Sempre più spesso il tecnico viene coinvolto quale operatore nel sistema giustizia vedendo così ampliati i suoi compiti. Per svolgerli al meglio, il consulente tecnico deve possedere una conoscenza approfondita dell'intero quadro normativo e giurisprudenziale. Il volume, aggiornato alle più recenti novità legislative in materia (tra cui: semplificazione dei riti civili d.lgs. n.150/2011; c.d. manovra bis - l. n.148/2011; mediazione - d.m. n. 145/2011; legge di... (continua)
Dai fallimenti alle divisioni ereditarie, dall'infortunistica stradale ai lavori edili, dai reati relativi alla pubblica amministrazione a quelli connessi agli abusi edilizi: ecco una raccolta di 136 consulenze tecniche in campo civile e penale, tutte contenute nel CD allegato, in formato modificabile. Il volume è la naturale prosecuzione del Vademecum del Consulente tecnico d'ufficio e di parte pubblicato dallo stesso editore. Distinte in due sezioni (Civile e Penale), le... (continua)
Questo volume costituisce una sorta di ideale continuazione de "La prova dei fatti giuridici" pubblicato sempre nel Trattato nel 1992. In quel lavoro si discuteva una serie di problemi che si potrebbero definire di teoria generale della prova. Ora vengono invece affrontati in modo analitico i vari argomenti che riguardano la prova nel processo civile, dalla deduzione, ammissione e assunzione delle prove sino alla valutazione finale di esse, includendo uno studio esteso ed approfondito dei... (continua)
La scrittura privata [1967, 2701, 2715, 2821, 2835] fa piena prova (1), fino a querela di falso[c.p.c. 221], della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione (2), ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta [2652 n. 3; c.p.c. 214, 215] (3).
(1) Per quanto attiene al contenuto delle dichiarazioni, la scrittura avrà valore di prova solo per quanto il sottoscrittore dichiara contro il suo interesse, secondo il principio generale in base al quale nessuno può costituire prova a favore di se stesso.
(2) Anche la scrittura privata, come l'atto pubblico, fa piena prova, fino a querela di falso, sia della paternità del documento sia delle dichiarazioni contenute.
Quanto alla prima, deve essere accertata l'autenticità delle firme: tale accertamento consegue, innanzitutto, al riconoscimento espresso o tacito (art. 215 c.p.c.) di colui contro il quale il documento è prodotto. Se questi, invece, disconosce ritualmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, la parte che intende valersene può promuoverne l'accertamento giudiziale (procedimento di verificazione della scrittura: artt. 216 e ss. c.p.c.).
(3) È altresì legalmente riconosciuta la sottoscrizione autenticata, al momento della sua apposizione, dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, previo accertamento della identità del sottoscrittore [v. 2703].
L'art. 15, comma 2, della l. 59/97 (cd. legge Bassanini) attribuisce agli atti, ai dati e ai documenti informatici la stessa validità e rilevanza giuridica degli atti redatti su supporto cartaceo, sancendo così un principio del tutto nuovo per l'ordinamento italiano. Il d.P.R. 28-12-2000, n. 445 ha dato definitiva attuazione a tale principio, riconoscendo validità al documento informatico a tutti gli effetti di legge, sia sotto il profilo della validità dell'atto, sia sotto il profilo dell'efficacia probatoria del documento, a condizione che questo sia conforme alle disposizioni del decreto, che ha previsto un complesso sistema di crittografia asimmetrica a chiave pubblica in grado di garantire in maniera univoca la provenienza e l'integrità del documento informatico.
