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Articolo 2043 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Risarcimento per fatto illecito

Dispositivo dell'art. 2043 Codice Civile

(1)(2)Qualunque fatto(3) doloso o colposo(4), che cagiona(5) ad altri un danno ingiusto(6), obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [2058](7).

Note

(1) Si riporta l'art. 3, comma 1, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modifiche, nella L. 8 novembre 2012, n. 189: "L'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo".

Successivamente, tale disciplina è stata sostituita con quella prevista dal terzo comma dell'art. 7 della c.d. "Legge Gelli-Bianco" n. 24 dell'8 marzo 2017 (Responsabilità professionale del personale sanitario), la quale prevede, in merito alla responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, che "L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590 sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge".
(2) La norma introduce la c.d. responsabilità extracontrattuale che sorge, sinteticamente, quando un soggetto subisce un danno dalla condotta di altri e tra di essi manca un rapporto obbligatorio. Essa si contrappone alla responsabilità contrattuale che nasce quando vi è tale rapporto ed esso è inadempiuto (1218 c.c.).
La dottrina e la giurisprudenza più recenti hanno teorizzato l'esistenza di un'altra forma di responsabilità, c.d. da contatto sociale, che nasce quando tra danneggiante e danneggiato non c'è un rapporto obbligatorio ma non c'è nemmeno estraneità. Si discute se, strutturalmente, essa vada ricondotta all'illecito aquiliano o a quello contrattuale (tesi prevalente), con applicazione della relativa disciplina. Un esempio di tale forma di responsabilità è rinvenuto nell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nelle trattative precontrattuali (1337 c.c.).
(3) Fatto è qualsiasi azione umana, commissiva ovvero anche omissiva se viola un obbligo di attivarsi imposto dall'ordinamento. Può trattarsi anche di un fatto materiale, cioè indipendente dalla condotta dell'uomo (ad esempio, il cornicione di un palazzo che si stacca e cade al suolo) se l'ordinamento, per una precisa ragione, lo ascrive all'uomo (ad esempio perché proprietario del palazzo, 2053 c.c.).
(4) Tali espressioni identificano l'elemento soggettivo dell'illecito e la loro definizione è mutuata dal diritto penale (43 c.p.). Il dolo (da non confondersi con gli artifizi e raggiri di cui agli art. 1439, 1440 c.c.) consiste nella coscienza e volontà di realizzare una condotta dannosa. La colpa consiste in negligenza, imprudenza, imperizia (valutate alla stregua dell'art. 1176, comma 1 c.c.) ovvero nella inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
In alcune fattispecie il legislatore prescinde dal dolo e dalla colpa per fondare una responsabilità oggettiva (ad esempio, nel caso di padroni e committenti ex art. 2049 c.c.).
È necessario che tra fatto illecito ed il danno sussista un nesso di causalità. Per stabilire quale tra le azioni sia causa dell'evento si fa riferimento, anche qui, al diritto penale (40 c.p.) e, nello specifico, alla teoria della causalità materiale in base alla quale una condotta è causa di un evento se e solo se essa ne è condicio sine qua non, cioè condizione senza la quale l'evento non si sarebbe prodotto; per verificare quando sussista questo nesso si guarda alla c.d. causalità adeguata, per cui la condotta è causa quando, normalmente, è idonea a cagionare quell'evento.
(6) Con la nozione di danno ingiusto si fa riferimento, innanzitutto, al danno evento, che identifica i beni giuridici la cui violazione può originare il diritto al risarcimento. Esso è talvolta già tipizzato dal legislatore (ciò accade, ad esempio, per i reati). Tuttavia, fuori da queste ipotesi, l'elaborazione giurisprudenziale ha compiuto un lungo percorso volto ad estendere la categoria dei beni tutelati. Così, si è partiti dalla rilevanza dei soli diritti assoluti (anni '40), per passare a quella dei diritti di credito (c.d. caso Meroni, Cass., SS.UU., 26 gennaio 1971, n. 174), delle situazioni di fatto (ad esempio il possesso) e giungere con la storica sentenza Cass., SS.UU., 22 luglio del 1999, n. 500 alla tutela dell'interesse legittimo. Affinché la condotta realizzi tale danno è necessario, ovviamente, che essa non sia tenuta in presenza di una causa di giustificazione (2044 ss. c.c.).
(7) Il danno ingiusto si riferisce anche al c.d. danno conseguenza che indica quali siano le conseguenze dannose, economicamente valutabili che, derivando dalla lesione del bene, attribuiscono il diritto al risarcimento. Essi si distinguono in danni patrimoniali, cioè lesioni al patrimonio economico del soggetto, e non patrimoniali, che si sostanziano nei pregiudizi ad interessi della persona non aventi rilevanza economica. I primi, a loro volta, si sviluppano nel danno emergente e nel lucro cessante (1223 c.c.). In ordine ai secondi le teorie più recenti parlano di danno biologico, danno morale e danno esistenziale (2059 c.c.).

Ratio Legis

Il principio alla base della responsabilità extracontrattuale è il quello del neminem laedere, in base al quale ciascun consociato è tenuto ad astenersi dal ledere la sfera giuridica altrui (2 Cost.).

Brocardi

Actio doli generalis
An debeatur
An et quantum debeatur
Culpa
Et delicta, et noxa, caput sequuntur
Et qui occasionem praestat, damnum fecisse videtur
Factum principis
Fortuitus casus est, qui nullo humano consilio praevideri potest
Ibi sit poena, ubi et noxia est
Neminem laedere
Nemo damnum facit, nisi qui id facit, quod facere ius non habet
Quantum debeatur

Spiegazione dell'art. 2043 Codice Civile

Definizione del fatto illecito a norma dell'art. 2043. Estremi

Fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto. Nel dolo e nella colpa si concreta l'elemento soggettivo, secondo il principio tradizionale, ed è pregio del nuovo codice l'aver data la nozione del fatto illecito in una sola norma. Si evita così l' inconveniente del codice del '65, che, dopo una formala ampia, quale quella dell'art. 1151, comprensiva di qualsiasi comportamento, volontario o imprudente, commissivo od omissivo, discende in un successivo articolo ad una forma specifica concernente la imprudenza e la negligenza, riassumendo il fatto doloso con la locuzione impropria di «fatto proprio».

Si dava così adito alla discussione cui già si è accennato, se con la perizia si intendesse fissare il concetto del delitto civile, con la seconda quella del quasi delitto, mentre i sostenitori della responsabilità oggettiva, dando all’espressione per colpa dell'art. 1151 significato ampio (per quanto non giuridico) la intendevano quasi come sinonima di «per opera», ed all'altra, dell'art. 1152, «per fatto proprio» interpretazione ampia, credevano di poter trovare nel dettato legislativo un argomento per sostenere che la posizione in essere di un fatto lesivo (e valga lo stesso per la omissione) anche se non doloso né colposo ingenerasse responsabilità. Oggi questo non è possibile per la chiara dizione della legge.


Nozione del dolo ai fini del sindacato civile, in tema di fatto illecito

Ricorre la nozione di fatto doloso quando si ponga in essere volontariamente un'azione con la consapevolezza che altri ne risenta danno, e questo si verifichi in conseguenza dell'azione. Coscienza e volontà sono i due estremi nei quali si concreta l'elemento psicologico. Coscienza indica qui «consapevolezza dell'azione che si pone in essere, o dell'omissione, e degli effetti che essa produrrà», volontà indica «libertà di determinazione», onde manca la volontà cosciente quando l'agente sia psichicamente tarato, o quando il fatto si ponga in essere per coazione fisica aliena, cui l'agente non possa resistere, o, comunque, sottrarsi, perché l'essere cosciente è ridotto in posizione di strumento materiale e passivo della volontà altrui, onde per cui l'autore della coazione risponderà del fatto.

Ricorre pertanto dolo se volontariamente e coscientemente sia posta in essere l'azione, o venga omessa quando sarebbe occorsa, perché l'agente con essa azione od omissione intese proprio di conseguire (intenzione) un determinato evento dannoso.

L'elemento psicologico non va, per altro, confuso col fine ultimo, re­moto, pel quale l'agente opera. Nella nozione del cosiddetto «delitto civile» la scuola tradizionale sembrò confondere i due concetti, e si parlò di « ma­ligna intenzione ». La progredita dottrina e la elaborazione giurispruden­ziale mantiene distinti i due concetti, onde trova applicazione la norma in esame non pure quando il danno altrui si voglia per malo animo, ma anche se il fine ultimo sia buono, come se col fatto si miri a togliere di mezzo un quid, la cui eliminazione possa essere giovevole all'agente stesso, o ad un terzo, od alla consociazione. Un atteggiamento speciale si rinviene nella ipo­tesi di collisione di diritti, o di stato di necessità, di cui si parlerà nel commento all'art. 2045, ma, facendo, per ora, astrazione da tale ipotesi speciale, occorre insistere che qui doloso vale « volontario », indipendentemente dal motivo remoto. Né poteva il nuovo legislatore adoperare la locuzione «volontario», anzi che «doloso», perché si sarebbe generato equivoco, quando si consi­deri che anche il fatto colposo in molti casi non prescinde dall'elemento «volontà», intesa questa nel suo ampio significato, volontà; cioè, diretta all'azione, non alle conseguenze di essa, onde imprudenza o negligenza generatrice di responsabilità è non solo quella dovuta a trascuratezza non voluta, ma pure quella dovuta a volontaria omissione di cautele, per previsione delle eventuali conseguenze. Bene dunque l’espressione “doloso” per distinguere tali specie da quelle in cui il fatto si sia voluto con la volontà di conseguire l'evento, indipendentemente dalla ricerca del motivo remoto per cui lo evento si voglia. Del resto che nel concetto di dolo azione dal fine ultimo è principio comune ad altre branche del in penale considerazione del fine può valere solo per l'applicazione di circostanze di aggravamento o di diminuzione di pena.


Nozione della colpa. Graduazione. Sindacato ai fini penali ed ai fini civili

Fatto colposo si ha se le conseguenze dell'azione, posta in essere per atto di volontà, o negligenza, non si vollero, ovvero se l'evento dannoso fu l'effetto non voluto di una omissione dovuta a semplice trascuranza. codice del 1865 enunciò gli elementi della colpa nell'art. 1152 ; la legge penale (ed occorre ricordarla per le interferenze, in materia, tra le due leggi) considera il fatto come colposo quando l'evento, preveduto, o non (colpa con previsione), non sia voluto dallo agente, e si verifichi a causa di negligenza, o imprudenza, o imperizia, ovvero per inos­servanza di leggi o di regolamenti.

Il nuovo codice non detta definizione, ma si può ben dire che si ha la ipotesi del fatto colposo, in contrapposto al doloso, se l'evento non sia stato voluto dall'agente, e sia l'effetto di azione od omissione di essere cosciente e libero (dalla capacità d' intendere e di vo­lere non si può prescindere) che si sia comportato con negligenza, od impru­denza, od imperizia, ovvero non osservando leggi, regolamenti, ordini o discipline, che, se dettati, devono presumersi suggeriti da criteri di previ­denza e prudenza dell'ente sociale, onde la inosservanza pone in stato di colpa.

L’ imprudenza si riferisce all'azione (facere), la negligenza è omissione, onde taluni vedono in esse un vizio di volontà, cioè malo uso dei poteri d'ini­bizione (imprudenza), o di facoltà di attività (negligenza). L' imperizia può apparire come facente astrazione da volontà, perché deriva da mancanza di attitudini; tuttavia l'avere agito, o l'avere omesso, versando in tali condi­zioni, crea una ragione di responsabilità, costituendo atto di imprudenza se, non conoscendosi un'arte od una professione, queste si esercitino in guisa da ledere il diritto alieno.

Ricorre colpa con previsione quando, pure pre­vedendosi le conseguenze dell'atto, questo si ponga in essere non perché si voglia l'evento dannoso, ma perché l'agente si affidi al caso, l'evento po­tendosi pure non verificare. La colpa è fonte di obbligazione civile (restituzioni e risarcimento), come si evince dall’articolo in esame, in relazione all'art. 1173.

Varie teorie vennero elaborate per la ricerca del fondamento scientifico ed au­tonomo della responsabilità per colpa: prevedibilità dello evento dannoso, prevedibilità e prevenibilità, uso di mezzi anormali alla idea del diritto, condotta volontaria illecita causativa di un evento involontario dannoso, e simili. Si è troppo osteggiato da molti scrittori il criterio della prevedibilità e della prevenibilità. Certo, dare alla dottrina della colpa come fondamento assoluto il principio della prevedibilità non si può, risiedendo la colpa in una condotta, ma non si può negare che l’imprudenza e la negligenza si concretizzano l’una in un’azione, l’altra in una trascuranza, dovute a mancanza di valutazione degli eventi probabili, o anche possibili (non si intende qui parlare di una remota possibilità). Del resto gli stessi scrittori che definiscono la teoria della prevedibilità «grossolana», non se ne distaccano, quando, nel dare il concetto della colpa, dicono che l'evento dannoso sia l'effetto d'erronea opinione di compierlo.) L'erronea opinione inescusabile si concreta proprio nel non aver previsto ciò che era prevedibile. E quando da altri scrittori si sostiene che il nostro legislatore (con speciale riferimento al legi­slatore penale) abbia ripudiato la teorica soggettiva della prevedibilità, ed accettata quella della causalità efficiente, si confondono due concetti distinti: se l'agente avesse tenuto presente l'id quod plerumque accidit (causalità adeguata), non avrebbe posto in essere quell'azione da cui è derivato il danno (causalità efficiente).

Si rinviene nelle fonti romane una triplice distinzione della colpa: culpa lata, culpa senza alcuna aggettivazione che la precisi, ma ben definita da Mucius, e detta dagli interpreti (forse impropriamente) levis, mentre in un frammento di Ulpiano si legge « in lege aquilia et levissima culpa venit». Si è argomentato, in base a tale frammento, che in materia extracontrattuale la colpa lievissima fosse, in Roma, fonte di responsabilità, e che uno dei ca­ratteri differenziali tra responsabilità contrattuale e responsabilità extra­contrattuale dovesse riporsi proprio in ciò: della colpa lievissima non si risponde in materia contrattuale, ma si risponde in materia extra­contrattuale. Tale principio, già quasi universalmente accolto, è stato poi contrastato più in base ad argomentazioni teoriche, che ad una serena va­lutazione dei fatti e del comportamento umano, e si è voluto unificare il concetto della colpa, fissando come unico tipo il diligente padre di famiglia. Si è giunto anzi allo eccesso di negare qualsiasi differenza tra sindacato di colpa agli effetti penali, ed agli effetti civili. Or astraendo da questa ultima proposizione, del tutto inaccettabile, perché, come già si è detto, la perseguibilità penale pei fatti colposi è di eccezione, se nei rapporti contrattuali la colpa deve valutarsi alla stregua della diligenza del buon padre di famiglia, ed in alcuni casi, alla stregua della diligenza che il contraente abbia voluto delle sue cose, ove non sussista una relazione contrattuale, per cui il danneggiato non possa neppure rimproverarsi di aver scelto come obbligato una persona non diligentissima, principi di ragione impongono una più severa valutazione.

Il rapporto di pura causalità meccanica va indubbiamente respinto, ma ove un minimo di colpa ricorra, ove, cioè, un fatto causativo di danno ingiusto, per quanto questo non voluto, sia stato generato da azione od omis­sione non attribuibile a caso fortuito od a forza maggiore, sussiste lo illecito, agli effetti della responsabilità aquiliana. Che anzi il caso fortuito e la forza maggiore, per considerarsi tali, e discriminanti della colpa, devono essere estranei all'attività del soggetto colpevole, e non dipendere da lui. Il terzo incolpevole leso dall'operato di colui col quale non é legato da alcuna rela­zione ha diritto alla maggiore tutela, la locuzione medesima dell'art. 2043, che parla genericamente di fatto « colposo », e le espresse eccezioni, concre­tanti i casi di irresponsabilità, di alcuni degli articoli che seguono, conforta tale interpretazione. La distinzione tra colpe perdonabili e colpe imperdona­bili non è ammissibile, come quella che autorizzerebbe a fare ricadere le conseguenze di una colpa, sia pure lievissima, sul danneggiato, assolutamente incolpevole.



L'elemento del danno

L'elemento del danno è essenziale perché trovi applicazione l'art. 2043. Della ingiustizia del danno già si è discorso. Esso in ipotesi si rinviene nella violazione d'una norma di condotta, perché questa produce come effetto ordinario un pregiudizio ad altri, ma nel fatto bisogna che sia dimostrato. Se ricorre solo pericolo di danno intervengono altre azioni, non quella derivante dallo articolo in esame, tranne che il pericolo di danno non abbia reso necessario provvidenze menomatrici del patrimonio.

Si badi però che il danno può essere anche in potenza, o futuro, e questo forma og­getto di risarcimento se si presenti come conseguenza naturale del fatto. Il danno deve essere immediato e diretto (in contrapposto al danno mediato ed indiretto), deve essere patrimoniale, secondo la legge, cioè toccare il pa­trimonio, o, quanto meno, avere su di esso una ripercussione. Si esclude espressamente, nel nuovo sistema, la risarcibilità del danno morale puro, salvo nei casi determinati dalla legge, e nelle forme da essa stabilite (cfr. comm. art. 2059). Può essere permanente e transitorio: si compendia nella perdita sofferta e nel lucro mancato, secondo si vedrà in propria sede (comm. art. 2056).


Rapporto di causalità tra condotta e danno. Danni prevedibili. Danni immediati e diretti

Il danno deve essere conseguenza della condotta dell'agente: rapporto di produzione, non di semplice successione, il che vale che l'evento derivi, quale effetto, dall'azione volontaria o colposa dell'agente. È il prin­cipio della causalità efficiente che deve tener presente 1'interprete nella disamina dei singoli casi, mentre quello della causalità adeguata, riferibile al concetto aprioristico dell'id quod plerumque accidit, può avere importanza solo nei casi dubbi di fatti colposi, come si è già accennato, ai fini di stabilire se sussista l'elemento psicologico o soggettivo. Giova appena osservare che la causa non va confusa con la occasione, che rientra nel novero dei numerosi elementi di tempo, dì spazio, tra i quali e con i quali l'evento si produce: tuttavia la considerazione di questi può avere la sua importanza dell'unione volontaria od imprudente.

Nel codice del '65 si leggevano due norme per le quali debitore non era tenuto se non ai danni preveduti o prevedibili al tempo del contratto. quando inadempimento dell'obbligazione non derivasse da suo dolo (art. 1228), e quantunque inadempimento dell'obbligazione derivasse da suo dolo i danni relativi alla perdita sofferta dal creditore ed il guadagno di cui il creditore veniva privato non dovevano estendersi se non a ciò che fosse conseguenza immediata e diretta dello inadempimento dell'obbligazione (art. 1229). Si discusse con contraddittorietà d'opinioni se le regole fossero applicabili anche in tema di obbligazioni non nascenti da contratto, e si ritenne quasi generalmente inapplicabile la prima norma, mentre dubbi maggiori sorsero per la seconda.

Oggi la seconda delle due regole, per quanto con forma più sintetica, si trova sancita nell'art. 1223, dettandosi tassativamente che «il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta», e nell'art. 2056 si fa espresso richiamo, per la valutazione dei danni cagionati da fatto illecito, alla detta norma, onde ogni discussione sulla sua applicabilità in materia viene troncata. Alla norma, invece, dell'art. 1229, sostituita dalla nuova, «se l' inadempimento il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel momento in cui è sorta l'obbligazione», il detto articolo non si riporta, onde, come meglio si vedrà nel commento dell'art. 2056, il limite della prevedibilità non è applicabile quando il danno derivi dal fatto illecito. Si sanziona così quel principio più equo che, preveduto non preveduto, prevedibile o non prevedibile, quando il danno si sia ef­fettivamente verificato, chi lo ha prodotto col suo fatto deve risponderne.

Causa immediata e diretta dell'evento si reputa il fatto illecito che da solo sia sufficiente a produrre quel danno, e lo produca, anche se con 1'in­tervento di improvvise forze naturali, o, in genere, del fortuito, o di fatto illegittimo altrui, o di fatto illegittimo della vittima stessa. È principio di ra­gione ormai acquisito al nostro sistema giuridico, che potendo un evento essere l'effetto di un insieme di cause, quando sussista il rapporto di causa­lità tra un'azione, od omissione, ed esso evento, il concorso di cause preesi­stenti, o simultanee, o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione o all'omissione del colpevole, non valgono ad escludere il primitivo rapporto, se tutte concorrano a determinare l'evento. Il rapporto vien meno solo se le cause sopravvenute siano state, nel fatto concreto, da sole sufficienti a determinarlo, spezzandosi, in tal guisa, il rapporto di causalità con la prima azione. II fortuito elimina la responsabilità solo se precede il fatto e lo determini (si badi alla congiuntiva), perché in tal caso il rapporto di causalità si determina tra l'accidente fortuito ed il danno. Ma se il fortuito interviene quando già il fatto illecito sia stato posto in essere l'evento va riferito, come effetto, all’illecito, se sufficiente, questo, da solo a cagionarlo. L'intervento del fatto illecito della vittima stessa, o di un terzo non toglie al fatto illecito dell'agente tale carattere, ed avranno solo, per la misura dell' indennizzo, principi derivanti dalla concorrenza delle colpe, di cui discorrerà nel commento agli artt. 2055 e 2056.


Precisazione della figura del danneggiato

Soggetto attivo dell'azione derivante dall'art. 2043 è il danneggiato, cioè colui che abbia sofferto, in conseguenza dell'altrui azione od omissione, una perdita od una diminuzione. Danneggiato pub essere la per­sona singola, e la persona giuridica, sia ente pubblico, sia persona giuridica privata; danneggiato pub essere anche una collettività non legalmente co­stituita, considerata, pertanto, quale complesso di singoli. L'azione può promuoversi per diritto proprio, per rappresentanza, per diritto ereditario. Il medesimo fatto pub essere sorgente di azione per pluralità di soggetti, sia perché costoro siano stati lesi nel medesimo diritto, sia perché vengano lesi in diritti differenti. Così dalla morte di un congiunto, in conseguenza di omicidio volontario o colposo, pub derivare — e jure proprio, non jure haereditario — diritto a risarcimento in favore di più persone (vedova, figli, ge­nitori, collaterali) : il criterio dell'interesse patrimoniale (mantenimento, sussidi ecc.) deve essere di guida per la determinazione dei soggetti attivi del­l'azione, salvo, s' intende, la considerazione dei danni morali, nei casi ammessi. Il vincolo col danneggiato, quando ad agire non sia costui, deve essere di quelli che la legge riconosce, e sarebbe erroneo l'affermare che, data l'ampia dizione dell'articolo in esame, chiunque abbia risentito una diminuzione pel fatto doloso o colposo altrui sia" soggetto attivo dell'azione, anche quando l'azione non sia stata rivolta direttamente contro il diritto suo. Occorre sempre la esistenza d'un interesse giuridicamente protetto, né basta un sem­plice interesse. Ove sussista poi un rapporto o contrario al diritto, o per questo irrilevante, non vi è potere d'invocare tutela. La concubina, la madre d'allievo, non sono soggetti dell'azione per danni se l'amante od il figlio di allievo siano stati uccisi.



Danneggiante. Ente pubblico. Responsabilità diretta

Soggetto passivo dell'azione è il danneggiante, o chi per lui nei casi di responsabilità indiretta. Anche gli enti pubblici possono essere sog­getti passivi dell'azione, e con essi lo Stato: se ne accennerà in brevi linee, perché non si vada oltre i limiti del proposto commento.

Gli enti pubblici per la loro natura non possono agire che a mezzo organi (rappresentanti, mandatari, preposti) e rispondono dell'operato vo­lontario o colposo di questi. Si può discutere se la distinzione tra responsa­bilità diretta (pei rappresentanti e pei mandatari) ed indiretta (pei preposti) sia conforme alla realtà delle cose quando si consideri appunto che l'ente opera sempre a Mezzo di persone fisiche, e la distinzione è stata quasi uni­versalmente abbandonata. A negare la possibilità di un rapporto di prepo­sizione, o institorio, si è detto, tra l'altro, che la scelta dei dipendenti, per lo Stato e per gli altri Enti pubblici, non è libera, perché fatta in base a con­corsi, criterio, questo, non di grande rilevanza, prescindendosi talora dai concorsi; che, in ogni caso, la vigilanza non si possa esercitare dall'ente, sebbene da preposti sopra altri preposti, rilievo, pure questo, di importanza limitata, se si consideri che anche negli ordinari rapporti di preposizione la natura dell'ufficio o delle mansioni pub essere tale che al preponente una vigilanza non sia consentita. Comunque, il dibattito ha importanza pura­mente teorica, mentre sarebbe pure opportuno lasciare immutati i termini, ove si consideri che per la organizzazione dei corpi od enti non si pub negare che vi sia una categoria di persone che li rappresentano, e per essi agiscono, onde il concetto di responsabilità diretta bene ad essi si applichi, ed altre che non hanno rappresentanza, ma esercitano, per l'ente, solo questa o quella funzione, questo o quel servizio, cui sono preposti. Oggi prevale concetto che debba parlarsi, in ogni caso, di responsabilità diretta.


Cenni della responsabilità dello Stato per l’operato dei dipendenti

La responsabilità civile dello Stato pel fatto illecito sia dei rappresentanti, sia dei preposti, ha formato oggetto di dispute. Si disse: lo Stato non delinque; ma il principio può avere efficacia solo nell'applicazione della legge penale. La distinzione tra atti d' imperio ed atti di gestione, che seppur sembrò un progresso, mantenere per molto tempo, ma la incompiutezza di essa deriva dal presupposto che lo Stato non sia civilmente responsabile quando agisce come potere pubblico anche se l'atto sia in controsenso di una norma fissa, ledendo un diritto altrui. Ora non bisogna guardare le condizioni in cui l'atto si compie, ma l'atto in se stesso. Se si riconosca che lo Stato e gli altri enti di diritto pubblico sono soggetti di diritto, se si riconosca che la loro volontà estrin­secata nel fatto sia produttiva di conseguenze giuridiche, se si riconosca ancora che nelle consociazioni moderne nessuno può sottrarsi allo imperio ed all'osservanza della legge, appare evidente che, quando un fatto illecito sia posto in essere, anche per lo Stato (e per gli altri enti) ricorre responsabilità. Per tutti i soggetti il diritto è tutela ed è limitazione. Finché sussistono diritti soggettivi, e finché il diritto obbiettivo pone un limite alle attività operanti, at­tività operanti, l’ esorbitanza di queste crea obbligo ad indennizzo, se causatrice di danni. L'art. 2 della legge 20 marzo 1865 nel sancire che l'autorità giudiziaria sia competente a conoscere delle controversie in cui si pretenda avvenuta una lesione di diritto per atto d'amministrazione, stabilisce la con­ferma del principio che l'amministrazione risponda in conseguenza dell'atto lesivo del diritto alieno. Invero non può il magistrato revocare o modi­ficare l'atto, ma il divieto è ispirato ad altri criteri che non contraddicono quello della responsabilità.

Il funzionario attua la volontà dell'ente, e l'attuazione deve praticarsi in conformità delle leggi, dei regolamenti, talora anche di circolari, se normative, e conformarsi alle norme di ordinaria condotta e prudenza. La pubblica amministrazione, nel conseguimento dei suoi fini, opera in una sfera di discrezionalità, ma se operando agisce in contraddizione delle leggi, ecc., creano un diritto per il terzo, e ciò sia che la lesione derivante dalla inosservanza tocchi la integrità fisica, sia che si riferisca ad un bene patrimoniale. La questione presenta maggiore delicatezza quando la condotta del funzionario non contraddica a leggi ed a regolamenti, ma a norme o criteri di generale prudenza, perché si è sostenuto talora che se deve ammettersi che i diritti che si attengono alla persona (vita ed integrità personale) costituiscono quasi un diritto naturale rappresentante esso stesso, indipendentemente da qualsiasi norma positiva, limite alla discrezionalità amministrativa, lo stesso non possa dirsi quando trattasi di diritto patrimoniale, specialmente se si consideri l’indirizzo moderno che subordina sempre di più il diritto di proprietà alle esigenze di pubblico interesse.

L’obiezione non regge: che i diritti patrimoniali debbano intendersi in particolar modo in funzione dell’interesse collettivo è incontroverso, ma da tale principio non deriva che, quando un limite non sia imposto, un atto della pubblica amministrazione che contraddica le norme di prudenza, messo in essere dalla mala volontà o dalla negligenza del dipendente, possa violare un diritto soggettivo patrimoniale del privato. Si è ritenuto, di conseguenza, responsabile la pubblica amministrazione pei danni cagionati a persone non solo, ma anche a cose, dalla cattiva manutenzione stradale, dal negli­gente svuotamento delle caldaie ferroviarie, e così via.



Mansioni affidate al dipendente

L'atto (o l’ omissione) dev'esser posta in essere dall'impiegato nell'esercizio delle funzioni a lui demandate, perché l'ente sia tenuto per esso. Che se l'agente abbia esorbitato, nel senso che l'atto non era nelle sue mansioni, neppure per un carico temporaneo, sempre che esso si colleghi all’ufficio, permane la responsabilità dell'ente, salvo che il terzo danneggiato per la natura dello atto stesso abbia potestà di sindacarlo, e valutare la in­competenza di chi lo pose in essere, e la non obbligatorietà, ad esempio, dell'ordine avuto, lesivo del suo diritto. È la ipotesi del funzionario che or­dini la distruzione di merce che, in ogni caso, egli era incompetente ad or­dinare, e l'ordine sia supinamente eseguito dal proprietario, con pregiudizio del suo diritto. Che se per ristrettezza di organico, o per altro motivo, un funzionario venga adibito di fatto a mansioni a lui non spettanti, egli agisce nella sfera dell’ufficio commessogli, e del fatto suo doloso o colposo risponde l’ente.


Prescrizione dell’azione per danni derivanti da fatto illecito

Già nel progetto del libro delle obbligazioni, era stato fissato in cinque anni il termine per la prescrizione dell'azione per danni derivanti da fatto illecito. La norma non si legge nel testo di legge, perché tutta la materia prescrizionale è regolata nel libro della tutela dei diritti (art. 2946 e segg.). Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Prescrizione breve, perché quasi sempre la prova dei fatti illeciti si fonda sulle deposizioni dei testimoni e poiché il ricordo col trascorrere del tempo si attenua o svanisce non si è voluto con un lungo decorso che si accrescessero i pericoli derivanti da siffatto mezzo istruttorio.

Che si tratti di danno per circolazione di veicoli — e qui la legge dice «di ogni specie» — il termine è di soli due anni, perché, per quanto si attiene ai veicoli senza guida di rotaie, essendovi presunzione di colpa a carico del conducente è sembrato pericoloso sottoporre costui all'onere di una prova contraria dopo un lungo lasso di tempo, e pei veicoli senza guida di rotaie non si è creduto stabilire un criterio differente. Nel testo si parla di veicoli di ogni specie, e sembra che essa sia comprensiva anche dei veicoli a trazione di animali. Nella relazione del Ministero si parla di veicoli circolanti senza guida di rotaie e di veicoli circolanti con tale guida, onde sembrerebbe fossero esclusi quelli trainati da animali, ma poiché nella interpretazione deve prevalere il testo della legge, a questa usa locuzione generica, anche il diritto al risarcimento di danno cagionato da mezzo a trazione d'animale deve intendersi prescritto col decorso di due anni.

Nell'ultima parte dell'articolo si sanziona il principio generale che se il fatto illecito è considerato dalla legge penale come reato, e per questo sia stabilito un termine di prescrizione più lungo, esso si applica anche all'azione civile.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

651 In linea generale si è mantenuto il principio che la responsabilità dell'autore di un fatto dannoso debba fondarsi sulla colpa di lui.
Mi è sorto però il dubbio se non fosse opportuno, pur mantenendo la regola che non vi è responsabilità senza colpa, di spostare, per ragioni pratiche, l'onere della prova nel senso di addossare all'autore del fatto la dimostrazione di un comportamento esente da colpa. Ho detto ragioni pratiche perché forse riuscirebbe così più facile la formazione del materiale probatorio per accertare od escludere il requisito, sempre necessario, della colpa.
Ma, riservandomi un'ulteriore meditazione su tale problema, per ora ho elaborato la norma dell'articolo 766 nel senso tradizionale, e cioè che spetta al danneggiato di dare la prova della colpa dell'autore del fatto.

Massime relative all'art. 2043 Codice Civile

Cass. civ. n. 9930/2023

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale, conseguente all'illecito, di natura permanente, di abbandono parentale, decorre solo dalla cessazione della permanenza, che si verifica dal giorno in cui il comportamento abbandonico viene meno, per effetto di una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e materiali di genitore, ovvero dal giorno in cui questi dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo; al fine di individuare il "dies a quo" della prescrizione, peraltro, in ragione della peculiare natura dell'illecito (che provoca nella parte lesa una condizione di sofferenza personale e morale idonea a segnarne il futuro sviluppo psico-fisico e ad incidere sulla sua capacità di percepire la situazione abbandonica) è necessario verificare se la vittima della condotta di abbandono genitoriale sia pervenuta ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto risarcitorio.

Cass. civ. n. 9744/2023

La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la liquidazione in via equitativa del danno patito dal conduttore di un locale cantinato, ove erano allocati articoli da regalo deteriorati in conseguenza di un allagamento ascrivibile al condominio, in assenza di prova di tale pregiudizio).

Cass. civ. n. 6444/2023

In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale.

Cass. civ. n. 6443/2023

Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.

Cass. civ. n. 5475/2023

La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili; conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti.

Cass. civ. n. 36902/2022

In tema di responsabilità per illecito extracontrattuale, il principio secondo cui, nei rapporti interni tra più soggetti tenuti a rispondere solidalmente dell'evento dannoso, il regresso è ammesso, a favore di colui che ha risarcito il danno e contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa, presupponendo che ciascuno dei corresponsabili abbia una parte di colpa nel verificarsi dell'evento dannoso, esclude implicitamente la possibilità di esercitare l'azione di regresso nei confronti di coloro che, essendo tenuti a rispondere del fatto altrui in virtù di specifiche disposizioni di legge, e quindi in base ad un criterio di imputazione legale, risultino per definizione estranei alla produzione del danno.

