere revocata o abbreviata dall'autorità giudiziaria quando particolari circostanze impongono l'immediata divisione o la fissazione di un termine più breve di quello fissato dal testatore. Accanto alle ipotesi di sospensione per volontà del testatore, il legislatore ha previsto ipotesi di sospensione legale della divisione [v. 715].
La previsione normativa riconosce il diritto di ciascun coerede di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria, ciò al fine di sottrarsi ai limiti di godimento e di disposizione cui sono assoggettati i beni in comunione. Tale diritto è imprescrittibile (ossia non si estingue mai [v. 2934]), ma può essere sospeso per tutelare interessi di carattere preminente.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
339Nell'ultimo comma dell'art. 713 del c.c. è stato proposto di specificare che le circostanze, in base alle quali l'autorità giudiziaria può consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore, debbano essere non solo gravi ma anche urgenti. L'aggiunta della parola «urgente» mi è sembrata superflua, perché il carattere di urgenza risulta dalla stessa espressione «senza indugio».