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Articolo 2603 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Forma e contenuto del contratto

Dispositivo dell'art. 2603 Codice Civile

Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità [1350 n. 13].

Esso deve indicare:

  1. 1) l'oggetto [2606, 2611, n. 2] e la durata [[[n2604]], 2611, n. 1] del consorzio;
  2. 2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
  3. 3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
  4. 4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio [2608];
  5. 5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
  6. 6) i casi di recesso e di esclusione [2609];
  7. 7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.

Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.

Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique, od erronee [1349], entro trenta giorni dalla notizia [2964].

Ratio Legis

Il contratto di consorzio è un contratto di adesione a cui possono, successivamente alla sua stipula, aderire altri soggetti, purché non venga modificato il contenuto del contratto. Esso deve rispettare il dispositivo di cui all'art. 1332.

Massime relative all'art. 2603 Codice Civile

Cass. civ. n. 19509/2004

In tema di contributi consortili, l'obbligo contributivo presuppone la qualità di proprietario di immobili siti nel comprensorio e la configurabilità di un vantaggio a favore dell'immobile e non anche l'emanazione del decreto di determinazione del perimetro di contribuenza, la cui adozione ha — peraltro — la funzione di esonerare l'amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi. In mancanza, pertanto, di detta perimetrazione, il consorzio è gravato da tale onere probatorio, avente ad oggetto l'esistenza di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite, non desumibili dalla semplice inclusione degli immobili nel comprensorio ed aventi, quindi, il requisito della specificità necessario per l'esazione del contributo.

Cass. civ. n. 1507/1998

Ai contratti con struttura associativa, quali i Consorzi, non sono applicabili gli artt. 1465 e 1467 c.c., mancandovi una contrapposizione di interessi ed attesa la comunanza degli scopi da perseguire, il che esclude l'esistenza di un nesso di interdipendenza sinallagmatica che esiga il mantenimento dell'equilibrio delle prestazioni cui sono tenuti rispettivamente il consorziato ed il Consorzio.

Cass. civ. n. 6993/1986

In materia di consorzi, anche se la legge non precisa esattamente quali siano gli organi di tali enti, dal complesso delle disposizioni dettate dagli artt. 2603, secondo comma, n. 4, 2612, secondo comma, n. 4 e 2613 c.c. deriva che detta qualifica, mentre spetta senz'altro a coloro i quali hanno la direzione dei consorzi, non può essere esclusa in capo ad altri soggetti cui sia conferito un incarico diverso, con conseguente idoneità dell'attività di tali soggetti a far sorgere la responsabilità solidale a carico dei consorziati ex art. 2615, secondo comma, c.c.

Cass. civ. n. 3230/1975

L'adesione di un nuovo soggetto ad un contratto cosiddetto aperto, quale è quello di consorzio, concretando una modificazione soggettiva del negozio originario, deve avvenire con l'osservanza della forma prescritta per quest'ultimo; forma che, per il contratto di consorzio è costituita, a norma dell'art. 2603 c.c. dall'atto scritto.

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