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Articolo 162 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Forma delle convenzioni matrimoniali

Dispositivo dell'art. 162 Codice Civile

Le convenzioni matrimoniali [159, 167 ss., 215 ss.] debbono essere stipulate per atto pubblico [2699] sotto pena di nullità [1350](1).

La scelta del regime di separazione [215] può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio [130].

Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194(2).

Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma(3).

Note

(1) Con la convenzione matrimoniale i coniugi adottano o modificano il loro regime patrimoniale; essendo richiesta la forma scritta (l'atto pubblico di cui all'art. 2699 del c.c.) ad substantiam, un difetto di essa comporterà l'applicazione ipso jure del regime legale della comunione legale tra i coniugi di cui all'art. 177 del c.c..
(2) Diversamente da quanto previsto (inizialmente e sino al 1981) in tale comma, non è più richiesta l’autorizzazione giudiziale per il mutamento delle convenzioni matrimoniali, dopo la celebrazione del matrimonio. Ed infatti l'art. 2 della L. 142 del 10 aprile 1981 dispone che: "L'autorizzazione del giudice è prevista soltanto per il mutamento, dopo la celebrazione del matrimonio, di convenzioni matrimoniali stipulate per atto pubblico prima dell'entrata in vigore della presente legge".
(3) La forma di regime patrimoniale qui descritta si attua mediante annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio (si veda anche l'art. 163 del c.c.), al fine di renderlo noto ai terzi, e nel caso si tratti di beni immobili, anche nei registri immobiliari (art. 2647 del c.c.).
Il diverso regime della separazione dei beni potrà essere dichiarato anche nell'atto di celebrazione, oppure -se adottato in costanza di matrimonio- con il medesimo procedimento in questa sede descritto, innanzi al notaio che redigerà apposita convenzione matrimoniale.

Ratio Legis

Con la disposizione in esame si è voluto sottoporre alla rigida formalità dell'atto pubblico di cui all'art. 2699 del c.c. ogni accordo di natura contrattuale che i coniugi attuano nel proprio regime patrimoniale, al fine di garantire la certezza della loro esistenza nei confronti dei terzi, e del loro contenuto così vagliato da un pubblico ufficiale, tramite l'onere della pubblicità.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 162 Codice Civile

Cass. civ. n. 17207/2021

Ai sensi degli artt. 162 e 163 c.c. affinché la pubblicità relativa alla stipula e alle modifiche delle convenzioni matrimoniali renda le stesse opponibili ai terzi è necessaria e sufficiente l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio iscritto nel registro depositato presso gli uffici del Comune di celebrazione, poiché è presso questi uffici che i terzi interessati hanno l'onere di recarsi per avere conoscenza di come siano stati regolati i rapporti patrimoniali tra i coniugi e non anche presso altri uffici.

Cass. civ. n. 17175/2020

La procura "ad nubendum" costituisce uno strumento sostitutivo della simultanea presenza degli sposi avanti all'Ufficiale dello stato civile e di manifestazione del consenso alle nozze, che interviene tramite la volontà manifestata dal procuratore, sicché il mandato conferitogli in favore del regime patrimoniale della separazione dei beni, non è sufficiente all'instaurazione del detto regime, che richiede l'accordo di entrambi i nubendi. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito la quale aveva accertato che nessun accordo delle parti si era espressamente perfezionato nell'atto di celebrazione del matrimonio, tale da consentire di ritenere che le stesse avessero inteso derogare al regime legale di comunione dei beni). (Conforme Cass. n. 569/1975, Rv. 373879-01).

Cass. civ. n. 27854/2013

La costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. (Rigetta, Trib. Giulianova, 03/10/2007)

Cass. civ. n. 20995/2012

Il notaio che, dopo avere costituito un fondo patrimoniale, ometta di curare la relativa annotazione in margine all'atto di matrimonio, risponde nei confronti dei proprietari dei beni conferiti nel fondo del danno da essi patito in conseguenza dell'inopponibilità del vincolo di destinazione ai creditori, a nulla rilevando che sia stata comunque eseguita la trascrizione dell'atto, giacché quest'ultima non rende la costituzione del fondo patrimoniale opponibile ai terzi quando sia mancata la suddetta annotazione, nemmeno nel caso in cui i terzi stessi ne avessero conoscenza.

