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L' eredità tra accettazione e rinunzia

Data di pubblicazione: dicembre 2006
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Il volume costituisce uno studio organico sulle fattispecie dell'accettazione dell'eredit? pura e semplice, sull'accettazione dell'eredit? con beneficio di inventano e sulla rinunzia all'eredit? . I temi passati in rassegna nella monografia sono trattati in maniera lineare ed omogenea, tenendo presente la sistematica del codice civile, nonché le evoluzioni della dottrina e della giurisprudenza di settore. Gli istituti sviluppati nel corso dell'esposizione vengono esaminati nella... (continua)


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Dispositivo dell'art. 481 Codice Civile

Chiunque vi ha interesse (1) può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare [488, 650].

Note

(1) Gli ulteriori chiamati, cioè coloro che potrebbero succedere se il primo chiamato non accettasse l'eredità, nonché i legatari, i creditori dell'eredità e quelli personali del primo chiamato, l'esecutore testamentario [v. 700] e il curatore dell'eredità giacente [v. 528].


Ratio Legis

A tutela degli ulteriori chiamati è prevista la possibilità di chiedere all'autorità giudiziaria competente la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o meno l'eredità (c.d. actio interrogatoria): in mancanza di tale disposizione, infatti, il primo chiamato potrebbe lasciar decorrere inutilmente i dieci anni, perdendo il suo diritto di accettare, ma anche i chiamati ulteriori ne pagherebbero le conseguenze, dal momento che non sarebbe più possibile esercitare il loro diritto [v. 480].

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Quesiti degli utenti

Quesito numero 5443
MICHELE CARMINATI, giovedì 26 aprile 2012 , chiede:
Mi è stato notificato in data 12/02/2012 un precetto per la concessione di un locale condominiale, contestato da un condomino, datato 31/01/201
Vorrei sapere , per cortesia , la data di scadenza del precetto ed entro quanti giorni lo stesso si può rivolgere al giudice dell'esecuzione. Grazie.

Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°5443 del giovedì 26 aprile 2012 :

Ai sensi dell'art. 481 del c.p.c. il precetto diventa inefficace se entro novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione.

L'art. 482 del c.p.c. prevede che l'esecuzione non possa essere iniziata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso, a meno che il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato, non autorizzi l'immediata esecuzione, con o senza cauzione, qualora sussista pericolo nel ritardo. 



Tag: cessazione efficacia precetto, termine ad adempiere
Attenzione: prenderemo in esame SOLO richieste scritte in italiano corretto, con adeguata punteggiatura, riferite a quesiti di interesse.