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Articolo 918 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Consorzi volontari

Dispositivo dell'art. 918 Codice Civile

Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui.

L'adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da atto scritto [1350 n. 13, 1418].

Il regolamento del consorzio è deliberato dalla maggioranza calcolata in base all'estensione dei terreni a cui serve l'acqua.

Spiegazione dell'art. 918 Codice Civile

Se il nuovo codice limiti la costituzione dei consorzi volontari a casi più ristretti di quelli contemplati dal vecchio codice

Mentre il codice del 1865 ammetteva la costituzione di consorzi volontari per tutti coloro che avessero interesse comune nella bonifica o nell'uso delle acque in genere, il nuovo codice sembra abbia voluto limitare tale costituzione, per quanto riguarda l'utilizzazione delle acque, alle opere di raccolta di cui parla l' art. 914 del c.c. e alle opere ed attività di cui fa menzione l'art. 918, che, col riferirsi ai proprietari di fondi vicini e alle acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui, ha l'aria di voler circoscrivere l'ambito degli enti di cui si tratta.

In uno dei primi schemi del nuovo codice si parlava di più sorgenti vicine alimentate da un medesimo bacino sotterraneo, in uno schema successivo, di più acque defluenti dal medesimo bacino d'alimentazione scorrenti in fondi vicini.

Si è quindi manifestata sin dall'origine l'intenzione di adottare formule più ristrettive di quella amplissima adottata nel 1865 (uso dell'acqua). Però, ben considerato, il primo comma dell'art. 918 in esame è più restrittivo in apparenza che in realtà. Infatti, l'espressione « fondi vicini », non essendo identica all'espressione « fondi contigui », ammette un'interpretazione elastica. Quanto poi alle acque defluenti dal medesimo bacino d'alimentazione o da bacini contigui, va considerato che, nel caso di acque sotterranee, e impossibile .quasi sempre identificare il bacino d'alimentazione, e, nel caso di corsi d'acqua superficiali, il concetto di bacino e molto più lato e comprensivo di quello di corso d'acqua, tanto che, risalendo al medesimo bacino d'alimentazione e a più bacini contigui, troviamo, ad esempio, che il Ticino, il Reno e il Rodano hanno tutti e tre la medesima origine dal massiccio del S. Gottardo.


Se l'uso delle acque di cui parla l'art. 918 comprenda anche l'uso a scopo industriale

La derivazione e l'uso delle acque di cui parlava l' art. 657 del vecchio codice civile comprendevano anche la derivazione e l'uso a scopo industriale per creazione di forza motrice. Questo scopo non è stato escluso dal nuovo codice, sebbene esso, tanto all'art. 105 quanto all'art. 109, abbia sostituito all'espressione « coloro che hanno interesse comune nella derivazione e nell' uso dell'acqua » contenuta nel codice del 1865, l'espressione proprietari di fondi. Però fondo anche nel vecchio codice significava possedimento in generale, e si trovava adoperato ora per indicare una estensione immobiliare, ora per indicare un edificio ora l'estensione immobiliare e gli edifici.

Del resto gli articoli art. 910 del c.c., 911 e 912 fanno rientrare esplicitamente nell'uso delle acque tanto gli scopi agricoli quanto quelli industriali. Piuttosto potrebbe far sorgere dei dubbi la formula estensione dei terreni usata nel terzo comma, ma si ritiene che a queata formula si debba dare una interpretazione più lata di quella che risulta dalla lettera della norma.


Per la costituzione dell'ente occorre l'adesione di tutti gli interessati

Se nell' art. 916 del c.c. non è detto esplicitamente che i consorzi per la regolazione del deflusso delle acque possono costituirsi anche per la manutenzione e l'esercizio di opere costruite, certo è che l'articolo in esame, comprendendo la riunione e l'uso in comune delle acque, si è riferito tanto alla costruzione delle opere necessarie per condottare acque diverse quanto all'esecuzione dei lavori che, servendo alla manutenzione e all'esercizio delle opere stesse, rendono possibile l'uso collettivo delle acque incanalate.

Trattandosi di consorzi volontari per la costituzione dell'ente occorre l'adesione di tutti gli interessati. Anche per il nuovo codice l'adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da atto scritto, però il nuovo codice ha aggiunto che il regolamento del consorzio è deliberato dalla maggioranza calcolata in base all'estensione dei terreni a cui serve l'acqua (si veda in proposito il precedente paragrafo della spiegazione e l'art. 678, comma 2, del vecchio codice richiamato dal precedente art. 658). Nessuna norma del genere è contenuta negli articoli che riguardano la costituzione o il funzionamento dei consorzi coattivi e obbligatori per la bonifica integrale e per le acque, essendosi cosi lasciato all'autorità amministrativa decidere volta per volta, in sede di costituzione di ogni singolo ente o di approvazione del relativo statuto, come si deve esplicare la volontà dei contraenti.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 918 Codice Civile

Cass. civ. n. 2877/2007

I consorzi di urbanizzazione (enti di diritto privato, costituiti da una pluralità di persone che, avendo in comune determinati bisogni o interessi, si aggregano fra loro allo scopo di soddisfarli mediante un'organizzazione sovraordinata), finalizzati alla sistemazione ed al miglior godimento di uno specifico comprensorio attraverso la realizzazione e la fornitura di opere o servizi, costituiscono figure atipiche, le quali, essendo caratterizzate dall'esistenza di una stabile organizzazione di soggetti, funzionale al raggiungimento di uno scopo non lucrativo, presentano i caratteri delle associazioni non riconosciute. E siccome fonte primaria della disciplina di siffatti consorzi, specie per quel che riguarda l'ordinamento interno e l'amministrazione, è l'accordo delle parti sancito nell'atto costitutivo, nessun ostacolo giuridico è ravvisabile negli artt. 1105 e 1136 cod. civ., dettati dal codice civile in tema di comunione e condominio di edifici, a che l'atto costitutivo contenga clausole limitative del diritto di voto del consorziato (nella specie, escludenti da tale diritto il consorziato in mora nel pagamento dei contributi o che a tal riguardo abbia liti pendenti col consorzio), giacché tali clausole si muovono in uno spazio di autonomia negoziale liberamente praticabile, rispetto al quale le citate disposizioni del codice civile potrebbero, al più, venire invocate in via suppletiva, al fine di colmare eventuali lacune della regolamentazione pattizia. (Enunciando tale principio, la Corte ha altresì escluso che siffatte clausole collidano con l'art. 18 della Costituzione, o siano invalide perché prevedenti una condizione potestativa rimessa all'arbitrio del consorzio). (Rigetta, App. Roma, 8 Ottobre 2003).

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