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Guida alla dichiarazione di successione. Con CD-ROM

Data di pubblicazione: maggio 2010
Prezzo: 68 -10%68 €

Il volume è strutturato come una guida operativa che mira ad agevolare le incombenze dei contribuenti nell'applicazione dell'imposta di successione in virtù dell'adeguato coordinamento fra normativa, prassi e giurisprudenza, della predisposizione di alcuni significativi esempi pratici e dell'introduzione della più rilevante modulistica occorrente per l'assolvimento degli adempimenti giuridici, fiscali e catastali. Un particolare approfondimento è dedicato alle... (continua)


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Dispositivo dell'art. 460 Codice Civile

Il chiamato all'eredità (1) può (2) esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione (3).
Egli inoltre può (2) compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio (4).
Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'articolo 528.

Note

(1) Qui è usato impropriamente il termine «chiamato all'eredità», in quanto, invece, l'articolo fa riferimento al delato, cioè a colui che realmente è in grado di accettare l'eredità (per la differenza tra vocazione e delazione v. 457).

(2) Il chiamato ha solo il potere, non il dovere, di amministrare l'eredità non ancora accettata, in quanto agisce per tutelare un interesse proprio e non altrui.
Ciò è confermato dal fatto che non gli deve essere attribuito alcun compenso per l'azione svolta: soltanto nel caso in cui non accetti successivamente l'eredità, gli saranno rimborsate le spese sostenute per compiere gli atti di amministrazione e di conservazione [v. 461].

(3) I poteri di cui all'art. 460 spettano al chiamato indipendentemente dal fatto che lo stesso abbia o meno il possesso materiale [v. Libro III, Titolo VIII] dei beni ereditari. Il chiamato, infatti, subentra, al momento dell'apertura della successione, immediatamente nel possesso giuridico dei beni del defunto.

(4) Il chiamato è tenuto a chiedere l'autorizzazione del giudice competente (art. 747 c.p.c.) per prendere iniziative che vadano al di là della semplice conservazione (es.: nel caso in cui si debbano vendere i beni ereditari difficili o costosi da conservare).


Ratio Legis

Gli artt. 459 e 460 regolano l'amministrazione dei beni ereditari nel periodo che intercorre tra la morte di una persona e l'acquisto dei suoi diritti ed obblighi da parte dell'erede. Il fondamento di queste disposizioni è dato dalla preoccupazione del legislatore di assicurare che i beni di una persona, dopo la sua morte, siano tramandati a qualcuno. In particolare, si vuole assicurare la continuità tra il momento della morte, in cui il defunto non è più titolare di diritti o obblighi, e quello dell'acquisto; ciò è garantito sia concretamente, attraverso il sistema di amministrazione dell'art. 460, sia fittiziamente, attraverso la retroattività dell'accettazione [v. 459].