Cass. civ. n. 21658/2009

La costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 c.c. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. (Nella specie, le S.U. hanno confermato la sentenza di merito che - in presenza di un atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nei pubblici registri immobiliari, ma annotato a margine dell'atto di matrimonio successivamente all'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo - aveva ritenuto che l'esistenza del fondo non fosse opponibile al creditore ipotecario).

Cass. civ. n. 24798/2008

La costituzione del fondo patrimoniale va compresa tra le convenzioni matrimoniali ed è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa quella del terzo comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. (Rigetta, App. Lecce, 13 novembre 2004)

Cass. civ. n. 24332/2008

La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 cod. civ., così come stabilito dall'art. 162 cod. civ per tutte le convenzioni matrimoniali, è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 cod. civ ed avente l'esclusiva funzione di pubblicità notizia. Pertanto, se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelle forme dell'art. 555 cod. proc. civ., prima dell'annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell'esecuzione, sussistendo l'inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato, prevista dall'art. 2913 cod. civ., che comprende non solo gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche tutti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore dai quali possa comunque derivare una sostanziale diminuzione della possibilità per il creditore pignorante o per i creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in questione. Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all'annotazione, ma l'ipoteca (nella specie giudiziale) sia stata iscritta precedentemente, in quanto con l'iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, "ex" art. 2808 cod. civ., con prevalenza rispetto ai vincoli successivi.

Cass. civ. n. 18870/2008

Ai sensi degli artt. 162 e 163 cod. civ. affinché la pubblicità relativa alla stipula e alle modifiche delle convenzioni matrimoniali renda le stesse opponibili ai terzi è necessaria e sufficiente l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio iscritto nel registro depositato presso gli uffici del Comune di celebrazione, poiché è presso questi uffici che i terzi interessati hanno l'onere di rccarsi per avere conoscenza di come siano stati regolati i rapporti patrimoniali tra i coniugi e non anche presso altri uffici. La circostanza che l'ordinamento dello stato civile prescrive che i registri siano tenuti dall'ufficiale dello stato civile in doppio originale e che un originale sia trasmesso al procuratore della Repubblica per il deposito presso la cancelleria del tribunale individua una modalità che soddisfa scopi di interesse pubblico che trascendono quelli della pubblicità e, del resto, l'estratto dell'atto di matrimonio si identifica solo con quello a firma dell'ufficiale dello stato civile. Al riguardo, infatti, deve osservarsi che se il legislatore avesse preteso una doppia annotazione delle convenzioni matrimoniali ai fini della tutela dei terzi l'avrebbe espressamente prevista e non si sarebbe limitato ad imporre al notaio rogante di richiedere l'annotazione all'ufficiale dello stato civile. (Sulla scorta del riportato complessivo principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso dell'istante fallimento proposto, ai fini dell'ottenimento del risarcimento dei danni, nei confronti di un Comune il cui ufficiale dello stato civile non aveva provveduto a trasmettere il secondo registro alla Procura della Repubblica e non aveva, così, consentito la doppia annotazione, sull'erroneo presupposto che tale adempimento fosse necessario per rendere opponibile ai terzi la stipulata convenzione matrimoniale del regime di separazione dei beni).

Cass. civ. n. 23745/2007

È manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 162 c.c. nella parte in cui non consente la retrodatazione degli effetti della costituzione del fondo patrimoniale al momento della proposizione della domanda di annotazione nei registri dello stato civile, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. e con riferimento alla disciplina degli effetti della notificazione, in quanto non viene in considerazione il verificarsi di una decadenza processuale da tardiva esecuzione di un atto richiesto tempestivamente ma la mancata produzione di effetti di natura sostanziale in relazione ai quali non è irragionevole né richiedere l'impegno dell'interessato a verificare la tempestività dell'annotazione né la limitazione della tutela al profilo risarcitorio in caso di colpevole negligenza dell'ufficiale dello stato civile.

