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Sezione IV - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Della forma del contratto

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
617 In relazione all'aumento della categoria degli atti soggetti a trascrizione, è stato accresciuto il numero di quelli soggetti alla solennità della forma scritta. Salvo per quanto si riferisce al contratto di rendita perpetua o vitalizia, che, pur non essendo soggetto a trascrizione, deve farsi per iscritto, vi è parallelismo, riguardo ai contratti, tra l'art. 2643 del c.c. e l'art. 1350 del c.c.. Nell'art. 1350 del c.c. non sono menzionati gli atti di liberazione o di cessione di fitti e le convenzioni di consorzio, che sono considerati invece nell'art. 2643 del c.c., perché tali atti, in relazione alla forma, sono regolati rispettivamente dagli art. 1605 del c.c. e art. 2603 del c.c., primo comma; altri contratti soggetti a trascrizione sono la vendita di ereditā e la cessio bonorum, sulla cui forma provvedono gli artt. 1543, primo comma, e 1978, primo comma. Si č richiesta, per il contratto preliminare, la forma stessa prevista per il contratto definitivo (art. 1351 del c.c.). Il contratto preliminare, per quanto non abbia il medesimo oggetto di quello definitivo, ha tuttavia la forza di obbligare a concluderlo. Ora sarebbe incongruo ammettere che colui il quale concluse verbalmente un contratto per cui lo scritto č richiesto a pena di nullitā, non sia tenuto a rispettarlo; mentre chi promise verbalmente la conclusione di un contratto formale, debba eseguire la convenzione verbale. Ulteriore valido argomento per legittimare la soluzione accolta č dato poi dal fatto che il nuovo codice autorizza la realizzazione in forma specifica dell'obbligo di contrattare (art. 2932 del c.c.). II patto di adottare una forma determinata per la conclusione di un futuro contratto deve essere interpretato in relazione all'effettiva volontā delle parti circa la funzione costitutiva o soltanto probatoria della forma convenuta. Nel dubbio si č considerato l'accordo come diretto a scopo costitutivo (art. 1352 del c.c.), contrariamente a buona parte della dottrina, ma riprendendo una conforme soluzione del diritto romano. La documentazione, del resto, suole convenirsi per futuri contratti di notevole rilevanza economica, per i quali giā la legge non concede libertā di prova (art. 2721 del c.c., primo comma); e quindi č poco verosimile che le parti abbiano voluto con una clausola conseguire quell'effetto limitativo della prova che giā loro accordava la legge. Una presunzione di tal genere sarebbe in contrasto con la norma dell'art. 1307 del c.c., secondo la quale le clausole devono interpretarsi nel senso che abbiano qualche effetto, anzichè in quello che non ne avrebbero alcuno.