Attualmente, dunque, la particolare efficacia probatoria riconosciuta dall'art. 2702 alla scrittura privata redatta per iscritto su carta, deve essere attribuita anche al documento informatico, sottoscritto con firma digitale. L'art. 10, d.P.R. 445/2000 estende, poi, al documento informatico anche la disposizioni dell'art. 2712, riconoscendogli l'idoneità a formare piena prova in ordine alle cose e ai fatti in esso rappresentate, salva la possibilità per la parte contro cui sono prodotte di disconoscerle.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
1106L'efficacia probatoria della scrittura privata riconosciuta o da considerarsi legalmente come riconosciuta è determinata dall'art. 2702 del c.c. con una formula radicalmente diversa da quella dell'art. 1320 del codice del 1865, il quale confondeva o almeno fondeva insieme, in una proposizione pregnante ma oscura e tecnicamente non esatta, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni con quella del documento e forse anche l'efficacia negoziale con quella probatoria. E da questo era derivata la limitazione soggettiva, contenuta nell'art. 1320, della « fede » che si attribuiva alla scrittura tra quelli cne l'avessero sottoscritta e tra i loro eredi ed aventi causa; da questo era derivata anche la disposizione successiva, ed ora soppressa, dall'art. 1324. In realtà, la scrittura come documento, in concorso col successivo riconoscimento della sottoscrizione o col fatto che essa debba legalmente considerarsi come riconosciuta, non fa prova se non di ciò: che le dichiarazioni che essa contiene sono (o valgono come se fossero) dichiarazioni provenienti da chi le ha sottoscritte (o legalmente si ritiene le abbia sottoscritte). E questo per l'appunto dispone l'art. 2702, Quali siano poi le conseguenze giuridiche che derivano dalla dichiarazione, in quanto ne sia cosi accertata la provenienza, è problema che va risolto secondo i principi generali sulle dichiarazioni negoziali o confessarle od enunciative e non riguarda l'efficacia probatoria del documento.
Non ho riprodotto gli articoli 1321 e 1322 del codice anteriore relativi al disconoscimento della scrittura privata e alla verificazione di essa, poichè il loro contenuto è trasfuso negli articoli 214 e 216 del codice di procedura civile.
Cosi pure, come ho detto dianzi, non ho riprodotto il disposto dell'art. 1324, perchè, rettificata la formula dell'art. 1320 del codice precedente, è troppo ovvio che il riconoscimento della scrittura non può precludere a colui contro il quale si produce di opporre le sue ragioni contro il contenuto dell'atto.
E' eliminata dal testo del nuovo codice la disposizione dell'art. 1325 del codice anteriore, il quale, per le scritture che contenessero l'obbligazione unilaterale di pagare una somma di danaro o di dare altra cosa valutata in quantità, esigeva, ove non fossero scritte per intero da chi si obbligava, che questi alla propria sottoscrizione aggiungesse un buono o approvato.Indicante in lettere per disteso la somma o la quantità ricevuta. Soppressa ogni distinzione tra materia civile e commerciale, non sarebbe stato possibile mantenere ancora in vita la disposizione anzidetta, circoscritta dal codice precedente alle materie civili, se non estendendola, con evidente regresso, a una massa di rapporti a cui per l'innanzi non si applicava.
La rilevata soppressione della distinzione tra materia civile e materia commerciale non consentiva altresì che l'opponibilità della data delle scritture private ai terzi fosse regolata da un duplice sistema: non rimaneva pertanto che o adottare il sistema sancito dall'art. 1327 del precedente codice civile, per il quale la data non è computabile rispetto al terzi se non dal momento in cui si sono avverati determinati fatti che le conferiscono assoluta certezza, ovvero ammettere la libertà di prova consentita dall'art. 55, secondo comma, dal codice di commercio del 1882 Ho preferito adottare il primo sistema, come quello che offre al terzi una più efficace tutela, e ho riprodotto (art. 2704 del c.c., primo comma), con alcuni ritocchi, l'articolo 1327 del codice civile anteriore. Temperando l'assolutezza della norma, ho però disposto che la data delle scritture private non recettizie si possa accertare con ogni mezzo e che, tenuto conto delle circostanze, qualsiasi mezzo di prova possa il giudice ammettere per l'accertamento della data delle quietanze (art. 2704, secondo e terzo comma).