Cass. civ. n. 9010/2022

In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, il venir meno di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione.

Cass. civ. n. 9006/2022

In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.

Cass. civ. n. 3294/2022

Ai fini della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. per omissione, non è sufficiente la sussistenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso quale criterio oggettivo integrante il nesso di causalità materiale, ma occorre altresì un criterio soggettivo di imputazione della responsabilità relativo ad un addebito quantomeno colposo all'agente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello la quale, in una controversia successoria fra un erede legittimo ed uno testamentario, aveva affermato la responsabilità risarcitoria del primo per aver fatto apporre i sigilli ad un immobile di proprietà del defunto senza completare l'inventario "quanto prima", omissione di per sé, erroneamente, considerata idonea alla condanna risarcitoria per la mancata disponibilità del bene).

Cass. civ. n. 3285/2022

In tema di illecito aquiliano, ai fini dell'accertamento del nesso causale, non è sufficiente una relazione di prossimità cronologica tra la condotta e l'evento dannoso, in quanto il criterio "post hoc propter hoc" è errato, posto che correlazione non significa causazione. (In applicazione del principio la Corte ha cassato la sentenza che, per rigettare la domanda di risarcimento del danno per inquinamento ambientale di un'area, aveva escluso il nesso causale tra lo sversamento di materiale oleoso, provocato dal cedimento del manto stradale in corrispondenza delle cisterne che lo contenevano, e le condotte ascritte ai convenuti, precedenti proprietari dell'area, di occultamento sotto la sede stradale di tali cisterne e di mancata rimozione delle stesse, in quanto risalenti a molti anni prima dell'evento lesivo).

Cass. civ. n. 2340/2022

La responsabilità extracontrattuale della P.A., ai sensi dell'art. 2043 c.c., presuppone che il giudice accerti, in concreto e in ordine successivo: a) la presenza di un evento dannoso; b) l'ingiustizia dello stesso; c) la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso ad una condotta (positiva od omissiva) della p.a.; d) l'imputabilità dello stesso al dolo o alla colpa dell'amministrazione, senza che sia configurabile una colpa "in re ipsa", connessa al mero dato obiettivo dell'esecuzione volontaria di un provvedimento illegittimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ravvisato la colpa dell'Inail nella mera adozione di una erronea certificazione dei benefici contributivi da esposizione ad amianto, senza procedere ad ulteriori accertamenti).

Cass. civ. n. 39441/2021

In caso di iscrizione di ipoteca giudiziale su beni il cui valore sia eccedente rispetto all'importo del credito vantato, il creditore può essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c. per il danno subìto dal debitore consistente nella difficoltà o impossibilità della negoziazione dei beni medesimi ovvero nella difficoltà di accesso al credito; invero, la previsione della speciale responsabilità processuale ex art.96 c.p.c. - quale responsabilità del soccombete che abbia abusato del diritto di agire o resistere in giudizio - non esclude l'applicabilità della disciplina generale dell'illecito civile, atteso che il creditore è tenuto ad una condotta prudente e diligente, nonché informata al rispetto dei principi di buona fede e correttezza, non solo in caso di ricorso a rimedi processuali, bensì, ancor prima, nell'attuazione dei propri diritti contrattuali o negoziali, e dunque anche del diritto di garanzia, il quale deve essere esercitato in termini consentanei con la sua funzione di mezzo volto a creare una situazione di preferenza rispetto agli altri creditori, e non per determinare situazioni di discredito sociale e professionale e, conseguentemente, di blocco del patrimonio e dell'attività del debitore.

Cass. civ. n. 36373/2021

La domanda proposta per il risarcimento dei danni che si assumono derivati dall'illegittimo esercizio, in quanto discriminatorio, della potestà legislativa derivante dalla predisposizione, presentazione o mancata modifica di un atto legislativo, non configura un difetto assoluto di giurisdizione perché non riguarda controversie direttamente involgenti attribuzioni di altri poteri dello Stato o di altri ordinamenti autonomi, come tali neppure astrattamente suscettibili di dar luogo ad un intervento del giudice, ma l'esercizio di un diritto soggettivo mediante una comune azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., dovendosene, escludere, inoltre, anche l'astratta improponibilità per ragioni di materia o di regolamentazione normativa, e neppure rileva la natura politica dell'atto legislativo, deducendosi la sola lesività della disciplina che ne è derivata. (Nella specie, la domanda risarcitoria era stata promossa nei confronti delle autorità che avevano presentato, approvato e non modificato, il trattamento fiscale di cui all'art. 1, comma 692, lett. d), della l. n. 160 del 2019, ritenuto costituzionalmente illegittimo perché discriminatorio ed in contrasto col diritto unionale).

Cass. civ. n. 33005/2021

Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante l'applicazione del criterio tabellare, il danneggiato ha l'onere di chiedere che la liquidazione avvenga in base alle tabelle, ma non anche quello di produrle in giudizio, in quanto esse, pur non costituendo fonte del diritto, integrano il diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto.

Cass. civ. n. 28218/2021

In tema di contratto preliminare di compravendita di bene immobile, l'occupazione di quest'ultimo, inizialmente legittima in presenza del consenso scritto da parte del promittente venditore, diventa priva di titolo nel momento in cui il promissario acquirente propone domanda giudiziale di recesso dal contratto per l'inadempimento del promittente venditore, sicchè da tale data va riconosciuta l'indennità di occupazione dell'immobile, laddove, nella diversa ipotesi del recesso per inadempimento del promissario acquirente cui il bene sia stato consegnato alla conclusione del contratto preliminare, la data iniziale del computo dell'indennità di occupazione va individuata in quella di consegna dell'immobile. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2019).

Cass. civ. n. 26592/2021

Il danno derivante dall'occupazione sine titulo di un alloggio, per il quale è scaduto il termine di efficacia del provvedimento di requisizione amministrativa, ha natura di illecito permanente, dando luogo al ripetersi di fatti illeciti, connessi alla perdita dei frutti naturali dell'immobile per il periodo di illegittima occupazione, con riferimento a ciascun periodo in relazione al quale si determina la perdita di detti frutti, con la conseguenza che in ogni momento sorge per il proprietario il diritto al relativo risarcimento e nello stesso tempo decorre il relativo termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 cod. civ.

Cass. civ. n. 26334/2021

In tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/06/2018).

Cass. civ. n. 26304/2021

In tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/06/2018).

Cass. civ. n. 21769/2021

È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia introdotta dal concessionario di un'area pubblica comunale, adibita ad attività commerciale, al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente all'attività di demolizione del manufatto ivi realizzato, compiuta senza preavviso dall'ente concedente, vertendo il "petitum" sostanziale sull'accertamento della responsabilità derivante da un comportamento materiale della P.A., lesivo di una posizione di diritto soggettivo, senza che rilevi la titolarità in capo all'attore di una concessione su bene demaniale, la quale non viene in discussione nei suoi aspetti provvedimentali di rilievo pubblicistico, ma unicamente nelle sue concrete modalità esecutive, e pertanto costituisce solo la premessa della domanda risarcitoria proposta. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 10/04/2019).

Cass. civ. n. 21649/2021

Pur quando non rimanga integrato un danno biologico, non risultando provato alcuno stato di malattia, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lesione che non costituisce un danno "in re ipsa", bensì un danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto dovuta la riparazione del pregiudizio del diritto al riposo, sofferto dalle parti lese in conseguenza delle immissioni sonore - in particolare notturne - dipendenti dall'installazione di un nuovo bagno in un appartamento contiguo, siccome ridondante sulla qualità della vita e, conseguentemente, sul diritto alla salute costituzionalmente garantito). (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/06/2019).

Cass. civ. n. 21145/2021

In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Ministero della salute anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul Ministero della salute, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi.(Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del Ministero della salute in relazione ad una infezione da epatite C contratta in seguito a emotrasfusioni risalenti al 1965). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 01/12/2015).

Cass. civ. n. 14324/2021

La controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da un privato, che abbia fatto incolpevole affidamento su di un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, legittimamente annullato, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non è relativa alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì di diritto soggettivo, rappresentato dalla conservazione dell'integrità del patrimonio, pregiudicato dalle scelte compiute confidando sulla originaria legittimità del provvedimento amministrativo poi caducato. (Principio affermato in fattispecie in cui la realizzazione di edifici, da destinare ad insediamenti produttivi, avrebbe dovuto essere eseguita dal privato sulla base di licenze edilizie revocate, in sede di autotutela, a seguito dell'approvazione di nuovo Piano Regolatore Generale). (Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BARI, 09/05/2019).

Cass. civ. n. 7027/2021

La responsabilità del proprietario di un fondo per i danni derivanti da attività di escavazione, ex art. 840 c.c., non opera in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, sicché, nell'ipotesi in cui i lavori di escavazione siano affidati in appalto, è l'appaltatore ad essere, di regola, l'esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, salvo che non risulti accertato che il proprietario committente, avendo - in forza del contratto di appalto - la possibilità di impartire prescrizioni o di intervenire per richiedere il rispetto delle normative di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro, nel qual caso la responsabilità dell'appaltatore verso il terzo danneggiato può aggiungersi a quella del proprietario, ma non sostituirla o eliminarla. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 15/06/2016).

Cass. civ. n. 653/2021

Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno cosiddetto da nascita indesiderata, il medico che non informi correttamente e compiutamente la gestante dei rischi di malformazioni fetali correlate a una patologia dalla medesima contratta può essere chiamato a risarcire i danni conseguiti alla mancata interruzione della gravidanza, la quale si giustifica oltre il novantesimo giorno, ai sensi dell'art. 6, lett. b), della legge n. 194 del 1978, in presenza di un accertamento di processi patologici che possono provocare, con apprezzabile grado di probabilità, rilevanti anomalie del nascituro, idonei a determinare per la donna un grave pericolo - da accertarsi in concreto e caso per caso, senza che sia necessario che la malformazione si sia già prodotta o risulti strumentalmente o clinicamente accertata - per la sua salute fisica o psichica.

Cass. civ. n. 457/2021

Ove l'azione civile sia stata esercitata in un processo penale per una fattispecie criminosa qualificata da dolo intenzionale, nel giudizio civile di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., in relazione alla responsabilità ex art. 2043 c.c., il giudice deve verificare la ricorrenza, sul piano oggettivo e soggettivo, di tutti gli elementi dell'illecito civile, sicché - quando il reato contestato risulti quello previsto dall'art. 323 c.p. (come nella fattispecie) - occorre avere riguardo non all'intenzionalità del comportamento dell'asserito responsabile, bensì alla generica dolosità della condotta. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che aveva escluso la sussistenza del dolo del danneggiante - un magistrato, già imputato per aver favorito un altro consulente attraverso la liquidazione di un compenso non dovuto e per avere pregiudicato il danneggiato con la revoca della curatela fallimentare conferitagli - in ragione della mancata prova di una sua intenzionale volontà, anziché limitarsi a verificare la volontarietà delle predette condotte). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/08/2018).

Cass. civ. n. 39/2021

La vendita a terzi, con atto trascritto, di un bene immobile che abbia già formato oggetto, da parte del venditore, di una precedente alienazione si risolve nella violazione di un obbligo contrattualmente assunto nei confronti del precedente acquirente, determinando la responsabilità contrattuale dell'alienante, con connessa presunzione di colpa ex art. 1218 c.c.; per converso, la responsabilità del successivo acquirente, rimasto estraneo al primo rapporto contrattuale, può configurarsi soltanto sul piano extracontrattuale, ove trovi fondamento in una dolosa preordinazione volta a frodare il precedente acquirente o, almeno, nella consapevolezza dell'esistenza di una precedente vendita e nella previsione della sua mancata trascrizione e, quindi, nella compartecipazione all'inadempimento dell'alienante, in virtù dell'apporto dato nel privare di effetti il primo acquisto, al cui titolare incombe, di conseguenza, la relativa prova ex art. 2697 c.c. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/02/2018).

Cass. civ. n. 29711/2020

La cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/11/2015).

Cass. civ. n. 29656/2020

In caso di esondazione di un canale, in difetto di prova sul fortuito, la responsabilità per i danni derivati è da ascrivere all'ente locale tenuto alla manutenzione dell'alveo, senza che rilevi l'assegnazione di specifiche risorse per il finanziamento dell'opera pubblica, non potendosi interpretare gli artt. 7 del d.lgs. n. 112 del 1998, 24 e 26 della l. R. Puglia n. 17 del 2000 nel senso che la traslazione delle funzioni e l'attribuzione di competenze siano subordinate alla condizione sospensiva dell'effettivo trasferimento delle risorse, in coerenza, peraltro, con il sistema generale della responsabilità da cose in custodia, che deriva dalla mera relazione di fatto con la cosa. (Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 11/09/2019).

Cass. civ. n. 29175/2020

L'art. 103 Cost. non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una P.A., o soggetti ad essa equiparati, sicché la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti di funzionari regionali in proprio per comportamenti lesivi del privato, assunti nell'ambito di un procedimento amministrativo di concessione pubblica, va proposta dinanzi al giudice ordinario, a ciò non ostando che tali comportamenti siano stati veicolati nella forma di provvedimenti impugnabili né che questi ultimi possano essere stati impugnati avanti al giudice amministrativo per la rimozione, con l'annullamento giurisdizionale, dei loro effetti pregiudizievoli. (Regola giurisdizione).

Cass. civ. n. 28979/2020

La controversia avente ad oggetto la domanda risarcitoria proposta dal privato aggiudicatario di una gara per l'assegnazione di un pubblico servizio, successivamente annullata o revocata, il quale deduca la lesione dell'affidamento riposto sull'apparente legittimità del provvedimento amministrativo, è devoluta alla giurisdizione ordinaria, invocandosi l'accertamento, non della legittimità dell'aggiudicazione, ma della responsabilità civile della P.A. (avente natura contrattuale, secondo lo schema della responsabilità da "contatto sociale", o eventualmente ricondotta alla responsabilità extracontrattuale) per i danni derivanti dalle spese effettuate in funzione della partecipazione alla gara poi revocata, dalla rinuncia ad un utile di impresa e dalla perdita di altre "chances" economico-commerciali nell'ambito del mercato imprenditoriale. (Regola competenza).

Cass. civ. n. 28634/2020

Gli istituti di credito rispondono dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni, ma la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto l'estraneità della banca rispetto alla condotta illecita posta in essere dal proprio promotore finanziario ai danni del cliente, che aveva sottoscritto in bianco le distinte per le richieste di assegni circolari, poi consegnate al dipendente, consentendogli di apporre sottoscrizioni apocrife sui moduli predisposti per le operazioni di versamento di contanti e di assegni). (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/11/2015).

Cass. civ. n. 21993/2020

In tema di immissioni acustiche provenienti da aree pubbliche, appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia avente ad oggetto la domanda, proposta da cittadini residenti nelle zone interessate, di condanna della P.A. a provvedere, con tutte le misure adeguate, all'eliminazione o alla riduzione nei limiti della soglia di tollerabilità delle immissioni nocive, oltre che al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti, atteso che l'inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un "facere", tale domanda non investendo scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un'attività soggetta al principio del "neminem laedere". (Regola giurisdizione).

Cass. civ. n. 14231/2020

La "causa petendi" della domanda con cui il beneficiario di un permesso di costruire, successivamente annullato in autotutela in quanto illegittimo, abbia invocato la risoluzione del contratto di compravendita del terreno, nonché la condanna della P.A. al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione dell'incolpevole affidamento sulla legittimità del predetto atto ampliativo, risiede, non già nella lesione di un interesse legittimo pretensivo (giacché non è in discussione la legittimità del disposto annullamento) ma nella lesione del diritto soggettivo all'integrità del patrimonio; pertanto la controversia è devoluta alla giurisdizione ordinaria, atteso che, avuto riguardo al detto "petitum sostanziale", il provvedimento amministrativo non rileva in sé (quale elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria, della cui illegittimità il giudice è chiamato a conoscere "principaliter") ma come fatto (rilevabile "incidenter tantum") che ha dato causa all'evento dannoso subìto dal patrimonio del privato. (Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO ANCONA, 16/03/2018).

Cass. civ. n. 12913/2020

Nell'esercizio del potere di liquidazione del danno alla salute secondo equità si devono assicurare l'adeguatezza del risarcimento all'utilità effettivamente perduta e l'uniformità dello stesso in situazioni identiche; perciò, qualora tali scopi non siano raggiungibili attraverso il criterio cd. "tabellare", venendo in questione un'ipotesi di danno biologico non contemplata dalle tabelle adottate, il giudice di merito è tenuto a fornire specifica indicazione degli elementi della fattispecie concreta considerati e ritenuti essenziali per la valutazione del pregiudizio, nonché del criterio di stima ritenuto confacente alla liquidazione equitativa, anche ricorrendo alle tabelle come base di calcolo, ma fornendo congrua rappresentazione delle modifiche apportate e rese necessarie dalla peculiarità della situazione esaminata. (Nella fattispecie, relativa a liquidazione del danno biologico di un soggetto deceduto "ante tempus" per causa diversa dal fatto dannoso, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - nell'impossibilità di applicare il valore tabellare relativo all'età del danneggiato al momento del sinistro e alla sua aspettativa di vita media, dovendosi piuttosto fare riferimento alla durata reale della vita del soggetto - ha liquidato il risarcimento avendo riguardo al valore monetario tabellare giornaliero previsto per l'inabilità temporanea assoluta moltiplicato per il numero di giorni della effettiva esistenza in vita del danneggiato). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/07/2017).

Cass. civ. n. 12906/2020

In materia di perdita di "chance", l'attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di "chance" postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una "chance" perduta, ma di un altro e diverso danno; ne consegue che, provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale aveva dimezzato l'importo del risarcimento dei danni riconosciuti dalla decisone di primo grado ai parenti in conseguenza del decesso di un congiunto - avvenuto a seguito di un errore diagnostico che, secondo la valutazione operata dal consulente tecnico, aveva comportato l'evento lesivo con una probabilità del 50% - sovrapponendo, però, i distinti piani dell'accertamento del nesso causale e l'accertamento e valutazione del danno in concreto subito dagli attori). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/12/2017).

Cass. civ. n. 12903/2020

In tema di risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa, la verità dei fatti oggetto della notizia non è scalfita da inesattezze secondarie o marginali che, non mutando in peggio l'offensività della narrazione, non alterano, nel contesto dell'articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva affermato la sostanziale verità della notizia ed escluso il carattere diffamatorio dell'articolo di stampa, nel quale si attribuiva al preteso diffamato il reato di falsa perizia, meno grave rispetto a quello - concorso in tentata concussione - effettivamente contestatogli). (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/07/2018).

Cass. civ. n. 12420/2020

In tema di responsabilità del vettore, ferma restando l'ammissibilità in astratto del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nelle ipotesi di avaria della merce verificatasi durante il trasporto, il profilo della responsabilità aquiliana deve essere valutato non in base alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica individuazione di comportamenti dolosi o colposi del vettore che rilevino a questi fini. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di appello aveva escluso che la domanda proposta a titolo di responsabilità extracontrattuale potesse trovare accoglimento, atteso che l'accertamento compiuto nelle precedenti fasi di giudizio riguardava unicamente la responsabilità contrattuale e che invece non era emerso alcun accertamento positivo riguardo ad un'eventuale condotta colposa del trasportatore). (Rigetta, TRIBUNALE TRENTO, 06/04/2018).

Cass. civ. n. 11271/2020

Colui che invochi il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/06/2017).

Cass. civ. n. 11105/2020

In tema di immissione di onde elettromagnetiche, il principio di precauzione - sancito dall'ordinamento comunitario come cardine della politica ambientale - è assicurato dallo stesso legislatore statale attraverso la regolamentazione contenuta nella l. n. 36 del 2001 e nel d.p.c.m. 8 luglio 2003, che ha fissato i parametri relativi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità, i quali non sono modificabili, neppure in senso restrittivo, dalla normativa delle singole Regioni (Corte cost., sentenza n. 307 del 2003), ed il cui mancato superamento osta alla possibilità di avvalersi della tutela giudiziaria preventiva del diritto alla salute, che è ipotizzabile solo in caso di accertata sussistenza del pericolo della sua compromissione, da ritenersi presuntivamente esclusa quando siano stati rispettati i limiti posti dalla disciplina di settore. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/05/2015).

Cass. civ. n. 11097/2020

L'illecito endofamiliare commesso in violazione dei doveri genitoriali verso la prole può essere sia istantaneo, ove ricorra una singola condotta inadempiente dell'agente, che si esaurisce prima o nel momento stesso della produzione del danno, sia permanente, se detta condotta perdura oltre tale momento e continua a cagionare il danno per tutto il corso della sua reiterazione, poiché il genitore si estranea completamente per un periodo significativo dalla vita dei figli; ne consegue che la natura dell'illecito incide sul termine di prescrizione che decorre, nel primo caso, dal giorno in cui il terzo provoca il danno e, nel secondo, da quello nel quale, in assenza di impedimenti giuridici all'esercizio dell'azione risarcitoria, l'illecito viene percepito o può essere percepito, come danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, con l'ordinaria diligenza e tenendo una condotta non anomala. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione dei giudici di merito i quali, nel rigettare la domanda risarcitoria rivolta dal figlio verso il padre per i danni cagionati dal protratto disinteresse da questi mostrato nei suoi confronti, avevano qualificato erroneamente l'illecito come "istantaneo ad effetti permanenti" e ritenuto maturata la prescrizione del diritto, facendo decorrere il relativo termine dal momento nel quale si era configurata la condotta di abbandono del genitore, ovvero dalla nascita del figlio, anziché da quello in cui il medesimo figlio ne aveva percepito l'intrinseca ingiustizia). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/01/2018).

Cass. civ. n. 10814/2020

L'attività della P.A. deve svolgersi, anche nel campo tributario, nei limiti imposti dalla legge e dalla norma primaria del "neminem laedere", per cui è consentito al giudice ordinario adito per il risarcimento del danno - nonostante il divieto di stabilire se il potere discrezionale sia stato opportunamente esercitato - accertare se vi sia stato, da parte dell'amministrazione o del concessionario per la riscossione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la lesione di un diritto soggettivo, ferma restando, per il detto concessionario, l'azione di regresso nei confronti dell'ente impositore per la misura della condotta causalmente e colposamente riferibile allo stesso e alle sue obbligazioni di diligenza. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza di appello sul punto relativo alla liquidazione dei danni, ha comunque confermato la decisione nella parte in cui aveva ritenuto la responsabilità dell'ente impositore e del concessionario perché, malgrado l'incontestabile esclusione giudiziale del sotteso credito tributario, sia in fase stragiudiziale che nel corso del giudizio, essi avevano continuato a sostenere la legittimità del proprio operato, esitato nel preavviso di iscrizione ipotecaria). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 29/08/2016).

Cass. civ. n. 1578/2020

In caso di provvedimento acquisitivo adottato dal Sindaco quale Ufficiale di Governo (ex art. 7 della l. n. 2248 del 1965, all. E) per un interesse locale, la domanda risarcitoria connessa alla illecita protrazione dell'occupazione del bene oltre il periodo di requisizione deve essere rivolta al medesimo Sindaco, quale rappresentante dell'amministrazione comunale, in quanto fondata su un'attività puramente materiale di detenzione del bene "sine titulo" che, una volta slegata dai presupposti che l'avevano legittimata, va imputata alla stessa amministrazione comunale, in ragione dello specifico interesse pubblico con essa perseguito e della sua titolarità in capo al comune, ente esponenziale della collettività locale cui tale interesse va riferito. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in una vicenda concernente la requisizione di un immobile per destinarlo ad abitazione di soggetti privi di dimora, aveva ritenuto legittimata passiva l'amministrazione comunale, atteso che quest'ultima aveva provveduto solo formalmente alla riconsegna del bene, senza, però, liberarlo da cose e persone). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/10/2017).

Cass. civ. n. 144/2020

Nei casi di occupazione acquisitiva o accessione invertita, alla P.A. non è consentito negare al privato il risarcimento del danno preteso, invocando il mancato formale trasferimento nel proprio patrimonio del bene illegittimamente occupato, sul presupposto che il menzionato istituto sia stato ritenuto contrario ai principi costituzionali e della CEDU e, tuttavia, mantenendo il predetto bene nella propria disponibilità destinandolo in modo definitivo e irreversibile ad un fine pubblico, in quanto la scelta dei rimedi a tutela della proprietà è pur sempre riservata al soggetto danneggiato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 30/10/2014).

Cass. civ. n. 2/2020

La domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta "iure proprio" dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., sicché non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., né la circostanza che l'azione aquiliana, oggetto del giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo del convenuto in una "porzione" di un'azione contrattuale, soggetta a regole probatorie differenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/02/2015).

Cass. civ. n. 34267/2019

Ove si sia verificata l'occupazione appropriativa nell'ambito di un'espropriazione finalizzata alla realizzazione di alloggi popolari, rientra nella giurisdizione ordinaria la controversia relativa all'azione di regresso che un Comune, dopo la definizione transattiva con i proprietari interessati, eserciti nei confronti dell'I.A.C.P., delegato solo alla realizzazione dell'opera, non venendo direttamente in considerazione il rapporto tra amministrazione danneggiante e proprietario del fondo e, quindi, l'esercizio di un pubblico potere, bensì il diverso rapporto interno tra l'ente e l'istituto, nei cui confronti il primo accampa un preteso diritto di credito, adducendo a fondamento non l'esistenza di un atto illecito, ma l'effettuato pagamento integrale di un debito altrui, o di un debito riconducibile ad un'ipotesi di responsabilità solidale. (Regola giurisdizione).

Cass. civ. n. 22178/2019

In tema di cronaca politica, l'esercizio del relativo diritto in occasione di un comizio politico non integra di per sé, in presenza dei prescritti presupposti, il reato di diffamazione a mezzo stampa, atteso che il comizio rappresenta il luogo classico ove pubblicamente si confrontano le diverse opinioni pubbliche e le dichiarazioni rese in quel contesto non equivalgono al rilascio di una vera e propria intervista, essendo semmai il detto delitto configurabile a carico dei giornalisti che abbiano pubblicato la notizia senza accertarne la intrinseca veridicità. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/06/2017).

Cass. civ. n. 16592/2019

In caso di sinistro mortale dal quale sia derivato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice del rinvio aveva riconosciuto la somma di euro 2.500,00 "pro die" ai parenti della vittima politraumatizzata di un incidente stradale rimasta in vita per tre giorni dopo l'evento, sul presupposto che alla presumibile insussistenza di una piena coscienza del danneggiato circa l'approssimarsi del decesso fosse correlata una minore intensità della sofferenza psichica catastrofale, nonostante la Corte di legittimità in sede rescindente avesse ritenuto sussistente tale consapevolezza e considerato irrisorio il risarcimento del danno precedentemente liquidato dai giudici di merito in complessivi euro 1.000,00). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/10/2016).

Cass. civ. n. 16506/2019

Allorchè un'opera artistica riguardi vicende di cronaca ancora in evoluzione, utilizzi i nomi propri delle persone coinvolte ed adotti un taglio al contempo sia narrativo che giornalistico e documentaristico, dovendo darsi prevalenza agli aspetti di tipo informativo rispetto a quelli artistici e creativi, la valutazione dell'esimente della verità putativa deve attenersi ai più stringenti criteri richiesti in tema di esercizio del diritto di cronaca, non limitandosi all'esame dei soli elementi formali ed estrinseci ma estendendo l'analisi anche all'uso di eventuali espedienti stilistici che possono trasmettere agli spettatori, anche al di là di una formale ed apparente correttezza espositiva, connotazioni negative sulle persone e sul ruolo dalle stesse rivestito, sicchè ogni accostamento di notizie vere può considerarsi lecito solo se non produce un significato ulteriore che le trascenda e che abbia autonoma attitudine lesiva. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/03/2015).

Cass. civ. n. 16217/2019

La responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/03/2017).

Cass. civ. n. 10424/2019

In caso di colpevole ritardo nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l'area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente, né nella perdita di "chance" di guarigione, ma include la perdita di un "ventaglio" di opzioni con le quali scegliere come affrontare l'ultimo tratto del proprio percorso di vita, che determina la lesione di un bene reale, certo - sul piano sostanziale - ed effettivo, apprezzabile con immediatezza, qual è il diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali; in tale prospettiva, il diritto di autodeterminarsi riceve positivo riconoscimento e protezione non solo mediante il ricorso a trattamenti lenitivi degli effetti di patologie non più reversibili, ovvero, all'opposto, mediante la predeterminazione di un percorso che porti a contenerne la durata, ma anche attraverso la mera accettazione della propria condizione. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito la quale aveva rigettato la domanda risarcitoria, fatta valere "iure hereditatis", esclusivamente sulla base dell'assenza di prova che la ritardata diagnosi del carcinoma avesse compromesso "chances" di guarigione della paziente o, quantomeno, di maggiore e migliore sopravvivenza, ignorando che l'accertato negligente ritardo diagnostico aveva determinato la lesione del diritto della stessa di autodeterminarsi). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 02/02/2016).

Cass. civ. n. 9318/2019

L'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del "neminem laedere". Né è di ostacolo il disposto dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000 - che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia - giacché, a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, tale giurisdizione esclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento di interessi pubblici alla cui tutela sia preposta. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento a controversia promossa dalla proprietaria di un immobile nei confronti di un comune al fine di ottenerne la condanna all'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare la causa degli allagamenti che interessavano il proprio bene, identificata nell'insufficienza del sistema di raccolta delle acque reflue). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 14/05/2015).

Cass. civ. n. 2778/2019

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), qualora non sia stato corrisposto e tantomeno determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il "lucrum", il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/12/2015).

Cass. civ. n. 1875/2019

Dall'espressa volontà di vietare la pubblicazione di foto relative alla propria vita privata, riferita ad un soggetto molto conosciuto (nella specie un notissimo attore) non discende l'abbandono del diritto all'immagine che ben può essere esercitato, per un verso, mediante la facoltà, protratta per il tempo ritenuto necessario, di non pubblicare determinate fotografie, senza che ciò comporti alcun effetto ablativo e, per altro verso, mediante la scelta di non sfruttare economicamente i propri dati personali, perché lo sfruttamento può risultare lesivo, in prospettiva, del bene protetto. Ne consegue che, nell'ipotesi di plurime violazioni di legge dovute alla pubblicazione e divulgazione di fotografie in dispregio del divieto, non può escludersi il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che ben può essere determinato in via equitativa. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/02/2016).

Cass. civ. n. 1567/2019

In tema di patologie conseguenti ad infezioni contratte a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, incorre in responsabilità contrattuale, imputabile anche alla struttura sanitaria, il medico che, in mancanza di una situazione di reale emergenza e senza informare adeguatamente il paziente del rischio obiettivo che tale pratica terapeutica presentava, abbia eseguito una trasfusione di sangue a causa della quale il paziente abbia contratto un'infezione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione ad una trasfusione eseguita nel 1990, cui era conseguito il contagio di un neonato con il virus dell'epatite C, aveva desunto la prova che i genitori, se informati, avrebbero negato il consenso alla terapia dall'assenza di prova della necessità della trasfusione). (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 21/10/2013).

Cass. civ. n. 33211/2018

La domanda di risarcimento dei danni per lesione della integrità psicofisica proposta da un dipendente pubblico, per fatti avvenuti in epoca antecedente al 30 giugno 1998, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo qualora sia fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, mentre è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui sia dedotta la responsabilità extracontrattuale, ossia una condotta dell'amministrazione potenzialmente lesiva nei confronti della generalità dei consociati e non solo dei propri dipendenti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la natura aquiliana, e pertanto la giurisdizione del g.o., affermata dalla sentenza impugnata in relazione ad una domanda di risarcimento dei danni subiti da un militare rimasto travolto dalla porta carraia di accesso alla caserma in cui prestava servizio, non potendosi escludere l'ingresso, attraverso quel cancello, anche di persone non legate da rapporto di servizio, come fornitori, familiari o comuni cittadini). (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 22/06/2017).

Cass. civ. n. 32929/2018

Non sussiste violazione del principio del "ne bis in idem", stante la diversità di oggetto e di funzione, tra il giudizio civile introdotto dalla P.A. mediante l'esercizio dell'azione civile in sede penale e quello promosso dal procuratore contabile innanzi alla Corte dei conti per danno erariale, poiché, il primo ha ad oggetto l'accertamento del danno derivante dal reato (nella specie, di corruzione in atti giudiziari), con funzione essenzialmente riparatoria e integralmente compensativa finalizzata al conseguimento del pieno ristoro a protezione dell'interesse particolare facente capo alle amministrazioni costituitesi parte civile, mentre il secondo ha ad oggetto l'accertamento dell'inosservanza dei doveri inerenti al rapporto di servizio, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria volta a tutelare l'interesse generale al buon andamento della P.A. ed al corretto impiego delle risorse pubbliche. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 12/03/2015).

Cass. civ. n. 32180/2018

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria avanzata dal concessionario di un'area demaniale contigua a quella in cui è stata realizzata un'opera pubblica (nella specie, uno sbancamento operato per la manutenzione della discarica comunale dal quale sono derivate numerose inondazioni marine, con conseguenti danni alle colture) ove, nella prospettazione attorea, fonte del danno non siano né il "se" nè il "come" dell'opera urbanistica progettata o del servizio pubblico da preservare, ma le loro concrete modalità esecutive, trattandosi in tal caso di mere attività materiali lesive di una posizione di diritto soggettivo, senza che rilevi la titolarità in capo all'attore di una concessione su bene demaniale, la quale costituisce soltanto la premessa dell'azione risarcitoria promossa. (Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE AMM. REGIONALE CATANZARO, 14/03/2018).

Cass. civ. n. 27690/2018

Nei giudizi di risarcimento del danno derivante dall'illecito ascrivibile allo Stato legislatore, anche quando la lesione dei diritti del danneggiato sia stata determinata dalla decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado, non opera alcuna preclusione per effetto del giudicato formatosi con tale pronuncia, poiché il principio della responsabilità dello Stato per la violazione dell'ordinamento giuridico comunitario impone il risarcimento del pregiudizio arrecato, ma non la revisione della decisione giurisdizionale che lo ha causato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/03/2016).