Cass. civ. n. 3647/2004

I coniugi in regime patrimoniale di comunione legale, al fine di effettuare l'acquisto anche di un solo bene in regime di separazione (tale essendo l'eventuale acquisizione in comunione ordinaria, che esige un regime di separazione) sono tenuti a previamente stipulare una convenzione matrimoniale derogatoria del loro regime ordinario, ai sensi dell'art. 162 c.c., sottoponendola alla specifica pubblicità per essa prevista, non essendo al riguardo viceversa sufficiente una più o meno esplicita indicazione contenuta nell'atto di acquisto, posto che questo non viene sottoposto alla pubblicità delle convenzioni matrimoniali, le quali solo conferiscono certezza in ordine al tipo di regime (patrimoniale) cui sono sottoposti gli atti stipulati dai coniugi.

Cass. civ. n. 12864/1999

La costituzione del fondo patrimoniale, di cui all'art. 167 c.c., dev'essere ricompresa tra le convenzioni matrimoniali e, pertanto, è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa quella del terzo comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo stesso, ai sensi dell'art. 2647 c.c., con riferimento agli immobili che ne siano oggetto, resta degradata a mera pubblicità-notizia, inidonea ad assicurare detta opponibilità. Ne consegue, come in ogni caso in cui la legge dispone che per l'opponibilità di determinati atti è necessaria una certa forma di pubblicità, che la forma di pubblicità costituita dalla suddetta annotazione non ammette deroghe o equipollenti e che resta anche irrilevante l'effettiva conoscenza della costituzione del fondo che il terzo abbia altrimenti potuto conseguire, pur dovendosi escludere che l'annotazione predetta assuma in tal modo una funzione costitutiva, giacché l'unico effetto che condiziona è l'opponibilità ai terzi, mentre non incide a qualunque altro effetto sulla validità ed efficacia dell'atto (nella specie la Suprema Corte, in applicazione di tali principi, ha escluso che la costituzione del fondo potesse essere divenuta opponibile ad un terzo per effetto di una comunicazione a lui indirizzata da parte dei costituenti tramite una lettera).

Cass. civ. n. 9034/1997

L'atto interveniente tra i coniugi separati di fatto col quale, al fine di disciplinare i reciproci rapporti economici, un coniuge s'impegna a trasferire gratuitamente all'altro determinati beni, non configura una convenzione matrimoniale ex art. 162 c.c., postulante lo svolgimento della convivenza coniugale ed il riferimento ad una generalità di beni, anche di futura acquisizione, ma un contratto atipico, con propri presupposti e finalità, soggetto per la forma alla comune disciplina e, quindi, se relativo a beni immobili, validamente stipulabile con scrittura privata senza necessità di atto pubblico.

Cass. civ. n. 9846/1996

La convenzione tra coniugi, che esprime l'opzione per la cessazione della comunione legale e per il correlativo passaggio alla separazione dei beni, esaurisce in se stessa quell'incidenza sul regime dei rapporti patrimoniali tra i coniugi che la qualifica come convenzione matrimoniale modificativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 163 forma costitutiva di cui all'art. 162 c.c. Tale non è, invece, considerabile la convenzione in virtù della quale avviene il passaggio dalla situazione potenziale di divisibilità (conseguente al pregresso scioglimento) all'attualità (derivante dal compimento della divisione) dell'attribuzione a ciascuno dei coniugi dell'esclusiva titolarità di uno o più diritti o cespiti precedentemente comuni. Questa divisione non incide, infatti, su una situazione giuridica di comunione legale speciale (alla quale soltanto è riferibile la disciplina degli artt. 162 e 163 c.c.), che non esiste più nel momento in cui viene posta in essere la divisione convenzionale, alla quale, perciò, torna applicabile la disciplina di forma e di sostanza che regola la divisione ordinaria (nella specie, i coniugi procedevano, con atto pubblico, allo scioglimento della comunione dei beni tra loro esistente; successivamente, con scrittura privata, il marito rinunciava ad ogni sua pretesa su un'azienda commerciale acquistata nel vigore del regime di comunione e, corrispettivamente, la moglie si obbligava a versargli una somma di denaro. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha affermato la validità della seconda convenzione, che, non avendo carattere modificativo del regime patrimoniale vigente tra i coniugi, non necessitava della forma pubblica).

