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Articolo 791 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Divisione a domanda congiunta

Dispositivo dell'art. 791 bis Codice di procedura civile

(1) Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l'opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio ovvero di un avvocato aventi sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione. Le sottoscrizioni apposte in calce al ricorso possono essere autenticate, quando le parti lo richiedono, da un notaio o da un avvocato. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell'articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti del presente codice. Il giudice, con decreto, nomina il professionista incaricato eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest'ultimo, nomina un esperto estimatore.

Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il professionista incaricato rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 739.

Il professionista incaricato designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull'immobile a norma dell'articolo 1113 del codice civile, nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e da' avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro terzo, Titolo II, Capo IV, Sezione III, § 3-bis. Entro trenta giorni dal versamento del prezzo il professionista incaricato predispone il progetto di divisione e ne da' avviso alle parti e agli altri interessati.

Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Sull'opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al Libro quarto, Titolo I, Capo III bis; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 702 ter. Se l'opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al professionista incaricato.

Decorso il termine di cui al quarto comma senza che sia stata proposta opposizione, il professionista incaricato deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al professionista incaricato per gli adempimenti successivi.

Note

(1) Articolo aggiunto con D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Ratio Legis

Si tratta di una possibile variante del procedimento di divisione giudiziale: consiste in una procedura più semplificata rispetto alla divisione "ordinaria", in quanto presuppone che non sussista controversia sul diritto alla divisione né sulle quote dei comproprietari né su altre questioni pregiudiziali.

Spiegazione dell'art. 791 bis Codice di procedura civile

La noma in esame ha la precisa finalità di favorire una rapida decisione sulle procedure di divisione per il caso in cui non si presentino contestazioni, mediante affidamento delle relative operazioni agli esercenti la professione notarile.
Come è ben noto, la possibilità di chiedere la divisione costituisce diritto di ciascun titolare di una quota di un bene in comunione, tant’è che, in assenza di accordo tra i comproprietari, la disciplina del codice di procedura civile ammette la possibilità di fare ricorso al giudice, il quale ha il compito di redigere un progetto di divisione che, in assenza di contestazioni, è reso esecutivo con ordinanza non impugnabile (così artt. 784 e ss. c.p.c.).

Tra le norme che disciplinano il procedimento giudiziale di divisione, l’art. 786 del c.p.c. consente al giudice di delegare le operazioni di divisione ad un notaio, il quale opera sotto la direzione dello stesso giudice.
Per effetto della nuova disciplina, scaturente dall’introduzione della presente norma, si consente alle parti della comunione, in assenza di contestazioni sul diritto alla divisione, sulle quote o su altre questioni pregiudiziali alla divisione stessa, di chiedere direttamente, con ricorso congiunto al tribunale competente, la nomina di un notaio del circondario, a cui affidare le operazioni divisionali.
Ai sensi dell’art. 2646 del c.c., trattandosi di beni immobili, occorre la trascrizione della domanda di divisione, mentre le regole che andranno seguite sono quelle del procedimento in camera di consiglio.

Il giudice nomina con decreto il notaio (eventualmente anche su indicazione delle parti), mentre, su richiesta dello stesso notaio, può provvedere successivamente alla nomina di un perito estimatore per la valutazione dei beni della comunione.
Anche dopo la nomina del notaio, è ben possibile la riassunzione della divisione in capo al giudice da parte del notaio incaricato, allorché risulti mancante la sottoscrizione del ricorso congiunto anche di una sola delle parti; in questa ipotesi il giudice dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione (il decreto è reclamabile dinanzi alla corte d'appello).

Entro il termine indicato nello stesso decreto di nomina, il notaio dovrà predisporre il progetto di divisione, potendo a tal fine sentire le parti, gli eventuali creditori e aventi causa; qualora vi siano dei beni non comodamente divisibili, se ne potrà disporre disporrà la vendita.

Per la eventuale vendita dei beni troveranno applicazione le disposizioni sull'espropriazione immobiliare delegata al professionista.
Alle parti dei terzi interessati è consentito, entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento degli avvisi da parte del notaio, proporre con ricorso opposizione avverso il progetto di divisione o la eventuale vendita di beni.
Al giudizio di opposizione si applica la disciplina del procedimento sommario di cognizione, fatta eccezione per la previsione di cui ai co. 2 e 3 dell' art. 702 ter del c.p.c., norma che prevede la conversione del procedimento sommario in procedimento ordinario.
Qualora l’opposizione venga accolta, il giudice dà le necessarie disposizioni per la prosecuzione della divisione, rimettendo gli atti al notaio.

Se, al contrario, non viene sollevata alcuna opposizione al progetto, la procedura ha termine con il decreto del giudice che rende esecutivo il progetto depositato in cancelleria dal notaio e che rimette nuovamente le parti dinanzi al medesimo notaio per il compimento del vero e proprio atto di divisione e dei relativi adempimenti.