Per scrittura privata in senso stretto si intende il documento munito della sottoscrizione autografa di chi ne fa proprio il contenuto giuridicamente rilevante.
Gli elementi essenziali della scrittura privata sono tre: la cosa destinata a recepire i segni grafici che formano la scrittura, il testo e la sottoscrizione. Di contro, le indicazioni volte a individuare il tempo e il luogo in cui è stata formata la scrittura privata, non ne rappresentano elementi essenziali. Da tale assunto deriva che la mancanza della data non impedisce alla scrittura privata di avere efficacia di piena prova, nel concorrere degli altri elementi previsti dalla norma in commento.
La sottoscrizione della scrittura privata consiste nell'apposizione della firma in calce al documento che contiene il testo.
Solo la scrittura privata autenticata fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni documentate nel testo da colui o da coloro che l'hanno sottoscritta.
La mancanza di autenticazione fa sì che la scrittura privata abbia valore solo tra le parti, in quanto l'autentica di firma non è requisito di validità della scrittura, che resta valida ed efficace anche quando la sua sottoscrizione non sia autenticata. In mancanza di autenticazione, la certezza sull'autenticità della sottoscrizione si ha quando questa sia stata espressamente riconosciuta in giudizio. Qualora invece la scrittura venisse disconosciuta, si renderà necessaria la domanda di verificazione ai sensi dell'art. 216 del c.p.c.
L’accertamento dell’autenticità delle firme, può avvenire in 3 modi:
a) con un previo accertamento dell’identità dei sottoscrittori, fatto da notaio, o altro pubblico ufficiale autorizzato, che autentichi la firma nel momento della sottoscrizione (art. 2703 del c.c.);
b) con il riconoscimento di colui contro il quale si invoca la scrittura (art. 2702 del c.c.). Il riconoscimento può essere anche tacito ex art. 215 del c.p.c.;
c) con l’accertamento giudiziale: c.d. procedimento di verificazione della scrittura disciplinato dall’art. 216 del c.p.c. e ss.
Con riferimento al punto sub a) il pubblico ufficiale che è autorizzato ad attestare l'autenticità della sottoscrizione oltre al notaio, può essere il cancelliere, il segretario comunale o altro dipendente dell’Amministrazione comunale incaricato dal sindaco o di un ente di rilievo pubblico o gestore di pubblici servizi.
Il presente volume ha lo scopo è fornire una guida ai tecnici agli inizi della carriera e un supporto di confronto, analisi e verifica ai professionisti più esperti. In questa seconda edizione - profondamente rinnovata - il lavoro si arricchisce di nuovi e diversi contenuti. Il volume non si limita a trattare le attività rituali in cui è coinvolto il CTU ma va oltre, dedicando un completo ed ampio spazio al tentativo di conciliazione della controversia che, dopo... (continua)
L'opera, aggiornata al Decreto Ministeriale 17 febbraio 2010 che approva il modello di testimonianza scritta e le relative istruzioni per la compilazione, ha lo scopo di fornire agli operatori del diritto, attraverso l'analisi della più recente elaborazione giurisprudenziale e della dottrina, una descrizione dell'istituto riguardante la testimonianza. Si affrontano gli aspetti della prova testimoniale orale dal punto di vista sostanziale e pratico, in relazione alle dinamiche e alle... (continua)
Il consulente tecnico nel processo civile, il perito nel processo penale e il consulente tecnico del P.M., hanno il compito di integrare le cognizioni tecniche e scientifiche del giudice e delle parti. Da ciò consegue un alto grado di responsabilità, essendo anch'egli parte, seppur incidentale e temporanea, del procedimento-processo.
Le recenti riforme intervenute nel nostro ordinamento, che hanno interessato la giustizia civile, amministrativa, e tributaria, hanno... (continua)
luigi, martedì 1 febbraio 2011 , chiede:
Che validità può avere una scrittura privata riportante una dichiarazione di debito per contanti, non autenticata e senza data certa?