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Articolo 22 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Foro per le cause ereditarie

Dispositivo dell'art. 22 Codice di procedura civile

È competente il giudice del luogo dell'aperta successione [456 c.c.] per le cause (1):

  1. 1) relative a petizione [533 c.c.] o divisione di eredità [12, 784 c.c.; 713 c.c.] e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione;
  2. 2) relative alla rescissione della divisione [763 c.c.] e alla garanzia delle quote [758 c.c.], purché proposte entro un biennio dalla divisione;
  3. 3) relative a crediti verso il defunto [752 c.c.] o a legati dovuti dall'erede [762 c.c.], purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione;
  4. 4) contro l'esecutore testamentario, purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente.

Se la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza [43 c.c.] del convenuto o di alcuno dei convenuti (2).

Note

(1) La norma indica quale foro esclusivo [v. 18] ma derogabile, il luogo di apertura della successione che coincide con quello dell'ultimo domicilio del de cuius, ovvero quel luogo in cui il defunto concentrava la generalità dei suoi interessi economici, sociali e familiari.
(2) Se la successione si è aperta all'estero la norma individua due fori sussidiari successivamente concorrenti: il primo coincide con il luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati in Italia; il secondo indica il luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti. Se nessuno dei convenuti ha la propria residenza in Italia o questa è ignota, si ha riguardo al luogo in cui i convenuti o alcuni di essi abbiano il domicilio o la dimora e, nel caso che neanche questi si trovino in Italia o siano sconosciuti, a quello di residenza dell'attore [v. 18 c.p.c.].

Spiegazione dell'art. 22 Codice di procedura civile

Il foro per le cause elencate nella presente norma viene definito esclusivo (è esclusa ogni possibilità di far ricorso ad altro foro concorrente) e derogabile (qualora sussista la concorde volontà delle parti ex art. 28 del c.p.c.).
Trattandosi di un caso di competenza territoriale derogabile, l’eventuale eccezione di incompetenza sollevata per violazione della norma in esame, è ascrivibile alla categoria delle eccezioni in senso proprio, che il convenuto deve sollevare, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, secondo il disposto dell’art. 38 del c.p.c..

Per ciascuno dei tipi di cause qui previsti, giudice territorialmente competente è quello del luogo di apertura della successione, ossia, ex art. 456 del c.c., quello dell’ultimo domicilio del defunto.
Secondo la tesi preferibile, sia in dottrina che in giurisprudenza, per ultimo domicilio del defunto deve intendersi il luogo ove il defunto ha concentrato la generalità dei suoi interessi materiali, economici, sociali, morali e familiari (Cass. n. 7750/1999; Cass. n. 8371/1987); tale concetto è indipendente dalla dimora o dalla presenza effettiva del soggetto in quel luogo, coincidendo piuttosto con il luogo che la persona ha scelto quale centro delle proprie relazioni ed interessi (così Cass. n. 2875/1996).

Passando adesso ad analizzare nel dettaglio le singole tipologie di cause, può osservarsi quanto segue:
Cause di petizione di eredità: in tale categoria devono farsi rientrare anche quelle volte all'accertamento della qualità di erede.
Cause di divisione di eredità: vanno ricomprese tra queste anche quelle che abbiano ad oggetto una sola quota dell'asse ereditario.
Cause tra coeredi: sono quelle che dipendono necessariamente, e non occasionalmente, dalla qualifica di erede; secondo la giurisprudenza vi rientra ogni causa per la quale la legittimazione attiva o passiva delle parti deve farsi discendere necessariamente dalla qualità di erede
Cause relative a crediti verso il defunto o a legati dovuti dall’erede: secondo la dottrina maggioritaria appartengono all'ambito applicativo di tale tipologia di cause tutte le azioni personali relative a crediti, mobiliari od immobiliari, mentre ne resterebbero escluse le azioni reali e quelle relative a legati dovuti da soggetti che non hanno la qualità di erede.
Cause contro l’esecutore testamentario: costituisce opinione incontestata quella secondo cui l'art. 22 c.p.c. opera con riguardo alle azioni che interessano l’esecutore nella posizione di convenuto.