Cass. civ. n. 8758/1993

L'accordo intercorso, prima della riforma del diritto di famiglia del 1975, tra coniugi in regime di separazione dei beni, con il quale questi si obbligavano a versare in un unico conto corrente i proventi delle rispettive attività professionali, costituendo esercizio della privata autonomia, è soggetto alle norme ordinarie e non costituisce convenzione matrimoniale da stipularsi con atto pubblico a pena di nullità, con la conseguenza che tale accordo può essere provato anche a mezzo di testimoni.

Cass. civ. n. 2104/1990

L'opponibilità ai terzi della comunione degli utili e degli acquisti, costituita prima della riforma del diritto di famiglia (L. 19 maggio 1975, n. 151), è condizionata soltanto alla annotazione a margine dell'atto di matrimonio, prevista dall'art. 162 c.c., per le convenzioni matrimoniali, senza che sia richiesta la trascrizione della relativa convenzione a norma dell'art. 2647 c.c., atteso che l'art. 227 della legge n. 151 del 1975 non ha previsto l'ultrattività delle precedenti norme per tale comunione, come invece ha disposto per le doti e i patrimoni familiari.

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Consulenze legali
relative all'articolo 162 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Silvio O. chiede
giovedì 08/09/2016 - Veneto
“Una coppia ha scelto, all'atto del matrimonio, il regime di separazione "art.162 c.2 C.C." Ora vorrebbe stipulare una nuova convenzione per sostituire l'attuale regime patrimoniale con il regime di comunione dei beni (art. 177 segg. CC.). L'acquisizione di nuovi beni avverrebbe pertanto in comunione. E' possibile o quali ostacoli lo impedirebbero?”
Consulenza legale i 14/09/2016
La modifica del regime patrimoniale dei coniugi è liberamente consentita in ogni tempo ed è disciplinata dal codice civile, che non pone alcun ostacolo all’accordo in tal senso tra i coniugi, salvo il rispetto di alcuni requisiti di forma.
L’art. 162 del cod. civ. recita: “Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.
La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.
Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194.
Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma”.

L’art. 163 cod. civ., poi, si occupa delle modifiche alle convenzioni, e stabilisce: “Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.
Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva l'omologazione del giudice. L'omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.
Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio.
L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti”.

Va aggiunto a quanto sopra che, in sede di stipula della convenzione davanti al notaio, devono essere presenti due testimoni a pena di nullità dell’atto, ai sensi dell’art. 48 e dell’art. 58 della legge notarile (Legge 16/2/1913 n. 89) che recitano rispettivamente: “1. Oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni (….)” e “L'atto notarile è nullo, salvo ciò che è disposto dall'art. 1316 del Codice Civile: (…) 4. se non furono osservate le disposizioni degli artt. 27, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 57 e dei nn. 10 e 11 dell'art. 51; (…)

Vetulio chiede
giovedì 07/07/2011 - Lazio

“Mi sono sposato nel 1989 in regime della separazione di beni e mi sono accorto solo ora a distanza di 22 anni che l'immobile che abbiamo acquistato, sull'atto notarile, risulta in comunione di beni, cosa devo fare per farlo passare in separazione di beni? Grazie”

Consulenza legale i 22/07/2011

Ai sensi dell'art. 59 - bis Legge Notariato (introdotto dalla lettera f) del comma I dell'art. 1 Dlgs. 2 luglio 2010 n. 110) il notaio ha la facoltà di rettificare errori od omissioni contenuti in atti pubblici o scritture private autenticate e relativi a dati preesistenti alla redazione degli stessi. Il tutto con la precisazione (invero non necessaria, stante il principio in base al quale res inter alios acta tertio neque nocet, neque prodest, ma comunque utile) della salvezza dei diritti dei terzi.


Massimo chiede
mercoledì 16/02/2011 - Emilia-Romagna

“Ho acquistato l'abitazione principale (nel 1995) con l'aiuto dei miei genitori. Mi trovavo in regime di comunione ma sull'atto notarile è scritto che il matrimonio è in regime di separazione.
Questa dichiarazione del notaio vale come atto di cambiamento da comunione a divisione?
Posso fare ancora registrare questo cambiamento a distanza di tanti anni?”