Cass. civ. n. 27164/2018

In tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, nella materia di illeciti civili, ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento CE n. 44 del 2001 (e già dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968), deve aversi riguardo al "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto", che - come precisato da CGUE, 11 gennaio 1990, C-220/88 e 16 luglio 2009, C-189/08 - è quello in cui è sorto il danno, cioè il luogo in cui il fatto causale, generatore della responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima immediata, dovendosi avere riguardo non solo al "luogo dell'evento generatore del danno", ma anche al "luogo in cui l'evento di danno è intervenuto" e non rilevando invece il luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione del diritto della vittima. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda risarcitoria avanzata da un'emittente radiofonica italiana nei confronti di un'omologa slovena, operante su una frequenza diversa, per le illecite interferenze, provenienti dall'impianto della convenuta sito in Slovenia, con il segnale irradiato dall'impianto dell'attrice in Italia, ivi essendosi verificata la lesione del diritto di questa). (Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 30/11/2015).

Cass. civ. n. 24198/2018

Non rientra nel potere discrezionale della pubblica amministrazione stabilire se dare o meno attuazione ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria - a maggior ragione quando lo stesso abbia ad oggetto la tutela di un diritto riconosciuto dalla Costituzione o dalla CEDU -, con la conseguenza che l'inosservanza, da parte dell'autorità amministrativa, del dovere, costituente espressione dello Stato di diritto, di apprestare i mezzi per l'attuazione coattiva dei provvedimenti giudiziari integra una condotta colposa generatrice di responsabilità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto colposa la condotta dell'amministrazione dell'interno che, a fronte dell'ordine di sgombero di un immobile abusivamente occupato "vi aut clam", ha trascurato per sei anni di dare attuazione al provvedimento di sequestro con contestuale ordine di sgombero impartito dalla Procura della Repubblica).

Cass. civ. n. 23197/2018

In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana).

Cass. civ. n. 19180/2018

Si ha interruzione del rapporto di causalità tra fatto del danneggiante ed evento dannoso per effetto del comportamento sopravvenuto di altro soggetto (che può identificarsi anche con lo stesso danneggiato), quando il fatto di costui si ponga, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p., come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito, ma non quando, essendo ancora in atto ed in fase di sviluppo il processo produttivo del danno avviato dal fatto illecito dell'agente, nella situazione di potenzialità dannosa da questi determinata si inserisca una condotta di altro soggetto (ed eventualmente dello stesso danneggiato) che sia preordinata proprio al fine di fronteggiare e, se possibile, di neutralizzare le conseguenze di quell'illecito. In tal caso lo stesso illecito resta unico fatto generatore sia della situazione di pericolo sia del danno derivante dall'adozione di misure difensive o reattive a quella situazione, sempre che rispetto ad essa coerenti ed adeguate.

Cass. civ. n. 12566/2018

L'importo della rendita per l'inabilità permanente, corrisposta dall'INAIL per l'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore, va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l'infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato.

Cass. civ. n. 12564/2018

Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall'Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo.

Cass. civ. n. 10321/2018

Il danno patrimoniale derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima assume natura di danno emergente con riguardo al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della liquidazione giudiziale mentre si configura come danno futuro e, dunque, come lucro cessante, con riguardo al periodo successivo alla liquidazione medesima; ne consegue che, ai fini della liquidazione, il giudice del merito può utilizzare il criterio di capitalizzazione di cui al r.d. n. 1403 del 1922 soltanto in ordine al danno successivo alla decisione, avuto riguardo al presumibile periodo di protrazione della capacità della vittima di produrre il reddito di cui trattasi, mentre, con riguardo al pregiudizio verificatosi sino al momento della decisione, deve operarsi il cumulo di rivalutazione ed interessi compensativi.

Cass. civ. n. 8766/2018

In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, oltre alla svalutazione monetaria(che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (quale lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.

Cass. civ. n. 2483/2018

In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, quanto più le conseguenze della condotta altrui sono suscettibili di essere previste e superate attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del suo comportamento imprudente nella produzione del danno, fino al punto di interrompere il nesso eziologico tra condotta e danno quando lo stesso comportamento sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. (Nella fattispecie, da inquadrarsi all'interno dell'art. 2043 c.c., la S.C., accogliendo il ricorso, ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse omesso di verificare e valutare l'incidenza causale della condotta di una bambina nove anni, caduta da un precipizio situato a cinque metri dalla sede stradale, rispetto alla responsabilità da condotta omissiva colposa dell'ente pubblico territoriale.).

Cass. civ. n. 651/2018

Con riferimento agli interessi pretensivi, l'ingiustizia del danno si configura in relazione alla consistenza della protezione che l'ordinamento riserva all'istanza di ampliamento della sfera giuridica del pretendente, essendo necessario che egli sia titolare non già di una mera aspettativa, bensì di una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affidamento circa la consecuzione, secondo la disciplina applicabile ed un criterio di normalità, di un esito favorevole.

Cass. civ. n. 30922/2017

In tema di responsabilità civile, la comparazione tra causa umana imputabile e causa naturale è esclusivamente funzionale a stabilire, in seno all'accertamento della causalità materiale, la valenza assorbente dell'una rispetto all'altra, sicché non può operarsi una riduzione proporzionale della responsabilità in ragione della minore gravità dell'apporto causale del danneggiante, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile.

Cass. civ. n. 27800/2017

La responsabilità della P.A., ai sensi dell'art. 2043 c.c., per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica, è configurabile qualora si verifichi un evento dannoso che incida su un interesse rilevante per l'ordinamento e che sia eziologicamente connesso ad un comportamento caratterizzato da dolo o colpa, non essendo sufficiente la mera illegittimità dell'atto a determinarne automaticamente l'illiceità, sicché il criterio di imputazione è correlato ad una più complessa valutazione, estesa all'accertamento dell'elemento soggettivo e della connotazione dell'azione amministrativa come fonte di danno ingiusto.

Cass. civ. n. 27524/2017

In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l’autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno (causalità giuridica); in particolare, in caso di danno alla salute, qualora il danneggiato sia affetto da una patologia invalidante pregressa ed irreversibile, il danno risarcibile deve essere determinato considerando sia la differenza tra lo stato di invalidità complessivamente presentato dal danneggiato dopo il fatto illecito e lo stato patologico pregresso, sia la situazione che si sarebbe determinata se non fosse intervenuto il fatto lesivo imputabile. (Nella specie, relativa all’investimento di un pedone già affetto da invalidità per disturbi psichici, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che non aveva ridotto la responsabilità del conducente, ma escluso dal novero dei danni risarcibili l’invalidità di cui la vittima, comunque, sarebbe stata portatrice anche se non fosse stata investita).

Cass. civ. n. 25644/2017

Nell'ipotesi di un contratto di appalto pubblico divenuto inefficace per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione da parte dell’organo di controllo, la P.A. è tenuta al risarcimento del danno per le perdite e i mancati guadagni subiti dal privato aggiudicatario, qualificandosi tale responsabilità come "da contatto qualificato" tra le parti, assimilabile anche se non coincidente con quella di tipo contrattuale, in quanto derivante dalla violazione da parte dell'amministrazione del dovere di buona fede, di protezione e di informazione che ha comportato la lesione dell’affidamento incolpevole del privato sulla regolarità e legittimità dell’aggiudicazione. Ne consegue, pertanto, l’applicabilità del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., che decorre dalla data dell’illecito e che è da considerarsi interrotto a seguito dell’impugnazione da parte del privato dell’atto amministrativo ritenuto illegittimo, purché la P.A., chiamata a risarcire il danno, sia stata parte del processo amministrativo.

Cass. civ. n. 22801/2017

In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile alla concomitanza di più fattori causali, ognuno di questi deve essere autonomamente apprezzato per determinare in che misura abbia contribuito al verificarsi del danno, sia che abbia operato come concausa, sia che abbia dato luogo ad un autonomo segmento causale provocando soltanto un aggravamento delle conseguenze pregiudizievoli.

Cass. civ. n. 92/2017

In presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto egualmente responsabili del danno subito dai creditori di un fallimento sia il curatore, per non avere compilato il modulo di autorizzazione al prelievo anche con le generalità dell’effettivo beneficiario del pagamento, sia la banca presso la quale era depositato l’attivo realizzato dalla procedura, per avere indebitamente consegnato ad un collaboratore del curatore un assegno poi pagato a soggetto non creditore).

Cass. civ. n. 47/2017

In tema di responsabilità civile, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i principi posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla cd. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la cd. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto.

Cass. civ. n. 24295/2016

Ove sia fatta valere, a fondamento della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti della P.A., la lesione di un interesse pretensivo, - concretantesi, nel caso di specie, nella preclusione della possibilità di partecipazione a gare pubbliche per la illegittima mancata iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale costruttori per le categorie di lavori ed importi indicati - occorre valutare, sulla base degli elementi di fatto forniti dal danneggiato ed in via presuntiva e probabilistica, la sussistenza "ex ante" di concrete e non ipotetiche possibilità di conseguire vantaggi economici apprezzabili; l'accertamento e la liquidazione di tale perdita va condotta in via equitativa ed il giudice deve dare conto del processo logico e valutativo seguito.

Cass. civ. n. 21931/2015

In tema di responsabilità della P.A. per attività provvedimentale, l'accertamento, con efficacia di giudicato, dell'illegittimità dell'atto amministrativo è insufficiente a fondare la domanda risarcitoria nei confronti dell'amministrazione, essendo a tal fine necessario verificare se l'evento dannoso sia imputabile ad un comportamento quantomeno colposo di quest'ultima, che è escluso ove la condotta della P.A. risponda ad una prassi consolidata, avallata da normativa regolamentare e da precedenti giurisprudenziali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale, nel rigettare la domanda, aveva escluso la colpa della P.A. che, nel concedere l'autorizzazione all'apertura di un bar ad una distanza viaria da analogo esercizio commerciale calcolata dai "centri porta" anziché già dai muri perimetrali - criterio ritenuto illegittimo dal G.A. - si era tuttavia attenuta ad una prassi avallata da precedenti giurisprudenziali, nonché dalla normativa regolamentare che essa stessa si era data).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 c.c., per violazione degli artt. 3, 24, e 111 Cost., laddove subordina - diversamente da quanto avviene in materia di appalti pubblici, in virtù dei principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia, 30.9.2010, causa 314/09) nell'interpretazione della direttiva 89/665/CEE - il risarcimento del danno per attività provvedimentale illegittima della P.A. alla verifica della sussistenza di un comportamento quantomeno colposo dell'amministrazione, stante la specificità della disciplina europea in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti e del peculiare rilievo di tale settore nell'ottica del corretto funzionamento del mercato e della concorrenza.

Cass. civ. n. 20932/2015

In tema di responsabilità aquiliana, costituisce "danno risarcibile" qualunque pregiudizio che, senza il fatto illecito, non si sarebbe verificato, a prescindere dalla sua prevedibilità. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui un datore di lavoro aveva agito nei confronti del responsabile, e del suo assicuratore, di un sinistro stradale, nel quale aveva perso la vita un proprio dipendente, per essere risarcito del danno, pur non prevedibile secondo le regole statistiche della causalità, costituito dai maggiori contributi assicurativi successivamente richiesti dall'Inail in conseguenza del numero e dell'entità degli infortuni sul lavoro verificatasi nella sua impresa o a carico di essa).

Cass. civ. n. 18877/2015

L'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore, idonei ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che una pioggia di eccezionale intensità non potesse integrare il caso fortuito in relazione allo smottamento di un fondo, in quanto nella produzione di tale evento avevano concorso fattori causali preesistenti, quali l'assenza di canali di scolo e una profonda aratura alla quale esso era stato, poco prima, sottoposto).

Cass. civ. n. 17294/2015

In tema di risarcimento danni da lucro cessante conseguente ad un sinistro stradale, le dichiarazioni dei redditi hanno efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 39 del 1977, con riferimento a tutti i redditi da esse desumibili, dovendosi pertanto considerare sia quelli derivanti dall'attività svolta dal danneggiato come singolo professionista, che quelli derivanti dall'attività svolta in forma associata.

Cass. civ. n. 11794/2015

In tema di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi pretensivi, ove sia accolta la corrispondente domanda proposta dal partecipante alla gara illegittimamente pretermesso, questi ha diritto all'integrale ristoro dei danni subiti, a fronte della colpa dell'amministrazione nel preferirgli un altro concorrente, qualora risulti accertato che, se la gara si fosse svolta regolarmente, ne sarebbe risultato vincitore. Nella loro quantificazione, peraltro, il giudice dovrà tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto nel liquidare sia il danno emergente che il lucro cessante (quali le spese sostenute per partecipare alla gara, il mancato guadagno per non aver potuto svolgere l'attività professionale, il mancato incremento del "curriculum" professionale).

Cass. civ. n. 2758/2015

In caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur riconoscendo come la ricorrente, a seguito dell'infortunio, non potesse più svolgere le mansioni di agente di pubblica sicurezza stradale, aveva escluso il risarcimento da invalidità specifica, sul presupposto che l'interessata potesse svolgere attività e mansioni diverse rispetto a quelle precedenti, omettendo però di considerare che la ricorrente aveva documentato di avere, dapprima, richiesto di essere assegnata a lavoro alternativo, senza esito, e di essere stata, poi, licenziata per accertata inidoneità).

Cass. civ. n. 26277/2014

Nel caso in cui una P.A. (nella specie, un Comune) sia chiamata a rispondere ex art. 2043 cod. civ. per illegittimo esercizio della funzione pubblica (nella specie, per illegittimo annullamento di una licenza edilizia precedentemente rilasciata), il giudice è chiamato ad accertare d'ufficio, sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito e, dunque, anche se la violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buon andamento sia stata determinata da un errore scusabile nell'applicazione della legge (in ipotesi, l'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765). Tale errore non è, pertanto, annoverabile tra le cause di giustificazione, incidenti sulla mera antigiuridicità del fatto, sicché la relativa allegazione, in assenza di un'espressa previsione di legge, non può essere qualificata come eccezione in senso stretto.

Cass. civ. n. 25733/2014

Le somme liquidate dall'INAIL in favore del danneggiato da sinistro stradale a titolo di rendita capitalizzata ex art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, vanno detratte, in base al principio indennitario, dall'importo del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del responsabile onde evitare una duplicazione di risarcimento sia in favore del danneggiato, che a carico dell'assicuratore o del responsabile, atteso che, eseguita la prestazione in favore del danneggiato da parte dell'INAIL ed esercitato dall'assicuratore il diritto di surroga con la comunicazione al terzo responsabile della volontà di surrogarsi nei diritti del danneggiato, quest'ultimo perde la titolarità del credito per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo corrispostogli ed in tale credito succede l'ente surrogatosi.

Cass. civ. n. 24204/2014

In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile alla concomitanza della condotta umana e del fattore naturale, ed autonomo, rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato, il giudice, accertata l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 c. p., deve procedere, anche con ricorso a criteri equitativi, alla valutazione della causalità giuridica di ogni singola concausa, si da delimitare l'obbligo risarcitorio dell'autore della condotta, con esclusione delle conseguenze dannose determinate dal fortuito. (Nella specie, relativa all'investimento di pedone affetto da morbo di Alzheimer, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione con cui il giudice di secondo grado ha valutato, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, l'incidenza concorrente di detta patologia con la causa lesiva costituita dal sinistro, apprezzando l'evoluzione propria della malattia, nonché il suo aggravamento in ragione delle lesioni conseguenti al sinistro stradale).

Cass. civ. n. 24197/2014

In tema di risarcimento del danno, qualora, in base al "petitum" e alla "causa petendi", non sia possibile evincere - attesa l'insufficienza di una mera generica prospettazione di inosservanza di precetti o disposizioni legislative - la precisa scelta del danneggiato in favore della responsabilità aquiliana o di quella contrattuale perché non espressamente fondata sull'inadempimento del debitore di una determinata e specifica obbligazione contrattuale, l'azione proposta va qualificata come di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (Fattispecie relativa ad una domanda proposta contro il gestore di un tratto autostradale, quale responsabile del sinistro cagionato dalla presenza di detriti sulla sede stradale).

Cass. civ. n. 23426/2014

In materia di responsabilità civile, in caso di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno, patrimoniale e non, patito "iure proprio" dai congiunti della vittima deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ad essa ascrivibile.

Cass. civ. n. 23170/2014

La responsabilità della P.A., ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica, è configurabile qualora si verifichi un evento dannoso che incida su un interesse rilevante per l'ordinamento e che sia eziologicamente connesso ad un comportamento della P.A. caratterizzato da dolo o colpa, non essendo sufficiente la mera illegittimità dell'atto a determinarne automaticamente l'illiceità. Ne consegue che il criterio di imputazione della responsabilità non è correlato alla sola illegittimità del provvedimento, ma ad una più complessa valutazione, estesa all'accertamento dell'elemento soggettivo e della connotazione dell'azione amministrativa come fonte di danno ingiusto. (Omissis).

Cass. civ. n. 21408/2014

La P.A. è responsabile per il fatto illecito dei propri dipendenti se sussista un nesso di occasionalità necessaria tra la condotta causativa del danno e le funzioni esercitate dal dipendente, che ricorre quando il dipendente non abbia agito quale privato per fini esclusivamente personali ed estranei all'amministrazione di appartenenza, ponendo in essere una condotta ricollegabile, anche solo indirettamente, alle attribuzioni proprie dell'agente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di condanna della P.A. a risarcire il danno cagionato da un agente di polizia che, coinvolto in una discussione animata all'interno di un luna park e fuori dall'attività di servizio, esplodeva un colpo con la pistola di ordinanza ferendo una delle persone con le quali era intercorso il diverbio).

Cass. civ. n. 21396/2014

In materia di fatto illecito extracontrattuale, il danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria va liquidato applicando un saggio di interessi scelto in via equitativa dal giudice o sulla semisomma (e cioè la media) tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito, ovvero - per l'identità di risultato - sul credito espresso in moneta all'epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno. Tali interessi si producono dalla data in cui si è verificato il danno (coincidente, per il danno biologico permanente, con quella del consolidamento dei postumi) fino a quella della liquidazione e, successivamente, sull'importo costituito dalla sommatoria di capitale e danno da mora, ormai trasformato in obbligazione di valuta, maturano interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1282, primo comma, cod. civ.

Cass. civ. n. 13537/2014

In tema di danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto, attesa la funzione indennitaria assolta da tale trattamento, che è inteso a sollevare i familiari dallo stato di bisogno derivante dalla scomparsa del congiunto, con conseguente esclusione, nei limiti del relativo valore, di un danno risarcibile.

Cass. civ. n. 4439/2014

L'errore compiuto dal giudice di merito nell'individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., mentre l'eventuale errore nell'individuazione delle conseguenze che sono derivate dall'illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata.

Cass. civ. n. 2422/2014

Gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano sono la condotta, l'elemento psicologico, il danno ingiusto e il nesso causale. Ne consegue che, ove il giudice ritenga insussistente uno qualsiasi di tali elementi, la domanda di risarcimento del danno va rigettata senza necessità di accertare la sussistenza degli altri.

Cass. civ. n. 759/2014

Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro, patito dai genitori per la morte del figlio in conseguenza del fatto illecito altrui, è necessaria la prova, sulla base di circostanze attuali e secondo criteri non ipotetici ma ragionevolmente probabilistici, che essi avrebbero avuto bisogno della prestazione alimentare del figlio, nonché del verosimile contributo che il figlio avrebbe versato per le necessità della famiglia.

Cass. civ. n. 28460/2013

La responsabilità della P.A. per il risarcimento dei danni causati da una condotta omissiva sussiste non soltanto nel caso in cui questa si concretizzi nella violazione di una specifica norma, istitutiva dell'obbligo inadempiuto, ma anche quando detta condotta si ponga come violazione del principio generale di prudenza e diligenza (cosiddetto obbligo del "neminem laedere"), di cui è espressione l'art. 2043 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la corresponsabilità di un Comune nella determinazione dei danni derivati dal crollo di un fabbricato, sul presupposto che l'ente locale – sebbene non fosse tenuto, ai sensi della normativa vigente al momento del rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio, ad un controllo involgente i profili di staticità e la sicurezza delle costruzioni – aveva assentito ad un'attività costruttiva destinata a svolgersi in un contesto territoriale di cui era nota la franosità e l'instabilità, omettendo di verificare – in contrasto con la sua posizione di ente esponenziale del territorio e in violazione della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 – la concreta edificabilità dei terreni e di prescrivere le misure idonee ad evitare pericoli di franamento e, di conseguenza, del crollo degli edifici sugli stessi costruiti).

Cass. civ. n. 23933/2013

In tema di responsabilità aquiliana, nella comparazione delle diverse concause, nessuna delle quali appaia del tutto inverosimile e senza che una sola assuma con evidenza una efficacia esclusiva rispetto all'evento, è compito del giudice valutare quale di esse appaia "più probabile che non" rispetto alle altre nella determinazione dell'evento. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui si sostenga l'esistenza d'un nesso causale tra la condotta posta in essere da organi della P.A. per il depistaggio di indagini giudiziarie, avviate a seguito di un disastro aereo, e il danno da fallimento della compagnia aerea proprietaria del velivolo coinvolto nel disastro, la cui immagine si lamenta essere stata lesa dal depistaggio finalizzato ad avvalorare la tesi del cedimento strutturale dell'aereo e dell'inaffidabilità tecnica e commerciale della compagnia, è incongruo limitarsi ad attribuire alla situazione di preesistente dissesto finanziario – desunto dalla revoca della concessione di volo intervenuta sei mesi dopo il disastro – la causa del fallimento della società, e del danno da questo derivante, essendo invece necessario comparare le concause, verificando in concreto se la situazione di irrecuperabile dissesto fosse effettivamente preesistente al disastro aereo, oppure se uno stato debitorio non patologico per una compagnia aerea si sia aggravato in modo decisivo proprio per la riconosciuta attività di depistaggio con discredito commerciale.

Cass. civ. n. 23915/2013

In tema di illecito aquiliano perché rilevi il nesso di causalità tra una condotta e l'evento lesivo deve ricorrere, secondo la combinazione dei principi della "condicio sine qua non" e della causalità efficiente, la duplice condizione che si tratti di una condotta antecedente necessaria dell'evento e che la stessa non sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento stesso. Ne consegue che, per escludere la responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, per i danni derivanti dall'impianto di riscaldamento non ancora completato, è sufficiente che gli appaltanti – danneggiati, mettano in funzione l'impianto non concluso e fuori dalla custodia dell'appaltatore, trovandosi all'interno dell'abitazione rimasta nella disponibilità esclusiva dei danneggiati.

Cass. civ. n. 22585/2013

L'affermazione della responsabilità aquiliana degli enti pubblici per il fatto di funzionari e dipendenti presuppone che sia stata accertata e dichiarata la responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c., di (almeno) una delle persone fisiche poste in rapporto giuridicamente rilevante con l'ente stesso (amministratori, funzionari o dipendenti), le quali, per la posizione di "protezione" rispettivamente rivestita, siano in condizione di adottare le misure preventive necessarie ad evitare la consumazione dell'illecito.

Cass. civ. n. 21255/2013

In tema di illecito civile, la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti, il primo volto ad identificare - in applicazione del criterio del "più probabile che non" - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, il secondo essendo diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, accertamento, quest'ultimo, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 c.c., norma che pone essa stessa una regola eziologica.

In tema di illecito civile, la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti, il primo volto ad identificare – in applicazione del criterio del "più probabile che non" – il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, il secondo essendo diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, accertamento, quest'ultimo, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 c.c., norma che pone essa stessa una regola eziologica.

Come per la causalità ordinaria, anche per la causalità da "chance" perduta (da intendere come possibilità di un risultato diverso e migliore, e non come mancato raggiungimento di un risultato solo possibile), l'accertamento del nesso di causalità materiale implica sempre l'applicazione della regola causale "di funzione", cioè probatoria, del "più probabile che non", sicché, in questo caso, la ricorrenza del nesso causale può affermarsi allorché il giudice accerti che quella diversa – e migliore – possibilità si sarebbe verificata "più probabilmente che non".

Cass. civ. n. 12401/2013

In tema di responsabilità civile, poiché l'omissione di un certo comportamento rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di condotta imposta da una norma giuridica specifica (omissione specifica), ovvero, in relazione al configurarsi della posizione del soggetto cui si addebita l'omissione, siccome implicante l'esistenza a suo carico di particolari obblighi di prevenzione dell'evento poi verificatosi e, quindi, di un generico dovere di intervento (omissione generica) in funzione dell'impedimento di quell'evento, il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto; l'individuazione di tale obbligo si connota, pertanto, come preliminare all'apprezzamento di una condotta omissiva sul piano della causalità giuridica, nel senso che, se prima non si individua, in relazione al comportamento che non risulti tenuto, il dovere generico o specifico che lo imponeva, non è possibile apprezzare l'omissione del comportamento sul piano causale.

Cass. civ. n. 4043/2013

In tema di responsabilità civile, perché sorga un'obbligazione risarcitoria aquiliana occorre non soltanto un fatto lesivo, retto dalla causalità materiale, ma anche un danno conseguenza di questo, retto dalla causalità giuridica, la cui imputazione presuppone il riscontro di alcuna delle fattispecie normative ex artt. 2043 e segg. c.c., consistenti tutte nella descrizione di un nesso, che leghi storicamente un evento ad una condotta, a cose o ad accadimenti di altra natura, collegati con una particolare relazione al soggetto chiamato a rispondere.

Cass. civ. n. 2637/2013

Il risarcimento del danno da fatto illecito può derivare solo da comportamenti ritenuti illeciti e sanzionabili nel momento in cui si pone in essere la condotta, in quanto nessuno può essere assoggettato a sanzione in relazione a comportamenti che la legge non considerava illeciti al tempo in cui il soggetto ha agito. (Principio enunciato con riferimento a condotte poste in essere prima della data di deposito di sentenze della Corte di giustizia CE, che prevedevano un aggravamento della responsabilità rispetto alla disciplina in vigore alla data in cui erano stati posti in essere i comportamenti allegati a fondamento della domanda risarcitoria).

Cass. civ. n. 13693/2012

L'affermazione dell'esistenza di un nesso causale tra due fenomeni costituisce sempre il frutto di un'attività di giudizio e valutazione, e non già di semplice percezione di un fatto concreto. Ne consegue che la prova testimoniale non può mai avere ad oggetto l'affermazione o la negazione dell'esistenza del nesso di causalità tra una condotta ed un fatto illecito, ma può solo limitarsi a descrivere i fatti obiettivi, restando poi riservato al giudice stabilire se quei fatti possano essere stati la causa del danno.

Cass. civ. n. 9528/2012

In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora la condotta abbia concorso, insieme a circostanze naturali, alla produzione dell'evento, e ne costituisca un antecedente causale, l'agente deve rispondere per l'intero danno, che altrimenti non si sarebbe verificato. Non sussiste, invece, nessuna responsabilità dell'agente per quei danni che non dipendano dalla sua condotta, che non ne costituisce un antecedente causale, e si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa, né per quelli preesistenti. Anche in queste ultime ipotesi, peraltro, debbono essere addebitati all'agente i maggiori danni, o gli aggravamenti, che siano sopravvenuti per effetto della sua condotta, anche a livello di concausa, e non di causa esclusiva, e non si sarebbero verificati senza di essa, con conseguente responsabilità dell'agente stesso per l'intero danno differenziale.

Cass. civ. n. 7531/2012

Quando sia certo che la vittima di lesioni personali, causate da un sinistro stradale, abbia perduto la capacità di guadagno, il conseguente danno patrimoniale può essere liquidato dal giudice ponendo a base del calcolo il triplo della pensione sociale anche quando il danneggiato non abbia provato l'entità del reddito perduto, costituendo tale criterio una soglia minima del risarcimento.

Cass. civ. n. 7272/2012

Affinché i genitori di una persona di giovane età, deceduta per colpa altrui, possano ottenere il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita degli emolumenti che il figlio avrebbe loro verosimilmente elargito una volta divenuto economicamente autosufficiente, non è sufficiente dimostrare né la convivenza tra vittima ed aventi diritto, né la titolarità di un reddito da parte della prima, ma è necessario dimostrare o che la vittima contribuiva stabilmente ai bisogni dei genitori, ovvero che questi, in futuro, avrebbero verosimilmente e probabilmente avuto bisogno delle sovvenzioni del figlio.

Cass. civ. n. 4253/2012

In tema di danno patrimoniale conseguente alla morte di un congiunto per fatto illecito addebitabile ad un terzo, è risarcibile il pregiudizio subito per effetto del venir meno di prestazioni aggiuntive, in denaro o in altre forme comportanti un'utilità economica, erogate in vita dal congiunto deceduto, spontaneamente e in assenza di obbligo giuridico, ai figli o ai nipoti, a condizione che preesistesse una situazione di convivenza (ovvero una concreta pratica di vita, in cui rientri l'erogazione di provvidenze all'interno della famiglia allargata), in mancanza della quale, non essendo altrimenti prevedibile con elevato grado di certezza un beneficio durevole nel tempo, non può sussistere perdita che si risolva in un danno patrimoniale.

Cass. civ. n. 4172/2012

La responsabilità della P.A., ai sensi dell'art. 2043 c.c., per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica è configurabile qualora si verifichi un evento dannoso incidente su un interesse rilevante per l'ordinamento ed eziologicamente connesso ad un comportamento della p.a. caratterizzato da dolo o colpa, non essendo sufficiente la mera illegittimità dell'atto a determinarne automaticamente l'illiceità. Ne consegue che l'annullamento dell'atto lesivo (nella specie il provvedimento di contestazione di violazioni in materia di pesca, poi annullato dall'autorità giudiziaria a seguito della normativa sopravvenuta) non è sufficiente ad integrare il fondamento di una domanda risarcitoria, dovendosi indagare anche sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) nella condotta della p.a.

Cass. civ. n. 3876/2012

In tema di risarcimento del danno, affinché una condotta commissiva o omissiva possa essere fonte di responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c., è necessario che sia configurabile in capo al responsabile un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, che può nascere, oltre che da una norma di legge o da una previsione contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui, senza che sia astrattamente configurabile per il solo fatto che il preteso responsabile abbia posto in essere un'attività lecita, dalla quale siano derivati al terzo pregiudizi che questi, con l'uso dell'ordinaria diligenza nella cura del proprio bene danneggiato, avrebbe potuto evitare. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto il convenuto responsabile delle infiltrazioni di acqua piovana causate dalla rimozione di una tettoia di copertura, posta all'interno di un'area di sua proprietà esistente nello spazio fra i fabbricati abitativi delle due parti, non potendosi considerare in sé atto lesivo l'esecuzione di detta opera astrattamente legittima, né rimproverare il proprietario dell'area prima coperta, in mancanza di eventuali specifici obblighi, per la mancata adeguata impermeabilizzazione del relativo pavimento).

Cass. civ. n. 2085/2012

In tema di responsabilità per omissione, il giudice, nel valutare la c.d. causalità omissiva, deve verificare che l'evento non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi, ed il relativo accertamento deve essere condotto attraverso l'enunciato "controfattuale", ponendo al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato. (Nella specie, relativa al danno riportato dal dipendente di un'impresa scivolato sui gradini di una scala priva di corrimano, la cui istallazione è obbligatoria ex art. 16 del d.p.r. n. 547 del 1955, la Corte, cassando la sentenza di secondo grado, ha ritenuto che l'onere della prova fosse stato assolto dal danneggiato con la dimostrazione degli elementi costitutivi del fatto).

Cass. civ. n. 29736/2011

In tema di responsabilità civile della P.A. l'omessa disapplicazione della normativa interna in contrasto con quella comunitaria evidenzia di per sé l'esistenza dell'elemento soggettivo, atteso che la condotta lesiva è stata posta in essere da un operatore qualificato tenuto a conoscere il sistema delle fonti. Ne consegue che solo la deduzione dell'inconoscibilità incolpevole della disciplina di riferimento può escludere la colpa in capo all'agente. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva riconosciuto l'abuso di posizione dominante nella condotta tenuta dall'Agenzia del territorio nei confronti di una società commerciale, per non avere fornito le informazioni contenute in pubblici registri detenuti in regime di monopolio legale, in applicazione della normativa interna contrastante con quella comunitaria).

Cass. civ. n. 24408/2011

In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora un determinato evento dannoso sia riconducibile a volte alle cause naturali e a volte alle cause umane, non si versa in ipotesi di concorso di cause finalizzate alla produzione di uno stesso evento, bensì di eventi ulteriori e diversi, ciascuno con una propria causa; in tale eventualità, pertanto, non vige il principio per cui il fatto dannoso va addebitato per intero o alla causalità naturale o a quella umana, sicché il giudice può procedere all'attribuzione percentuale delle rispettive responsabilità, tenendone conto ai fini del conseguente obbligo di risarcimento del danno. (Nella specie, le S.U. hanno, sul punto, confermato la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo cui – in presenza di danni causati da esondazioni del fiume Tevere, riconducibili in alcuni casi alla natura dei luoghi e negli altri casi alla costruzione di una diga per il funzionamento di un impianto idroelettrico – la società titolare di detto impianto doveva rispondere dei danni in misura dell'80 per cento, mentre il restante 20 per cento era da attribuire alla formazione spontanea di un isolotto nell'alveo del fiume).

Cass. civ. n. 22508/2011

In tema di responsabilità civile della P.A., l'ingiustizia del danno non può considerarsi in "re ipsa" nella sola illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo, invece, il giudice procedere, in ordine successivo, anche ad accertare se: a) sussista un evento dannoso; b) l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta della P.A.; d) l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata emessa dal giudice di pace, affermando che questi, ricollegando il risarcimento del danno per illegittima sospensione della patente di guida al solo elemento oggettivo della illegittimità dell'ordinanza, in difetto di allegazione e prova in relazione all'elemento soggettivo della P.A. e ai concreti profili di danno effettivamente patito, aveva violato i principi informatori della materia).