Il secondo comma della norma si occupa delle cause relative ad una successione aperta all’estero.
Intanto occorre precisare che le regole qui dettate riguardano la competenza e non la giurisdizione, il che comporta che, se il giudice italiano, in relazione ad una causa ereditaria, non ha giurisdizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del D.I.P. Legge in materia di diritto internazionale privato e processuale), la causa medesima sarà necessariamente sottratta dalla delibazione di merito da parte del giudice nazionale.
Accertata la giurisdizione del giudice italiano, le cause previste da quest’ultimo comma vanno proposte davanti al giudice italiano del luogo ove è ubicata la maggior parte dei beni del defunto.
Ci si è posto il dubbio se quando si parla di beni debbano intendersi solo i beni immobili, ovvero vi si debba ricomprendere anche la categoria dei beni mobili.
In ogni caso, ai fini della determinazione della “maggior parte” dei beni del defunto, vanno adottati i criteri stabiliti dall'art. 14 del c.p.c. e dall'art. 15 del c.p.c., dettati in tema di competenza per valore dei mobili ed immobili.
Qualora, poi, non si rinvengano beni ubicati sul territorio nazionale, non si potrà fare altro che ricorrere al criterio generale previsto dall'art. 18 del c.p.c., che individua quale giudice territorialmente competente quello del luogo di residenza del convenuto o dei convenuti (se la residenza è sconosciuta, la competenza ratione loci si individuerà con riferimento al domicilio od alla dimora del convenuto).
Infine, secondo una tesi dottrinale, se il convenuto non ha né residenza, né domicilio, né dimora nel territorio nazionale, o se la dimora è sconosciuta, la competenza territoriale potrà individuarsi con riferimento al giudice del luogo in cui risiede l'attore.

Massime relative all'art. 22 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 26141/2021

Il foro esclusivo previsto dall'art. 22 c.p.c., che per le cause ereditarie individua la competenza del giudice del luogo dell'aperta successione, è derogabile, non rientrando tra le ipotesi elencate dall'art. 28 c.p.c.; ne consegue che, venuta meno, per espressa rinuncia, l'eccezione di incompetenza del giudice adito, questi non ha più il potere-dovere di individuare il giudice competente. (Regola competenza).

Cass. civ. n. 7617/2019

La competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo ove si è aperta la successione, di cui all'art. 22, n. 1, c.p.c., riguarda unicamente le cause di divisione della universalità dei rapporti giuridici facenti capo ad un comune "de cuius", tornando ad applicarsi, nelle altre ipotesi, la regola generale del "forum rei sitae".

Cass. civ. n. 10097/2014

L'art. 22, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nel prevedere la competenza del giudice dell'aperta successione per le controversie relative a crediti verso il defunto o legati dovuti dall'erede, si riferisce anche ad ogni azione personale per qualsiasi credito vantato nei confronti del defunto, indipendentemente dalla causa o dal titolo da cui è sorto, all'imprescindibile condizione che non sia ancora decorso un biennio dall'apertura della successione, senza che rilevi la circostanza che sia stato, o meno, instaurato un giudizio di divisione.

Cass. civ. n. 14594/2012

Gli eredi del debitore defunto, qualora, ingiunti in via monitoria di pagare il debito ereditario, eccepiscano, con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'incompetenza per territorio del giudice adito, per essere competente il giudice del luogo dell'aperta successione, ai sensi dell'art. 22, primo comma, n. 3, c.p.c., devono provare le circostanze alle quali detta competenza è subordinata e, quindi, anche l'avvenuta proposizione della domanda del creditore prima della divisione dell'eredità, spettando a chi solleva l'eccezione di incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., dimostrare i fatti che la giustificano.

Cass. civ. n. 22306/2011

In tema di competenza territoriale, per cause "tra coeredi" ai sensi dell'art. 22, primo comma, n. 1, c.p.c. devono intendersi non soltanto le controversie che riguardano diritti caduti in successione, ma ogni causa avente un oggetto attinente alla qualità di erede, per la quale la legittimazione attiva o passiva delle parti discenda necessariamente da tale condizione. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità del "forum hereditatis" in relazione a controversia, avente ad oggetto la restituzione di spese sostenute per la manutenzione di un immobile, intrapresa da due fratelli che erano divenuti unici proprietari "pro indiviso" del bene, già caduto in successione, soltanto a seguito di transazione intercorsa con gli altri coeredi).