Va precisato, infine, che pur essendo questa materia riconducibile alla disciplina della mediazione obbligatoria (divisione), deve ritenersi escluso il tentativo obbligatorio di mediazione, e ciò perché in questo caso si procede secondo le regole del procedimento in camera di consiglio, con conseguente operatività dell’art. 5 comma 4 del D.lgs. 28/2010.
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Massime relative all'art. 791 bis Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 8240/2019

Gli accordi "paradivisori", volti alla formazione di porzioni dei beni da assegnare a determinate condizioni, pur non producendo l'effetto distributivo dei beni stessi tipico del contratto di divisione, hanno finalitą preparatoria di quest'ultimo ovvero, ove insorgano successivi contrasti su punti non risolti col negozio stesso, del provvedimento del giudice. I predetti accordi, una volta perfezionati, non possono essere oggetto di recesso unilaterale, ma possono essere revocati o risolti soltanto col consenso unanime delle parti contraenti e possono essere impugnati con i mezzi di annullamento previsti per i contratti in genere, ivi compresa l'azione di rescissione ex artt. 763 e 764 c.c. per lesione oltre il quarto.

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Consulenze legali
relative all'articolo 791 bis Codice di procedura civile

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Rosa D. chiede
domenica 01/11/2015 - Calabria
“Spett. Brocardi
oggetto: ricorso a domanda congiunta art.791 bis c.p.c.

Al fine di ricevere vs autorevole parere per iscritto, si rappresenta quanto segue:

due sorelle nubili senza figli, per disposizione testamentaria hanno lasciato in eredità ed in parti uguali a 7 eredi: due loro sorelle e cinque nipoti tutti viventi n. 79 buoni fruttiferi postali in forma cartacea di cui n. 78 ancora produttivi di interessi e n.1 giunto a scadenza tutti cointestati alle defunte.

Tenuto conto che POSTE interpellata, con lettera raccomandata, sulla possibile divisione dei singoli titoli in quote tra gli eredi, ha risposto che la normativa non prevede la divisione in quote tra gli stessi neppure attraverso atto notarile, stante la loro peculiare indivisibilità, ma solo procedere alla suddivisione a seguito di assegnazione di quote disposte dall'autorità giudiziaria.
Non mi e ' chiaro se” l'assegnazione di quote disposte dall' autorità giudiziaria “ cui fa riferimento POSTE , insiste sempre su ciascun titolo indivisibile o se invece è possibile, con l'accordo di tutti e come proposto da un coerede, ricorrere per la suddivisione dei buoni fruttiferi ereditati all'istituto del “ricorso a domanda congiunta” ex articolo 791 bis c.p.c. procedendo alla formazione di n. 7 lotti, ognuno contenente un dato numero di titoli nel rispetto del valore di ciascuna quota ricevuta in eredità.
A tal fine si chiede:

-È conciliabile il “ricorso a domanda congiunta “con la risposta di POSTE o sarebbe opportuno inviare apposito nuovo quesito al fine di evitare inutili e onerosi contenziosi?
-Esiste già in giurisprudenza un caso simile risolto con sentenza di accoglimento da citare come precedente?
-Quale e' l'iter e la tempistica necessaria per l'espletamento di tale procedimento specificando, che il foro competente è quello di Reggio Calabria e che gli eredi sono residenti n. 4 a Roma e n. 3 a Reggio Calabria e che per uno il tribunale di Roma ha nominato un amministratore di sostegno tra i coeredi?
-Le spese che si dovranno sostenere a quanto potranno ammontare in toto?
-Saranno proporzionate all'ammontare del valore nominale dei titoli al momento dell'emissione o del valore attuale aggiornato al momento della presentazione dell' istanza in argomento? E in che percentuale tenuto conto che il valore iniziale era di Lire 274.498.971 ed oggi corrisponde a Euro 454.000,00 circa. (€ 64.000,00 per erede circa).
-Se uno degli eredi, nelle more dell'iter dovesse cessare di vivere cosa succede? Si interrompe o rimane sospeso in attesa della relativa successione?

ringrazio e saluto cordialmente”
Consulenza legale i 06/11/2015
Corrisponde al vero e alla prassi di Poste Italiane che, poiché essa non ha alcuna ingerenza sulla divisione delle quote ereditarie, risultano irrilevanti, in fase di liquidazione dei titoli in esame, eventuali accordi o scritture private tra gli eredi, anche se registrate davanti ad un notaio: Poste è obbligata ad agire diversamente solo dinnanzi ad un ordine dell'autorità giudiziaria.

La procedura per il rimborso dei buoni fruttiferi postali prevede la notifica di decesso dell'intestatario, con caduta in successione dei buoni: si determina il temporaneo blocco al pagamento fino alla definizione della pratica di successione, con successivo rimborso a favore di tutti gli eredi degli intestatari deceduti, che sono chiamati a quietanzare il rimborso dei titoli congiuntamente. Quindi, un solo erede non può autonomamente ottenere il rimborso, a meno che non sia stato quantomeno delegato da tutti gli altri. Sugli aspetti pratici di tale rimborso va sentito il competente Ufficio Postale.