Cass. civ. n. 21170/2011

In tema di responsabilità della P.A. per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica, sempre che il privato non deduca espressamente la violazione degli obblighi comportamentali sorti da un "contatto amministrativo qualificato", il diritto al risarcimento del danno ha attuazione diversa a seconda della natura dell'interesse legittimo: infatti, quando esso è oppositivo, occorre accertare se l'illegittima attività dell'Amministrazione abbia leso l'interesse alla conservazione di un bene o di una situazione di vantaggio, mentre, se l'interesse è pretensivo, concretandosi la lesione nel diniego o nella ritardata assunzione di un provvedimento amministrativo, occorre valutare a mezzo di un giudizio prognostico, da condurre in base alla normativa applicabile, la fondatezza o meno della richiesta della parte, onde stabilire se la medesima fosse titolare di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, o di una situazione che, secondo un criterio di normalità, era destinata ad un esito favorevole. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato il diritto al risarcimento per il mancato rilascio di una concessione edilizia, nonostante l'annullamento del diniego da parte del giudice amministrativo, osservando che il provvedimento permissivo non poteva essere rilasciato e che, quindi, il bene della vita richiesto non era comunque realizzabile, perché impedito dallo strumento urbanistico comunale).

Cass. civ. n. 19458/2011

L'Amministrazione finanziaria non può essere chiamata a rispondere del danno eventualmente causato al contribuente sulla base del solo dato oggettivo della illegittimità dell'azione amministrativa, essendo necessario che la stessa, nell'adottare l'atto illegittimo, abbia anche violato le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che costituiscono il limite esterno della sua azione. (Nella fattispecie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha escluso la colpa dell'Amministrazione sia per la iscrizione provvisoria a ruolo di un terzo dell'imposta dovuta in base ad accertamento non definitivo, poi annullato dal giudice tributario, costituendo l'iscrizione un atto dovuto ai sensi dell'art. 15 del d.p.r. n. 602 del 1973, sia per la richiesta della concessione di garanzia ipotecaria, al fine di sospendere la riscossione dell'imposta, apparendo tale cautela giustificabile per l'elevato importo del credito).

Cass. civ. n. 19315/2011

Con riferimento alle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, sono violati i principi informatori della responsabilità aquiliana, che ricollegano il risarcimento alla necessaria sussistenza di un danno inferto a causa di un comportamento antigiuridico, qualora, annullata in sede giurisdizionale la cartella esattoriale in relazione alla quale sia stato emesso un provvedimento di fermo amministrativo, di cui sia stato comunicato il preavviso, il giudice ritenga sussistente la responsabilità del concessionario per non aver revocato tale provvedimento e lo condanni al risarcimento del danno, pur dando conto, in sentenza, che nella specie il fermo non è mai stato eseguito.

Cass. civ. n. 15991/2011

La disomogenea morfologia e la disarmonica funzione del torto civile rispetto al reato impone, nell'analisi della causalità materiale, l'adozione del criterio della probabilità relativa (anche detto criterio del "più probabile che non"), che si delinea in una analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, nella loro irripetibile unicità, con la conseguenza che la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto, senza potersi fare meccanico e semplicistico ricorso alla regola del "50% plus unum".

In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio.

Cass. civ. n. 15709/2011

In tema di responsabilità civile, nell'imputazione di un evento dannoso per omissione colposa il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto; il giudice, pertanto, è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi. L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato "controfattuale", che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che, in relazione ai danni subiti da un'allieva infortunatasi a scuola nel corso della lezione di educazione fisica durante un esercizio ginnico, non avevano compiutamente valutato la possibilità dell'insegnante di avvedersi dell'anomalia nell'esecuzione dell'esercizio e di intervenire per evitare od attenuare le conseguenze dell'errore dell'allieva).

Cass. civ. n. 13614/2011

La lesione di un diritto inviolabile non determina, di per sé, la sussistenza di un danno risarcibile, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso in fatto l'esistenza di un danno risarcibile in un caso in cui minore, a causa dell'omesso rilascio del nulla-osta dovuto, era stato iscritto a scuola con quattro mesi di ritardo, frequentando, tuttavia, nel contempo, di fatto le lezioni).

Cass. civ. n. 12408/2011

I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali.

Cass. civ. n. 12278/2011

Il risarcimento del danno da uccisione di un prossimo congiunto spetta non soltanto ai membri della famiglia legittima della vittima, ma anche a quelli della famiglia naturale, come il convivente "more uxorio" ed il figlio naturale non riconosciuto, a condizione che gli interessati dimostrano la sussistenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra essi e la vittima assimilabile al rapporto coniugale.

Cass. civ. n. 5120/2011

L'attività della P.A., anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti della legge e dal principio primario del "neminem laedere", di cui all'art. 2043 c.c.; è, pertanto, consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato, da parte della stessa P.A., un comportamento doloso o colposo, che, in violazione della norma e del principio indicati abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. Infatti, stanti i principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., la P.A. è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c.c., ponendosi tali principi come limiti esterni alla sua attività discrezionale. Ne consegue che è correttamente motivata la sentenza di merito la quale condanni l'amministrazione finanziaria al risarcimento del danno per avere, nonostante le diffide, tardivamente annullato, in sede di autotutela, e solo a seguito di ulteriori sollecitazioni del commercialista del contribuente, un atto impositivo illegittimamente emesso, così causando al contribuente medesimo un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalle spese sostenute per essersi rivolto al detto professionista e per essere stato costretto a recarsi più volte a colloquio presso gli uffici dell'amministrazione.

Cass. civ. n. 25395/2010

In tema di azione avanti all'A.G.A. tendente ad ottenere, nei confronti della P.A., il risarcimento del danno da attività provvedimentale illegittima, il principio della non necessità della pregiudiziale impugnativa del provvedimento amministrativo, già affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con riferimento al sistema normativo conseguente alla legge 21 luglio 2000, n. 205, è confermato dall'art. 30 del d.l.vo 2 luglio 2010, n. 104 (c.d. codice del processo amministrativo) secondo cui: a) l'azione di condanna della P.A. può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma (comma 1); b) può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria (comma 2); c) la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo (comma 3).

Cass. civ. n. 16392/2010

Il danno da riduzione della capacità di lavoro, sofferto da persona che - come la casalinga - provveda da sé al lavoro domestico, costituisce una ipotesi di danno patrimoniale, e non biologico. Ne consegue che chi lo invoca ha l'onere di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute impediscono o rendono più oneroso (ovvero impediranno o renderanno più oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico; in mancanza di tale dimostrazione nulla può essere liquidato a titolo di risarcimento di tale tipologia di danno patrimoniale (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale aveva negato il risarcimento del danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro ad una casalinga che aveva patito una deviazione del setto nasale).

Cass. civ. n. 16123/2010

In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova `oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso.

Cass. civ. n. 13830/2010

In tema di responsabilità civile, affinché la violazione di una norma possa costituire causa o concausa di un evento, è necessario che essa sia preordinata ad impedirlo; in caso contrario la condotta trasgressiva del contravventore assume autonoma rilevanza giuridica, non però costitutiva di un rapporto di causalità con l'evento, in relazione al quale diviene un mero antecedente storico occasionale. (Nella specie, relativa ad un sinistro mortale occorso ad un soggetto che, alla guida della sua auto, era stato trafitto da una sbarra di ferro posta in corrispondenza dell'accesso all'argine di un fiume, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità della P.A. che aveva la custodia, cura e manutenzione dell'argine e degli impianti e dispositivi ad essi inerenti, essendo stato accertato sia che il divieto di transito era stato apposto per impedire di accedere alle sommità arginali del fiume utilizzandole come strada e non per impedire di avvicinarsi alla sbarra, posta dopo il cartello e priva di un sistema di fissaggio che, se adottato, sarebbe stato idoneo ad impedire l'evento, sia che la mobilità di tale sbarra era stata la causa esclusiva dello sfondamento del parabrezza dell'auto, sicché la trasgressione del conducente al divieto di transito era degradata a mera occasione dell'evento).

Cass. civ. n. 13431/2010

In tema di risarcimento del danno, i postumi d'invalidità personale di piccola entità (c.d. micropermanente) - in quanto non superiori al 10 per cento - non incidendo sulla capacità del danneggiato di produrre reddito, non hanno rilevanza sul danno di natura patrimoniale, ma riguardando la menomazione del bene salute possono essere valutati soltanto sotto l'aspetto del danno biologico, salva la prova contraria, fondata su specifiche circostanze, che essi abbiano prodotto conseguenze anche sulla capacità lavorativa specifica e, quindi, anche un danno patrimoniale, il quale, però, non può essere allegato con argomentazioni apodittiche ed astratte e, come tali, inammissibili.

Cass. civ. n. 10074/2010

Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l'infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali; trattandosi di minore, il risarcimento di tale danno andrà calcolato sulla base di una previsione della sua futura attività lavorativa, da compiersi tenendo conto degli studi effettuati e delle sue inclinazioni, nonché della posizione economico-sociale della famiglia di appartenenza.

Cass. civ. n. 7352/2010

In tema di accertamento probatorio, qualora l'accertamento abbia natura medico-legale e sia diretto a verificare la dipendenza causale di una determinata malattia rispetto ad un'attività lavorativa, trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva; ove, invece, l'accertamento, basato su elementi indiziari, riguardi i fatti materiali, la valutazione probabilistica è ammissibile ma si inserisce nell'ambito dell'apprezzamento discrezionale rimesso al giudice di merito circa l'idoneità probatoria di un determinato quadro indiziario. (Nella specie, relativa ad una controversia per il riconoscimento del beneficio della maggiorazione contributiva per esposizione alle fibre di amianto, nella quale il CTU aveva escluso che una probabilità inferiore al 95 per cento fosse idonea a consentire di affermare, con ragionevole certezza scientifica, il superamento per un periodo ultradecennale del grado di esposizione all'amianto fissato dalla legge, il giudice di merito aveva interpretato tale conclusione, di per sé contestata solo in via astratta dai ricorrenti, nel senso che le mansioni svolte dai lavoratori avevano comportato una esposizione minore rispetto ai colleghi di lavoro; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che la sentenza fosse connotata da illogicità).

Cass. civ. n. 5561/2010

In tema di responsabilità civile della P.A., l'imputazione della responsabilità può discendere dall'adozione e dall'esecuzione di un atto illegittimo in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, ma non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell'illegittimità dell'azione amministrativa in relazione alla normativa applicabile, ovvero sulla base della valutazione della colpa del funzionario agente riferita ai parametri della negligenza e dell'imperizia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato la responsabilità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per i danni subiti da un docente in conseguenza di un provvedimento di divieto dell'esercizio della libera professione di ingegnere annullato in sede di ricorso gerarchico, pur essendo stato accertato che la revoca dell'autorizzazione alla libera professione era stata adottata in base a comportamenti del docente che avevano causato la reazione del preside intesa a tutelare le esigenze dell'insegnamento e comportato anche l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico dell'insegnante).

Cass. civ. n. 4326/2010

Ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per la lesione dell'interesse pretensivo al conseguimento di un'autorizzazione amministrativa, deve valutarsi - mediante un giudizio prognostico - la fondatezza o meno dell'istanza della parte sulla base della normativa applicabile, così da riconoscere il risarcimento solo se la richiesta di autorizzazione, secondo un criterio di normalità, che dà fondamento ad un oggettivo affidamento, sarebbe stata accolta; conseguentemente, la responsabilità della P.A. non può derivare automaticamente dall'annullamento dell'atto di diniego da parte del giudice amministrativo, dovendo invece essere accertata la colpa dell'Amministrazione come apparato, la quale sussiste quando l'atto assunto come lesivo viola le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che il giudice ordinario valuta come limiti esterni alla discrezionalità. (Nella specie, relativa al diniego di autorizzazione alla installazione di un cartellone pubblicitario, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato il risarcimento anche in considerazione di un parere negativo della Soprintendenza e della circostanza che il contratto per lo sfruttamento pubblicitario del cartellone, della cui mancata esecuzione la società richiedeva il ristoro, era stato stipulato nonostante la conoscenza del predetto parere, e prevedeva la risoluzione "ipso iure", per l'ipotesi di diniego dell'autorizzazione).

Cass. civ. n. 2360/2010

In tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, non potendo esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale. (Nella specie, concernente un decesso derivato da incidente stradale occorso su un'autostrada e concretizzatosi nell'uscita di un autoveicolo da carreggiata priva di guard-rail e nel successivo ribaltamento del veicolo medesimo con arresto della sua corsa in un raccoglitore di acqua piovana posto a soli otto metri dalla carreggiata stessa e privo di protezione, la S.C. ha cassato la sentenza di merito - che aveva escluso la responsabilità della società concessionaria dell'autostrada, sul presupposto che il conducente avesse comunque mancato di tenere una velocità adeguata - affermando che la marcia in autostrada giustifica una velocità necessariamente sostenuta e che il raccoglitore dell'acqua piovana, soprattutto se posto vicino alla carreggiata, deve essere munito di idonea protezione).

Cass. civ. n. 698/2010

La P.A. può essere riconosciuta responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per il mancato o ritardato annullamento di un atto illegittimo (nella specie, un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate) nell'esercizio del potere di autotutela, ove un siffatto comportamento abbia cagionato un danno al privato (nella specie, consistente nelle spese, non solo legali, sostenute per proporre il ricorso avverso il provvedimento illegittimo), giacché tale danno deriva dallo stesso atto illegittimo, mentre l'esercizio del potere di autotutela da parte della P.A. si configura soltanto come il mezzo che avrebbe potuto eliminarne tempestivamente gli effetti. Infatti, la sussistenza del requisito dell'ingiustizia del danno non può essere esclusa in ragione di una pretesa indebita interferenza della giurisdizione sulle modalità di esercizio del potere amministrativo, giacché si tratta unicamente dell'accertamento, rimesso al giudice del merito, degli effetti pregiudizievoli causati dall'atto illegittimo, per non esser la RA. tempestivamente intervenuta ad evitarli tramite i mezzi che la legge ad essa attribuisce.

Cass. civ. n. 4/2010

In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, nel caso in cui concause naturali non imputabili al danneggiante concorrano con il comportamento di quest'ultimo nella determinazione dell'evento dannoso, deve ritenersi che l'autore della condotta illecita sia responsabile per intero di tutte le conseguenze da essa scaturenti secondo un rapporto di consequenzialità ordinaria, poiché, in tale ipotesi, non si può operare una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa (difettando il presupposto di una pluralità di comportamenti umani colpevoli); tuttavia, qualora, configurandosi il suddetto concorso causale (in tutte le sue componenti, umane e naturali) con l'insorgenza dell'evento dannoso, si accerti che il danneggiato già presentava condizioni e/o postumi patologici di qualsiasi origine e natura, di questi non si deve tener conto ai fini della liquidazione dei danni, trattandosi di condizioni non direttamente causate dalla condotta del danneggiante.

Cass. civ. n. 26514/2009

Nelle cosiddette vendite "a catena" spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica. Ne consegue che incorre nella violazione di un principio informatore in tema di responsabilità civile il giudice di pace che nel giudizio di equità promosso per il risarcimento del danno da pubblicità ingannevole relativo ad una marca di sigarette - riconosca il produttore responsabile sia a titolo extracontrattuale che a titolo contrattuale.

Cass. civ. n. 25236/2009

In tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 cod. pen. – norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità – in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse, mentre resta riservata al giudice del merito la determinazione del grado delle colpe concorrenti, in base ad una valutazione complessiva dei fatti e dell'efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità in egual misura del datore di lavoro e dell'ente previdenziale nei confronti del lavoratore che, avendo avuto dai detti soggetti l'erronea assicurazione della maturazione del diritto al pensionamento, aveva chiesto il collocamento a riposto in difetto dei requisiti contributivi utili per la maturazione della pensione).

Cass. civ. n. 15895/2009

In tema di responsabilità civile extracontrattuale, il nesso causale tra la condotta illecita ed il danno civile è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., in base al quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla scorta del quale, all'interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili; ne consegue che, ai fini della riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente. (Nella specie, in virtù dell'enunciato principio, la Corte ha ritenuto insindacabile il rigetto, contenuto nella sentenza impugnata, della domanda di risarcimento dei danni di cui all'art. 2043 c.c., proposta nei confronti del vettore per la perdita di un piego che recava la dizione "stampati", sul rilievo che non era ragionevolmente opinabile che il vettore potesse, anche usando una straordinaria diligenza, supporre che nella busta non erano contenuti "stampati", ma "atti giudiziari" di estrema importanza, il cui mancato recapito aveva determinato la decadenza dell'impugnazione di una sentenza).

Cass. civ. n. 11048/2009

Nella liquidazione del danno alla persona causato da sinistri stradali è inibito al giudice, per determinare il danno biologico lieve o da micro-permanente, fare riferimento alle tabelle medico-legali approvate con D.M. 3 luglio 2003, quando il sinistro si sia verificato in data anteriore all'entrata in vigore del suddetto decreto, avvenuta l'11 settembre 2003. Il decreto, che si pone in rapporto di specialità rispetto alla generale disciplina di cui all'art. 2056.c.c., non ha efficacia retroattiva, a meno che le parti non ne chiedano concordemente l'applicazione. In mancanza di tale accordo, il giudice del merito è tenuto a liquidare il risarcimento mediante una valutazione equitativa personalizzata che tenga conto della tipologia delle lesioni e delle condizioni soggettive della vittima, esponendo nella motivazione della sentenza i criteri a tal fine adottati.

Cass. civ. n. 10285/2009

In tema di responsabilità civile, poiché l'omissione di una condotta rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, ovvero da una posizione del soggetto che implichi l'esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell'evento, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileva, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo. (Nella specie la S.C. ha ritenuto non correttamente motivata la sentenza impugnata nella parte in cui quest'ultima, nel rigettare la richiesta risarcitoria avanzata dall'Aereolinee Italia s.p.a. contro i Ministeri della Difesa, dell'Interno e delle Infrastrutture, pur ammettendo l'esistenza di precise norme giuridiche che imponevano al Ministero della Difesa di assicurare l'obbligo della sicurezza dei cieli e di impedire l'accesso ad aerei non autorizzati, ha ritenuto necessario, ai fini della condanna, che sussistesse in capo a detti organi la conoscenza del fatto che nei cieli circolassero aerei pericolosi, posto che la presumibile presenza di detti aerei era proprio ciò che l'adempimento dell'obbligo di sorveglianza, omesso nella specie, mirava ad evitare).

Cass. civ. n. 975/2009

Qualora la produzione di un evento dannoso, quale la morte di un paziente, sia riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla situazione patologica del soggetto deceduto (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause, onde attribuire all'autore della condotta dannosa la parte di responsabilità correlativa, cosa da lasciare a carico del danneggiato il peso del danno alla cui produzione ha concorso a determinare il suo stato personale.

Cass. civ. n. 26925/2008

In tema di erronea comunicazione al lavoratore, da parte dell'Inps, della posizione contributiva utile al pensionamento, l'ente risponde del danno derivatone per inadempimento contrattuale, salvo che provi che la causa dell'errore sia esterna alla sua sfera di controllo e l'inevitabilità del fatto impeditivo nonostante l'applicazione della normale diligenza. (Nella specie, all'erronea comunicazione al lavoratore del numero dei contributi versati, apparentemente sufficienti al conseguimento della pensione, erano seguite le dimissioni del lavoratore; l'Inps, convenuto per il risarcimento dei danni subiti dal lavoratore per l'erronea comunicazione, aveva imputato l'errore a registrazioni nell'archivio magnetico non corrispondenti alla documentazione di supporto).

Cass. civ. n. 25028/2008

In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen. per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della "condicio sine qua non") nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base della quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili. Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, di cui all'art. 41 cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nella causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dell'art. 41 cod. pen., in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata di rigetto della domanda di risarcimento dei danni provocati alla mobilia e alle suppellettili dell'appartamento condotto in locazione dagli attori dall'incendio sviluppatosi nell'appartamento soprastante, rispettivamente di proprietà e condotto dai convenuti, evidenziando che i giudici di merito avevano correttamente ritenuto sussistente il caso fortuito, in quanto, in base alla consulenza tecnica, l'incendio in questione era stato di origine dolosa perché causato da un terzo rimasto ignoto entrato dalle finestre, lasciate aperte dalla convenuta, durante l'assenza della medesima, circostanza quest'ultima, peraltro, che non poteva ritenersi concausa dell'incendio cagionato dal terzo ignoto, in quanto la chiusura degli infissi non avrebbe certo scoraggiato chi voleva appiccare il fuoco).

Cass. civ. n. 25016/2008

La responsabilità contrattuale può concorrere con quella extracontrattuale allorquando il fatto dannoso sia imputabile all'azione o all'omissione di più persone tutte obbligate al risarcimento del danno correlato al loro comportamento, sicché in ipotesi di vendita a terzi di un immobile in violazione dell'obbligo contrattualmente assunto dal venditore nei confronti del precedente acquirente, la responsabilità contrattuale dell'alienante può concorrere con quella extracontrattuale del successivo acquirente quando il danneggiato provi o la dolosa preordinazione volta a frodarlo o comunque la compartecipazione all'inadempimento dell'alienante in virtù dell'apporto dato nella violazione degli obblighi assunti nei confronti del primo acquirente.

Cass. civ. n. 23846/2008

In tema di danno alla persona, conseguente a responsabilità medica, integra l'esistenza di un danno risarcibile alla persona l'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, in quanto essa nega al paziente, oltre che di essere messo nelle condizioni di scegliere "cosa fare", nell'ambito di ciò che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all'esito infausto, anche di essere messo in condizione di programmare il suo essere persona e, quindi, in senso lato l'esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche, in vista e fino a quell'esito.

Cass. civ. n. 23725/2008

Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito concretatosi in un evento, mortale va riconosciuto - con riguardo sia al danno morale, sia a quello patrimoniale, che presuppone, peraltro, la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato - anche al convivente "more uxorio" del defunto stesso, quando risulti dimostrata tale relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale; a tal fine non sono sufficienti né le dichiarazioni rese dagli interessati per la formazione di un atto di notorietà, né le indicazioni dai medesimi fornite alla P.A. per fini anagrafici. (Nella specie la S.C. ha confermato
sul punto la sentenza impugnata nella parte in cui aveva, appunto, escluso che la ricorrente, che aveva contratto matrimonio canonico privo di effetti civili con la vittima, potesse vantare diritti risarcitori per la morte dell'uomo, essendo mancata la prova dell'esistenza di una relazione tendenzialmente stabile e di una mutua assistenza morale e materiale tra i due).

Cass. civ. n. 12455/2008

In tema di risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi, l'accertata illegittimità della condotta della P.A. o di suo organi, derivante dal ritardo, dall'inerzia o dalla mancata istruzione del procedimento, che si traducono nella violazione dell'obbligo di portarlo comunque a compimento (in modo favorevole o sfavorevole per l'istante), non è sufficiente ai fini dell'affermazione della responsabilità aquiliana, occorrendo altresì che risulti danneggiato l'interesse, al bene della vita al quale è correlato l'interesse legittimo dell'istante, e che detto interesse risulti meritevole di tutela alla luce dell'ordinamento positivo. In riferimento al rilascio di una concessione edilizia, l'accertamento di tale interesse implica un giudizio prognostico sulla fondatezza dell'istanza, da condursi in riferimento alla normativa di settore ed agli elementi offerti dall'istante, onde stabilire se costui fosse titolare di una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affidamento circa la conclusione positiva del procedimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la responsabilità di un Comune per il rifiuto della concessione edilizia richiesta per la realizzazione di un parcheggio interrato, ritenendo non configurabile un'aspettativa giuridicamente tutelata dell'istante, in quanto l'autorizzazione a tal fine concessa dal consiglio comunale ed il parere favorevole emesso dalla commissione edilizia erano subordinati all'adozione ed all'approvazione del piano regolatore generale).

Cass. civ. n. 11917/2008

Il principio in forza del quale gli atti e comportamenti di un pubblico dipendente non sono riferibili all'amministrazione, se dettati da fini assolutamente estranei ad essa e non legati da un nesso di necessaria occasionalità con le funzioni del dipendente stesso, opera nel campo dell'illecito aquiliano e non è estensibile al diverso caso della responsabilità per inadempimento contrattuale, ove l'imputazione all'amministrazione dell'atto del dipendente incontra i soli limiti derivanti dalle norme di legge e dai patti che regolano il relativo contratto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva addebitato alla P.A. l'inadempimento dell'obbligo contrattuale di assicurare e garantire la regolarità del gioco del lotto e dell'estrazione ad esso relativa, essendo stato accertato in sede penale che l'estrazione cui si riferiva la giocata effettuata dall'attore era stata «truccata» da alcuni dipendenti pubblici incaricati delle operazioni di sorteggio).

Cass. civ. n. 864/2008

Nel caso che un dipendente della P.A. abbia commesso un atto illecito e si accerti che ciò è avvenuto in quanto i superiori gerarchici del dipendente stesso hanno omesso di emanare le direttive opportune per prevenire la commissione, da parte dei lavoratori ad essi subordinati, di atti come quello predetto (vigilando poi sull'applicazione delle direttive medesime), è configurabile la responsabilità diretta della P.A. per il comportamento omissivo di detti superiori, sussistendo sia la riferibilità di tale atto alla stessa P.A. (una volta assodato che nella fattispecie concreta la predetta emanazione rientrava tra i compiti di chi aveva funzioni dirigenziali nella struttura amministrativa in questione), sia l'esistenza di un rapporto di causalità tra il comportamento omissivo di detti superiori e l'evento dannoso (una volta accertato che nel caso concreto senza l'omissione in questione non si sarebbe realizzato l'atto illecito del dipendente subordinato direttamente produttivo del danno) in base alla regola secondo cui causa causae est causa causati. (Nella specie la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità diretta della P.A. in ordine alla morte di un carabiniere ausiliario causata da un colpo di arma da fuoco sparato imprudentemente da altro carabiniere ausiliario per indurre il primo a partecipare ad una partita di pallavolo, stante il comportamento illecito dei superiori gerarchici del carabiniere, che aveva esploso il colpo, consistito nel non aver dato le opportune direttive ed istruzioni in ordine agli adempimenti riguardanti la custodia e l'uso delle armi alla fine del servizio, vigilando poi sulla loro applicazione).

Cass. civ. n. 576/2008

In tema di responsabilità civile aquiliana —nella quale vige, alla stregua delle regole di cui agli artt. 40 e 41 c.p., il principio dell'equivalenza delle cause temperato da quello della causalità adeguata — il nesso di causalità consiste anche nella regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non» ne consegue che — sussistendo a carico del Ministero della sanità (oggi Ministero della salute), anche prima dell'entrata in vigore della legge 4 maggio 1990, n. 107, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico — il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento.

Cass. civ. n. 26527/2007

Deve escludersi la responsabilità dello Stato nei confronti di terzi per i danni causati dal comportamento colposo o doloso di un dipendente quando il fatto lesivo è commesso al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni e per finalità estranee o contrarie ad esse, dovendo essere accertato che tra l'espletamento delle mansioni inerenti il servizio e il fatto produttivo del danno vi sia un nesso di occasionalità necessaria, idoneo quanto meno ad averne agevolato in modo decisivo la realizzazione. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva escluso la responsabilità del Ministero dell'Interno per l'aggressione compiuta da un agente di polizia nei confronti di un terzo fuori dell'orario di lavoro e non nell'esercizio delle proprie funzioni, ritenendo irrilevante la successiva redazione di una relazione di servizio giustificativa del fatto).

Cass. civ. n. 22370/2007

In tema di gara ad evidenza pubblica, l'aggiudicazione in favore di chi abbia presentato un'offerta anomala per eccesso di ribasso, non è preclusa dall'art. 21, comma 1 bis, legge 11 febbraio 1994 n. 109 (e neppure dall'art. 82 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 che lo ha sostituito), ma deve essere congruamente motivata, nel rispetto della regola di buona amministrazione che impone alla P.A. di dare conto delle sue scelte tra diversi aspiranti a contrarre e di indicare le ragioni per cui l'offerta dell'aggiudicatario è la più conveniente. Quando ciò non accada, viene leso l'interesse legittimo (pretensivo) allo svolgimento di una corretta gara di cui sono titolari i partecipanti non vincitori, i quali possono agire per far valere la responsabilità aquiliana dell'amministrazione ed ottenere il risarcimento del danno ingiusto derivante dalla c.d. perdita di chances cioè dal venir meno, per effetto della condotta non jure della stazione appaltante, dell'occasione di ottenere l'utilità patrimoniale conseguibile con la gara. (Principio affermato dalla Suprema Corte, in applicazione dei principi formulati nella sentenza delle SS.UU. n. 500 del 1999, in relazione a controversia introdotta prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 80 del 1998).

Cass. civ. n. 21619/2007

Nel cosiddetto sottosistema civilistico, il nesso di causalità (materiale) — la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla «certezza») — consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso; secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del «più probabile che non» esso si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose (finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) e prescinde da ogni valutazione di prevedibilità o previsione da parte dell'autore, la quale va compiuta soltanto in una fase successiva ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo (colpevolezza). (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato il nesso causale tra il comportamento omissivo del sanitario che aveva ritardato di inviare il paziente presso un centro di medicina iperbarica e l'aggravamento delle lesioni subite dal paziente che probabilmente avrebbe potuto essere evitato).

Cass. civ. n. 20986/2007

Affinché ricorra la responsabilità della P.A. per un fatto lesivo posto in essere dal proprio dipendente — responsabilità il cui fondamento risiede nel rapporto di immedesimazione organica — deve sussistere, oltre al nesso di causalità fra il comportamento e l'evento dannoso, anche la riferibilità all'amministrazione del comportamento stesso, la quale presuppone che l'attività posta in essere dal dipendente sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente pubblico, e cioè tenda, pur se con abuso di potere, al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto. Tale riferibilità viene meno, invece, quando il dipendente agisca come un semplice privato per un fine strettamente personale ed egoistico che si riveli assolutamente estraneo all'amministrazione — o addirittura contrario ai fini che essa persegue — ed escluda ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente, atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto organico fra l'attività del dipendente e la P.A. (Nella specie, il giudice di merito aveva condannato la P.A. ritenendo riconducibile alle finalità istituzionali della stessa il comportamento di un vigile urbano che, intervenuto per fermare alcuni giovani che stavano scavalcando il muro di cinta di uno stadio, aveva percosso uno di essi con schiaffi e calci e poi lo aveva ucciso con un colpo di pistola; la S.C. ha cassato la sentenza impugnata poiché il giudice di merito non aveva accertato se il vigile, la cui condotta nella fase iniziale era connessa all'espletamento del compito istituzionale di controllo sull'ordine pubblico, avesse successivamente agito, come dimostrato dalle parole rivolte nei suoi confronti: «se non te le ho date ieri te le do ora» per un fine strettamente personale ed egoistico assolutamente estraneo alle attività della P.A., così dando sfogo al risentimento provocato da un diverbio con quel giovane avvenuto il giorno precedente).

Cass. civ. n. 19357/2007

Ai fini della risarcibilità del danno patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità lavorativa, il giudice, oltre a dover accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno), è tenuto altresì a verificare se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte, e solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in forza di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica.

Il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza; sicché, nel caso in cui la persona che abbia subito una lesione dell'integrità fisica già eserciti un'attività lavorativa e il grado d'invalidità permanente sia tuttavia di scarsa entità (cosiddette «micropermanenti»), un danno da lucro cessante derivante dalla riduzione della capacità lavorativa in tanto è configurabile in quanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in base ad adeguata motivazione, aveva escluso che le lesioni subite dal danneggiato in sinistro stradale — determinanti un'incapacità lavorativa specifica dell'uno per cento — fossero idonee a ripercuotersi negativamente nell'esplicazione dell'attività di avvocato dal medesimo svolta e a determinare la lamentata diminuzione dei suoi redditi).

Cass. civ. n. 15233/2007

Chi agisce per il risarcimento dei danni non è tenuto a dare la prova della piena proprietà del bene danneggiato ma solo della titolarità della situazione sostanziale che è oggetto del rapporto giuridico controverso, poiché anche colui che si trovi ad esercitare un potere materiale sulla cosa può agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante dal danneggiamento della stessa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, con motivazione logica e quindi insindacabile in sede di legittimità, aveva escluso la titolarità del diritto al risarcimento in capo alla parte che lamentava i danni provocati alla sua casa, in conseguenza di lavori in corso).

Cass. civ. n. 14845/2007

A norma dell'art. 2043 c.c., ai prossimi congiunti di un soggetto, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo, compete il risarcimento del danno anche patrimoniale, anche nel caso in cui il defunto avesse appena intrapreso una attività professionale remunerata; in questo caso, ad essi spetta il risarcimento del danno patrimoniale futuro, sulla base di una valutazione equitativa circostanziata ed a carattere satisfattivo che tenga conto della rilevanza del legame di solidarietà familiare, da un lato, e delle prospettive di reddito professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la risarcibilità del danno patrimoniale futuro subito dai prossimi congiunti, non ritenendo emergessero elementi sufficienti per una valutazione equitativa a fronte della morte in un incidente stradale di un giovane medico, celibe e non convivente con la famiglia, che aveva da poco aperto un laboratorio dentistico).

Cass. civ. n. 14759/2007

In tema di responsabilità civile il giudice di merito deve accertare separatamente dapprima la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita e l'evento di danno, e quindi valutare se quella condotta abbia avuto o meno natura colposa o dolosa. Ne consegue che, nell'ipotesi di responsabilità del medico, è viziata la decisione la quale escluda il nesso causale per il solo fatto che il danno non potesse essere con certezza ascritto ad un errore del sanitario, posto che il suddetto nesso deve sussistere non già tra l'errore ed il danno, ma tra la condotta ed il danno, mentre la sussistenza dell'eventuale errore rileverà sul diverso piano della imputabilità del danno a titolo di colpa.

In tema di responsabilità civile, per l'accertamento del nesso causale tra condotta illecita ed evento di danno non è necessaria la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica. Ne consegue che il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile.

Cass. civ. n. 13953/2007

Il grado di invalidità di una persona, determinato dai postumi permanenti di una lesione alla sua integrità psicofisica, non si riflette automaticamente nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza, la quale è da escludersi quando non risulti che la persona danneggiata, a causa delle infermità riscontrate, sia stata adibita a mansioni inferiori alle precedenti ovvero, nello svolgimento delle mansioni pregresse, abbia subito contrazioni del suo reddito.