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

226A gravi dubbi ha dato luogo l'art. 4 del progetto, che riconosceva al chiamato all'eredità la veste di possessore di diritto dei beni del defunto senza bisogno di materiale apprensione. La formula del progetto, che parlava di acquisto, e non di passaggio di diritto, del possesso dei beni del defunto (a differenza di quanto disponeva l'art. 925 del codice del 1865), voleva conciliare il principio dell'acquisto ereditario fondato esclusivamente sull'accettazione con l'esigenza pratica di provvedere alla tutela dei beni del defunto contro eventuali turbative durante il periodo intermedio tra l'apertura della successione e l'accettazione.
La soluzione adottata dal progetto non ha incontrato favore. Si sono in complesso manifestate due tendenze, l'una favorevole a sostituire alla formula del progetto quella dell'art. 925 del codice del 1865, l'altra, che avrebbe voluto dare al chiamato all'eredità la posizione di curatore di diritto nel periodo intermedio, con l'onere di provvedere all'amministrazione e alla conservazione dei beni.
In prevalenza, peraltro, è stato proposto il ritorno alla formula tradizionale dell'art. 925 del codice del 1865, che riconosceva il passaggio di diritto del possesso nell'erede, sostituendo in essa al termine "erede" quello di "chiamato alla eredità".
Il ritorno alla formula del vecchio codice vorrebbe mettere in rilievo che il possesso attribuito dalla legge al chiamato all'eredità non è una situazione autonoma, ma rappresenta la continuazione del possesso del dante causa con le qualifiche che a questo si ricollegano, sia ai fini della tutela possessoria, sia ai fini dell'usucapione. Così si voleva porre in evidenza che la funzione della norma era di permettere l'applicazione del principio disposto nell'art. 693 del detto codice.
Non bisogna però dimenticare che lo scopo pratico dell'art. 4 del progetto, come già dell'art. 925 del codice del 1865, è soltanto di consentire al chiamato, nel periodo intermedio fra la delazione e l'acquisto dell'eredità, la tutela possessoria dei beni ereditari svincolata dai presupposti che la legge normalmente richiede. Tale scopo pratico diverge da quello perseguito dall'art. 693, nel quale si disponeva la continuazione di diritto del possesso, ma per l'ipotesi in cui il chiamato avesse già acquistato la qualità di erede.
Ora, per raggiungere l'effetto pratico di accordare al chiamato la facoltà autonoma di esperire le azioni possessorie, non vi è alcun bisogno di ricorrere alla finzione di una trasmissione frazionaria e anticipata del possesso, ultimo residuo del sistema della saisine, abbandonato consapevolmente dal nuovo codice. Basta che la legge autorizzi il chiamato all'eredita a difendere con i rimedi possessori, svincolati da tutti i loro presupposti, i beni che fanno parte, a qualsiasi titolo, del patrimonio ereditario in relazione a eventuali lesioni che possano verificarsi.
Per questi beni non sorge affatto la necessità di qualificare la specie di possesso del chiamato, nè di considerare questo come un possessore fittizio, nè tanto meno di considerarlo come un continuatore del possesso del dante causa, perché la legge attribuisce al chiamato la facoltà di reagire contro eventuali spogli e turbative, avvenuti dopo l'apertura della successione, indipendentemente da una relazione possessoria coi beni e solo come effetto provvisorio e anticipato della tutela più ampia che gli spetterà quando, accettata l'eredità, subentrerà rispetto ai singoli beni nella situazione giuridica, e quindi eventualmente anche nella situazione possessoria, in cui si trovava il de cuius.
Rispetto poi agli effetti della continuazione del possesso, basata sul presupposto che nel de cuius vi era solo il possesso e non il diritto corrispondente, e che il chiamato abbia accettato, non è la disposizione in esame che provvede, ma l'art. 1146.
Non è quindi il caso di mutare il principio informatore della disciplina proposta nel progetto; ma mi sono preoccupato di realizzarne più compiutamente il contenuto, precisando la natura e i limiti dei poteri del chiamato all'eredità per la tutela dei beni del defunto.
Senza giungere ad affermare che il chiamato assume la figura e la qualità di un curatore di diritto — precisazione che è preferibile lasciare alla dottrina — ho accolto il suggerimento di coordinare più strettamente l'articolo stesso con l'art. 20 e con l'art. 31 del progetto, riflettenti, rispettivamente, gli atti conservativi dell'eredità che non importano accettazione della stessa, e la posizione del chiamato che sia nel possesso dei beni ereditari.
Pertanto ho formulato l'art. 460 del c.c., distribuendone il contenuto in tre commi. Nel primo ho enunziato íl principio che il chiamato, anche senza bisogno di materiale apprensione dei beni ereditari, può, per la tutela degli stessi, esercitare le azioni possessorie.
Viene così affermato l'effetto pratico che si vuol raggiungere senza enunziare che egli ha il cosiddetto o possesso di diritto o, e senza quindi voler ricollegare tale effetto a un possesso fittizio.
Nel secondo comma ho stabilito che il chiamato all'eredità può compiere atti conservativi, di vigilanza e temporanea amministrazione, e cioè quegli atti che nel progetto sono previsti nell'art. 20 e che non importano accettazione di eredità.
Infine nell'ultimo comma ho negato al chiamato ogni potere nel caso in cui venga nominato un curatore dell'eredità giacente.

227Avendo delineato compiutamente nell'art. 460 del c.c. i poteri attribuiti al chiamato per la conservazione del patrimonio ereditario, sarebbe stato necessario limitare il contenuto del primo comma dell'art. 20 del progetto alla semplice enunciazione del concetto che gli atti indicati nell'art. 460 importano accettazione dell'eredità quando in occasione del loro compimento il chiamato abbia consapevolmente assunto il titolo di erede. Ho però considerato che la predetta disposizione costituirebbe un'applicazione del principio sull'accettazione espressa, stabilito nell'art. 18 del progetto, e come tale superflua. Che anzi, omettendola, si raggiunge il vantaggio pratico di lasciar libero il giudice di valutare, caso per caso, se i1 chiamato, assumendo a titolo ereditario nel compimento di un atto conservativo, abbia voluto veramente assumere la qualità di erede e quindi accettare l'eredità. Il secondo comma dell'articolo stesso, che contempla l'autorizzazione alla vendita dei beni deperibili, è stato soppresso perché pleonastico.

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