Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1966 del 22 giugno 1971

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della validità della compravendita si deve distinguere il momento formativo dell'accordo da quello, diverso, del momento esecutivo dell'accordo già formato. Il pagamento del prezzo, che può essere anche non contestuale al contratto, attiene alla estinzione della obbligazione del compratore e, quindi, alla esecuzione del contratto. Consegue che, in tema di compravendita di immobili, solo l'accordo sulla cosa e sul prezzo deve avvenire, ai sensi dell'art. 1350 c.c., in forma scritta, mentre il negozio solutorio — che può essere anche non contestuale alla vendita immobiliare — può non essere redatto per iscritto e, per la sua autonomia dal contratto di vendita al quale è collegato, è ammissibile, per esso, la prova per testimoni e per presunzioni.

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