Cass. civ. n. 13400/2007

In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora la condotta abbia concorso, insieme a circostanze naturali, alla produzione dell'evento, e ne costituisca un antecedente causale, l'agente deve rispondere per l'intero danno, che altrimenti non si sarebbe verificato. Non sussiste, invece, nessuna responsabilità dell'agente per quei danni che non dipendano dalla sua condotta, che non ne costituisce un antecedente causale, e si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa, né per quelli preesistenti. Anche in queste ultime ipotesi, peraltro, debbono essere addebitati all'agente i maggiori danni, o gli aggravamenti, che siano sopravvenuti per effetto della sua condotta, anche a livello di concausa, e non di causa esclusiva, e non si sarebbero verificati senza di essa, con conseguente responsabilità dell'agente stesso per l'intero danno differenziale. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del principio da ultimo specificato, ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento all'azione di un lavoratore che aveva agito per il risarcimento del danno nei confronti del suo datore di lavoro per suoi ripetuti comportamenti vessatori, aveva riconosciuto la responsabilità dello stesso datore per i soli danni a lui imputabili a titolo differenziale per le ulteriori conseguenze patologiche di tipo depressivo che erano derivate dalla sua condotta, inquadrabile come mera concausa rispetto al quadro clinico del dipendente già affetto in precedenza da una situazione psichica compromessa, sulla quale, perciò, aveva prodotto un effetto di aggravamento e non di causa esclusiva).

Cass. civ. n. 13061/2007

La responsabilità della RA. per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica non consegue al dato obiettivo dell'adozione di un provvedimento illegittimo, dovendo il giudice ordinario svolgere una più penetrante indagine estesa anche alla condotta e alla sua qualificabilità in termini di colpa non già del funzionario agente (da riferire ai parametri della negligenza o imperizia), quanto della P.A. intesa come apparato, configurabile là dove l'adozione e l'esecuzione dell'atto illegittimo, lesivo dell'interesse del danneggiato, risulti avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione. Ne consegue che non può, in linea di principio, escludersi la rilevanza dell'errore scusabile commesso dalla P.A., da valutarsi con riferimento al caso concreto in base ad accertamento da effettuarsi ex ante dal giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione. (Nell'affermare il suindicato principio, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva escluso la configurabilità di una condotta negligente di una AUSL, la quale, facendo riferimento ai dati ufficialmente comunicati dalle Amministrazioni comunali all'uopo specificamente preposte, in assenza di elementi idonei a far insorgere dubbi circa l'attendibilità dei medesimi o deponenti per la necessità di particolari verifiche e controlli al riguardo aveva adottato una delibera di determinazione di zona carente per un posto di medicina generale convenzionata nell'ambito territoriale di alcuni Comuni dell'Abruzzo, successivamente annullata dal Consiglio di Stato per vizio di eccesso di potere, essendo il dato concernente la popolazione di uno dei medesimi Comuni risultato erroneo).

Cass. civ. n. 11879/2007

In tema di esimente di cui all'articolo 53 c.p., con riferimento all'azione di risarcimento danni per le lesioni personali causate dall'uso delle armi da parte del pubblico ufficiale, poiché il fondamento e la giustificazione di tale disposizione sono da individuarsi nella necessità di consentire al medesimo di utilizzarle al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, è da ritenersi legittimo l'uso delle armi solo in presenza della necessità di respingere una violenza o superare una resistenza attiva, le quali richiedono l'impiego della forza fisica o morale e non sono, perciò, configurabili nel caso di fuga, che realizza soltanto una resistenza passiva, se non effettuata con modalità che mettano a repentaglio l'incolumità del terzo. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva accolto la domanda per avere ritenuto che il colpo lesivo era stato sparato dalla pistola del convenuto carabiniere ad una distanza di oltre due metri, ciò escludendo la possibilità di supporre che lo sparo fosse stato accidentale, durante la colluttazione, deponendo invece a favore della versione fornita dall'attore, secondo cui il colpo era stato sparato mentre egli stava per allontanarsi dal suo antagonista volgendo allo stesso le spalle).

Cass. civ. n. 10830/2007

Se la parte che agisce in via risarcitoria deduce a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente comportare responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il suo esclusivo riferimento alle norme sulla responsabilità extracontrattuale non impedisce al giudice di qualificare diversamente la domanda a condizione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte e non vengano in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due forme di responsabilità sui quali non si sia formato il contraddittorio. (Fattispecie in cui i genitori di una alunna minore, infortunatasi nel corso dell'orario scolastico, hanno convenuto in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito dalla figlia il Ministero della Pubblica Istruzione e l'insegnante cui l'alunna era affidata, deducendo responsabilità ex articolo 2048 c.c.; il giudice del merito ha accolto la domanda proposta nei confronti del Ministero e l'ha qualificata come domanda di accertamento della responsabilità contrattuale della pubblica amministrazione).

Cass. civ. n. 8520/2007

Il risarcimento del danno da fatto illecito costituisce debito di valore e, in caso di ritardato pagamento di esso, gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all'epoca del prodursi del danno, e la loro attribuzione costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria. Ne consegue che, impugnato il capo della sentenza contenente la liquidazione del danno, non può invocarsi il giudicato in ordine alla misura legale degli interessi precedentemente attribuiti e il giudice dell'impugnazione (o del rinvio), anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione degli interessi prescelta dal giudice precedente, può procedere alla riliquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore (riconoscendo gli interessi nella misura legale o in misura inferiore, oppure non riconoscendoli affatto, potendo utilizzare parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria o dalla redditività media del denaro nel periodo considerato), restando irrilevante che vi sia stata impugnazione o meno in relazione agli interessi già conseguiti e alla misura degli stessi.

Cass. civ. n. 6227/2007

L'illegittimità dell'atto adottato dall'amministrazione per un'errata interpretazione di una norma ambigua adottata dall'amministrazione medesima, non può far presumere la colpa dell'agente e, per esso, della P.A. che lo abbia incaricato, non potendosi equiparare l'applicazione da parte della RA. del testo di legge adottato dall'amministrazione medesima, al soggetto fisico che attua una propria disposizione precedentemente messa per iscritto, l'interpretazione di una legge non consistendo nel ricostruire una determinata volontà soggettiva, ma nel ricostruire senso e portata, di un impersonale testo normativo (principio applicato in fattispecie in cui il Commissario della Regione Campania, nell'effettuare la ricognizione del personale alle dipendenze del disciolto patronato scolastico, che doveva essere trasferito al Comune, aveva omesso di inserire negli elenchi due dipendenti le quali, all'esito del giudizio amministrativo, aveva proposto aziona risarcitoria nei confronti del Comune e della Regione).

Cass. civ. n. 4791/2007

A norma dell'art. 2043 c.c., ai prossimi congiunti di un soggetto in giovane età, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo (come nel caso di morte conseguente a sinistro stradale fondato su responsabilità altrui), compete anche il risarcimento del danno patrimoniale futuro qualora questo, sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale, ipotesi che ricorre nel caso in cui il giovane deceduto, anche alla luce del tipo di studi intrapreso, avrebbe presumibilmente trovato un utile impiego, la cui retribuzione, al di là della sua ipotetica entità, sarebbe senz'altro stata devoluta, almeno in parte, ai bisogni familiari, e, perciò, dei prossimi congiunti istanti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non si era conformata al principio enunciato ed ai criteri presuntivi individuati, avendo negato il riconoscimento del suddetto danno patrimoniale futuro in favore della madre di un giovane, figlio unico convivente, deceduto in conseguenza di un incidente stradale, sul presupposto che non svolgeva, al momento della scomparsa, alcuna attività lavorativa, né aveva acquisito alcuna qualifica professionale, frequentando soltanto un corso di elettronica ed esercitando una mera attività amatoriale, sicché non era presumibile che egli avrebbe trovato in breve tempo lavoro, né che la sua retribuzione avrebbe permesso di versare un contributo alla madre, vedova e pensionata).

Cass. civ. n. 3764/2007

In tema di risarcimento del danno da illecito civile è onere della parte identificare gli elementi costitutivi dell'illecito e, in particolare, l'evento, che è elemento oggettivo fondamentale, per la cui configurazione l'istante ha l'onere di dimostrare quale interesse sia stato leso. Pertanto, con riguardo a reato di corruzione, per configurare, a carico dell'autore, anche la responsabilità risarcitoria per il danno non patrimoniale arrecato al datore di lavoro, è onere della parte provare quale interesse sia stato leso dal comportamento del dipendente, senza che tale lesione si possa ritenere provata per il solo fatto che il dipendente sia stato condannato in sede penale quale autore del reato.

Cass. civ. n. 2771/2007

II diritto del privato al risarcimento del danno prodotto dall'illegittimo esercizio della funzione pubblica prescinde dalla qualificazione formale della posizione di cui è titolare il soggetto danneggiato in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, dato che la tutela risarcitoria è fatta dipendere ed è garantita in funzione dell'ingiustizia del danno conseguente alla lesione di interessi giuridicamente riconosciuti. La tecnica di accertamento della lesione varia a seconda della natura dell'interesse legittimo nel senso che, se l'interesse è oppositivo, occorre accertare che l'illegittima attività dell'Amministrazione abbia leso l'interesse alla conservazione di un bene o di una situazione di vantaggio; mentre, se l'interesse è pretensivo, concretandosi la sua lesione nel diniego o nella ritardata assunzione di un provvedimento amministrativo, occorre valutare a mezzo di un giudizio prognostico, da condurre in base alla normativa applicabile, la fondatezza o meno della richiesta di parte, onde stabilire se la medesima fosse titolare di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, o di una situazione che, secondo un criterio di normalità, era destinata ad un esito favorevole. (Sulla base di tale principio,
la S.C. ha confermato la sentenza che aveva negato il diritto al risarcimento del danno in un caso di perdita del posto di lavoro a seguito di annullamento di concorso, non essendo quest'ultima circostanza sufficiente a fondare la responsabilità, occorrendo la prova che l'interessato si trovava in una situazione soggettiva destinata, secondo un criterio di normalità, ad un esito favorevole del concorso, se questo si fosse svolto regolarmente).

Cass. civ. n. 2318/2007

Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che spetta, a norma dell'art. 2043 c.c., ai congiunti di persona deceduta a causa dell'altrui fatto illecito, richiede l'accertamento che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro. Pertanto, quello subito dal marito per il decesso (a seguito dell'altrui fatto illecito), della moglie, costituisce, anche nel caso in cui quest'ultima fosse stata priva di un effettivo reddito personale, danno patrimoniale risarcibile, concretantesi nella perdita, da parte dei familiari, di una serie di prestazioni economicamente valutabili, attinenti alla cura, all'educazione ed all'assistenza, cui il marito aveva diritto nei confronti della moglie nell'ambito del rapporto familiare.

Cass. civ. n. 1183/2007

Nel vigente ordinamento alla responsabilità civile è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, anche mediante l'attribuzione al danneggiato di una somma di denaro che tenda a eliminare le conseguenze del danno subito mentre rimane estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed è indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta. E quindi incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto dei danni punitivi che, per altro verso, non è neanche riferibile alla risarcibilità dei danni patrimoniali o morali. Tale risarcibilità è sempre condizionata all'accertamento della sofferenza o della lesione determinata dall'illecito e non può considerarsi provata in re ipsa. E inoltre esclusa la possibilità di pervenire alla liquidazione dei danni in base alla considerazione dello stato di bisogno del danneggiato o della capacità patrimoniale dell'obbligato. (Nella specie era stata impugnata per cassazione la pronuncia di rigetto dell'istanza di delibazione di una sentenza statunitense che aveva condannato il produttore di un casco protettivo utilizzato dalla vittima di un incidente stradale. La sentenza aveva accertato il difetto di progettazione e costruzione della fibbia di chiusura del casco e aveva liquidato i danni secondo criteri che il giudice della delibazione aveva ritenuto propri dell'istituto dei danni punitivi punitive damages e come tali incompatibili con l'ordine pubblico interno).

Cass. civ. n. 16937/2006

Il principio della cumulabilità, nel nostro ordinamento, dei due tipi di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) da illecito civile è legittimamente invocabile quando uno stesso fatto autonomamente generatore di danno integri gli estremi tanto dell'inadempimento contrattuale, quanto del torto aquiliano (come nel caso, ad esempio, delle lesioni subite dal lavoratore per inosservanza di norme antinfortunistiche), ma non anche nell'ipotesi in cui un'attività prenegoziale astrattamente generatrice di danno (sostanziantesi nelle cosiddette «trattative») confluisca fisiologicamente nel negozio cui essa risultava funzionalmente e teleologicamente collegata, risultando, in tal caso, soltanto il negozio stesso l'eventuale fonte di responsabilità (contrattuale).

Cass. civ. n. 15259/2006

La responsabilità della P.A., ai sensi dell'articolo 2043 c.c., per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica, la stessa è configurabile qualora si verifichi un evento dannoso incidente su un interesse rilevante per l'ordinamento ed eziologicamente connesso ad un comportamento della P.A. caratterizzato da dolo o colpa, non essendo sufficiente la mera illegittimità dell'atto a determinarne automaticamente l' illiceità. Ne consegue che il giudice ordinario è chiamato ad applicare un criterio di imputazione della responsabilità non correlato alla sola illegittimità del provvedimento, bensì ad una più complessa valutazione, estesa all'accertamento della colpa e della connotazione dell'azione amministrativa denunciata come fonte di danno ingiusto. Stante la diversità di ambito del giudizio dinanzi al giudice ordinario sulla domanda risarcitoria rispetto a quello che si svolge dinanzi al giudice amministrativo rivolto all'accertamento della illegittimità del provvedimento impugnato e al suo conseguente annullamento, deve escludersi che la pronuncia del giudice amministrativo di annullamento del provvedimento impugnato determini una preclusione da giudicato nel giudizio civile e impedisca all'autorità giudiziaria ordinaria l'esercizio del potere-dovere di procedere ad autonomo esame degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria azionata.(Fattispecie relativa all'accertamento di responsabilità di un comune per i danni derivati alla società concessionaria per la costruzione di un complesso alberghiero a causa dell'annullamento in sede di autotutela della concessione).

Cass. civ. n. 13673/2006

Poiché anche la lesione da parte di un terzo di un diritto di credito, come quella di un diritto assoluto, può cagionare un danno ingiusto, questo è risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva in astratto escluso senza verificare in concreto l'eventuale rilevanza della dedotta violazione di norme sulla circolazione di un assegno agli effetti della ipotizzata responsabilità extracontrattuale di due istituti di credito, ritenendo che tali irregolarità rilevassero esclusivamente sul piano del rapporto contrattuale fra banca e cliente).

Cass. civ. n. 12111/2006

In relazione alla responsabilità per danni da illecito omissivo, l'obbligo giuridico di impedire il verificarsi di un evento dannoso può sorgere in capo ad un soggetto non soltanto quando una norma o specifici rapporti gli impongano di attivarsi per impedire l'evento, ma anche quando tale obbligo possa derivare in base a principi desumibili dall'ordinamento positivo, non espresso, quindi, in forme specifiche, con conseguente dovere di agire e di comportamento attivo.

Cass. civ. n. 8096/2006

Il giudice di merito, per stabilire se sussista il nesso di causalità materiale richiesto dall'art. 2043 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale tra un'azione o un'omissione ed un evento deve applicare il principio della conditio sine qua non, temperato da quello della regolarità causale, sottesi agli artt. 40 e 41 c.p. Pertanto, alla stregua di ciò, se la condotta della vittima si inserisce in una serie causale avviata da altri, concorrendo alla produzione dell'evento dannoso, il suo apporto non vale ad interrompere quella serie in quanto non è possibile distinguere fra cause mediate o immediate, dirette o indirette, precedenti o successive e si deve riconoscere a tutte la medesima efficacia ; l'interruzione si verifica, invece, se la condotta della vittima, pur inserendosi nella serie causale già intrapresa, ponga in essere un'altra serie causale eccezionale ed atipica rispetto alla prima, idonea da sola a produrre l'evento dannoso, che sul piano giuridico assorbe ogni diversa serie causale e la riduce al ruolo di semplice occasione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta di tale principio, ha confermato la sentenza di merito impugnata con la quale era stato ritenuto con riguardo ad un giudizio di responsabilità extracontrattuale a carico dell'appaltatore e dell'esecutore dei lavori relativi alla posa in opera di una porta in ferro di un garage che si era sganciata dai sostegni che la reggevano per il difettoso sistema di apertura ed aveva travolto, causandone la morte, una signora che se un soggetto costruisca o sistemi una porta in modo che si scardini e produca un danno per il semplice fatto di venire aperta, la serie causale riconducibile a tale soggetto non rimane interrotta dal comportamento della vittima che, pur consapevole del pericolo ed invitata a non aprire la porta, la apra e ne provochi con questo solo atto lo scardinamento, non presentando tale comportamento il carattere di atipicità ed eccezionalità ).

Cass. civ. n. 5677/2006

Premesso che il fatto colposo del danneggiato, idoneo a diminuire l'entità del risarcimento secondo l'art. 1227 primo comma c.c., comprende qualsiasi condotta negligente od imprudente che costituisca causa concorrente dell'evento, e, quindi, non soltanto un comportamento coevo o successivo al fatto illecito, ma anche un comportamento antecedente, purché legato da nesso eziologico con l'evento medesimo, allorquando il fatto colposo del danneggiante è antecedente al fatto illecito — cioè all'inadempimento ed alle sue conseguenze dannose nella responsabilità contrattuale ed alla condotta integrante il fatto ingiusto di cui all'art. 2043 c.c. ed alle sue conseguenze nella responsabilità extracontrattuale — la sua efficacia di concausa del danno cagionato dall'illecito, se è indubbio che possa estrinsecarsi con riferimento al danno-conseguenza della condotta di inadempimento o della condotta realizzante il fatto ingiusto, può altrettanto indubbiamente estrinsecarsi anche direttamente rispetto alla condotta costituente l'illecito, cioè può giocare ed essere apprezzata come concausa della condotta di inadempimento stesso o di quella determinativa del fatto ingiusto, id est come concausa delle relative condotte illecite.

Cass. civ. n. 5234/2006

Poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi; questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio.

Cass. civ. n. 4980/2006

A norma dell'art. 2043 c.c., ai prossimi congiunti di un soggetto, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo (come nel caso di morte del lavoratore dovuta ad infortunio sul lavoro imputabile al datore di lavoro), compete il risarcimento del. danno anche patrimoniale, purché sia accertato in concreto che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a beneficiare in futuro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con accertamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto congruamente motivato, aveva ritenuto raggiunta la prova che la ricorrente non era a carico del figlio deceduto a seguito dell'infortunio, per cui, in difetto del riscontro che ella fosse stata privata di utilità economiche di cui già beneficiava, non poteva presumersi che in futuro la stessa ricorrente avrebbe ricevuto dal figlio, ove questi fosse rimasto in vita, una somma superiore a quella occorrente al proprio mantenimento, né tale presunzione si sarebbe potuta fondare sul mero dato della convivenza).

Cass. civ. n. 1526/2006

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il giudice d'appello può procedere anche d'ufficio all'ulteriore rivalutazione della somma liquidata dalla sentenza di primo grado, in quanto la svalutazione monetaria medio tempore intervenuta può essere ricompresa nel petitum originario, salva espressa volontà contraria dell'avente diritto.

Cass. civ. n. 871/2006

In tema di illecito aquiliano, affinché rilevi il nesso di causalità tra un antecedente e l'evento lesivo, deve ricorrere la duplice condizione che si tratti di un antecedente necessario dell'evento, nel senso che questo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto idoneo di per sé a determinare l'evento. (Nella specie, un assegno bancario trafugato e falsificato nella prima girata, era stato posto all'incasso, presentato nelle stanze di compensazione e pagato dalla banca trattaria: la S.C. ha reputato corretta la valutazione compiuta dal giudice di merito, il quale aveva ritenuto che l'autorizzazione al pagamento rilasciata dalla banca trattaria, in quanto sufficiente da sola a determinare l'evento dannoso, escludesse la concorrente responsabilità della banca girataria per l'incasso).

Cass. civ. n. 20454/2005

Al fine di affermare in concreto la sussistenza della responsabilità extracontrattuale della P.A. per esercizio illegittimo della funzione pubblica non può prescindersi dal requisito soggettivo richiesto dall'art. 2043 c.c. e cioè dall'accertamento della colpa (o del dolo), che non può essere automaticamente correlata alla accertata illegittimità del provvedimento amministrativo quando si riscontri, nella fattispecie concreta, l'esistenza di particolari circostanze (equivocità o contraddittorietà della normativa di riferimento, contrastanti orientamenti giurisprudenziali, novità delle questioni) che abbiano contribuito in misura determinante a condizionare negativamente l'operato dell'Amministrazione.

Cass. civ. n. 19974/2005

In tema di responsabilità civile, dovendosi ancorare il concetto di caso fortuito al criterio generale della prevedibilità con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, la quale si risolve in un giudizio di probabilità, non si può far carico al soggetto dell'obbligo di prevedere e prevenire, nell'infinita serie di accadimenti naturali o umani che possono teoricamente verificarsi, anche quegli eventi di provenienza esterna che presentino un così elevato grado di improbabilità, accidentalità o anormalità da poter essere parificati, in pratica, ai fatti imprevedibili. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione del giudice di merito, che aveva escluso la responsabilità del gestore di una funivia per i danni derivanti dal crollo di un edificio adiacente alla stazione di partenza, e destinato ad ufficio, avendo accertato che lo stesso era stato travolto da una valanga di neve di proporzioni eccezionali, determinata dalla concomitanza di tre fattori, ciascuno dei quali di per sé insolito, come un abnorme accumulo di neve, la bassa temperatura della stessa e la presenza di venti fortissimi).

Cass. civ. n. 13957/2005

Affinché una condotta omissiva possa essere assunta come fonte di responsabilità per danni, non basta riferirsi al solo principio del neminem laedere o ad una generica antidoverosità sociale della condotta del soggetto che non abbia impedito l'evento, ma occorre individuare, caso per caso, a carico di quest'ultimo, un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l'evento lamentato, il quale può derivare, o direttamente da una norma, ovvero da uno specifico rapporto negoziale o di altra natura intercorrente fra il titolare dell'interesse leso e il soggetto chiamato a rispondere della lesione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la Corte di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, escludendo la responsabilità di un debitore ceduto che nel corso di rapporti intercorsi con il cessionario prima del perfezionamento della cessione aveva omesso di informarlo dell'esistenza, nei confronti del cedente, di propri controcrediti che avrebbe poi opposto in compensazione).

Cass. civ. n. 11609/2005

Un evento dannoso è da considerare causato sotto il profilo materiale da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della conditio sine qua non): ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante, non appaiano del tutto inverosimili (cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, la quale in realtà, oltre che una teoria causale, è anche una teoria dell'imputazione del danno). In tal senso viene in rilievo una nozione di prevedibilità che è diversa da quella delle conseguenze dannose, cui allude l'art. 1225 c.c., ed anche dalla prevedibilità posta a base del giudizio di colpa, poiché essa prescinde da ogni riferimento alla diligenza dell'uomo medio, ossia all'elemento soggettivo dell'illecito, e concerne, invece, le regole statistiche e probabilistiche necessarie per stabilire il collegamento di un certo evento ad un fatto. Nell'ambito di detta nozione di prevedibilità in tema di responsabilità aquiliana sono risarcibili anche i danni indiretti e mediati, purché appunto siano un effetto normale secondo il suddetto principio della causalità adeguata. Tuttavia, in riferimento all'illecito aquiliano per omissione colposa, detta nozione di prevedibilità statistica dev'essere adattata alla circostanza che in esso il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta in quanto colposa (in senso proprio od improprio) e non la mera causalità materiale, di modo che per l'imputazione della responsabilità occorre che il danno sia una concretizzazione del rischio che la norma di condotta violata tendeva a prevenire, verificandosi un intreccio fra la causalità e la colpa, giacché la causalità nell'omissione non può essere meramente materiale, in quanto ex nihilo nihil fit ed il suo accertamento postula un giudizio ipotetico sulla idoneità dell'azione prescritta e colpevolmente omessa ad impedire l'evento, pur restando, comunque, distinguibili il piano della causalità e quello della colpevolezza. Anche in relazione alla causalità nell'omissione in ordine all'illecito aquiliano resta applicabile il principio per cui, non avendo l'art. 2056 c.c. richiamato l'art. 1225 c:c., sono risarcibili sia i danni prevedibili che imprevedibili, atteso che le dette particolarità rilevano sul piano della causalità giuridica di cui all'art. 1223 c.c. e non su quello della causalità materiale di cui agli artt. 40 e 41 c.p.

Cass. civ. n. 8209/2005

Nella materia dell'edilizia e dell'urbanistica, il testo originario dell'art. 34 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 2004, innova in tema di giurisdizione limitatamente all'estensione ai diritti patrimoniali conseguenziali della giurisdizione di legittimità od esclusiva che già apparteneva al giudice amministrativo. Ne consegue che spetta al giudice ordinario conoscere della domanda — introdotta in epoca successiva al 30 giugno 1998 e precedente il 10 agosto 2000 (data di entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205) con la quale il proprietario di un fondo, deducendo la perdita del suo diritto per effetto di accessione invertita derivante da irreversibile incorporazione del suolo in un'opera pubblica su di esso eseguita, faccia valere la pretesa al risarcimento dei danni: detta domanda, infatti, non integra impugnazione di atti o provvedimenti autoritativi della P.A., nè fa valere posizioni di interesse legittimo devolute alla cognizione del giudice amministrativo secondo la normativa anteriore al D.L.vo n. 80 del 1998 (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e legge 6 dicembre 1971, n. 1034), ma denuncia fatti lesivi della proprietà, nella carenza di provvedimenti idonei a determinarne l'affievolimento o la traslazione, e così si ricollega ad un diritto soggettivo tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, in mancanza di deroghe ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione.

Cass. civ. n. 8204/2005

Nella materia dell'edilizia e dell'urbanistica, il testo originario dell'art. 34 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 2004, innova in tema di giurisdizione limitatamente all'estensione ai diritti patrimoniali conseguenziali alla giurisdizione di legittimità od esclusiva che già apparteneva al giudice amministrativo. Ne consegue che spetta al giudice ordinario, non implicando l'esame di una pretesa conseguenziale ad una tutela da chiedersi al giudice amministrativo, conoscere della domanda — introdotta in epoca successiva al 30 giugno 1998 e precedente il 10 agosto 2000 (data di entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205) — con la quale il privato chieda, in via principale, il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita della proprietà del fondo ad esso appartenente su cui sia stata eseguita un'opera pubblica senza che sia stato emesso il decreto di esproprio, ovvero — in via subordinata, e per il caso in cui non ricorra un'ipotesi di accessione invertita — la restituzione del fondo medesimo.

Cass. civ. n. 3751/2005

In tema di risarcimento del danno (anche non patrimoniale), perché si configuri la responsabilità civile dell'autore di un fatto costituente reato non è richiesto che il fatto costituisca anche nel caso concreto un illecito penalmente sanzionato, essendo per converso sufficiente che esso corrisponda nella sua oggettività, ad una fattispecie astratta di reato.

Cass. civ. n. 2271/2005

La lesione dell'onore e della reputazione altrui non si verifica quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: la verità oggettiva della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza). In particolare, quanto al primo presupposto soltanto la correlazione rigorosa fra fatto e notizia realizza l'interesse pubblico all'informazione, sotteso all'art. 21 Cost., e rende non punibile la condotta ai sensi dell'art. 51 c.p., sempre che ricorrano anche la pertinenza e la continenza. Ne consegue che il giornalista ha l'obbligo di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, e di accertare la verità del fatto pubblicato, restando altrimenti responsabile dei danni derivati dal reato di diffamazione a mezzo stampa, salvo che non provi l'esimente di cui all'art. 59 ultimo comma c.p. e cioè la sua buona fede. A tal fine la cosiddetta verità putativa del fatto non sussiste per la mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo — con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico — della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati. (Nella specie in un art. giornalistico era stata attribuita ad un soggetto, oltre all'imputazione per appropriazione indebita, anche quella di emissione di assegni a vuoto e truffa aggravata, riferibile ad altro soggetto; la S. comma ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso il reato di diffamazione senza accertare se il giornalista era incorso in errore involontario nel senso sopraindicato).

Cass. civ. n. 600/2005

Nelle fattispecie di cosiddetta occupazione usurpativa — originata dalla mancanza iniziale dei termini per l'inizio e il compimento delle espropriazioni e dei lavori, come tale viziante in radice la dichiarazione di pubblica utilità, comportandone l'originaria invalidità; ovvero dall'inutile decorso del termine triennale per l'inizio dei lavori di cui all'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, determinante, con la cessazione degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, una situazione di carenza di potere che esclude l'utile prosecuzione della procedura ablatoria —, la domanda di risarcimento del danno promossa dal privato verte su diritti soggettivi del proprietario dell'immobile, ed è soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario. (Principio espresso in relazione a controversia promossa dopo il 30 giugno 1998, ma anteriormente al 10 agosto 2000, alla quale era applicabile il testo originario dell'art. 34 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, inciso dalla sentenza — di illegittimità costituzionale « in parte qua» — n. 281 del 2004 della Corte costituzionale).

Cass. civ. n. 22588/2004

Affinché una condotta omissiva possa essere fonte di responsabilità per danni, ai sensi dell'art. 2043 c.c., è necessario che sia configurabile in capo al responsabile un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, che può nascere, oltre che da una norma di legge o da una previsione contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui, il che si verifica nel caso in cui il soggetto obbligato, pur consapevole del pericolo cui è esposto un altro soggetto in conseguenza di un fatto illecito posto in essere da terzi, inseritosi in una serie causale determinata da una sua attività lecita, si astenga dall'impedire che la situazione di pericolo si traduca in situazione di danno. (Nella specie, la Corte di cassazione ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto responsabile il proprietario di un'azienda agricola per i danni alla persona subiti dal suo «uomo di fiducia » che aveva l'incarico, durante la vendemmia, di sovrintendere alla raccolta dell'uva e alla pesatura della stessa presso la cantina sociale, per non avergli fornito un idoneo mezzo di trasporto, diverso dal trattore, per i continui spostamenti resi necessari da questa attività ).

Cass. civ. n. 19200/2004

In materia di responsabilità civile, in presenza delle condizioni di risarcibilità richieste dall'art. 2043 c.c. il danneggiato è titolare di un diritto soggettivo (di credito) al risarcimento del danno ingiusto autonomo e distinto dalla posizione giuridica violata, dalla cui natura (di diritto soggettivo ovvero di interesse legittimo o di altro interesse giuridicamente rilevante) esso invero prescinde. Ne consegue che l'azione di risarcimento deve essere proposta avanti al giudice ordinario anche quando la lesione abbia riguardo ad una posizione di interesse legittimo, fatta eccezione per i casi in cui sussista una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo estesa ai diritti patrimoniali conseguenziali. (Nel fare applicazione del suindicato principio le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno dichiarato nel caso sussistere la giurisdizione dell'A.g.o. in ordine ad una domanda di risarcimento dei danni avanzata dai titolari e gestori di un'azienda agricola con impianto di itticoltura in ragione della moltiplicazione di uccelli ittiofagi, asseritamente conseguente all'istituzione da parte della Regione Veneto del Parco nazionale del fiume Sile, che assaltavano le specie ittiche da essi coltivate).

Cass. civ. n. 15408/2004

In tema di risarcibilità del danno biologico, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile subito dal danneggiato, ed il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi, che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis.

In tema di risarcimento dei danni, se il danneggiato si costituisce parte civile nel procedimento penale, la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento spiega efficacia di giudicato nel confronti suoi e di quanti furono parte in quel giudizio, ma la sua partecipazione al giudizio penale non preclude al danneggiato la possibilità di agire autonomamente in sede civile nei confronti di altri che ritenga — in ipotesi — corresponsabili nell'evento, nel qual caso il giudice civile potrà e dovrà procedere ad una nuova ed autonoma valutazione degli elementi di fatto già valutati dal giudice penale.

Cass. civ. n. 13077/2004

Il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai fini di pubblico interesse, previsto dall'art. 153 R.D. 4 febbraio 1915, n. 48, costituisce manifestazione di prerogative statali, delle quali il Sindaco è partecipe nella veste di ufficiale di governo; ne consegue che dei danni derivanti ai privati dall'esercizio di tali poteri risponde lo Stato e non il Comune, anche sotto il profilo della violazione del dovere del neminem laedere in ipotesi di danno arrecato nell'esercizio di un potere discrezionale, quale quello attinente alla valutazione dell'urgenza del provvedimento e della sussistenza di un pubblico interesse, anche se il Sindaco si sia avvalso dell'opera di organi interni del Comune, ed anche se, come nella specie, il Sindaco si sia avvalso per l'esecuzione materiale dell'opera di un'impresa all'uopo designata, del tutto estranea alla organizzazione dell'ente territoriale.

Cass. civ. n. 10480/2004

Anche alla luce del vigente art. 651 c.p.p., nel giudizio civile di risarcimento del danno la sentenza penale irrevocabile di condanna ha autorità di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto in tutti i suoi elementi costitutivi accertati dal giudice penale, e, nel caso di lesioni personali, devono essere comprese tra detti elementi anche le conseguenze delle lesioni; pertanto, il giudice civile non può ritenere che la malattia abbia avuto conseguenze diverse da quelle accertate in sede penale, ma può tuttora prendere in considerazione, ai fini del risarcimento, gli effetti dannosi verificatisi successivamente alla sentenza penale.

Cass. civ. n. 7043/2004

La lesione di un interesse legittimo può essere fonte di responsabilità aquiliana, e quindi dar luogo a risarcimento del danno ingiusto, senza che rispetto al giudizio relativo al risarcimento del danno sia pregiudiziale l'accertamento dell'illegittimità dell'azione amministrativa da parte del giudice amministrativo. (Nella specie, la sentenza di merito, cassata sul punto, aveva sospeso il giudizio relativo al risarcimento del danno per mancata percezione di compensi da parte di direttore generale di azienda sanitaria locale, al quale la Regione aveva revocato la nomina a direttore generale e risolto il relativo contratto, ritenendo che fosse pregiudiziale l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di revoca).

