A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli (3).
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (4) e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni (5). Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli (6).
(3) In questo caso la quota destinata al coniuge si riduce: essa sarà di un terzo, se il figlio è uno, di un quarto se i figli sono più di uno.
(4) Si tratta della casa ove i coniugi coabitavano abitualmente.
(5) Se, quindi, la casa adibita a residenza familiare o i mobili che la corredano sono di proprietà di un terzo (ovvero in comproprietà tra il defunto ed un terzo) i diritti di uso e di abitazione a favore del coniuge non si costituiscono.
(6) Si ritiene che i diritti di uso e abitazione si debbano aggiungere alla porzione di eredità che, per legge, spetta al coniuge (la c.d. quota astratta di legittima [v. 536]), per cui al coniuge oltre alla legittima (in piena proprietà) spettano questi due diritti reali di godimento [v. Libro III, Titolo II].
Funzione della norma è assicurare la pari dignità dei coniugi e la pari rilevanza delle rispettive attività lavorative (familiari e non), assicurando al coniuge superstite un trattamento preferenziale (la quota di legittima in aggiunta ai diritti di uso e abitazione).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
263Il trattamento fatto al coniuge dal progetto definitivo, il quale ne migliora la condizione rispetto al codice del 1865, senza giungere all'eccessivo favore del progetto preliminare, che gli attribuiva metà del patrimonio in piena proprietà, non è tuttavia, sembrato a taluni pienamente soddisfacente. Si è, infatti, suggerito di riservare al coniuge superstite, oltre i diritti che gli riservava il progetto, metà della proprietà dei beni acquistati durante il matrimonio con i redditi professionali di uno dei coniugi.
Ho considerato che l'accoglimento di tale voto importerebbe una sostanziale modificazione del regime dei rapporti patrimoniali tra coniugi, quale è stabilito nel libro primo. Infatti si verrebbe ad affermare come regola assoluta il principio della comunione degli utili e degli acquisti, mentre il primo libro pone come regola il sistema della separazione dei patrimoni. D'altra parte, non sarebbe giustificata una diversità di disciplina tra i beni acquistati con i redditi professionali e quelli acquistati con i proventi dei beni in proprietà di ciascuno dei coniugi. E fuor di dubbio infine che una disposizione come quella proposta presenterebbe gravi difficoltà nella sua pratica attuazione e sarebbe fonte di frequenti e gravi liti.
Non vi è alcun diritto dei parenti del defunto di entrare in casa per effettuare le verifiche esposte.
Come dice l'art. 1025 c.c., il titolare del diritto di abitazione è tenuto unicamente a sostenere le spese necessarie per la manutenzione ordinaria dei beni, non certo a garantire l'ingresso nell'immobile al nudo proprietario ogni qualvolta questi lo desideri, foss'anche allo scopo di verificare la regolare manutenzione ordinaria dei beni.
Ai sensi dell'art. 587 del c.c. il testamento è "un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse". Il riconoscimento dell'autonomia testamentaria è indice di massimo rispetto della personalità del soggetto e della sua volontà da parte dell'ordinamento, che gli consente di decidere a chi attribuire i propri beni o diritti per il tempo in cui avrà cessato di vivere e non potrà più servirsene personalmente. Questo, per esempio, non era minimamente consentito in tutti i paesi del blocco comunista.
La legge riconosce solo ad alcuni stretti congiunti, detti legittimari, il diritto di succedere comunque in una quota del patrimonio del defunto, anche contro la vocazione testamentaria (e quindi la volontà del testatore). L'art. 536 del c.c. dispone, infatti, che "le persone a favore delle quali la legge riserva una quota dell'eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi".
Alla luce di quanto esposto, nel caso di specie il fratello della defunta non ha alcun diritto nei confronti dei beni della sorella, non rientrando tra i soggetti aventi diritto alla quota di legittima ed avendo ella nominato erede universale il marito.
francescobarlesi da Messina, lunedì 4 ottobre 2010 , chiede:
Una cugina ottantaquattrenne mi ha chiesto se è giusto e legale che i parenti del defunto marito ogni due/tre mesile entrino in casa anche facendo fotografie per controllare che non manchi nulla nell'arredamento, e la sollecitino ad una puntuale manutenzione tanto della casa che degli infissi che dei mobili che la arredano, dicendole che deve provvedervi senza scusa alcuna: ho capito che sulla detta casa tale cugina ha avuto riconosciuto il solo diritto di abitazione ed uso dei mobili vita natural durante. Non sapendo cosa dire e addolorato per la sorte toccatale dopo circa 40 anni di vita coniugale, chiedo cortesemente a Voi lumi al riguardo. Grazie francesco barlesi