Cass. civ. n. 4862/2007

In tema di competenza territoriale per cause tra coeredi, le domande di divisione di eredità di diversa provenienza o di scioglimento di una comunione ordinaria nei confronti di soggetti anche parzialmente diversi non possono, per l'art. 22 c.p.c., essere proposte cumulativamente se appartengono alla competenza territoriale di giudici diversi; lo spostamento di competenza secondo il criterio del cumulo soggettivo non è possibile perché l'art. 33 c.p.c. riguarda il foro generale delle persone fisiche; inoltre l'art. 104 del codice di procedura civile, nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 c.p.c., alla sola competenza per valore, con la conseguenza che, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso (come nella specie, ex art. 22 c.p.c.), la deroga per soli motivi di connessione soggettiva non è consentita.

Cass. civ. n. 2249/2000

In tema di competenza territoriale, ai fini dell'applicabilità della disciplina ex art. 22 c.p.c., che demanda alla competenza del giudice del luogo dell'apertura della successione ogni altra causa tra i coeredi, fino alla divisione, deve intendersi per causa tra coeredi quella che, non solo si riferisca ai beni caduti in successione, ma comprenda, altresì, un oggetto attinente alla qualità di erede. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che l'azione di regresso, esercitata da uno dei coeredi nei confronti dell'altro per ottenere il rimborso di una quota delle somme corrisposte all'amministratore giudiziario per la gestione di uno dei beni ereditari da dividere, rientri nella disciplina della competenza dettata dall'art. 22 c.p.c., in quanto detta azione non presuppone la qualità di erede, trattandosi di una comune azione sorta da un rapporto obbligatorio, che può instaurarsi non solo tra coeredi, ma anche tra soggetti privi di tale qualifica).

Cass. civ. n. 7750/1999

La determinazione della competenza per territorio nelle cause ereditarie va stabilita (artt. 22 c.p.c. e 456 c.c.) con riferimento al luogo in cui il de cuius aveva al momento della morte l'ultimo domicilio, intendendosi con tale locuzione il luogo ove la persona, alla cui volontà occorre avere principalmente riguardo, concentra la generalità dei suoi interessi sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari.

Cass. civ. n. 8554/1998

A norma dell'art. 22, primo comma c.p.c. appartengono al giudice del luogo dell'aperta successione tutte le cause fra coeredi, ivi comprese non solo quelle aventi ad oggetto diritti caduti in successione, ma anche le altre attinenti alla qualità di erede, tali cioè che la legittimazione attiva o passiva dei contendenti discenda necessariamente, e non occasionalmente, dalla sussistenza di tale qualità. (Nella specie, in applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto sussistente la competenza del suddetto giudice rispetto alla controversia tra gli eredi di un soggetto estromesso dalla eredità di un terzo e gli eredi di quest'ultimo).

Cass. civ. n. 1260/1997

La competenza del giudice del luogo dell'aperta successione, a norma dell'art. 22 c.p.c., per qualunque causa fra coeredi fino alla divisione, permane oltre il momento all'esaurimento delle operazioni divisionali previste dall'art. 713 c.c. sin quando sia cessata ogni controversia relativa all'universalità dei rapporti giuridici facenti capo al de cujus, e pertanto non è esclusa dalla circostanza che il testatore con l'attribuzione di beni singoli ex art. 734 primo comma c.c. prevenga il formarsi della comunione ereditaria. Ne consegue che competente a conoscere della domanda di rimborso della metà dell'imposta di successione, proposta da un coerede nei confronti di altro coerede, è il giudice del luogo in cui la successione si è aperta, radicandosi la competenza di detto giudice in relazione ad ogni causa nella quale la legittimazione attiva e passiva discenda necessariamente e non occasionalmente dalla qualità di erede e che abbia un oggetto attinente a tale qualità.