Cass. civ. n. 6516/2004

In tema di responsabilità civile della pubblica amministrazione per la manutenzione di una strada, sotto il profilo dell'omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, occorre l'oggettiva imprevedibilità ed invisibilità del pericolo che le misure cautelari miravano a controllare, e ciò rimane senz'altro escluso in presenza di una condotta abnorme dell'utente della strada, che alteri il normale sviluppo causale, assumendo efficacia causale esclusiva nel verificarsi dell'evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che addebitava la responsabilità dell'incidente stradale a seguito del quale il conducente era uscito di strada dopo aver cozzato contro la barriera protettiva costituita solo da una rete metallica sostenuta da paletti in legno, precipitando dal cavalcavia ove si trovava sulla sottostante autostrada esclusivamente alla velocità eccessiva da quest'ultimo tenuta per impegnare la curva e non perciò alla mancanza di guard-rail).

Cass. civ. n. 5941/2004

Le illegittimità commesse dalla pubblica amministrazione nello svolgimento del procedimento di evidenza pubblica presupposto del contratto può dare luogo, in astratto, al risarcimento del danno anche se il danneggiato sia portatore di un interesse legittimo, dovendosi configurare come extracontrattuale la responsabilità dell'amministrazione per i danni cagionati nell'esercizio del potere provvedimentale.

Cass. civ. n. 4754/2004

I prossimi congiunti di persona deceduta a causa di un fatto illecito sono titolari iure hereditatis del diritto di agire quali eredi e nei limiti della relativa quota, per ottenere il risarcimento del danno biologico e di quello patrimoniale sofferto in vita dal defunto ed entrato a far parte del patrimonio di questi prima della sua morte, a condizione che sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, nè alla proponibilità di tale domanda da parte degli eredi osta la presentazione di altra domanda, volta a conseguire iure proprio nella qualità di prossimi congiunti del defunto, il risarcimento del danno morale, e dell'eventuale danno biologico o patrimoniale, subito direttamente a causa della morte del congiunto.

Cass. civ. n. 3867/2004

Tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo. Ne consegue che in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno.

Cass. civ. n. 2423/2004

Presupposti della responsabilità diretta della pubblica amministrazione per atti compiuti dai suoi dipendenti sono l'esistenza di un rapporto di causalità tra l'atto o il comportamento del dipendente e l'evento dannoso e la riferibilità di tale atto alla stessa P.A. Nel compiere il relativo accertamento, il giudice deve stabilire altresì se il danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento, e valutare secondo i normali criteri della prudenza la eventuale colpa dell'agente, nonché l'eventuale esistenza di norme regolamentari. (Fattispecie relativa all'uso di armi da parte di carabiniere che, per sventare una rapina, aveva esploso un colpo di pistola il quale aveva attinto, ferendolo, un terzo.)

Cass. civ. n. 19570/2003

La lesione di un interesse legittimo può essere fonte di responsabilità aquiliana, e quindi dar luogo a risarcimento del danno ingiusto, a condizione che risulti danneggiato, per effetto dell'attività illegittima della P.A., l'interesse al bene della vita al quale il primo si correla, e che detto interesse risulti meritevole di tutela alla stregua del diritto positivo, ma, qualora rilevi un interesse cosiddetto pretensivo(quale è quello di un aspirante alla nomina per la copertura di un posto di pubblico impiego all'esito di una procedura selettiva, nella specie direttore generale USL), il quale assicura solo che il bene in vista del quale è accordato sarà negato o concesso nel rispetto di determinate regole e non garantisce il conseguimento del bene suddetto, ne consegue che una volta conclusosi il procedimento di scelta del candidato l'interesse pretensivo ha trovato integrale soddisfazione, non vi è più spazio per far valere posizioni giuridicamente garantite e deve escludersi l'esistenza di un pregiudizio risarcibile. (Nella specie, la S.C. ha cassato, decidendo sulla domanda, la sentenza di merito che, in ipotesi di annullamento della delibera di nomina a direttore generale USL e conseguente inoperatività del connesso contratto, aveva condannato la P.A. al risarcimento del danno riconoscendo l'esistenza di un diritto soggettivo a seguito della nomina).

Cass. civ. n. 18945/2003

In tema di risarcimento del danno alla persona, la mancanza di un reddito al momento dell'infortunio per essere il soggetto leso disoccupato, può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato alla invalidità permanente che — proiettandosi per il futuro — verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà una attività remunerata, salvo l'ipotesi che si tratti di disoccupazione volontaria, ovvero di un consapevole rifiuto dell'attività lavorativa.

Cass. civ. n. 18467/2003

In tema di responsabilità civile, il comportamento irregolare del danneggiato può considerarsi concausa dell'evento dannoso solo quando abbia svolto, rispetto a quest'ultimo, ruolo di antecedente causale.

Cass. civ. n. 17940/2003

Il danno lamentato da un soggetto per la mancata partecipazione ad alcune pubbliche gare per il conferimento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulle pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, a causa della illegittima cancellazione dall'Albo Nazionale dei concessionari per la riscossione delle imposte sulla pubblicità, la iscrizione nel quale costituiva indispensabile requisito, va qualificato come danno per perdita di chance e costituisce una ipotesi di danno patrimoniale futuro il cui ammontare può essere stabilito soltanto per presunzione, e liquidato in via equitativa, oppure attraverso il calcolo di probabilità, richiedente necessariamente l'ausilio di un esperto. La prova dell'esperimento di gare, nel periodo in cui sono perdurati gli effetti della cancellazione dall'Albo, basta a far presumere l'esistenza del danno, tradottosi nell'impossibilità di partecipare alle gare o di parteciparvi in condizioni di parità con gli altri concorrenti e, dunque, nella perdita della possibilità di realizzare probabili futuri guadagni, senza che occorra documentare gli inviti di partecipazione a tali gare, in quanto l'interessato avrebbe potuto esservi ammesso semplicemente su sua domanda.

Cass. civ. n. 17914/2003

Non è fonte di responsabilità civile per l'Amministrazione pubblica, in quanto inidoneo a produrre un diretto pregiudizio economico, l'atto del Comune indirizzato ad un privato, che esprima la valutazione dell'ente in ordine alla necessità di chiedere ed ottenere una autorizzazione comunale per lo svolgimento di una determinata attività ed indichi che l'inizio dell'attività senza autorizzazione potrebbe dare luogo all'applicazione di sanzioni amministrative, in quanto la parte che ritenga di non avere la necessità di munirsi di una specifica autorizzazione per intraprendere una attività potrà uniformare il suo comportamento alla propria valutazione, ed eventualmente riversare sull'amministrazione il peso economico che gli avrà cagionato l'esecuzione nei propri confronti di un eventuale provvedimento repressivo, ove adottato con colpa.

Nelle controversie alle quali si applichino, ratione temporis, l'art. 58 della L. 8 giugno 1990, n. 142, nonché gli artt. 22 e 23 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, perché possa configurarsi la responsabilità degli amministratori come degli impiegati di un comune per i danni causati al cittadino in conseguenza di provvedimenti adottati nell'esercizio delle proprie funzioni è necessario che il provvedimento sia stato adottato in lesione di una situazione di interesse protetto, e che nell'adottarlo amministratori o pubblici funzionari abbiano agito con dolo o colpa grave. La valutazione relativa alla sussistenza o meno di tale elemento soggettivo è rimessa al giudice di merito, e non è sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivata.

Cass. civ. n. 15061/2003

La discrezionalità — e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario — dei criteri e dei mezzi con cui la pubblica amministrazione realizzi e mantenga un'opera pubblica (nella specie, una strada provinciale dalla quale era tracimata acqua in misura tale da danneggiare un immobile frontista) trova un sicuro limite nell'obbligo di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamenti disciplinanti detta attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, così che, all'inosservanza di dette disposizioni e di dette norme consegue la ineludibile responsabilità dell'amministrazione stessa per i danni arrecati a terzi.

Cass. civ. n. 11738/2003

In tema di responsabilità civile della pubblica amministrazione, nel caso di illegittima esclusione di un concorrente da una gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico (nella fattispecie, appalto di fornitura di riscaldamento), l'ingiustizia del danno, ai sensi dell'art. 2043 c.c. (con conseguente risarcibilità dello stesso), deve valutarsi facendo riferimento alla posizione del soggetto leso e dovendo, cioè, accertare se egli sia titolare di una mera aspettativa, oppure se, invece, si trovi in una situazione suscettibile di determinare un affidamento oggettivamente valutabile circa la conclusione positiva, per lui, della gara stessa.

Cass. civ. n. 11003/2003

Il fatto che i figli della vittima, deceduta a seguito di un sinistro, siano maggiorenni ed economicamente indipendenti non esclude la configurabilità, e la conseguente risarcibilità, del danno patrimoniale da essi subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore destinava loro, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l'obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicché la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato.

Cass. civ. n. 9341/2003

Il diritto all'indennizzo previsto dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per i danni che possano derivare al privato in conseguenza della legittima realizzazione di un'opera pubblica, si fonda sul principio pubblicistico di giustizia distributiva, per cui non è consentito soddisfare l'interesse generale attraverso il sacrificio del singolo, senza che questo ne sia indennizzato: tale diritto, pertanto, presupponendo un atto legittimo della P.A., si distingue dal risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., il quale ultimo presuppone, invece, il fatto doloso o colposo della stessa P.A. Ne deriva che, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo in questione, devono sussistere le tre condizioni, consistenti nell'attività lecita della P.A., nell'impostazione di una servitù o nella produzione di un danno avente carattere permanente (che si concreti nella perdita o nella diminuzione di un diritto), nel nesso di causalità tra l'esecuzione dell'opera pubblica ed il danno. Inoltre, quanto alla posizione soggettiva cui deve aversi riguardo per individuare il titolare del diritto all'indennizzo, essa è quella che deriva dal rapporto tra il proprietario ed il bene contiguo all'opera pubblica realizzata.

Cass. civ. n. 8828/2003

Ove l'uccisione di una persona abbia leso in pari tempo situazioni giuridiche di soggetti diversi, legati alla vittima primaria da un vincolo coniugale o parentale, deve ritenersi sussistente, in capo al soggetto che ha posto in essere la condotta che ha causato la morte, l'elemento della prevedibilità dell'evento in relazione alla lesione, in danno dei superstiti, dell'interesse all'intangibilità delle relazioni familiari, atteso che la prevedibilità dell'evento dannoso deve essere valutata in astratto, e non in concreto, e che rientra nella normalità il fatto che la vittima sia inserita in un nucleo familiare, come coniuge, genitore, figlio o fratello.

Cass. civ. n. 7630/2003

In tema di risarcibilità del danno subito dal singolo in conseguenza della mancata attuazione di direttiva comunitaria non autoesecutiva da parte del legislatore italiano, deve riconoscersi il diritto del privato al risarcimento del danno, sia che l'interesse leso giuridicamente rilevante sia qualificabile come interesse legittimo sia come diritto soggettivo, qualora lo Stato membro non abbia adottato i provvedimenti attuativi nei termini previsti dalla direttiva stessa e allorché si verifichino le seguenti condizioni, conformemente ai principi più volte enunciati dalla Corte di giustizia: a) che la direttiva preveda l'attribuzione di diritti in capo ai singoli soggetti; b) che tali diritti possano essere individuati in base alle disposizioni della direttiva; c) che sussista il nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato e il pregiudizio subito dal soggetto leso.

In riferimento alla responsabilità aquiliana derivante da un provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione, non sussiste rapporto di pregiudizialità necessaria tra il giudizio di annullamento dell'atto stesso dinanzi al giudice amministrativo ed il giudizio di risarcimento dinanzi al giudice ordinario, in quanto sono risarcibili da parte del giudice ordinario — ai sensi dell'art. 2043 c.c. — tutte le lesioni ad interesse legittimo o ad un diritto soggettivo, e considerato anche il disposto dell'art. 29 del D.L.vo n. 80 del 1998, che ha conferito al giudice ordinario il potere di disapplicare gli atti amministrativi presupposti, se illegittimi.

Cass. civ. n. 7504/2003

L'istituto dell'occupazione appropriativa si è andato consolidando nel vigente ordinamento, prima nel diritto vivente enucleato dalla giurisprudenza di legittimità e poi nelle previsioni espresse normative, come fatto illecito riconducibile nello schema dell'art. 2043 c.c., essendo da escludere che — per effetto dell'aggiunta (ad opera dell'art. 3, comma sessantacinquesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), nel corpo dell'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), del comma settimo bis, il quale richiama, per la liquidazione del danno da occupazione appropriativa, i criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione (con esclusione della riduzione del 40 per cento e con un ulteriore aumento del 10 per cento dell'importo del risarcimento) — si sia avuta una sostanziale assimilazione tra somma liquidata e titolo di risarcimento del danno per occupazione appropriativa, da un lato, e indennità di espropriazione, dall'altro; ne consegue che la pretesa risarcitoria del privato per la perdita della proprietà è soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2947, primo comma, c.c.

Cass. civ. n. 488/2003

In tema di , responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, c.p. — norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità — in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consiste in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, e non può esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale. (Nella specie, concernente un incidente stradale occorso su di un'autostrada a seguito del violento impatto di un autoveicolo contro lo spigolo di una galleria privo di barriera protettiva; in conseguenza del quale si verificava il decesso di uno dei passeggeri del veicolo, mentre il conducente ed un altro passeggero riportavano lesioni, la S.C., ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità della società concessionaria dell'autostrada, sull'assunto che la circostanza che era rimasta ignota la velocità e la traiettoria dell'autovettura non avrebbero permesso di ritenere che la presenza della barriera protettiva avrebbe evitato l'evento dannoso, ovvero ne avrebbe attenuato le conseguenze).

Cass. civ. n. 484/2003

In virtù del principio di regolarità causale, tutti gli antecedenti in mancanza dei quali un determinato evento dannoso non si sarebbe verificato debbono ritenersi causa del medesimo, salvo che non si accerti, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, c.p., applicabile anche nel giudizio civile, che la causa prossima sia stata da sola idonea a produrla; accertato il concorso delle cause nella produzione dell'evento, la graduazione delle responsabilità ai fini del risarcimento dei danni deve essere effettuata avendo esclusivamente riguardo al loro grado di incidenza eziologica ed alla gravità della colpa di ciascuno dei concorrenti. (Nella specie, concernente un incidente stradale occorso tra due autoveicoli i cui conducenti, rispettivamente, procedevano a velocità elevata in un centro abitato e non rispettavano l'obbligo di precedenza, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva, dando rilievo assorbente al profilo — in sé — della proprietà temporale della relativa violazione, ritenuto il secondo conducente responsabile dei danni nella misura del 75% in quanto, violando l'obbligo di precedenza, avrebbe trasformato la condotta colposa del primo conducente da meramente potenziale a concretamente idonea a provocare il sinistro).

Cass. civ. n. 196/2003

In materia di responsabilità civile per notizie diffuse a mezzo stampa, può ricondursi al legittimo esercizio del diritto di informazione e di critica anche l'attribuzione ad un soggetto di un reato, quando non si traduce in una enunciazione immotivata ma possa ricavarsi, con l'ordinario raziocinio dell'uomo medio e con minore o maggiore fondamento dalla concatenazione di un certo numero di fatti veri, obiettivamente e correttamente riferiti, che rivestano interesse per una collettività più o meno vasta di soggetti.

Cass. civ. n. 157/2003

In tema di azione risarcitoria aquiliana proposta nei confronti della Pubblica Amministrazione, la già avvenuta qualificazione — in sede di regolamento preventivo di giurisdizione — in termine di interesse legittimo, della posizione giuridica soggettiva di cui venga lamentata la lesione, non preclude — di per sé — al giudice di merito ordinario l'accoglimento della pretesa fatta valere innanzi a lui.

Cass. civ. n. 16179/2002

In ordine ai danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, il referente normativo per l'inquadramento della responsabilità della P.A. è costituito — non dall'art. 2051 c.c., che sancisce una presunzione inapplicabile nei confronti della P.A., con riferimento ai beni demaniali, quando essi siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi — ma dall'art. 2043 c.c., che impone, nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere, di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto; detta responsabilità pertanto è configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso.

Cass. civ. n. 14086/2002

In tema di responsabilità della Pubblica amministrazione per occupazione illegittima e conseguente accessione invertita del fondo, la circostanza che, all'epoca dell'adozione dei decreti di occupazione e di espropriazione, inefficaci perché non sottoposti al controllo di legittimità ex artt. 45 e 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dottrina e giurisprudenza erano concordi nel ritenere l'esclusione di tali tipi di atti al controllo predetto, se può rilevare al fine di stabilire la gravità della colpa, non può valere ad escluderla, in quanto la Pubblica Amministrazione non ha alcun obbligo di conformarsi alla interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, mentre ha invece l'obbligo — dovendo svolgere ogni sua attività con la rigorosa osservanza del principio di legalità — di applicare la legge dandone, in base ai prescritti canoni ermeneutici, una interpretazione conforme alla sua effettiva portata normativa. Né difetta, in tal caso, il nesso di causalità tra il comportamento dello Iacp, che ha proceduto all'occupazione in forza del decreto inefficace della Regione (unica responsabile, in ipotesi, in quanto autrice del provvedimento, dell'omissione del controllo sullo stesso), atteso che l'osservanza del menzionato principio di legalità impone all'ente pubblico, che procede all'occupazione di un bene di un privato per la realizzazione di un'opera pubblica di verificare che l'atto al quale dà esecuzione non sia privo di effetti giuridici).

Cass. civ. n. 11250/2002

La Pubblica Amministrazione incontra, nell'esercizio del suo potere discrezionale anche nella vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere, in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia stradale. Ai fini dell'accertamento della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. dell'amministrazione e dell'ente concessionario per i danni subiti dall'utente stradale, incombe su quest'ultimo l'onere di provare l'esistenza dell'insidia non visibile e non prevedibile (rappresentata, nella specie, da una chiazza di gasolio su una corsia stradale percorsa in ore serali), ma non anche il comportamento colposamente omissivo dell'ente concessionario per non avere tempestivamente rimosso o segnalato l'insidia pur avendone avuto notizia (come invece affermato dal giudice di merito, con decisione cassata dalla S.C. per violazione dell'art. 2697 c.c.).

Cass. civ. n. 10898/2002

In tema di risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla morte dei genitori, qualora i figli, a seguito di detto evento, siano stati accolti dai nonni e questi abbiano provveduto alle spese di mantenimento, istruzione ed educazione dei nipoti, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica (nella fattispecie, fino al venticinquesimo anno di età), il pregiudizio patrimoniale risulta subito dai nonni medesimi, i quali hanno, pertanto, diritto al risarcimento delle dette spese, cui hanno dovuto far fronte, in totale sostituzione dei genitori; non pub, di conseguenza, attribuirsi un ulteriore risarcimento in favore dei figli per non aver beneficiato del sostentamento dei genitori, atteso che ciò configurerebbe una illegittima duplice liquidazione — ancorché in favore di beneficiari diversi — della stessa voce di danno.

Cass. civ. n. 10403/2002

È configurabile, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 2043 c.c., la responsabilità extracontrattuale di una società di revisione, per i danni derivati a terzi dall'attività di controllo e di certificazione del bilancio di una società quotata in borsa, anche nell'ipotesi di revisione volontaria, effettuata su incarico della società medesima. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilità extra-contrattuale della società di revisione per l'erronea certificazione dello stato patrimoniale di una società, compiuta su incarico di quest'ultima, nei confronti degli acquirenti delle quote societarie relative, che non avrebbero stipulato il contratto definitivo, esercitando il diritto di recesso stabilito nel preliminare, ove avessero conosciuto il reale e inferiore valore della società).

Cass. civ. n. 8157/2002

Gli atti che vengono compiuti dallo Stato nella conduzione di ostilità belliche si sottraggono totalmente al sindacato sia della giurisdizione ordinaria che della giurisdizione amministrativa, in quanto costituiscono manifestazione di una funzione politica, attribuita dalla Costituzione al Governo della Repubblica, rispetto alla quale non è configurabile una situazione di interesse protetto a che gli atti, in cui detta funzione si manifesta, assumano o meno un determinato contenuto. (In applicazione del principi di cui in massima, le Sezioni unite hanno dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della difesa in relazione alla avvenuta distruzione, nel corso delle operazioni aeree della Nato contro la Repubblica federale di Jugoslavia, di un obiettivo non militare, e al conseguente decesso di alcuni civili).

Cass. civ. n. 4766/2002

La realizzazione dell'opera pubblica su fondo privato, qualora il decreto di occupazione sia stato annullato dal giudice amministrativo, comporta, configurandosi l'illegittimità ab origine dell'occupazione, che il fondo è acquisito alla mano pubblica al momento dell'irreversibile trasformazione del fondo, e con riferimento a tale momento, e non al passaggio in giudicato della sentenza, deve essere valutato il bene ai fini del risarcimento del danno, e decorrono gli interessi sulla somma liquidata.

Cass. civ. n. 4205/2002

I danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabile nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che, sia in relazione ai precetti normativi (artt. 143, 433 c.c.) che perla pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarietà e di costume, il defunto avrebbe presumibilmente apportato, assumono l'aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge; la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno.

Cass. civ. n. 2380/2002

L'ente pubblico è responsabile del danno morale provocato dalla condotta del suo dipendente, nell'esercizio delle incombenze a lui affidate, soltanto allorché tale condotta costituisca reato, il quale è accertabile incidenter tantum anche dal giudice civile in difetto di cognizione del giudice penale.

Cass. civ. n. 2074/2002

Qualora un segnale di precedenza sistemato ad un incrocio venga abbattuto da ignoti e non sia ripristinato dalla pubblica amministrazione cui spetta la gestione o manutenzione della strada, sicché si verifichi collisione tra le autovetture che impegnino l'incrocio non è ravvisabile, ancorché il conducente favorito dal cartello abbattuto ritenga di aver diritto alla precedenza, una situazione di insidia (in quanto la circolazione stradale può avvenire senza inconvenienti anche in mancanza del segnale, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del codice della strada), e non è, perciò, possibile affermare su questa base al responsabilità della detta amministrazione per i danni conseguenti alla collisione.

Cass. civ. n. 887/2002

La persona deceduta in conseguenza dell'altrui illecito non acquista e quindi non trasmette agli eredi alcun diritto al risarcimento del danno per lesione della propria vita.

Cass. civ. n. 750/2002

La proposizione della querela (ovvero la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio) non è fonte di responsabilità per danni a carico del querelante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del querelato, se non quando essa sia deliberatamente presentata a fini strumentali. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del querelante, che non è idonea in sé ad instaurare il processo o ad investire direttamente il pubblico ministero, cui in via esclusiva compete l'iniziativa e lo svolgimento dell'azione penale, con conseguente interruzione del nesso causale tra iniziativa privata ed eventuali danni subiti dal querelato.

Cass. civ. n. 203/2002

L'ente pubblico proprietario di una strada extraurbana ha l'obbligo di mantenere in buono stato di manutenzione anche la zona non asfaltata, posta a livello tra i margini della carreggiata stradale e i limiti della sede stradale — definita «banchina» dal previgente codice della strada (art. 2 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) — perché, pur essendo essa normalmente destinata ai pedoni, in caso di necessità su di essa possono temporaneamente spostarsi i veicoli, per manovre di breve durata o di emergenza. Pertanto detto ente ha altresì l'obbligo di segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente alla medesima, pena, in caso contrario, la responsabilità in ordine ai danni derivatine.

Cass. civ. n. 13630/2001

In caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno per il proprietario usurpato è in re ipsa, ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del dominus ed all'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento del danno ben può essere, in tali ipotesi, operata, dal giudice facendo riferimento al cosiddetto danno «figurativo», e, quindi, al valore locativo del cespite usurpato.

Cass. civ. n. 12597/2001

Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che spetta, a norma dell'art. 2043 c.c., ai congiunti di persona deceduta a causa di altrui fatto illecito, richiede l'accertamento che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro.

Cass. civ. n. 11955/2001

La risarcibilità dei danni derivanti ai soggetti privati dall'emanazione di atti o provvedimenti illegittimi della P.A., lesivi di situazioni di interesse legittimo, dipende in concreto dal necessario accertamento dell'effettività del danno e della sua ingiustizia, dall'esistenza di un nesso causale fra l'evento ed il comportamento illegittimo della P.A. e dalla sussistenza di una componente di dolo o colpa dell'amministrazione, che va verificata dal giudice in ragione di un esercizio dell'azione amministrativa che risulti in violazione di regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che si pongono come limiti esterni alla discrezionalità. (Nella specie, la Suprema Corte, in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento proposta da un dipendente postale, che, avendo partecipato ad un concorso interno per l'inquadramento in una superiore qualifica, era stato ammesso con grave ritardo a sostenere la prova orale, a causa della formulazione, da parte della commissione esaminatrice, di un giudizio negativo erroneo nella valutazione della sua prova scritta).

Cass. civ. n. 10893/2001

La responsabilità del proprietario o del concessionario di un'autostrada nei confronti del conducente un autoveicolo ha natura extracontrattuale, in quanto il pagamento del pedaggio (ove previsto) non determina la nascita di un rapporto contrattuale, ma si risolve in una prestazione pecuniaria imposta all'utente per poter usufruire di un pubblico servizio.

Cass. civ. n. 10399/2001

L'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisca reato per assenza dell'elemento soggettivo non ha efficacia di giudicato rispetto all'azione civile di danno.

Cass. civ. n. 10213/2001

La responsabilità aquiliana per fatto illecito di un'associazione non riconosciuta chiamata a rispondere con il proprio fondo comune (art. 37 c.c.) si fonda sul rapporto organico e sul generale principio che rende responsabili le persone fisiche e gli enti giuridici per l'operato dannoso di coloro che sono inseriti nell'organizzazione burocratica o aziendale.

Cass. civ. n. 9424/2001

In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora una cooperativa edilizia, cui il Comune espropriante abbia delegato il compimento della procedura espropriativa, oltre a conferire l'incarico della realizzazione del programma di alloggi sociali cui la stessa è finalizzata, non abbia ottenuto la pronuncia del decreto di esproprio prima della scadenza del termine dell'occupazione legittima, ma, consapevole della illegittimità del persistere di questa, abbia provveduto alla esecuzione dell'opera e reso irreversibile la destinazione pubblica dell'area permanendo nel possesso dell'immobile espropriato dopo la scadenza di detto termine, è alla cooperativa stessa che, in veste di autrice materiale della cosiddetto «occupazione acquisita», deve imputarsi l'illecito aquiliano risultante dal concorso della radicale trasformazione del bene e della illegittimità della occupazione in ragione del perdurare di questa senza titolo, ricadendo sul delegato l'onere di attivarsi affinché il decreto di esproprio intervenga tempestivamente; sussiste, tuttavia, in tale ipotesi, una corresponsabilità solidale dell'Ente delegante, il quale avrebbe dovuto promuovere la procedura espropriativa, atteso che questa si svolge non solo in nome e per conto del Comune, ma altresì d'intesa con esso, sicché è da ritenere che detto Ente conservi un potere di controllo o di stimolo dei comportamenti del delegato, il cui mancato o insufficiente esercizio obbliga lo stesso delegante, in presenza di tutti i presupposti, al relativo risarcimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2055 c.c., ferma la necessità, una volta accertata la configurabilità dell'illecito aquiliano a carico del delegato, di quantificare, nel medesimo giudizio, ove richiesto dal delegato medesimo, la misura della colpa e del contributo causale nella determinazione dell'illecito ai fini di una possibile azione di rivalsa nei confronti del delegante.

Cass. civ. n. 9385/2001

Ai fini del riparto della giurisdizione rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, assume valore determinante l'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta e, precisamente, se essa sia contrattuale o extracontrattuale, dovendosi ritenere proposta la seconda tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore dell'azione contrattuale, e quindi allorché, per esempio, il danneggiato invochi la responsabilità aquiliana ovvero chieda genericamente il risarcimento del danno senza dedurre una specifica obbligazione contrattuale, e dovendosi, invece, ritenere proposta l'azione di responsabilità contrattuale — con la conseguente devoluzione della controversia al giudice amministrativo — sol quando la domanda di risarcimento sia espressamente fondata sull'inosservanza, da parte del datore di lavoro, di una precisa obbligazione. (Nella specie, in relazione a controversia cui non era applicabile la nuova disciplina di cui al D.L.vo n. 80 del 1998, la Suprema Corte ha configurato la domanda come di natura contrattuale, sul presupposto che l'attore aveva specificamente richiamato una circolare ministeriale impositiva di obblighi negativi al datore di lavoro nonché il regime dell'imputabilità del danno ex art. 1218 c.c.).

Cass. civ. n. 7507/2001

Nel caso di lesioni personali seguite da trattamento sanitario che, in luogo di determinarne la guarigione, le abbiano aggravate (o abbiano addirittura provocato la morte del paziente), l'eventuale negligenza o imperizia dei medici non esclude, di per sé, il nesso di causalità tra la condotta lesiva dell'agente e l'evento finale, poiché la colpa del sanitario, ancorché grave, non pub ritenersi causa autonoma ed indipendente rispetto al comportamento dell'autore dell'illecito che, provocando il fatto lesivo, ne abbia reso necessario l'intervento. L'intervento medico è, difatti, vicenda sicuramente tipica e prevedibile, mentre lo stesso errore professionale, non potendo, di per sé, ritenersi fatto del tutto imprevedibile o inverosimile, si inserisce del tutto legittimamente nella serie causale originata dall'azione offensiva rispetto alla quale costituisce, dunque, momento normale di evoluzione, poiché le modalità con cui i sanitari operano non realizzano quella situazione di sufficienza causale sopravvenuta nella determinazione dell'evento dalla quale il legislatore fa dipendere l'esclusione del rapporto di causalità rispetto a tutti gli antecedenti comunque riferibili all'evento.

Cass. civ. n. 6023/2001

L'individuazione del rapporto di causalità tra evento e l'ultimo fattore di una serie causale non esclude la rilevanza di quelli anteriori, che abbiano avuto come effetto di determinare la situazione su cui il successivo è venuto ad innestarsi, il limite alla configurazione del rapporto di causalità tra antecedente ed evento essendo rappresentato solo dalla idoneità della causa successiva ad essere valutata, per la sua eccezionalità rispetto al decorso causale innescato dal fattore remoto, come causa sufficiente ed unica del danno. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha riconosciuto immune da censure la valutazione, contenuta nella sentenza impugnata, di sussistenza del nesso di causalità tra l'evento epatite da trasfusioni e un incidente stradale nel quale le lesioni prodotte avevano richiesto di eseguire sull'infortunato un intervento chirurgico, nel quale si era fatto ricorso alle trasfusioni).

Cass. civ. n. 5684/2001

La domanda di risarcimento del danno ingiusto, ivi compreso quello derivante dalla lesione di un interesse legittimo, va proposta dinanzi al giudice ordinario. (In applicazione del suddetto principio, la Corte ha cassato la sentenza di merito con la quale era stata dichiarata inammissibile la domanda, proposta dinanzi al giudice ordinario, di risarcimento del danno causato da una provincia autonoma in conseguenza dell'illegittimo rifiuto di autorizzare la prosecuzione di un contratto di formazione e lavoro, danno consistito nei maggiori oneri per contributi previdenziali ed assicurativi sostenuti dal datore di lavoro).

Cass. civ. n. 4790/2001

La pubblica amministrazione, la quale, modificando le condizioni di una pubblica strada, sia pure per ragioni di interesse generale, elevi o abbassi il suolo stradale in modo da rendere l'accesso ai fabbricati in relazione alla loro destinazione sensibilmente più difficoltoso e meno agevole, ovvero venga di riflesso ad imporre a carico dei fondi latitanti oneri diversi, è tenuta ad indennizzare il privato che dalle dette modificazioni venga leso: ciò in base al principio generale contenuto nell'art. 46 della legge sull'espropriazione per pubblica utilità, dovendo ricondursi a tale norma, con criteri di analogia, tutte le ipotesi di danno permanente alle private proprietà immobiliari, legato all'opera pubblica da un nesso di causalità obiettiva. Consegue che, configurando tale disposizione una forma di responsabilità per atto legittimo, che si differenzia nettamente dal risarcimento dei danni derivanti da attività illecita, il giudice adito con l'azione aquiliana ex art. 2043 c.c. non può emettere pronuncia sulla responsabilità per atto lecito della pubblica amministrazione ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865, trattandosi di azioni che si distinguono tanto per il petitum quanto per la causa petendi.

Cass. civ. n. 99/2001

In tema d'azione per il risarcimento del danno subito in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato, deve ritenersi proposta l'azione di responsabilità extracontrattuale tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore di quella contrattuale. Per la proposizione dell'azione di responsabilità contrattuale, occorre, poi, che la domanda sia espressamente fondata sull'inosservanza da parte del datore di lavoro di una precisa obbligazione contrattuale, ossia occorre una qualificazione espressa della domanda e non la semplice prospettazione dell'inosservanza del precetto dell'art. 2087 c.c. o delle altre disposizioni legislative strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro dipendente. Da quanto premesso deriva che, nel caso in cui la domanda sia ambigua e non emerga da essa la menzionata scelta del danneggiato, la domanda stessa deve essere interpretata, in base al petitum ed alla causa petendi, come una causa di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. (Nella specie, la Suprema Corte, interpretando come natura extracontrattuale la domanda proposta da un soggetto contro la P.A., nella qualità di erede di un dipendente danneggiato per causa di servizio, ha dichiarato la giurisdizione dell'Ago).

Cass. civ. n. 3132/2001

L'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche della norma primaria del neminem laedere, sicché, in considerazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione dettati dall'art. 97 Cost., la pubblica amministrazione stessa è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c.c., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario.

Cass. civ. n. 3006/2001

La sentenza penale di assoluzione per avere il giudice escluso il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento preclude l'azione civile per il risarcimento del danno, non essendo consentito al giudice civile ricostruire gli accadimenti in modo da postulare l'esistenza di detto elemento, ancorché sotto altra prospettiva.

Cass. civ. n. 2335/2001

In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità; in tal caso, infatti, non può operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrente può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. (Nella specie il giudice di merito aveva graduato percentualmente la responsabilità del medico in un caso in cui alla produzione del danno — tetraparesi spastica in neonato — avevano concorso il colposo ritardo nella somministrazione di farmaci ossitociti e nell'esecuzione del parto cesareo con conseguente asfissia neonatale del feto e un episodio di apnea verificatosi al trentaquattresimo giorno di vita; la Suprema Corte, in applicazione dell'esposto principio, ha cassati con rinvio).

