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L' eredità tra accettazione e rinunzia

Data di pubblicazione: dicembre 2006
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Il volume costituisce uno studio organico sulle fattispecie dell'accettazione dell'eredit? pura e semplice, sull'accettazione dell'eredit? con beneficio di inventano e sulla rinunzia all'eredit? . I temi passati in rassegna nella monografia sono trattati in maniera lineare ed omogenea, tenendo presente la sistematica del codice civile, nonché le evoluzioni della dottrina e della giurisprudenza di settore. Gli istituti sviluppati nel corso dell'esposizione vengono esaminati nella... (continua)


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Dispositivo dell'art. 476 Codice Civile

L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare (1) e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (2).

Note

(1) Per l'acquisto dell'eredità non occorre dimostrare che il chiamato volesse proprio accettare l'eredità, ma è sufficiente che egli abbia voluto realmente tenere quel dato comportamento, che, per la sua stessa natura, implica necessariamente la volontà di accettare.

(2) Ipotesi di accettazione tacita espressamente previste dalla legge sono contenute negli artt. 477 e 478. Altri casi sono stati individuati nel pagamento da parte del chiamato dei debiti ereditari con denaro dell'eredità, nonché nel compimento di atti di disposizione di beni ereditari e nella presentazione della domanda giudiziale di divisione ereditaria.


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