Consulenza legale i 18/02/2011

Per ottenere la variazione del regime patrimoniale della famiglia da comunione a separazione dei beni, dopo il matrimonio, è necessario rivolgersi ad un notaio per la stipulazione di un'apposita convenzione, che provenga da entrambi i coniugi.

La convenzione deve essere trasmessa dal notaio all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio, ai fini dell'annotazione sull'atto di matrimonio. L'art. 162 del c.c., comma quarto, stabilisce che la convenzione matrimoniale con la quale si opera la scelta del regime di separazione dei beni, che non risulti annotata a margine dell'atto di matrimonio, non può essere opposta ai terzi.

Un mero atto notarile di compravendita, al quale, peraltro, sembra aver partecipato un solo coniuge, non è costitutivo di una convenzione matrimoniale nei termini di cui sopra.


Marco chiede
domenica 13/02/2011 - Lazio
“All'atto del matrimonio nel 1992, io e mia moglie abbiamo scelto il regime della separazione rapporti patrimoniali. art.162 2° comma.
Mia moglie è morta 3 anni fa. Lei era figlia unica, e abbiamo avuto 4 figli. Vale ancora l'atto che abbiamo scelto della separazione patrimoniale? O una volta morto un coniuge è annullato?
Grazie”
Consulenza legale i 16/02/2011

Il regime di separazione dei beni è previsto dall’art. 215 del c.c. e regola i rapporti di natura patrimoniale esistenti fra i coniugi finché il matrimonio è in essere. La morte di un coniuge comporta l’estinzione del vincolo coniugale. Nel caso in esame, la morte della moglie determina l’apertura della successione sul patrimonio di sua esclusiva proprietà, secondo le regole della successione legittima, qualora non vi sia una successione testamentaria ai sensi dell’art. 457 del c.c..


Mario P. chiede
venerdì 12/11/2010

“Come si estingue la convenzione patrimoniale tra coniugi fatta mediante costituzione di un fondo patrimoniale.
Grazie”

Consulenza legale i 14/11/2010

Il fondo patrimoniale, costituito per atto pubblico dai coniugi o da uno di essi o da un terzo per atto tra vivi o anche per testamento, consiste nella destinazione di beni immobili, beni mobili registrati o titoli di credito a far fronte ai bisogni della famiglia (art. 167 del c.c.).

La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio; se vi sono figli minori il fondo dura sino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio (art. 171 del c.c.).


Massimiliano C. chiede
giovedì 26/08/2021 - Lombardia
“Buonasera,<br />
volevo chiedervi come procedere per fare la separazione dei beni, da sposato, con condivisione dei beni.<br />
Attendo un riscontro in merito.<br />
<br />
Grazie<br />
Consulenza legale i 03/09/2021
La modifica del regime patrimoniale della famiglia (nel nostro caso: passaggio dalla comunione legale alla separazione dei beni), come tutte le convenzioni matrimoniali (v. art. 162 c.c.), va fatta per atto pubblico sotto pena di nullità.
L’art. 48 della legge 89/1913 (legge notarile) prescrive espressamente anche per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni la necessaria presenza di due testimoni.
Inoltre, l’art. 163 c.c. precisa che le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.
In ogni caso, le modifiche hanno effetto rispetto ai terzi solo se annotate a margine all'atto di matrimonio (inoltre, l'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e ss. c.c.).
La Cassazione (Sez. I Civ., ordinanza 16/06/2021, n. 17207) ha precisato che “ai sensi degli artt. 162 e 163 c.c. affinché la pubblicità relativa alla stipula e alle modifiche delle convenzioni matrimoniali renda le stesse opponibili ai terzi è necessaria e sufficiente l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio iscritto nel registro depositato presso gli uffici del Comune di celebrazione, poiché è presso questi uffici che i terzi interessati hanno l'onere di recarsi per avere conoscenza di come siano stati regolati i rapporti patrimoniali tra i coniugi e non anche presso altri uffici".

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