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Consulenze legali
relative all'articolo 22 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A.M. chiede
lunedì 15/11/2021 - Lazio
“Buongiorno,
si pone il seguente quesito in merito alla divisione giudiziale di un immobile ereditato.
A seguito di successione i tre eredi sono proprietari del 33% ciascuno. Uno degli eredi ha intenzione di chiedere la divisione giudiziale del bene.
Il luogo di residenza e dimora abituale del defunto era Roma.
L'immobile è ubicato in provincia di Latina.
L'atto di successione è stato redatto da un notaio in Cerveteri (RM).
Si chiede quale sia il Tribunale competente per il giudizio di divisione ereditaria, se Roma, Cerveteri o Latina.
Ringrazio e porgo distinti saluti.”
Consulenza legale i 21/11/2021
Quanto viene chiesto nel quesito trova esplicita risposta all’art. 22 c.p.c., norma che, proprio con riferimento alle cause ereditarie, fissa un criterio di competenza territoriale speciale, legato alla c.d. causa petendi della controversia.
In particolare, il n. 1 del primo comma di tale norma attribuisce al “giudice del luogo della aperta successione” la competenza per le cause relative alla divisione dell’eredità, disposizione questa che ha indotto sia la dottrina maggioritaria che la giurisprudenza prevalente a ritenere che tale criterio abbia il carattere della esclusività e che debba considerarsi prevalente sul foro territoriale generale previsto dagli artt. 18 e 19.

In considerazione di tale carattere esclusivo, pertanto, è possibile affermare che i fori indicati in detta norma debbano qualificarsi come gli unici in grado di individuare il giudice territorialmente competente, dovendosi pertanto escludere ogni possibilità di fare ricorso ad altro foro concorrente.
L’unica eccezione alla regola fissata dall’art. 22 c.p.c. può rinvenirsi in un eventuale accordo di deroga che le parti potrebbe decidere di stipulare ai sensi dell’art. 28 del c.p.c., e per effetto del quale si potrebbe, ad esempio, convenire l’attribuzione della competenza territoriale al giudice del luogo in cui si trova l’immobile (c.d. forum rei sitae).

In mancanza di accordo di deroga, invece, la competenza spetta in via esclusiva al giudice del luogo di apertura della successione che, giusta il disposto di cui all’art. 456 del c.c., coincide con il luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
Per quanto concerne la nozione di domicilio, si ritiene che questa non debba essere intesa restrittivamente come “centro degli affari ed interessi economici del de cuius”, bensì in senso estensivo, ovvero come “luogo di interessi morali e familiari” dello stesso.
In tal senso si è in diverse occasioni espressa anche la giurisprudenza, la quale ha precisato che tale locuzione “ultimo domicilio del defunto” deve farsi coincidere con il luogo in cui il defunto ha concentrato la generalità dei suoi interessi materiali, economici, sociali, morali e familiari ( così Cass. civ., Sez. II, 20/07/1999, n. 7750 e Cass. civ., Sez. II, 14/11/1987, n. 8371), precisando che detto concetto è indipendente dalla dimora o dalla presenza effettiva del soggetto nel luogo, coincidendo esso con il luogo che la persona ha eletto quale centro delle proprie relazioni ed interessi.

Deve anche aggiungersi che, sempre secondo la giurisprudenza, la competenza di tale giudice, ossia quello del luogo di apertura della successione, rimane ferma oltre il momento dell'esaurimento delle operazioni di divisione di cui all'art. 713 del c.p.c., e più precisamente fino a quando sia cessata ogni controversia relativa all'universalità dei rapporti giuridici facenti capo al de cuius (così Cass. civ., Sez. II, 11/02/1997, n. 1260).

Pertanto, considerato che, secondo quanto viene detto nel quesito, Roma era il luogo di residenza e dimora abituale del defunto, la competenza non potrà che individuarsi nel Tribunale di detta città, a nulla rilevando il luogo in cui si trova ubicato l’immobile né, tantomeno, quello in cui ha sede lo studio del notaio che si è occupato della pratica successoria.