Cass. civ. n. 2154/2001

In tema di azione per il risarcimento del danno, stabilire se i danni lamentati siano stati tutti e solo conseguenza della condotta altrui o non potessero essere evitati dal danneggiato, in tutto o in parte, costituisce per il giudice esercizio del suo potere di decidere sulla domanda secondo diritto e non richiede un'eccezione del convenuto.

Cass. civ. n. 1516/2001

In caso di lesioni personali cagionate da sinistro stradale attribuibile alla responsabilità di terzi, il danno subito dal coniuge della vittima primaria, che, per solidarietà familiare, rinunci alla propria attività lavorativa per dedicarsi all'assistenza alla vittima stessa del sinistro, si configura come danno da lucro cessante diretto, sia pure di natura consequenziale, a carico di detto coniuge, che subisce la ingiusta menomazione della propria sfera patrimoniale. In tale ipotesi, il nesso di causalità del danno menzionato rispetto alla condotta imputabile si pone in termini di causalità non già materiale, ma giuridica, secondo l'id quod plerumque accidit, posto che il conducente dell'autovettura che guidi in modo imprudente ben può prevedere che la vittima della sua condotta sia un padre o una madre di famiglia, e che, quindi, le conseguenze dell'evento possano essere plurioffensive (cosiddetto colpa cosciente).

Cass. civ. n. 16009/2000

L'istantaneità o la permanenza del fatto illecito extracontrattuale deve essere accertata con riferimento non già al danno, bensì al rapporto eziologico tra questo ed il comportamento contra ius dell'agente, qualificato dal dolo o dalla colpa. Mentre nel fatto illecito istantaneo tale comportamento è mero elemento genetico dell'evento dannoso e si esaurisce con il verificarsi di esso, pur se l'esistenza di questo si protragga poi autonomamente (fatto illecito istantaneo ad effetti permanenti), nel fatto illecito permanente il comportamento contra ius a produrre l'evento dannoso, lo alimenta continuamente per tutto il tempo in cui questo perdura, avendosi cosa coesistenza dell'uno e dell'altro.

Cass. civ. n. 15499/2000

In tema di invalidità, qualora i postumi permanenti, anche se di modesta entità o micropermanenti ai fini della liquidazione del danno biologico, menomino la capacità lavorativa specifica e producano una corrispondente diminuzione della capacità di guadagno e quindi del reddito derivante dall'attività in concreto svolta dal soggetto, la liquidazione del danno da lucro cessante deve avvenire con un criterio (quello tabellare) che sia idoneo ad assicurare un risarcimento proporzionato al pregiudizio ricevuto, sulla base del reddito professionale accertato.

Cass. civ. n. 15027/2000

In tema di danni alla persona, postumi permanenti di modesta entità (cosiddetta micropermanente), di norma, salva diversa prova contraria, il cui onere incombe sul danneggiato, non incidono concretamente sulla capacità lavorativa specifica, rimanendo valutabili soltanto come danno biologico, ove l'attività prestata dal danneggiato abbia carattere libero-professionale o impiegatizio, e, quindi, sia essenzialmente intellettuale. Al contrario, in caso di svolgimento di attività manuale particolarmente faticosa ed usurante (nella specie, attività di muratore), anche una invalidità inferiore alla percentuale del 10 per cento — convenzionalmente indicata come limite della micropermanente — è idonea a ridurre la capacità lavorativa specifica del danneggiato, incidendo sulle sue prospettive di guadagno.

Cass. civ. n. 12757/2000

I postumi permanenti di modesta entità (c.d. micropermanente) non si traducono, di regola, in una proporzionale riduzione della capacità lavorativa specifica. Resta, tuttavia, ferma la possibilità del danneggiato di dimostrare che il danno, sia pur lieve, abbia una concreta incidenza sulle sue possibilità di guadagno futuro.

Cass. civ. n. 10733/2000

L'usufruttuario ha un'autonoma legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 2043 c.c. per il risarcimento del danno cagionato da un terzo al bene oggetto del suo diritto (nel caso di specie l'usufruttuario lamentava fatti integranti una riduzione del suo diritto di godimento, consistenti nel crollo del muro di contenimento del fabbricato in usufrutto).

Cass. civ. n. 10719/2000

Perché una persona giuridica possa essere chiamata a rispondere di danni morali non è necessario che un reato sia stato commesso dal proprio legale rappresentante, essendo invece sufficiente, per il rapporto di immedesimazione organica, che esso sia stato commesso anche solo in parte dal dipendente.

In tema di nesso di causalità nell'illecito extracontrattuale, il principio dell'equivalenza delle cause posto dall'art. 41 c.p. sta a significare che tutti gli antecedenti in mancanza dei quali l'evento dannoso non si sarebbe verificato, sono causa efficiente di esso, salvo che sia intervenuta una causa prossima idonea da sola a produrlo, la quale interrompe il nesso causale a norma del secondo comma dello stesso art. 41.

Cass. civ. n. 8480/2000

La condanna generica al risarcimento dei danni pronunciata dal giudice penale si concreta in una sentenza meramente dichiarativa, che presuppone l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra l'illecito ed il pregiudizio lamentato; al giudice civile compete verificare se nella specie sia o meno ravvisabile un danno risarcibile.

Cass. civ. n. 8246/2000

Qualora l'amministrazione espropriante deleghi ad un'impresa privata tutti i poteri e le facoltà concernenti la procedura ablativa, realizzando una concessione traslativa, il concessionario è il solo responsabile delle obbligazioni sorte o assunte in dipendenza della vicenda espropriativa; ne consegue che, in tale ipotesi, unico legittimato a resistere alla domanda di risarcimento del danno per intervenuta occupazione acquisitiva è il concessionario, a nulla rilevando che la realizzazione dell'opera sia intervenuta prima della scadenza del termine di occupazione autorizzata, in quanto, essendo stata delegata al concessionario l'intera procedura espropriativa e non la sola realizzazione dell'opera pubblica, la delega non può ritenersi esaurita con l'ultimazione dell'opera.

Cass. civ. n. 7713/2000

Poiché l'articolo 2043 c.c., correlato agli artt. 2 ss. Costituzione, va necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana, la lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione (danno evento) indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno conseguenza). (Nella specie,
in applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa, del figlio naturale in conseguenza della condotta del genitore, tale riconosciuto a seguito di dichiarazione giudiziale, che per anni aveva ostinatamente rifiutato di corrispondere al figlio i mezzi di sussistenza con conseguente «lesione in sé» di fondamentali diritti della persona inerenti alla qualità di figlio e di minore).

Cass. civ. n. 7583/2000

Il risarcimento del danno da occupazione appropriativa può essere chiesto indipendentemente da una prova rigorosa della proprietà del fondo occupato e irreversibilmente trasformato, e non è configurabile, agli effetti della prescrizione, un impedimento giuridico all'azione di risarcimento per il proprietario usucapiente, per non essere ancora intervenuta una sentenza di accertamento del diritto di proprietà, anche se dell'azione risarcitoria, una volta iniziata, debba disporsi la sospensione per la pendenza della causa per l'accertamento del diritto di proprietà.

Cass. civ. n. 5962/2000

Un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della conditio sine qua non): ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante non appaiano del tutto inverosimili (cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, la quale in realtà, oltre che una teoria causale, è anche una teoria dell'imputazione del danno). Più in particolare l'incidenza eziologica delle «cause antecedenti» va valutata, per un verso, nel quadro dei presupposti condizionanti (per cui deve trattarsi di «antecedente necessario» dell'evento dannoso, a questo legato da un rapporto di causazione normale e non straordinario) e, per altro verso, in coordinazione con il principio della «causalità efficiente», che contemperando la regola della «equivalenza causale», espunge appunto le cause antecedenti dalla serie causale (facendole scadere al rango di mere occasioni) in presenza di un fatto sopravvenuto «di per sé idoneo a determinare il determinarsi dell'evento anche senza quegli antecedenti».

Cass. civ. n. 5887/2000

L'accertamento della speciale tenuità del danno cagionato dal reato, compiuto dal giudice penale al fine di applicare un provvedimento di amnistia, costituisce una valutazione sommaria, con la conseguenza che essa non vincola il giudice civile, successivamente adito con l'azione di risarcimento, nella determinazione del quantum debeatur.

Cass. civ. n. 5881/2000

È risarcibile, subordinatamente all'evento della nascita, il danno alla salute subito per imperizia del medico durante la vita prenatale.

Cass. civ. n. 3726/2000

In tema di responsabilità civile della pubblica amministrazione per avere illegittimamente adottato ed eseguito un provvedimento con sacrificio di una situazione di interesse protetto del privato, perché tale responsabilità sussista è necessario che la pubblica amministrazione abbia tenuto un comportamento doloso o colposo. Tuttavia, quando si sia formato il giudicato sull'annullamento pronunziato dal giudice amministrativo, la sentenza del giudice ordinario che dichiari equivalere la colpa all'illegittimità accertata non è affetto da vizio di violazione di norma di diritto, ma può essere censurata per difetto di motivazione, se il giudice non abbia tenuto in considerazione circostanze, la cui valutazione avrebbe potuto condurre ad escludere nel caso concreto l'esistenza della colpa.

Ove la legge non impedisca in modo assoluto al privato di svolgere un'attività ma ne subordini l'esercizio ad autorizzazione, licenza, nulla osta o altro atto di consenso comunque denominato, l'interesse all'esercizio di quell'attività riceve protezione dall'ordinamento. Consegue, che nei casi considerati il privato ha diritto al risarcimento del danno se subisce un pregiudizio per il fatto che la pubblica amministrazione, attraverso un comportamento colposo, consistito nella violazione di regole d'imparzialità, correttezza e buona amministrazione, abbia in modo illegittimo rifiutato o ritardato il consenso all'esercizio dell'attività ovvero imposto che l'attività iniziata sia sospesa o abbandonata.

Cass. civ. n. 1646/2000

In tema di liquidazione del danno patrimoniale in favore dei genitori di un soggetto deceduto, qualora venga dedotto non già il generale pregiudizio inerente alla perdita della futura assistenza economica, che i genitori hanno ordinariamente ragione di attendersi dalla prole, bensì quello, particolare, derivante dalla cessazione dell'attività di un'azienda familiare, costituita in forma di società a responsabilità limitata, e curata personalmente dal predetto figlio deceduto, tale pregiudizio deve essere oggetto di specifica dimostrazione, in quanto la cessazione dell'attività di una società di capitali non può essere considerata conseguenza automatica ed inevitabile del venir meno di chi ne abbia la dirigenza o ne curi, comunque, le relazioni d'affari. (Nella fattispecie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte di merito che aveva confermato il rigetto, da parte del giudice di prime cure della istanza risarcitoria dei genitori
del deceduto, in quanto non provata, ritenendo inammissibile, per ininfluenza, la prova testimoniale, dedotta dagli attori, sulla circostanza della nomina del figlio, poco prima del decesso, quale «agente generale d'affari» della società).

Cass. civ. n. 13358/1999

La circostanza che i genitori di persona rimasta gravemente minorata in conseguenza dell'altrui atto illecito non abbiano, fino al momento delle lesioni, avuto bisogno dell'aiuto economico della vittima, non è da sola sufficiente ad escludere l'esistenza di un danno patrimoniale futuro in capo ai congiunti. La liquidazione di tale danno dovrà essere accordata dal giudice quando risulti, anche in base a fatti notori e dati di comune esperienza, che una contribuzione della vittima in favore dei genitori sarebbe stata possibile e verosimile, tenendo conto anche delle somme liquidate al leso a titolo di risarcimento del danno da perduta capacità di produrre reddito.

Cass. civ. n. 12941/1999

La responsabilità della P.A. per illecito extracontrattuale che può essere fatta valere dal privato con azione di risarcimento del danno davanti al giudice ordinario è astrattamente configurabile anche nella diffusione di informazioni inesatte, in omissioni o in leggerezze o negligenze commesse dall'amministrazione nell'esercizio di poteri di vigilanza o di controllo; tuttavia, la proponibilità di siffatta domanda risarcitoria non dipende solo dalla prospettazione della parte, ma anche dalla configurabilità in concreto, in relazione ai termini sostanziali della controversia, di un comportamento della P.A. che, superando i limiti esterni della discrezionalità riconosciutale dalla legge, abbia leso un diritto soggettivo, con la conseguenza che non può considerarsi dedotta l'indicata lesione quando il privato censuri l'attività discrezionale di vigilanza o di cattivo esercizio di poteri di controllo, risolvendosi tali censure in un inammissibile sindacato del giudice ordinario sulla legittimità o sull'opportunità di atti amministrativi. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha respinto la domanda proposta ex art. 2043 c.c. da un datore di lavoro nei confronti dell'INAIL al fine di ottenere il risarcimento per le somme corrisposte, in base ad una sentenza di condanna, ad una lavoratrice infortunatasi, illegittimamente licenziata sul presupposto erroneo di un possibile rapporto causale tra la valutazione medico-legale eseguita dall'INAIL rivelatisi inesatta e il licenziamento intimato dal datore di lavoro medesimo sulla base esclusiva di quella valutazione compiuta dall'Istituto assicuratore senza esercitare la facoltà di far controllare la malattia lamentata dalla lavoratrice nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge n. 300 del 1970).

Cass. civ. n. 12756/1999

I genitori di persona minore di età, deceduta in conseguenza dell'altrui atto illecito, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro hanno l'onere di allegare e provare, anche per mezzo di presunzioni semplici, che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia.

Cass. civ. n. 12553/1999

La pubblica amministrazione risponde del danno cagionato a terzi dal proprio dipendente quando la condotta di quest'ultimo sia strumentalmente connessa all'attività d'ufficio. Tale nesso di connessione strumentale, però, non viene meno per il solo fatto che la condotta illecita sia consistita nell'abuso di un potere o nella violazione di un ordine, commessi per scopi egoistici. (Nella specie la S.C. ha ritenuto la P.A. responsabile del danno causato da un carabiniere il quale, smontato dal servizio, aveva scaricato la propria pistola d'ordinanza molto tempo dopo, a casa, ed in presenza di amici, lasciando partire accidentalmente un colpo e causando la morte di uno dei presenti).

Cass. civ. n. 8802/1999

In tema di appalto di opere pubbliche, i limiti dell'autonomia dell'appaltatore, derivanti dalla obbligatorietà della nomina del direttore dei lavori, nonché dalla intensa e continua ingerenza dell'amministrazione appaltante, non fanno venir meno il dovere dell'appaltatore medesimo di prendere tutte le iniziative necessarie per la corretta attuazione del contratto anche a tutela dei diritti dei terzi, né il dovere di controllare gli atti attraverso i quali si esplica detta ingerenza, contestando, sotto il profilo amministrativo o tecnico, quelli che potrebbero comportare una sua responsabilità per inadempimento degli obblighi assunti o per i danni arrecati a terzi. Ne consegue che anche per detto appalto trovano applicazione i principi generali sulla responsabilità dell'appaltatore, che vedono costui, di regola, unico responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, potendosi a questa aggiungere quella dell'amministrazione solo qualora il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite dall'amministrazione committente, mentre una responsabilità esclusiva di quest'ultima resta configurabile solo allorquando essa abbia rigidamente vincolato l'attività dell'appaltatore, così da neutralizzare completamente la sua libertà di decisione.

Cass. civ. n. 6233/1999

È del tutto legittima, rientrando nel potere dispositivo della parte, la proposizione cumulativa dell'azione contrattuale e di quella extracontrattuale, qualora si assuma che, con un unico comportamento, sono stati violati sia gli obblighi derivanti dal contratto, sia il generale dovere del neminem laedere.

Cass. civ. n. 2963/1999

La responsabilità dell'ente proprietario della strada è configurabile, a parte ogni problema di concorrente responsabilità dell'impresa appaltatrice dei lavori, anche quando i lavori di costruzione, manutenzione o restauro di una strada vengano dati in appalto, derivando dalla stessa titolarità della strada e dalla destinazione di essa al pubblico uso il dovere per l'ente di fare sì che quell'uso si svolga in condizioni di normalità e senza pericolo per gli utenti e, pertanto, in osservanza del principio del neminem laedere.

Cass. civ. n. 108/1999

In caso di inadempimento contrattuale il terzo il quale abbia, colposamente o dolosamente, arrecato un contributo causale alla condotta inadempiente di una delle parti, è tenuto al risarcimento del danno, a titolo extracontrattuale, in solido con il contraente inadempiente, purché sia dimostrata l'esistenza d'un valido nesso causale tra il danno subito dal creditore e la condotta del terzo.

Cass. civ. n. 10247/1998

Gli enti pubblici che hanno la gestione e l'obbligo di manutenzione di strade ordinarie non sono tenuti a realizzare, in ogni caso, tutte le strutture accessorie ad esse (quali ad es. canali di scolo delle acque, reti di protezione per caduta massi, ecc.) né tutte le misure cautelari (muretti laterali, guard-rails, segnalazioni luminose ai bordi stradali ecc.) dipendendo l'esigenza di adottare tali misure dalle caratteristiche e dalla natura di ciascuna strada, secondo una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione, la quale pertanto potrà dotare di dette protezioni solo alcune parti di una strada e non altre, purché la soluzione di continuità dell'opera protettiva sia visibile per l'utente e purché l'opera, per come in concreto realizzata, non costituisca essa stessa un'insidia e cioè una situazione di pericolo così non visibile e non prevedibile.

Cass. civ. n. 9599/1998

Con riguardo a lavori stradali eseguiti in appalto su concessione dell'Anas, che abbiano comportato insidia o trabocchetto causativi di sinistro, per mancanza di cartelli di segnalazione e conseguente invisibilità della esatta ubicazione del pericolo, è configurabile la concorrente responsabilità tanto dell'appaltatore — in relazione al suo obbligo di custodire il cantiere, di apporre e mantenere efficiente la segnaletica, nonché di adottare tutte le cautele prescritte dall'art. 8 del codice della strada e relativo regolamento — quanto all'Anas, in relazione al suo dovere di vigilare sull'esecuzione delle opere date in concessione, ed altresì di emettere i provvedimenti necessari per la sicurezza del traffico.

Cass. civ. n. 8659/1998

Ai fini della risarcibilità del danno ingiusto causato dalla P.A. ad un privato a seguito dell'emissione di un provvedimento illegittimo e della relativa esecuzione, è necessaria la presenza dell'elemento soggettivo, ma non è anche richiesta la prova della colpa dei singoli funzionari, essendo sufficiente la prova della violazione delle regole di comune prudenza ovvero di leggi o di regolamenti alla cui osservanza la stessa P.A. è vincolata.

Cass. civ. n. 6640/1998

Con riguardo all'illecito civile si ha interruzione del nesso di causalità per effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato anche quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito, ma non quando, essendo ancora in atto e in sviluppo il processo produttivo del danno avviato dal fatto illecito dell'agente, nella situazione di potenzialità dannosa da questi creata si inserisca un comportamento dello stesso soggetto danneggiato che sia preordinato proprio al fine di fronteggiare, e, se possibile, a neutralizzare le conseguenze di quell'illecito, tal che lo stesso illecito resta in tal caso unico fatto generatore sia della situazione di pericolo sia del danno derivante dalla adozione di misure difensive o reattive a quella situazione (sempreché rispetto ad essa coerenti ed adeguate).

Cass. civ. n. 5989/1998

Nell'esercizio del suo potere discrezionale inerente alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche la P.A. incontra limiti derivanti sia da norme di legge, regolamentari e tecniche, sia da regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quella del neminem laedere in ossequio alla quale essa è tenuta a far sì che l'opus publicum (in particolare una strada aperta al pubblico transito) non integri per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto). Tale situazione ricorre, in particolare, quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso.

Cass. civ. n. 5775/1998

Con riguardo al furto consumato da persona introdottasi in un appartamento avvalendosi dei ponteggi installati per i lavori di riattazione dello stabile, deve essere affermata la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. dell'imprenditore che per tali lavori si avvale dei ponteggi ove trascurando le più elementari norme di diligenza e perizia e così la doverosa adozione di cautele idonee ad impedire l'uso anomalo delle dette impalcature e violando il principio del neminem laedere abbia colposamente creato un agevole accesso ai ladri, ponendo in essere le condizioni del verificarsi del danno.

Cass. civ. n. 2980/1998

In tema di responsabilità civile della pubblica amministrazione nell'esecuzione di un'opera pubblica, ad escludere l'antigiuridicità del fatto e la colpa dell'amministrazione per i danni arrecati a terzi non basta la circostanza che quest'ultima abbia seguito correttamente il complesso iter tecnico-amministrativo previsto dalla legge per l'esecuzione dell'opera pubblica, poiché l'esito favorevole dei vari controlli non esime la P.A. dal dovere di seguire anche le regole tecniche e di comune prudenza e diligenza allo scopo di non ledere l'incolumità e il patrimonio di alcuno (nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto costituire fonte di responsabilità per fatto illecito l'aver provocato danni consistenti nell'erosione di una costa per effetto della costruzione di un porto a causa di errori di progettazione nonché di negligenza ed imperizia nello studio delle correnti, dei moti ondosi e del flusso dei detriti).

Cass. civ. n. 2470/1998

L'elemento soggettivo dell'insidia, ai fini della sussistenza della responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione nei confronti dell'utente di opere pubbliche, concretandosi nella non prevedibilità del pericolo, non è a priori escluso dalla consapevolezza dell'esistenza dello stesso, essendo necessario l'accertamento in concreto della rappresentazione psicologica dell'ubicazione del punto pericoloso.

Cass. civ. n. 1764/1998

L'accertamento di postumi permanenti, incidenti con una certa entità (in quanto l'invalidità cosiddetta micropermanente è una componente del danno biologico) sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale (art. 2043 c.c.), conseguenza della riduzione della capacità di guadagno — derivante dalla ridotta capacità lavorativa, specifica e generica — e quindi di produzione di reddito, e perciò incombe al danneggiato la prova del lucro cessante — anche presuntiva, perché proiettato nel futuro, ma non in base ai criteri dettati dall'art. 4 legge 26 febbraio 1977, n. 39, norma eccezionale, applicabile solo per l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore (art. 18 legge 24 dicembre 1969 n. 990) — mentre nella liquidazione del danno biologico, consistendo nell'evento della menomazione dell'integrità psicofisica della persona, può essere compresa la riduzione della capacità lavorativa generica, considerata però non come causa di mancato guadagno, ma come lesione del generico modo di essere del soggetto.

Cass. civ. n. 11386/1997

Per il disposto degli artt. 40 e 41 c.p., applicabili anche all'illecito civile, il comportamento successivo del danneggiato esclude la responsabilità del danneggiante ove costituisca causa unica ed esclusiva dell'evento dannoso elidendo ogni rapporto di sequela causale con il fatto precedente, così degradato al rango di mera occasione dell'evento. (Fattispecie in cui un motociclista aveva riportato lesioni urtando contro lo spigolo di un autocarro in sosta vietata, malgrado l'ampiezza della carreggiata e le eccellenti condizioni di visibilità al momento del sinistro).

Cass. civ. n. 7742/1997

Sussiste l'insidia, fondamento della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. della P.A. per i danni riportati da un utente di una strada in cui sono in corso dei lavori, anche se il pericolo è segnalato, ma non è visibile, sì che permane l'imprevedibilità di esso, con riferimento alla sua ubicazione. (Nella specie il cantiere era transennato con nastro catarifrangente, ma i circostanti ammassi di pietre e la buca, luogo dell'infortunio, non erano illuminati con apposite lampade).

Cass. civ. n. 4632/1997

Ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'ente pubblico proprietario di una strada per i danni subiti dall'utente a causa delle condizioni di manutenzione della stessa — accertamento da compiersi non in astratto ma in concreto, tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è verificato il sinistro — assume rilevanza anche la condotta del danneggiato, attesa la possibilità che questi, per colpa, si sia posto in una non corretta relazione con la situazione di pericolo (nella specie, una buca), creando egli stesso le condizioni per non avvedersene o non poterla, in seguito, evitare.

Cass. civ. n. 3630/1997

L'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito è tenuto a mantenere la stessa in condizioni che non costituiscano per l'utente (che fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità) una situazione di pericolo occulto (cosiddetto insidia o trabocchetto) caratterizzata oggettivamente dalla non visibilità e soggettivamente dalla non prevedibilità del pericolo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto costituire insidia la presenza di una fascia d'acqua che attraversava tutta la sede stradale in prossimità di una curva, sia perché non segnalata e non visibile, sia perché non prevedibile, essendosi il fatto verificato in una giornata di sole).

Cass. civ. n. 1581/1997

I principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, i quali implicano che nessuna posizione di preminenza spetti all'autorità se non nei limiti previsti dalla legge, operano nel senso che gli atti ad efficacia durevole in tanto possono esser mantenuti in vigore, in quanto perdurino le condizioni, di fatto e di diritto, richieste dalla legge perché possano esser legittimamente emanati, e che qualora tali condizioni vengano meno, l'amministrazione sia obbligata a rimuoverne gli effetti. Ne consegue che avvenuta l'immissione in possesso di fondi privati, in virtù di approvazione del progetto di opera pubblica e di autorizzazione all'occupazione, qualora si proceda all'approvazione di variante al fine di rendere l'esecuzione dell'opera conforme alle previsioni urbanistiche, e alla luce del nuovo progetto l'utilizzazione di quei fondi si dimostri superflua, il proprietario può agire per il risarcimento dei danni ove non ne avvenga la restituzione.

Cass. civ. n. 340/1996

La responsabilità della P.A. per danni conseguenti a difetto di manutenzione delle strade è configurabile quando risulti violato il limite posto alla discrezionalità amministrativa dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere e, particolarmente, quando le strade a causa delle condizioni nelle quali sono tenute presentino per l'utente che fa ragionevole affidamento sulla loro apparente regolarità una situazione di pericolo occulto, in relazione al carattere obiettivo della non visibilità ed a quello subiettivo della non prevedibilità.

Cass. civ. n. 191/1996

Costituisce insidia stradale ogni situazione di pericolo che l'utente medio, usando la normale diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, non può obiettivamente prevedere; onde, al fine di escludere la responsabilità risarcitoria dell'ente che abbia di fatto la gestione della strada è necessaria la dimostrazione da parte dell'ente stesso che nonostante l'obiettiva esistenza dell'insidia l'utente fosse soggettivamente in grado di prevederla o di evitarla. Il relativo apprezzamento da parte del giudice è incensurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivato.

Cass. civ. n. 9593/1994

La responsabilità della P.A. per illecito extracontrattuale — che può essere fatta valere dal privato con azione di risarcimento del danno davanti al giudice ordinario — è astrattamente configurabile anche nella diffusione di informazioni inesatte, in omissioni o in leggerezze o negligenze commesse dall'amministrazione nell'esercizio di poteri di vigilanza o di controllo; tuttavia, la proponibilità di siffatta domanda risarcitoria non dipende solo dalla prospettazione della parte, ma anche dalla configurabilità in concreto, in relazione ai termini sostanziali della controversia, di un comportamento della P.A. che, superando i limiti esterni della discrezionalità riconosciutale dalla legge, abbia leso un diritto soggettivo, con la conseguenza che non può considerarsi dedotta l'indicata lesione quando il privato censuri l'attività discrezionale di vigilanza o il cattivo esercizio di poteri di controllo, risolvendosi tali censure in un inammissibile sindacato del giudice ordinario sulla legittimità o sull'opportunità di atti amministrativi. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dell'AGO sulla domanda di risarcimento proposta dal privato nei confronti del Ministero dell'industria — per avere, quale autorità di vigilanza sull'attività di leasing, consentito l'inserimento nei contratti di locazione finanziaria di clausole asseritamente contrarie a norme imperative — non ravvisando un diritto soggettivo del privato, in assenza di norme obbliganti detta autorità al controllo del contenuto dei contratti di questione).

Cass. civ. n. 10153/1993

Poiché il danno biologico, come danno alla salute, in sé, ha una portata più ampia di quello alla vita di relazione, che si risolve nella impossibilità o difficoltà di mantenere i rapporti sociali ad un livello normale, e tende ad assorbirlo, come per altri tipi di danno non ben definiti, quali il danno estetico e quello alla sfera sessuale, la domanda di risarcimento del danno alla salute, quando non sia limitata al pregiudizio della vita di relazione, impone al giudice di merito di considerare tutti i possibili profili del predetto danno e liquidarlo anche per la parte che non coincide con il pregiudizio della vita di relazione.

Cass. civ. n. 5485/1993

Anche colui che per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa può dal danneggiamento di questa risentire un danno al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto che egli abbia all'esercizio di quel potere e cioè senza che sia necessaria identità fra il titolo al risarcimento ed il titolo giuridico di proprietà. Pertanto, nel giudizio risarcitorio promosso dal danneggiato non è necessario, ai fini della legittimazione attiva, provare l'esistenza di quest'ultimo titolo bastando la prova del danno, in quanto l'ingiustizia del danno non è necessariamente connessa alla proprietà del bene danneggiato, né alla esistenza di un diritto comunque tutelato erga omnes, potendo i diritti sul medesimo ben derivare da un'ampia serie di rapporti con altri soggetti, salvi i concorrenti o contrapposti diritti di costoro.

Cass. civ. n. 3260/1993

In caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttive di reddito, né sia in procinto presumibilmente di svolgerla, è risarcibile quale danno biologico, nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato, con la conseguenza che l'anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale, in quanto già valutata come danno biologico.

Cass. civ. n. 188/1993

In tema di liquidazione del danno dovuto dal responsabile di incidente stradale, gli importi che il danneggiato abbia ricevuto a titolo di provvisionale, ovvero in sede di transazione con l'impresa assicuratrice, vanno a decurtare il credito risarcitorio, con la conseguenza che la rivalutazione monetaria del credito medesimo deve essere computata, dopo i suddetti versamenti, solo sull'ammontare che residui ancora dovuto.

Cass. civ. n. 2280/1988

In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale, l'art. 4 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39), concernente i criteri di determinazione del reddito di lavoro, comunque qualificabile, inciso da inabilità temporanea o permanente, è norma eccezionale che si riferisce solo all'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore e che non è comunque applicabile allorché il danneggiato non percepisca alcun reddito. Peraltro, tale inapplicabilità non comporta la non risarcibilità del danno da inabilità permanente, la quale, intesa come condizione impeditiva o riduttiva dell'attitudine al lavoro, pur in mancanza di un guadagno alla data dell'incidente, non può essere di per sé esclusa per effetto della sola età del danneggiato (al quale l'illecito arreca una diminuzione patrimoniale derivante da un fatto che è attuale, anche se manifesta le sue conseguenze economiche in un momento successivo) e deve essere valutata, in mancanza di un reddito, secondo i normali criteri da adottarsi per la liquidazione dei danni futuri e, quindi, in riferimento all'età ed alle presumibili residue capacità del danneggiato prima del sinistro, tenendo conto anche dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa, in base al principio dell'id quod plerumque accidit e ricorrendo alla valutazione equitativa, consentita dagli artt. 1226 e 2056 c.c.

Cass. civ. n. 921/1988

Con riguardo a danni subiti da utenti di autostrade non trova applicazione la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. proprietaria dell'autostrada ovvero del concessionario della medesima, trattandosi di beni la cui estensione non consente una vigilanza ed un controllo idonei ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo. Di conseguenza il danneggiato può agire per il risarcimento soltanto in base al diverso principio del neminem laedere ex art. 2043 c.c., alla cui stregua l'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito è tenuto a far sì che essa non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto), caratterizzata congiuntamente dall'elemento obiettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità dell'evento.

Cass. civ. n. 23/1988

I cosiddetti danni patrimoniali futuri risarcibili a favore dei genitori e dei fratelli di un minore deceduto a seguito di fatto illecito, vanno ravvisati nella perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione a precetti normativi (artt. 315, 433, 230 bis c.c.) che per la pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarietà familiare e di costume - presumibilmente e secondo un criterio di normalità il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni ed ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (composizione del nucleo familiare, condizioni economico-sociali, attività esercitata dai genitori e dagli altri congiunti). (Nella specie, ribadendo il principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la pronuncia di merito che aveva negato la risarcibilità sulla base dell'impossibilità di una previsione certa conseguente al solo dato dell'età eccessivamente precoce della vittima).

Cass. civ. n. 4956/1987

Il danno alla vita di relazione non costituisce una forma di danno morale, ma è una componente specifica del danno patrimoniale, in quanto esso consiste nella compromissione peggiorativa della capacità psicofisica del soggetto, incidente sulla esplicazione di attività complementari o integrative rispetto alla normale attività lavorativa, e quindi, di riflesso anche su quest'ultima. Il danno predetto implica una menomazione della cosiddetta capacità di concorrenza dell'individuo rispetto ad altri soggetti dei rapporti sociali ed economici, e, sotto tale aspetto, anche la componente estetica ha una incidenza patrimoniale, riflettendosi sulle menomate capacità di espansione e di affermazione del soggetto sia nel campo professionale che nel campo extralavorativo.

Cass. civ. n. 2012/1986

In caso di fatto illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, il danno patrimoniale risarcibile non è costituito soltanto dalle conseguenze pregiudizievoli correlate all'efficienza lavorativa ed alla capacità di produzione di reddito, ma si estende a tutti gli effetti negativi incidenti sul bene primario della salute, in sè considerato quale diritto inviolabile dell'uomo alla pienezza della vita ed all'esplicazione della propria personalità, morale, intellettuale, culturale (cosiddetto danno biologico). Tenuto conto che tale bene fa parte integrante del patrimonio del soggetto, e viene conseguentemente leso dal suddetto fatto illecito, anche quando riguardi chi non abbia ancora, o abbia perduto, o non abbia mai avuto attitudine a svolgere attività produttiva di reddito, questo principio non resta escluso dalla mancanza di criteri obiettivi per l'esatta quantificazione in denaro del pregiudizio di quel bene primario, stante il potere-dovere del giudice di ricorrere ad una stima equitativa, considerando tutte le circostanze specifiche del caso concreto (gravità delle lesioni, durata della invalidità temporanea, eventuali postumi permanenti, età, attività, condizioni sociali e familiari del danneggiato, ecc.).

Cass. civ. n. 3814/1985

In tema di rivalutazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, il giudice del merito è tenuto a richiamare espressamente i dati Istat, ovvero a giustificare perché da essi eventualmente si discosti, soltanto se l'interessato abbia prodotto le relative certificazioni ufficiali.

