Testi per approfondire questo articolo

L'analisi funzionale della forma

Editore: Giuffrè
Data di pubblicazione: aprile 2011
Prezzo: 15 -10%15 €
Categorie: Forma
«Libertà di forma» e nuove forme negoziali

Autore: Messina Mara
Editore: Giappichelli
Pagine: 289
Data di pubblicazione: dicembre 2004
Prezzo: 28 -10%28 €
Categorie: Forma
Argomenti trattati: Inquadramento della forma e delle sue partizioni: primi profili ricostruttivi; La forma nella legislazione speciale; Dalla forma alle "forme". (continua)

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Dispositivo dell'art. 1350 Codice Civile

Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata (1), sotto pena di nullità [1351, 1392, 1403, 2725 2]: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili [812]; 2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, [978], il diritto di superficie [952 ss.], il diritto del concedente [960] e dell'enfiteuta [959]; 3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti [1100 ss.]; 4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali [1027 ss., 1058], il diritto di uso [1021 ss.] su beni immobili e il diritto di abitazione; 5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti; 6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico [971]; 7) i contratti di anticresi [1960 ss.]; 8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni [1572]; 9) i contratti di società [2247 ss., 2251] o di associazione [2549] con i quali si conferisce il godimento di beni immobili [812] o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato; 10) gli atti che costituiscono rendite perpetue [1861 ss.] o vitalizie [1872 ss.], salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato; 11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari [713 ss., 1111 ss.]; 12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti [1965 ss.]; 13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge [14, 47, 162, 782, 918, 1284 3, 1351, 1392, 1403, 1503 3, 1543 1, 1978, 2096, 2125, 2328, 2333 3, 2463, 2500, 2504, 2521, 2603, 2607, 2821, 2879; c.p.c. 29, 807, 813; c. nav. 237, 242, 249, 278, 328 ss. 375, 565 2, 852, 857, 864] (2).

Note

(1) L'art. 15 della l. n. 59/1997 (cd. legge Bassanini) sancisce che gli atti, i dati e i documenti formati con strumenti informatici e telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge (vedi amplius art. 2702). Sono dunque validi, per espressa disposizione del Regolamento di attuazione (d.P.R. n. 513/1997), i contratti conclusi in via informatica, potendo essere sostituita la forma scritta dal supporto informatico purché formato in ossequio alle disposizioni contenute nel decreto.

(2) Si è già detto [v. 1325] che nel nostro ordinamento vige il principio della libertà della forma dei contratti e, più in generale, del negozio giuridico. Tale principio consente ai soggetti contraenti di esprimere la volontà contrattuale nella forma che preferiscono. Costituiscono un'eccezione a tale principio i casi in cui la legge stabilisce l'uso di una forma determinata. L'articolo si riferisce alla forma ad substantiam richiesta per la validità del contratto (solenne o formale).


Ratio Legis

La prescrizione di una forma ad substantiam risponde ad una duplice esigenza: richiamare l'attenzione del dichiarante sull'importanza dell'atto che compie; predisporre una documentazione per dare certezza all'atto che si compie. In mancanza di detta forma, il contratto è nullo.

Quesiti degli utenti

Quesito numero 1798
alessandra, giovedì 9 dicembre 2010 , chiede:
cosa si intende per atti scrittura privata
Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°1798 del sabato 11 dicembre 2010 :

La scrittura privata non è definita dal nostro codice civile, il quale ne enuncia il nome e ne stabilisce l'efficacia negli art. 2702 del c.c. e ss. Questo articolo disciplina infatti il documento sottoscritto dal privato. Elemento essenziale affinchè un atto rappresenti una scrittura privata è quindi la sua sottoscrizione.

La scrittura privata si differenzia dall'atto pubblico in quanto, non provenendo da un notaio o da altro pubblico ufficiale, non ha la stessa validità probatoria di quest'ultimo e fa piena prova soltanto contro colui che ha sottoscritto il documento e mai, invece, a favore. Tale efficacia probatoria, tuttavia, è subordinata al riconoscimento della sottoscrizione da parte di colui che ha apposto la stessa o al suo riconoscimento legale. L'autenticazione o il riconoscimento della sottoscrizione attribuiscono alla scrittura privata l'efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della sola provenienza delle dichiarazioni da parte di chi ha sottoscritto il documento.


Attenzione: prenderemo in esame SOLO richieste scritte in italiano corretto, con adeguata punteggiatura, riferite a quesiti di interesse.