Anonimo chiede
giovedì 13/12/2018 - Trentino-Alto Adige
“Le mie domande:
1. un erede in caso di uso della casa ereditata da parte dell'altro erede può ottenere che gli venga pagata una somma per l'uso esclusivo? Quali Leggi a sostegno di tale ipotesi e quali leggi a sostegno di ipotesi contraria (in quali casi non è possibile ottenerlo).
Se la risposta fosse affermativa è possibile ottenerlo anche se la casa non risulta nelle condizioni di essere affittata (impianto elettrico non a norma, finestre da cambiare ecc...)
Se la risposta fosse affermativa ci sono regole per il calcolo di tale somma?
In caso di divisione ereditaria di solito il giudice si orienta verso la vendita della casa a terzi, divide tra beni ereditari anche differenti o in differenti città, oppure controlla e se il bene in questione è materialmente divisibile e decide di fare una divisione dello stesso?
2. Se il bene in questione è in una città, la causa deve essere fatta nel tribunale in cui è presente la casa stessa oppure nel luogo di residenza dell'erede chiamato alla divisione? Se i beni ereditati sono in località diverse, quale è il tribunale di competenza?”
Consulenza legale i 19/12/2018
Per rispondere alla prima domanda è necessario distinguere a seconda che l’erede estromesso dall’uso della casa ereditaria lo sia per sua volontà o meno.
Infatti, se è lui a non interessarsi del bene ereditario, limitandosi semplicemente a non usarlo per sua volontà (e non perché l’altro erede lo voglia escludere), è chiaro che non potrà pretendere di essere indennizzato per il mancato uso.

Il semplice godimento esclusivo di un bene non può considerarsi fonte di pregiudizio in danno di colui che dimostri acquiescenza all’altrui uso esclusivo e che non abbia mai manifestato l’intenzione di voler utilizzare direttamente quel bene.

Diversa, invece, è la situazione se chi ne fa uso esclusivo impedisca di fatto il pari uso da parte dell’altro comunista, ipotesi esclusa espressamente dal primo comma dell’art. 1102 del c.c..
In casi come questi la giurisprudenza, in diverse occasioni, ha riconosciuto a colui a cui viene impedito l’uso del bene il diritto di ottenere il pagamento di una indennità di occupazione, avente natura di indennizzo per il mancato godimento dei frutti civili commisurati alla sua quota.

Non vi sono regole fisse e precise per il calcolo di tale indennizzo; tuttavia, sempre la giurisprudenza aderisce alla tesi secondo cui è opportuno operare un quantificazione sulla base di un criterio equitativo, prendendo in considerazione le caratteristiche del bene e la situazione del mercato immobiliare con riferimento ai canoni di locazione praticati.
Nell’effettuare tale calcolo, ovviamente, si dovrà tener conto del luogo in cui si trova l’immobile, della sua superficie, del suo stato di conservazione, e, dunque, anche degli impianti e degli infissi di cui è dotato (una villa non potrà mai avere lo stesso valore locativo di un appartamento in un condominio fatiscente); per ottenere la concreta misura di tale indennizzo sarebbe sufficiente rivolgersi ad una agenzia immobiliare, mentre, in assenza di accordo delle parti, ci si dovrà necessariamente avvalere dell’intervento di un consulente tecnico.

Occorre, a questo punto, fare anche un’altra considerazione.
Spesso succede che, in casi come questo, ossia quando è soltanto uno dei comproprietari ad usare l’immobile, chi ne fa uso provvede anche, in via esclusiva, alle spese di manutenzione di quell’immobile.
Ebbene, una tale situazione non potrebbe perdurare qualora venisse riconosciuto il pagamento dell’indennizzo di cui prima si è parlato, in quanto l’altra parte (il possessore esclusivo) avrebbe tutto il diritto, da parte sua, di chiedere ed ottenere la quota pari alla metà delle spese che vengono sostenute nell’interesse della comunione (ci si riferisce a oneri condominiali di carattere straordinario, se l’immobile è in condominio, pagamento delle imposte, ecc.), mentre le spese per il godimento dell’appartamento (es. riscaldamento, acqua, luce, gas) resterebbero a carico esclusivo di chi utilizza l’immobile.

Un regola, comunque, va sottolineata e deve tenersi ben presente: il comproprietario che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto, almeno in linea di principio, a corrispondere alcunché al contitolare del bene comune che non ha mai manifestato l’intenzione di utilizzare direttamente il bene.
Il dissenso può desumersi non soltanto dall’espressa richiesta di condanna dell’altra parte al pagamento dell’indennizzo, ma anche da una formale richiesta di procedere alla divisione del bene.
Quindi, se si ha intenzione di chiedere un indennizzo di occupazione, è bene attivarsi in tal senso.

Passiamo adesso alla trattazione della seconda domanda posta nel quesito, attinente al tema della divisione.

