Il volume costituisce uno studio organico sulle fattispecie dell'accettazione dell'eredit? pura e semplice, sull'accettazione dell'eredit? con beneficio di inventano e sulla rinunzia all'eredit? . I temi passati in rassegna nella monografia sono trattati in maniera lineare ed omogenea, tenendo presente la sistematica del codice civile, nonché le evoluzioni della dottrina e della giurisprudenza di settore. Gli istituti sviluppati nel corso dell'esposizione vengono esaminati nella... (continua)
Chiunque vi ha interesse (1) può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare [488, 650].
(1) Gli ulteriori chiamati, cioè coloro che potrebbero succedere se il primo chiamato non accettasse l'eredità, nonché i legatari, i creditori dell'eredità e quelli personali del primo chiamato, l'esecutore testamentario [v. 700] e il curatore dell'eredità giacente [v. 528].
A tutela degli ulteriori chiamati è prevista la possibilità di chiedere all'autorità giudiziaria competente la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o meno l'eredità (c.d. actio interrogatoria): in mancanza di tale disposizione, infatti, il primo chiamato potrebbe lasciar decorrere inutilmente i dieci anni, perdendo il suo diritto di accettare, ma anche i chiamati ulteriori ne pagherebbero le conseguenze, dal momento che non sarebbe più possibile esercitare il loro diritto [v. 480].
Ai sensi dell'art. 481 del c.p.c. il precetto diventa inefficace se entro novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione.
L'art. 482 del c.p.c. prevede che l'esecuzione non possa essere iniziata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso, a meno che il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato, non autorizzi l'immediata esecuzione, con o senza cauzione, qualora sussista pericolo nel ritardo.
MICHELE CARMINATI, giovedì 26 aprile 2012 , chiede:
Mi è stato notificato in data 12/02/2012 un precetto per la concessione di un locale condominiale, contestato da un condomino, datato 31/01/201
Vorrei sapere , per cortesia , la data di scadenza del precetto ed entro quanti giorni lo stesso si può rivolgere al giudice dell'esecuzione. Grazie.