Dispositivo dell'art. 116 Codice di Procedura Civile

Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento (1), salvo che la legge disponga altrimenti (2). Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo (3).

Note

(1) Per quanto non sia stato determinato con precisione il significato di «prudente apprezzamento», è certo che non si identifica con l'arbitrio del giudice, che è tenuto a valutare la attendibilità di ogni circostanza posta alla sua attenzione, ma non necessariamente ad utilizzarla e che può poi anche considerare tutti gli elementi con efficacia probatoria emersi nel corso del giudizio.

(2) Si tratta delle c.d. prove legali, quali le prove documentali (atto pubblico e scrittura privata autenticata o riconosciuta) o quelle assunte nel processo come la confessione [v. 228 e ss.], il giuramento [v. 233 e ss.] e la testimonianza [v. 244 e ss.]: in presenza di una prova legale al giudice è inibita qualsiasi valutazione sul contenuto della stessa, dovendosi semplicemente attenere alle risultanze della prova offerta, così come legalmente stabilito.

(3) Deve trattarsi di una condotta qualificata, come ad es. nel caso di mancata comparizione delle parti o mancata conoscenza dei fatti di causa da parte del difensore ex artt. 183 o 420 e non invece nel caso di contumacia o di mancata costituzione.


Ratio Legis

Viene fissato qui il principio del libero convincimento del giudice, salve le fattispecie di prove c.d. legali: solo in questi casi la valutazione fatta dal giudice è censurabile in Cassazione. Va rilevato in proposito che la prova di un fatto risulta dall'insieme degli atti formatisi e prodotti nel corso del giudizio ovvero dalle allegazioni, che in tal sede abbia fatto una qualunque delle parti anche quella avversa a chi lo invoca.

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