Va preliminarmente detto che ex art. 1111 del c.c. e art. 713 del c.c., ciascuno dei coeredi partecipanti alla comunione può sempre domandare lo scioglimento della stessa, mentre, a norma dell’art. 718 del c.c. e dell’art. 1114 del c.c., la divisione dovrà preferibilmente realizzarsi in natura se il bene può essere comodamente diviso in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti; quest’ultimo aspetto dovrà necessariamente essere chiarito da una relazione tecnica, in quanto solo un tecnico potrà essere in grado di stabilire se, sotto il profilo strutturale, da una unità immobiliare possano ricavarsi autonome unità immobiliari, funzionalmente e strutturalmente proporzionali all’intero.

Le predette norme, a loro volta, devono raccordarsi con l’art. 720 del c.c., il quale stabilisce, in ordine successivo, che lo scioglimento della comunione può attuarsi:
  1. tramite l’attribuzione per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione.
  2. se si tratta di immobili non divisibili e nessuno dei coeredi fa richiesta di attribuzione, si dovrà far luogo alla vendita all’incanto.
La legge prevede chiaramente che la vendita all’incanto rappresenta l’estrema ratio a cui ricorrere quando nessun comproprietario intenda esercitare la facoltà di attribuzione dell’intero con i dovuti addebiti (in tale senso Cass. 4270/1994; 14165/2000; 24053/2008; 10624/2010), con la conseguenza che, anche in presenza di immobile indivisibile, l’istanza di attribuzione prevale sulla vendita del bene.

Dunque, rispondendo espressamente alle domande poste, può dirsi che il giudice, investito della causa di divisione ereditaria, dovrà preferire l’assegnazione in natura dei beni ai singoli eredi e, solo se gli immobili non sono comodamente divisibili ed in mancanza di istanza di attribuzione da parte di uno o più eredi, potrà disporne la vendita all’incanto.

Nel prendere tale decisione lo stesso giudice non potrà fare a meno di avvalersi della relazione tecnica di un suo ausiliario, il consulente tecnico, il quale normalmente stima il valore complessivo dei beni avendo riguardo all’estensione degli immobili, alle loro caratteristiche (posizione, pertinenze, ecc.), al valore stimato al mq. secondo il criterio adottato dalla competente Camera di Commercio o anche sulla base di riscontri effettuati presso agenzie immobiliari della zona.

Per quanto concerne, infine, l’ultima delle domande poste, ossia quella relativa al Giudice competente per la divisione, va detto che troverà applicazione l’art. 22 del c.p.c., il quale attribuisce espressamente la competenza al giudice del luogo di apertura della successione.
Ai sensi dell’art. 456 del c.c., poi, il giudice del luogo di apertura della successione è quello dell’ultimo domicilio del defunto.
Della particolare ipotesi di beni situati in diverse località, invece, si occupa espressamente l’ultimo comma del citato art. 22 c.p.c., ma solo per il caso in cui la successione si sia aperta all’estero ((cioè il de cuius sia ivi deceduto).
In questo caso, infatti, la causa di divisione dovrà proporsi davanti al giudice italiano del luogo ove è ubicata la maggior parte dei beni del defunto; ai fini della determinazione della “maggior parte” dei beni del defunto, si applicheranno i criteri fissati dall’art. 14 del c.p.c. e dall’art. 15 del c.p.c..

Nel nostro caso, dunque, se la successione si è aperta in Italia, non sussisteranno i presupposti per applicare tale ultima parte della norma, e la competenza per la divisione di ogni bene facente parte del patrimonio ereditario, ovunque si trovi, ricadrà sul giudice del luogo dell’aperta successione.

Claudio chiede
giovedì 08/01/2015 - Lombardia
“in una causa relativa ad una successione ereditaria, mia moglie sta cercando di pignorare l'eredita che mi ha lasciato mia madre, morta di recente, il tribunale competente e quello relativo alla residenza di mia madre (Castelbaldo PD tribunale competente Rovigo) o al luogo dove è morta (ospedale di Piove di Sacco PD tribunale competente Padova)
Consulenza legale i 08/01/2015
Il tribunale competente per il pignoramento di beni immobili è, ai sensi del primo comma dell'art. 26 c.p.c., quello del luogo in cui si trovano tali beni. Il pignoramento dovrà essere chiesto agli ufficiali giudiziari di Rovigo, se l'immobile caduto in successione si trova a Castelbaldo.
Il luogo della morte determina la competenza del giudice di quel luogo per le cause elencate all'art. 22 del c.p.c..