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Se più sono gli enfiteuti, l'affrancazione può promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalità (2). In questo caso l'affrancante subentra nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone. Se più sono i concedenti, l'affrancazione può effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente. L'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale [1284]. Le modalità sono stabilite da leggi speciali [957 2] (3).
(2) Nel caso di coenfiteusi, non si ha una vera e propria scomparsa del diritto enfiteutico. Infatti, si verifica semplicemente una sostituzione dell'enfiteuta affrancante al concedente nei riguardi degli altri coenfiteuti.
(3) Cfr. artt. 2, 3, 4, l. 22-7-1966, n. 607.
L'intento della norma è di favorire la riunione in un solo soggetto del dominio utile, cioè fruttifero, e di quello meramente nominale del concedente.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
458Nel sancire il diritto inderogabile dell'enfiteuta di affrancare, l' art. 971 del c.c. , primo comma, introduce una limitazione, disponendo che tale diritto non può esercitarsi prima che siano trascorsi venti anni dalla costituzione dell'enfiteusi. Ho creduto opportuno, innovando al sistema del codice del 1865 (art. 1564, primo comma), che non poneva alcuna restrizione, stabilire l'anzidetto termine minimo, al fine d'impedire che l'enfiteuta si sottragga con l'affrancazione del fondo all'obbligo di migliorarlo. La limitazione è giustificata dall'interesse generale del miglioramento dei fondi e del correlativo incremento della produzione. Si consente (art. 971, secondo comma) che nell'atto costitutivo dell'enfiteusi sia stabilito un termine maggiore, ma questo non potrà, in ogni caso, eccedere i quarant'anni. Un più lungo termine limiterebbe eccessivamente il diritto di affrancazione. In considerazione dell'accennato interesse nazionale del miglioramento dei fondi, l'articolo in esame, prevedendo il caso che nell'atto costitutivo dell'enfiteusi sia prestabilito un piano di miglioramenti, non consente (terzo comma) l'affrancazione prima che i miglioramenti siano eseguiti. Non basta però che questi siano eseguiti perché l'entneuta possa affrancare: occorre che dalla costituzione dell'enfiteusi sia anche decorso il termine minimo di venti anni, non suscettibile di riduzione. A complemento della disciplina dell'affrancazione, l'articolo citato, colmando le lacune del codice del 1865, considera, nel quarto e quinto comma, la duplice ipotesi che si abbia una pluralità di enfiteuti o di concedenti. Quando più siano gli enfiteuti, l'affrancaziorie può promuoversi anche da uno solo di essi; non però limitatamente alla propria quota, ma per la totalità. L'enfiteuta affrancante subentra nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salvo a favore di questi — che possono sempre affrancare le loro quote — una proporzionale riduzione del canone. Mi sembra che questa disciplina abbia il pregio di conciliare il principio che nessun partecipante a una comunione può peggiorare la condizione degli altri con il principio che il concedente non può essere costretto ad accettare un'affrancazione parziale. Se all'enfiteuta affrancante si fosse conferito il diritto di rivalsa per le quote dei coenfiteuti, si sarebbe, rispetto à costoro, convertito in un obbligo la facoltà di affrancare e peggiorata così la loro condizione. Nell'ipotesi inversa che più siano i concedenti, l'affrancazione può effettuarsi per la quota di ciascuno di essi. Per il caso in cui più fondi fossero stati concessi in enfiteusi ad modum unius, venne proposto che si stabilisse espressamente che l'affrancazione non potesse effettuarsi che per la totalità dei fondi. Ho ritenuto che questa ipotesi non esigesse una specifica regolamentazione legislativa, riducendosi la soluzione di essa all'interpretazione della volontà delle parti nella costituzione dell'enfiteusi. Se tale volontà sussiste, essa deve essere rispettata finché non sia in conflitto con il principio della disponibilità del proprio diritto da parte dell'enfiteuta, il quale, per quanto i fondi siano concessi in enfiteusi ad modum unius, può del suo diritto disporre anche parzialmente, così come può parzialmente disporne nel caso di un unico fondo.
459L'ultimo comma dell' art. 971 del c.c. si limita a enunciare la regola generale che l'affrancazione si effettua mediante il pagamento di una somma corrispondente alla capitalizzazione dell'annuo canone sulla base dell'interesse legale. Non ho compreso nel codice le norme relative alle modalità dell'affrancazione; è conveniente che la disciplina di questo atto, la quale deve adeguarsi alle più varie situazioni, economiche, sia lasciata alle leggi speciali.