I requisiti del contratto (1) sono: 1) l'accordodelle parti[1326]; 2) la causa[1343] (2); 3) l'oggetto[1346]; 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità[1350, 1352] (3).
(1) La norma indica gli elementi essenziali del contratto, ossia gli elementi richiesti per l'esistenza e la validità del contratto.
(2) Dalla causa si differenziano i motivi che rappresentano, invece, gli scopi individuali che determinano il singolo a concludere il negozio ossia interessi che la parte tende a soddisfare mediante il negozio, ma che non rientrano nel contenuto tipico di questo.
(3) Nel nostro ordinamento vige il principio della libertà della forma, che consente alle parti del contratto di emettere la dichiarazione di volontà nella forma che preferiscono. Rappresentano un'eccezione a tale principio quei casi in cui la legge richiede una forma sotto pena di nullità, ossia subordina la validità del contratto (solenne o formale) all'uso di una determinata forma (forma ad substantiam). Tale forma si distingue da quella richiesta per la prova del negozio (forma ad probationem): in tal caso, la mancata osservanza della forma non influisce sulla validità del contratto, ma solo sulla possibilità di provarlo, essendo esclusa la prova per testimoni [v. 2721] o per presunzioni semplici [v. 2727].