Ci si chiede, però, se il provvedimento che conclude un procedimento ex art. 791 bis c.p.c. possa equipararsi ad un ordine dell'autorità giudiziaria che legittima Poste a procedere alla divisione dei buoni, o meglio, all'attribuzione a ciascun erede della sua quota di buoni, ottenuta in sede di divisione.

Non ci constano precedenti giurisprudenziali in materia e dobbiamo quindi ragionare sulla natura del procedimento di cui all'art. 791 bis. Si tratta innanzitutto di una variante del procedimento di divisione giudiziale e consiste in una procedura più semplificata rispetto alla divisione "ordinaria", in quanto presuppone che non sussista controversia sul diritto alla divisione né sulle quote dei comproprietari né su altre questioni pregiudiziali.

In breve, il Tribunale adito nomina un professionista incaricato di redigere un piano di divisione, che i coeredi possono accettare. L'attività del giudice è molto limitata: egli dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al professionista incaricato per gli adempimenti successivi.

Si evidenza il carattere non contenzioso del procedimento, tale per cui i più lo reputano rientrare tra i procedimenti di volontaria giurisdizione, cioè rivolti alla gestione di un negozio o di un affare, ma che richiedono necessariamente la collaborazione di un soggetto terzo e imparziale, il giudice.

Il decreto che conclude il procedimento non può essere equiparato ad una sentenza. Esso assolve solo ad una funzione di semplice controllo formale della regolarità del procedimento di divisione e di conferimento dell’efficacia esecutiva all’accordo delle parti, a cui si deve far risalire l’effetto divisorio. Di conseguenza, è opportuno considerarlo impugnabile solo come parte di un negozio giuridico illegittimo, cioè con l’azione di nullità o con altri mezzi di tutela negoziale, quale l’azione di rescissione.

Altro aspetto fondamentale del decreto è che non è in grado di formare giudicato sul piano di divisione: quindi, anche successivamente alla chiusura dell’accordo e dell'emissione del decreto, i condividenti possono promuovere la necessità di procedere ad una nuova divisione.

Per tutte queste ragioni, riteniamo che, anche se venisse avviata una procedura ex art. 791 bis c.p.c., Poste Italiane non sarebbe tenuta a tenere in considerazione la divisione così raggiunta. Nulla vieta, naturalmente, di porre un nuovo quesito all'ente, che potrebbe per prassi accettare una siffatta divisione, che, dopo tutto, viene "vistata" da un giudice, anche se rimane potenzialmente modificabile.

Circa le domande sul procedimento di divisione a domanda congiunta in sé, introdotto solo nel 2013 nel nostro ordinamento, nella prassi si è evidenziata una notevole velocità dell'iter, laddove i coeredi non presentino opposizioni. Difatti, si tratta solo di presentare un ricorso firmato congiuntamente da tutti i coeredi (anche da chi ha un amministratore di sostegno, attraverso il suo rappresentante e previa verifica circa la necessità di ottenere una autorizzazione dal giudice tutelare o dal tribunale), a cui segue immediatamente la nomina del professionista, il quale dovrà presentare il progetto di divisione entro il termine previsto dal decreto di nomina (non è previsto per legge un termine, ma esso varierà in base alla complessità del compendio da dividere: in ogni caso, si resta nell'ordine di alcuni mesi). Da un punto di vista pratico, è sufficiente che alle udienze si presenti l'avvocato dei coeredi, che poi trasmetterà la documentazione ai clienti.

Per quanto concerne i costi, se le parti si avvalgono del medesimo avvocato, essi saranno certamente contenuti (non possiamo prevedere il compenso che verrà richiesto; si può chiedere un preventivo). Anche il contributo unificato è modesto, visto che si tratta di volontaria giurisdizione (attualmente, 98,00 €: si senta però il Tribunale competente sul punto). Si dovrà poi aggiungere il compenso al professionista incaricato di procedere al progetto di divisione. Il valore della causa ai fini della competenza del Tribunale (e anche, sembrerebbe logico, ai fini del compenso dell'avvocato di parte e del professionista incaricato) è determinato da quello della massa attiva da dividersi (art. 12, ultimo comma, c.p.c.). Quando la "massa" comprende denaro o cose mobili, ai sensi dell'art. 14, il valore si determina in base a quanto dichiarato dall'attore o ricorrente (di norma il convenuto può contestare il valore, ma nel nostro caso non ci sono delle vere e proprie controparti, visto che i coeredi agiscono congiuntamente).

Se durante il procedimento una delle parti ricorrenti decede, troverà applicazione l'art. 110 del c.p.c. e il processo continuerà nei confronti dei suoi eredi. Non trattandosi di un processo di cognizione, non si ritiene debba applicarsi la disciplina dell'interruzione del processo di cui agli artt. 299 c.p.c. e seguenti, ma si dovrebbe avere una successione automatica.