Dai fallimenti alle divisioni ereditarie, dall'infortunistica stradale ai lavori edili, dai reati relativi alla pubblica amministrazione a quelli connessi agli abusi edilizi: ecco una raccolta di 136 consulenze tecniche in campo civile e penale, tutte contenute nel CD allegato, in formato modificabile. Il volume è la naturale prosecuzione del Vademecum del Consulente tecnico d'ufficio e di parte pubblicato dallo stesso editore. Distinte in due sezioni (Civile e Penale), le... (continua)
Questo volume costituisce una sorta di ideale continuazione de "La prova dei fatti giuridici" pubblicato sempre nel Trattato nel 1992. In quel lavoro si discuteva una serie di problemi che si potrebbero definire di teoria generale della prova. Ora vengono invece affrontati in modo analitico i vari argomenti che riguardano la prova nel processo civile, dalla deduzione, ammissione e assunzione delle prove sino alla valutazione finale di esse, includendo uno studio esteso ed approfondito dei... (continua)
Sempre più spesso il tecnico viene coinvolto quale operatore nel sistema giustizia vedendo così ampliati i suoi compiti. Per svolgerli al meglio, il consulente tecnico deve possedere una conoscenza approfondita dell'intero quadro normativo e giurisprudenziale. Il volume, aggiornato alle più recenti novità legislative in materia (tra cui: semplificazione dei riti civili d.lgs. n.150/2011; c.d. manovra bis - l. n.148/2011; mediazione - d.m. n. 145/2011; legge di... (continua)
Quando, secondo la legge [918, 1659, 1888, 1908 2, 1919 2, 1928, 1967, 2096, 2556 1, 2581 2, 2596] o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente (1).
La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità (2) (3).
(1) Il comma 1 dell'articolo prevede l'ipotesi degli atti per i quali sia richiesta la forma scritta ad probationem (ossia unicamente quale prova dell'esistenza del contratto). In tali ipotesi, la prova per testi sarà ammessa solo quando «il contraente ha, senza sua colpa, perduto il documento che gli forniva la prova» [v. 2724].
(2) Il comma 2 prevede l'ipotesi in cui la forma scritta sia, invece, richiesta ad substantiam (ossia per la validità del contratto) e vi estende la disciplina prevista dal comma 1.
(3) Si ritiene che le parti possano, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, rinunciare all'adozione della forma scritta, ove ne abbiano pattuito l'impiego per il compimento di un determinato atto, facendo venire meno la limitazione stabilita dalla norma in commento. Tale rinuncia può risultare anche da comportamenti concludenti, cioè da una condotta incompatibile con la volontà di adottare la forma concordata.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
1115L'art. 2724 del c.c. riproduce, eliminando esemplificazioni in parte inutili e in parte inesatte, le eccezioni che al divieto della prova testimoniale ponevano gli articoli 1347 e 1348 del codice civile anteriore, non senza però apportare all'art. 1348 due varianti: con la prima si chiarisce, in conformità dell'interpretazione prevalsa in dottrina e in giurisprudenza, che l'impossibilità di procurarsi la prova scritta può essere anche morale; con la seconda, alla locuzione del codice precedente, che parlava di perdita del documento "in conseguenza di un caso fortuito impreveduto e derivante da forza maggiore", si sostituisce una formula più semplice e chiara, che fa riferimento all'assenza di qualsiasi colpa nella perdita del documento. Delle tre eccezioni enunciate dall'art. 2724 soltanto quest'ultima estende il suo ambito ai casi in cui, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto e a quella in cui la forma scritta è richiesta ad substantiam (art. 2725 del c.c.). Da tale disposizione scaturisce un'ulteriore limitazione del campo nel quale la prova per testimoni era ammissibile secondo il codice di commercio, dato che per l'art. 53 del detto codice la prova testimoniale di un contratto per cui il codice stesso avesse richiesto la prova scritta, avrebbe potuto ammettersi anche nel caso che concorresse l'una o l'altra delle prime due eccezioni (principio di prova per iscritto, impossibilità di procurarsi la prova scritta).
Il presente volume ha lo scopo è fornire una guida ai tecnici agli inizi della carriera e un supporto di confronto, analisi e verifica ai professionisti più esperti. In questa seconda edizione - profondamente rinnovata - il lavoro si arricchisce di nuovi e diversi contenuti. Il volume non si limita a trattare le attività rituali in cui è coinvolto il CTU ma va oltre, dedicando un completo ed ampio spazio al tentativo di conciliazione della controversia che, dopo... (continua)
L'opera, aggiornata al Decreto Ministeriale 17 febbraio 2010 che approva il modello di testimonianza scritta e le relative istruzioni per la compilazione, ha lo scopo di fornire agli operatori del diritto, attraverso l'analisi della più recente elaborazione giurisprudenziale e della dottrina, una descrizione dell'istituto riguardante la testimonianza. Si affrontano gli aspetti della prova testimoniale orale dal punto di vista sostanziale e pratico, in relazione alle dinamiche e alle... (continua)
Il consulente tecnico nel processo civile, il perito nel processo penale e il consulente tecnico del P.M., hanno il compito di integrare le cognizioni tecniche e scientifiche del giudice e delle parti. Da ciò consegue un alto grado di responsabilità, essendo anch'egli parte, seppur incidentale e temporanea, del procedimento-processo.
Le recenti riforme intervenute nel nostro ordinamento, che hanno interessato la giustizia civile, amministrativa, e tributaria, hanno... (continua)