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Articolo 2879 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Rinunzia all'ipoteca

Dispositivo dell'art. 2879 Codice Civile

La rinunzia del creditore all'ipoteca [2878, 2881, 2899] deve essere espressa e deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità(1).

La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell'ipotecaabbiano acquistato il diritto all'ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell'articolo 2843(2).

Note

(1) Come ogni altro diritto patrimoniale, l'ipoteca può formare oggetto di rinunzia, ipotesi peraltro esplicitamente indicata al n. 5 del precedente art. 2878, tra le varie cause di possibile estinzione della garanzia medesima. Deve essere opportunamente ribadito che in questo caso non si verifica una rinunzia al grado d'iscrizione, cioè agli effetti della pubblicità ipotecaria, bensì una vera e propria rinunzia al titolo ipotecario di concessione in sé. Inoltre, riferendosi tale rinunzia ad un diritto reale immobiliare, è richiesta, per la sua validità, l'atto scritto ad substantiam.
(2) La rinunzia è in ogni caso un mutamento inerente all'ipoteca, che deve perciò ricevere adeguata pubblicità ex art. 2843, allo scopo di dare certezza alla situazione giuridica creatasi, tanto più per avere valore di opponibilità nei confronti dei terzi acquirenti della stessa garanzia.

Ratio Legis

La norma è finalizzata a sancire precise regole in tema di rinunzia all'ipoteca, in quanto si tratta di un atto unilaterale (v. art. 1324) e di straordinaria amministrazione (v. art. 320), il quale deve essere obbligatoriamente espresso, non essendo ammessa in nessun caso la dimostrazione per facta concludentia.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1173 Particolare rilievo hanno le norme dell'art. 2879 del c.c., di nuova formulazione. Nel primo comma si stabilisce che la rinuncia del creditore all'ipoteca deve essere espressa e risultare da atto scritto, sotto pena di nullità; nel secondo si stabilisce che, se non è operata la cancellazione dell'ipoteca, la rinuncia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione hanno acquistato diritto all'ipoteca e dell'acquisto hanno eseguito annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca medesima. Si evita così l'inconveniente che siano privati della garanzia i terzi i quali abbiano acquistato u credito ipotecario, ritenendo che l'ipoteca fosse ancora in vita, mentre il creditore vi aveva rinunciato, pur non essendone stata operata la cancellazione.

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