Cass. civ. n. 3287/1985

In tema di valutazione e liquidazione del danno da fatto illecito, qualora il danneggiato abbia provveduto a proprie spese ad eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto medesimo, l'obbligazione risarcitoria del responsabile non perde la natura di debito di valore, in quanto diretta a reintegrare il patrimonio di detto danneggiato nella sua originaria consistenza e, pertanto, deve essere quantificata, pure in grado d'appello ed anche d'ufficio, adeguando l'ammontare degli indicati esborsi al mutato potere d'acquisto della moneta.

Cass. civ. n. 3609/1984

Tutti gli antecedenti in mancanza dei quali un evento dannoso non si sarebbe verificato debbono considerarsi sue cause, abbiano essi agito in via diretta e prossima, od in via indiretta e remota, salvo il temperamento di cui al capoverso dell'art. 41 c.p., secondo cui la causa prossima sufficiente da sola a produrre l'evento esclude il nesso eziologico fra questo e le altre cause antecedenti, facendole scadere al rango di mere occasioni; pertanto, per escludere che un determinato fatto abbia concorso a cagionare un danno, non basta affermare che il danno stesso avrebbe potuto verificarsi anche in assenza di quel fatto, ma occorre dimostrare, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, che il danno si sarebbe egualmente verificato senza quell'antecedente.

Cass. civ. n. 142/1984

Un istituto di vigilanza notturna, che abbia assunto con il cliente l'impegno di controllare un determinato locale, mediante sopralluoghi scaglionati nel tempo secondo prefissati orari, non può essere ritenuto responsabile dei danni derivanti dal furto verificatosi in detto locale, per il solo fatto che non risulti provata l'effettuazione di uno di quei sopralluoghi, atteso che, in base ai principi generali che regolano la responsabilità contrattuale, occorre l'ulteriore requisito del nesso causale fra inadempimento e danno, il quale postula il riscontro dell'idoneità del suddetto controllo, ove non omesso, a sventare l'azione delittuosa, in relazione ai tempi in cui essa è stata commessa.

Cass. civ. n. 2823/1983

Poiché l'obbligo di risarcire il danno da illecito aquiliano costituisce debito di valore, il danno deve essere liquidato con riferimento ai valori del momento della pronuncia del giudice; il quale, se nella liquidazione del danno alla persona ricorre alle tabelle di capitalizzazione della rendita vitalizia ben può tener conto della svalutazione della moneta tra il momento della produzione del danno e quello della liquidazione, non essendo la stessa compresa nel calcolo delle tabelle.

Cass. civ. n. 763/1982

Gli esborsi a titolo di retribuzione, effettuati dal datore di lavoro, in favore del dipendente per il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio, e, quindi, senza ricevere il corrispettivo costituito dalle prestazioni lavorative, integrano un danno che si ricollega con nesso di causalità a detto infortunio, e, come tale, deve essere risarcito dal terzo responsabile del fatto medesimo, salva restando la risarcibilità dell'ulteriore pregiudizio che sia derivato all'attività imprenditoriale per il caso di insostituibilità del lavoratore assente.

Cass. civ. n. 3546/1978

In materia di determinazione del danno da invalidità permanente, che colpisca una persona non ancora giunta alla piena capacità lavorativa, seppure si deve escludere una rivalutazione che tenga conto di opinabili oscillazioni future del potere di acquisto della moneta, si deve tener conto, al fine della reintegrazione del patrimonio del danneggiato, dell'indice di svilimento già verificatosi tra il momento al quale la liquidazione va rapportata ed il momento nel quale la liquidazione stessa viene concretamente attuata. A questo scopo, il giudice di appello o di rinvio deve determinare autonomamente il reddito complessivo annuo con riferimento alla situazione nel momento della pronuncia della sentenza per applicare poi l'indice di capitalizzazione di cui al R.D. 9 ottobre 1923, n. 1403, oppure può utilizzare il reddito complessivo annuo determinato dal giudice di primo grado, tenendo conto della svalutazione monetaria verificatasi tra detta epoca ed il momento della nuova liquidazione.

Cass. civ. n. 3905/1977

In tema di liquidazione del danno da responsabilità civile, la possibilità della revisione, specie per i danni permanenti alla persona, deve ritenersi ammissibile nelle ipotesi in cui, al momento della prima liquidazione, non fossero obiettivamente accertabili, nell'ambito di una ragionevole previsione, elementi attuali capaci di determinare l'aggravamento futuro, o non potessero prevedersi gli effetti dei medesimi, o, infine, non sussistesse ancora un evento, manifestatosi successivamente, con efficacia concausale. In tali ipotesi, infatti, il secondo giudizio promosso dal danneggiato, al fine di ottenere un'ulteriore liquidazione del danno per aggravamento ha per oggetto un diverso petitum, riferendosi a danni non ancora manifestati all'atto della precedente liquidazione e non compresi nel primo giudicato, stante l'impossibilità di prenderli in considerazione per la mancanza di elementi obiettivi che ne facessero prevedere la futura insorgenza.

Cass. civ. n. 3112/1977

Ai fini della liquidazione dei danni, subiti da uno dei coniugi per la morte dell'altro coniuge causata da fatto illecito altrui, la situazione, determinatasi a seguito delle nuove nozze contratte dal coniuge superstite in corso di causa, se è certamente irrilevante sotto il profilo della compensatio lucri cum damno, non essendo i vantaggi patrimoniali acquisiti dal danneggiato attraverso il successivo matrimonio, conseguenza diretta ed immediata del fatto illecito, deve essere, tuttavia, valutata dal giudice al fine di accertare in quali effettivi limiti il pregiudizio scaturito da tale illecito sia stato concretamente eliso dalle nuove nozze. I danni suddetti, invero, direttamente connessi alla morte del coniuge integrano danni futuri, apprezzabili anche con criteri equitativi e congetturali e, pertanto, nei limiti di approssimazione in cui tali danni sono valutabili, non può non tenersi conto di fatti rilevanti e duraturi i quali determinano in tutto o in parte la loro cessazione.

Cass. civ. n. 2124/1977

Le spese sostenute dai familiari della vittima di un fatto illecito, per partecipare alle esequie del loro congiunto (nella specie, spese di viaggio sostenute dai figli), in quanto normali e doverose secondo la coscienza sociale ed il costume, vanno comprese fra i danni indiretti, derivanti dal fatto illecito in base ad un nesso di regolarità causale, e, come tali, sono risarcibili.

Cass. civ. n. 22/1977

L'azione promossa dai parenti di una persona deceduta, contro il terzo responsabile, per conseguire il risarcimento del danno loro derivante da quel decesso, è rivolta alla tutela di un diritto proprio dei parenti medesimi, non di un diritto del congiunto, trasmesso a titolo ereditario. Su questa azione, pertanto, nessun effetto preclusivo può produrre la transazione che il congiunto, prima di morire, abbia concluso con il terzo responsabile, riguardo al danno da lui subito per lo stesso fatto illecito, stante la diversità del diritto oggetto di tale transazione e l'inoperatività della medesima nei confronti di soggetti diversi dalle parti contraenti.

Cass. civ. n. 2063/1975

Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale spettante ai congiunti di persona deceduta a causa di un fatto illecito, postula l'accertamento che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro. Infatti, non sempre il venir meno della vita altrui legittima una pretesa risarcitoria dei familiari del defunto, poiché non sempre dal suddetto evento discende la perdita, per costoro, di prestazioni e vantaggi economici legati all'esistenza in vita della vittima, potendo, invece, la morte di costei provocare semplicemente la perdita di affetto, di appoggio o di conforto morale; ipotesi, queste, che escludono ogni possibilità di risarcimento di danno patrimoniale.

Cass. civ. n. 93/1975

Il danno subito dai prossimi congiunti (capaci di agire) di una persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito, deve essere liquidato a favore di ciascuno di essi in dipendenza del pregiudizio individualmente subito per effetto dell'evento lesivo.

Cass. civ. n. 4122/1974

Ai fini del risarcimento del danno in materia di responsabilità civile, quando il soggetto danneggiato è portatore di una invalidità preesistente, va considerato lo stato fisico del soggetto stesso, nella sua unitarietà organico-funzionale, con riferimento alla sua concreta capacità di guadagno, al momento in cui viene a prodursi il nuovo evento lesivo. Pertanto, se il soggetto, nonostante sia affetto da menomazioni fisiche, sviluppa una capacità lavorativa e, quindi, una capacità di guadagno normale, è in rapporto a tale sua situazione lavorativa che va calcolata l'incidenza delle conseguenze attribuibili al nuovo fatto lesivo.

Cass. civ. n. 933/1974

Ai fini della determinazione dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa, oltre all'età, si deve tener conto anche della specifica attività esercitata, giacché questa si protrae nella vita dell'uomo con limiti ben diversi a seconda del tipo di attività: cosicché da una durata relativamente breve per un'attività prevalentemente fisica, si perviene ad una durata quasi coincidente con la vita fisica per le attività professionali.

Cass. civ. n. 145/1974

In tema di liquidazione del danno da fatto illecito, non è esatto che una modica invalidità permanente non abbia, in assoluto, mai influenza determinante sulla misura della capacità di guadagno per il futuro. Il giudice di merito, nel liquidare il danno da fatto illecito, al fine di determinare l'importo da liquidare per l'incapacità lavorativa del soggetto, deve tener presente l'accertata percentuale di inabilità, la natura di essa, il mestiere o l'attività esercitata o quali ripercussioni in concreto abbia avuto il grado di inabilità e la sua natura sulla possibilità di guadagno del paziente in rapporto al mestiere od all'attività svolti.

Cass. civ. n. 997/1973

Ai fini del risarcimento del danno per inabilità permanente, può tenersi conto, sia pure con gli opportuni temperamenti, dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa, anche se il danneggiato sia un minore.

Cass. civ. n. 2111/1972

Per quanto attiene alla liquidazione del danno da invalidità permanente, le tabelle di liquidazione del reddito approvate con R.D. n. 1043 del 1922 sono il risultato di un complesso calcolo attuariale, il quale converte il debito per il lucro cessante futuro in una somma capitalizzata che è ragguagliata ai valori medi della remunerazione e alle loro successive variazioni. In conseguenza, essendo il compendio della rendita comprensivo dello sviluppo globale delle remunerazioni decurtate o perdute, non vi è luogo a rivalutazione sulla rendita liquidata, ma solo il diritto agli interessi legali sulla somma convertita in un debito di valuta.

Cass. civ. n. 1605/1972

I prossimi congiunti di una persona che, in conseguenza di un fatto illecito, sia istantaneamente deceduta, non hanno diritto a titolo ereditario, ma jure proprio al risarcimento del danno loro derivato dall'evento letale.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2043 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

I. C. chiede
domenica 15/10/2023
“Buonasera ho un dubbio che spero potrete risolvermi nel modo più chiaro possibile, perché non mi fa stare tranquillo….l’altra sera sono uscito con mia moglie e lei ha lanciato “inconsapevolmente “ fuori dal finestrino della macchina la sigaretta ancora accesa e vicino c’era un rifornimento di benzina , se per caso la sigaretta fosse andata a finire vicino il distributore e questo distributore di benzina avesse preso fuoco sono tenuto a pagare i danni? Cosa rischio? che normativa c’è a riguardo? Se nel caso si fosse incendiato il distributore di carburante e fossi tenuto io al risarcimento danni come funziona?? Un rifornimento di benzina vale almeno 500.000 € sono tenuto a pagarlo io? Nel caso non pagassi perché non ho questi soldi si rivarrebbero sul mio patrimonio? Spero riuscirete a risolvere il mio dubbio con una spiegazione più chiara possibile.. grazie in anticipo. Mandatemi una spiegazione più completa possibile grazie mille….”
Consulenza legale i 19/10/2023
Va premesso che un’azione quale quella descritta nel quesito - ossia gettare dal finestrino dell’auto un mozzicone di sigaretta accesa - assume rilievo sotto diversi aspetti: si tratta, infatti, di un comportamento espressamente vietato dal Codice della Strada (art. 15), e che può assumere anche rilevanza penale.
In questa sede, tuttavia, ci concentreremo sugli aspetti civilistici della questione, ovvero sulla responsabilità per l’eventuale danno causato e sull’entità del risarcimento, perché questa sembra essere la preoccupazione maggiore espressa nel quesito.
Ora, facendo applicazione delle norme generali sulla responsabilità per fatto illecito, il lancio della sigaretta accesa dal finestrino dell’auto, che cagionasse un incendio a un distributore di carburante, obbligherebbe senz’altro colui o colei che l’ha commesso a risarcire il danno, ai sensi dell’art. 2043 c.c.
Quanto all'ammontare del risarcimento, non è possibile stimarlo a priori e in via astratta, in quanto sarebbe necessario calcolare il danno effettivamente causato.
Secondo il nostro ordinamento, il danno patrimoniale si divide in due componenti:
  1. il c.d. danno emergente, cioè la perdita patrimoniale subita dal danneggiato (quindi, a titolo esemplificativo, e facendo riferimento al caso ipotizzato nel quesito, il valore del carburante ma anche quello degli impianti andati distrutti…);
  2. il c.d. lucro cessante, ossia il mancato guadagno (nel nostro caso è facile immaginare che il distributore rimarrebbe chiuso per diverso tempo a seguito dei danni più o meno gravi subiti).
È quindi indubbio che un fatto come quello descritto nel quesito sarebbe fonte di responsabilità e di obbligo al risarcimento del danno.
Ma chi sarebbe, nel nostro caso, il soggetto tenuto a pagare? Infatti l’art. 2043 c.c. fa espresso riferimento a “colui che ha commesso il fatto”.
Ora, il conducente del veicolo può essere considerato responsabile per il fatto commesso dalla moglie, quindi da un soggetto maggiorenne?
È chiaro infatti che la risposta sarebbe più semplice in caso di danno causato da un minorenne, ad esempio un figlio: si pensi a quanto previsto dall’art. 2048 c.c.
Trattandosi, però, di persona maggiorenne, dovrà rispondere lei stessa delle conseguenze del proprio comportamento. Questo ovviamente in linea teorica, dal momento che, ammesso che si riesca a dimostrare che il mozzicone è stato gettato proprio dall’auto di cui parliamo (si pensi alla testimonianza di un passante, o alla eventuale presenza di telecamere di sorveglianza), potrebbe essere necessario provare che l’illecito è stato commesso da persona diversa dal conducente.
In realtà, possiamo in questa sede solo formulare ipotesi, proprio perché il quesito viene posto in termini ipotetici; di fronte a un caso concreto si potrebbero esaminare tutti gli elementi, così da fornire una risposta più calzante.

C. E. chiede
venerdì 22/09/2023
“Mia madre, 84enne, per colpa di un cliente che l'ha involontariamente colpita con un borsone, è caduta in un alimentari e si è fratturata il femore. Questo accadeva mercoledì 20 settembre. Domani 23 settembre si opererà. Per ora non abbiamo proceduto in nessun modo. Cosa si può fare? Ci si deve rifare sul cliente maldestro e/o sull'assicurazione dell'alimentari? Le spese che ora dovremmo sostenere per la riabilitazione saranno diverse, e penso non sia giusto che ce le incolliamo solo noi. Grazie.”
Consulenza legale i 04/10/2023
Nel caso di specie sembra sussistere una responsabilità ex art. 2043 c.c. del soggetto che ha spinto inavvertitamente la signora facendola cadere a terra e causandole la rottura del femore.
Infatti pare che la caduta sia stata conseguenza di un comportamento colposo che in ambito civilistico rileva al fine di fondare la responsabilità per il fatto illecito.
Il cliente con il borsone, infatti, avrebbe dovuto essere più attento ai propri movimenti.

È ipotizzabile però che ci sia una responsabilità concorrente del negoziante.
In linea generale, la responsabilità che sorge in capo al proprietario del negozio, è quella di tipo oggettivo per cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 del c.c..
Tale responsabilità sorge quando sussiste “un rapporto di custodia e una relazione di fatto tra un soggetto tale da consentire il potere di controllarla ed eliminare le situazioni di pericolo insorte” (Cass. civ. n. 8005/2010).
Questa pronuncia della Corte di legittimità evidenza come il danneggiato debba provare che l’evento sia stato causato dalla particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Il custode può liberarsi dalla responsabilità solo provando il caso fortuito.
Al fine quindi di valutare se in concreto il negozio era strutturato e/o organizzato in una maniera tale da facilitare e predisporre alla caduta di chicchessia, sarà necessaria un’analisi dello stato dei luoghi e dell’eventuale testimonianza dei presenti.
Si pensi ad esempio ad un locale molto piccolo, pieno di prodotti sugli scaffali e in cui non c’è una regolamentazione degli ingressi.
Se così fosse, si potrebbe ipotizzare in astratto una responsabilità (anche) del proprietario dell’attività commerciale.
Egli, però, potrà provare che il fatto è accaduto interamente per un caso fortuito, nello specifico la spinta con il borsone da parte di un terzo, evento non prevedibile dal custode e le cui conseguenze non potevano essere eliminate in alcun modo in via preventiva.
Quindi, poiché la spinta sembra in effetti essere stata la causa principale della caduta, solo un’analisi in concreto degli elementi suindicati potrà evidenziare se sussiste anche una responsabilità per custodia da parte del negoziante.

Si consiglia, quindi, di chiedere in via cautelativa e stragiudiziale, il risarcimento dei danni sia al soggetto che ha spinto la vittima, sia al proprietario dell’attività commerciale.

Per l’eventuale fase successiva giudiziale invece, si consiglia di rivolgersi ad un legale che valuterà quale soggetto citare in base agli elementi indicati.

Il fronte penale appare sensibilmente diverso.

La responsabilità penale è personale e, pertanto, laddove venga commesso un qualsiasi reato, dello stesso può risponderne solo l’autore e nessun altro.

Da questa considerazione preliminare è possibile trarre una prima conclusione, ovvero che il negoziante non ha alcuna responsabilità penale rispetto a quanto occorso alla signora, di cui dovrà rispondere solo l’autore.

Procedendo con l’analisi del caso, l’unico reato astrattamente ipotizzabile è quello di lesioni personali colpose, di cui all’art. 590 del c.p..
V’è tuttavia un problema e cerchiamo di spiegarlo nel modo più semplice possibile.
La responsabilità colposa nel diritto penale presuppone che il soggetto sia in un qualche modo rimproverabile di negligenza, imprudenza o imperizia.
Senza entrare in articolate questioni giuridiche, in poche parole occorre che la condotta posta in essere possa essere rimproverabile e che il soggetto fosse in condizioni di comportarsi in modo più avveduto.
E’, questa, un’indagine molto complessa che non può non tener conto della dinamica del caso, della posizione dell’offeso e dell’offensore e anche delle dimensioni del negozio.

Stando alla narrazione del caso, comunque, è molto difficile che possa ipotizzarsi una responsabilità penale, sembrando piuttosto che l’accaduto sia susseguente ad un mero caso fortuito, che esclude qualsiasi fronte penale.

In casi del genere, comunque, è necessario consultarsi con un buon penalista anche in considerazione del fatto che, vista la peculiarità dell’accaduto, potrebbe essere più utile perseguire solo la strada civilistica e non quella penalistica, molto più problematica sul fronte probatorio.

P. D. chiede
venerdì 22/09/2023
“Il conduttore del mio negozio (ristorante) ha posto dei tavoli all’esterno, sul marciapiede, in un’area definita “condominiale-adibita a pubblico passaggio” pagando la relativa OSP al Comune di Roma, ma sottraendosi alla richiesta ufficiosa di pagamento pervenutagli anche dal condominio stesso.
Il condominio, come rivalsa, ha inviato un esposto (tramite avvocato) al Comune per segnalare l’avvenuta occupazione del suolo condominiale chiedendone la rimozione, ponendo varie motivazioni, quali la sicurezza dei passanti, ecc.
L’esposto recita:” Spett. le Corpo di Polizia Locale, scrivo in nome e per conto del Condominio sito in Roma……”.
In seguito il condominio ha inserito l’intero costo legale di questo esposto (circa 400 euro) nel bilancio della mia unità immobiliare.
La domanda è la seguente: senza entrare nel merito della controversia tra il conduttore ed il condominio, chiedo però se la suddetta spesa, trattandosi di un esposto inviato “in nome e per conto del condominio” non debba essere suddivisa tra tutti i condomini, e non richiesta soltanto al sottoscritto, come in effetti e’ stato fatto.”
Consulenza legale i 29/09/2023
Le considerazioni dell’autore del quesito si ritengono corrette. Purtroppo nella quotidianità condominiale vi è la brutta prassi di attribuire al proprietario ogni costo derivato dalle “malefatte” del suo inquilino, ma questo comportamento non ha alcun fondamento giuridico. Ammesso e non concesso che il conduttore abbia tenuto un comportamento illecito sanzionabile vuoi in sede amministrativa o vuoi anche in sede civile (ma questo eventualmente verrà verificato in un ipotetico contenzioso) chi risponde della propria condotta è colui che tale condotta l’ha posta in essere e non certamente un soggetto terzo, salvo le poche eccezioni previste dalla legge.

Questo è un principio fondamentale del nostro ordinamento che trova prima di tutto un suo principale riconoscimento nella nostra Carta Costituzionale all' art. 27 Cost., il quale poi viene successivamente attuato in diversi ambiti del nostro sistema giuridico. In questo senso si pensi all' art. 2043 del c.c. , norma fondamentale in ambito di risarcimento del danno, il quale pone l’obbligo risarcitorio solo in capo a colui che ha commesso il fatto lesivo. Medesimo discorso può rinvenirsi in sede di sanzioni amministrative se solo si pensi all’ art. 3 della L. n.689/1981, il quale dispone che è sanzionabile solo colui che ha posto in essere la condotta sanzionata dalla norma di legge in maniera cosciente e volontaria. Questo principio come già accennato sopra può trovare delle eccezioni in alcune disposizioni di legge, ma certamente il caso prospettato non rientra tra queste ipotesi.

Per tale motivo il costo sostenuto dal condominio per la redazione dell’esposto allo stato attuale non può essere sopportato dal locatore dei locali commerciali, poiché certamente non è stato lui a porre in essere la condotta che il condominio ritiene illegittima.
Come tutti i costi riguardanti le azioni legali posti in essere dal condominio anche gli oneri legali derivanti dalla redazione dell’esposto dovranno essere sostenuti ai sensi del 1° co. dell’art.1123 del c.c. tra tutti i condomini in proporzione ai loro rispettivi valori millesimali. Qualora poi ipoteticamente parlando da questo esposto seguiranno azioni legali promosse dal condominio nei confronti del conduttore dei locali bar, le quali si risolveranno con una condanna ai danni di quest’ ultimo, il condominio avrà eventualmente titolo per recuperare da esso le spese sostenute.



M. M. chiede
sabato 15/07/2023
“Gentili Avvocati,

Sono a rappresentarvi una semplice ma piuttosto controversa questione:

In una piccola palazzina di 3 piani con terrazzini INCASSATI, la signora proprietaria dell'appartamento sottostante a quello dello scrivente sostiene che l'eccessiva irrigazione da noi praticata nel tempo abbia causato un danno all'intonaco del soffitto del suo terrazzino, e pretende di addossarci la metà delle spese.

Premesso che lo scrivente non frequentava molto l'appartamento all'epoca presunta dei fatti (anni fa) e che quindi non è neanche certo del fatto che sia stata proprio la nostra irrigazione a creare il danno, vorrei sapere cortesemente da voi cosa prevede la legge in questi casi, in modo da poter rispondere alla signora nel modo opportuno.

Grazie anticipatamente”
Consulenza legale i 19/07/2023
Allo stato attuale del contenzioso, ancora piuttosto embrionale, non è né necessario né opportuno ribattere alle contestazioni di controparte, le quali, per dire la verità, sono piuttosto generiche.
Se tali accuse sono state mosse solo oralmente da parte della vicina per ora non sarà necessario fornire una replica puntuale; se, viceversa tali accuse si sono tradotte in una contestazione scritta, magari redatta con l’ausilio di un legale, sarà sufficiente replicare a tale missiva rispedendo le accuse al mittente e negando ogni responsabilità in merito al danno lamentato. Per la verità, se la controparte si è rivolta ad un legale, sarebbe opportuno che anche le repliche alle accuse mosse siano fatte per mezzo di un avvocato.
All’oggi la vicina ben si guarda dal fornire una prova sulle origini delle infiltrazioni da lei lamentate, limitandosi ad accuse assolutamente generiche: questo è facilmente comprensibile, in quanto per giungere ad una prova in merito alle origini delle infiltrazioni sarebbe necessario far periziare il danno con la necessità, quindi, di un primo esborso di denaro (perito).

Da un punto di vista normativo, infatti, se si raggiungesse la prova che le infiltrazioni trovano la loro causa scatenante in una eccessiva irrigazione delle piante proveniente dalla terrazza soprastante, ai sensi della normativa sul risarcimento del danno ex art. 2043 e ss. del c.c., il proprietario del piano di sopra sarebbe tenuto al pagamento di una somma di denaro per ristorare il danno causato.

È ben possibile però che le infiltrazioni non siano causate dall’impianto di irrigazione, ma dalla necessità di compiere sulla copertura della terrazza a livello dei semplici interventi di manutenzione, a causa dello scorrere del tempo. Se così fosse, anche la vicina lamentosa potrebbe essere chiamata ai sensi dell’art. 1126 del c.c. a concorrere al pagamento dei lavori necessari per ripristinare la copertura.
In definitiva, prima di muovere certe accuse controparte dovrebbe essere certa delle cause che hanno portato alle infiltrazioni, certezza che a quanto pare in questo momento del contenzioso non è emersa.

I. P. chiede
martedì 06/09/2022 - Valle d'Aosta
“Buongiorno a tutti,
In occasione di una grandinata improvvisa, avvenuta qualche mese fa al mattino, abitando in un condominio di 4 affittuari e con relativi garages disposti uno accanto all altro, mio papà accorgendosi dell inizio della grandine è sceso dal letto per portare via la macchina in un posto coperto ma poiché iniziava a cadere grandine grossa (+di 3cm di diametro), ha posteggiato la sua vettura di traverso tra il suo garage e quello della vicina per proteggere l'auto parzialmente grazie al balcone soprastante.
La grandinata è durata sui 3/5 minuti e ad evento pressoché terminato è scesa la vicina per portare via l'auto.
Dopo pochi giorni è venuta a lamentarsi dicendo che a causa della vettura di traverso non ha potuto mettere in garage la sua per proteggerla neppure con delle coperte che erano all'interno del garage, chiedendoci per farla breve il totale del danno come da preventivo effettuato oltre alla minaccia di denuncia con rischio a suo dire di costi ben superiori per noi rispetto alla sua richiesta.
Sapendo che:
-il suo garage non poteva ospitare totalmente l'auto poiché all interno è presente un stoccaggio di un bancale di pellet
-che l'auto della vicina non è mai stata normalmente messa in garage
-che l'auto non risulta essere assicurata contro gli eventi atmosferici nonostante gli eventi imprevisti sempre più devastanti
-che mio papà era nei paraggi dell'auto per eventualmente spostare l'auto a richiesta
-che mio papà ha agito di istinto appena sveglio per proteggere la sua auto nonostante fosse assicurata
-che comunque aveva possibilità di accedere al garage tramite una porta interna per eventualmente prendere le eventuali coperte
-che comunque avrebbe potuto riparare parzialmente l'auto come ha fatto mio papà mettendo l'auto a sua volta in corrispondenza dei successivi 2 garages inutilizzati
-che l'auto è un utilitaria del 2005
-che noi abbiamo offerto la metà del danno a fine lavori eseguiti (quindi 450)
-che lei in data odierna quasi con l'atteggiamento di farci un favore si è detta d'accordo a chiudere la questione con 600 euro per non volerci denunciare poiché siamo vicini di casa ecc. ecc.
Vi chiedo quindi gentilmente un parere in merito alla questione e sulla pratica da adottare (es. pagamento dopo riparazione effettiva, diciture da specificare per far si che non abbia più nulla a pretendere in merito) per non avere problemi futuri in caso il vostro parere vada nella direzione del risarcimento diretto e con quale cifra.
Purtroppo, dovendo dare una risposta al più presto Vi chiedo se potete fare l'analisi nel più breve tempo possibile rimanendo comunque disponibile ad integrare il costo della prestazione qualora sia necessario.
Con l'occasione Vi ringrazio anticipatamente e rimanendo in attesa di Vs riscontro e a disposizione auguro una buona giornata!
Saluti

Consulenza legale i 22/09/2022
Considerate tutte le osservazioni poste, e alla luce della dinamica dei fatti, emerge come effettivamente sussista una parziale responsabilità del soggetto in questione per aver ostruito il passaggio alla proprietà privata della vicina di casa.
In tal senso, l’art. 2043 del c.c. stabilisce infatti che: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

In effetti, il comportamento di colui che ha impedito alla vicina di casa, proprietaria del garage, di usufruire dello stesso per proteggere la propria autovettura integra senza dubbio un “danno ingiusto”, di carattere prettamente patrimoniale, ma pur sempre un danno. Tale danno, inoltre, ai sensi dell’art. 1223 del c.c., deve porsi come conseguenza immediata e diretta del comportamento (fatto colposo) del soggetto. In questo caso, il padre del richiedente, con un po’ di imprudenza, non ha pensato che avrebbe - con la propria condotta - potuto cagionare delle conseguenze dannose in capo alla proprietaria del garage. Tale condotta si è posta come antecedente causale diretto rispetto al danno cagionato all'autovettura della vicina che, a quanto pare, è rimasta esposta alla grandinata proprio per non aver trovato protezione nel garage al quale era - di fatto - impedito un agevole accesso.

Allo stesso tempo, è anche vero che la proprietaria sembra non abbia comunque cercato di riparare l’autovettura in alcun altro modo e non risulta, da quanto narrato nel quesito, che la stessa si sia adoperata, durante la grandinata, per chiedere all’occupante di spostare l'autovettura che ostruiva il passaggio. Se l’avesse fatto, probabilmente, il danno non si sarebbe verificato, poiché l’auto sarebbe stata spostata, eliminando l’intralcio, e consentendo alla proprietaria di parcheggiare la propria auto all’interno del garage.
Non è dato sapere le motivazioni per le quali la signora non si sia attivata in tal senso ma, se così ha fatto, sussiste senza un dubbio un “concorso di colpa” ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 dell’art. 1227 del c.c.. Tale disposizione prevede che “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Quindi, essendoci un concorso di colpa, è configurabile una proporzionale riduzione del risarcimento in astratto dovuto, che può essere realisticamente ed equitativamente determinato nella misura di metà del preventivo esibito dalla signora (somma corrispondente ai € 450 indicati nel quesito).

Inoltre, non è realisticamente ipotizzabile una “denuncia” da parte della signora, non essendo configurabili, nel caso che occupa, profili penali di sorta. La danneggiata potrebbe al più proporre un atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace (vista l'esiguità della somma richiesta), che dovrebbe - in ogni caso - essere preceduto da un invito alla negoziazione assistita (art. 3 del d.l. n. 132 del 2014). In ogni caso, in un'ottica costi benefici, si ritiene che non sarebbe conveniente - per la vicina danneggiata - la proposizione di una causa, visto comunque l’esiguo valore del danno e, di conseguenza, della somma richiesta.

Nel caso ci si determinasse alla dazione di un importo pro bono pacis, si consiglia di redigere una scrittura privata (firmata dal danneggiante e dal danneggiato) che, oltre ai dati di entrambe le parti, contenga:
  • nelle premesse: un breve sunto dell’accaduto, per punti;
  • nel corpo: la dichiarazione della volontà di raggiungere una soluzione transattiva che contemperi gli interessi di entrambe le parti, a reciproca e tombale soddisfazione delle reciproche pretese;
  • l’importo che ci si impegna a corrispondere a titolo di risarcimento del danno, determinato in misura equitativa, tenuto conto della responsabilità del danneggiante e del concorso di colpa del danneggiato;
  • la dichiarazione che null’altro si avrà più a pretendere reciprocamente, di qui in avanti, per il danno occorso all’auto di proprietà di _______ targa _______ causa evento atmosferico (grandine) verificatosi in data_________.
Tutto ciò sottoscritto e datato.

S. T. chiede
domenica 10/07/2022 - Lazio
“Buonasera, sono un privato che più’volte ha usufruito del vostro prezioso servizio di consulenza legale. Sono qui a richiedere un ulteriore consulenza e più precisamente: svolgo la professione di autista trasporto pubblico per un azienda privata che opera a livello pubblico in tutta la regione Lazio. In data 23-05-2022, alla giuda del bus aziendale percorrevo una strada statale e in preda ad un malore tentavo di usare il mio cellulare per chiedere aiuto e nel giro di pochi secondi andavo a tamponare violentemente un altro bus sempre della mia stessa ditta che si era fermato sulla stessa strada per guasto. Al 14esimo giorno dal sinistro la mia azienda mi sollevava una contestazione disciplinare, dove mi imputava a seguito della visione delle telecamere interne al bus l’uso del cellulare, con conseguente sospensione cautelare dal lavoro in attesa della chiusura delle indagini con conseguente e probabile licenziamento. Premetto che i danni ai 2 bus sono ingenti nel senso che quello da me condotto avendo 5 mesi di vita verrà riparato e l’altro più vecchio anche fortemente danneggiato verrà rottamato. Nellla stessa contestazione disciplinare l’azienda si riservava con apposita nota successiva che ancora oggi non ha elevato di comunicare l’importo dei danni, nonché le modalità di rimborso dei 2 autobus, in quanto in via informale venivo messo al corrente che tra i 2 autobus non vi e’ copertura assicurativa in quanto non avendo la polizza kasko e non essendo considerati terzi perché tutti e 2 della stessa societa’ l’assicurazione RC non interviene.Poiche tutte le modalita’ e regole di risarcimento vengono fissate dell’art 34 dell’accordo nazionale del 28 novembre 2015 di rinnovo del CCNL autoferrotranvieri-internavigatori si vuole evidenziare:
1) se è vero che tra 2 mezzi aziendali non vi e’ copertura RC auto, l’azienda doveva attivare una copertura aggiuntiva o poteva lasciare in capo agli autisti tali responsabilità?

2) L’art.34 nei 15 giorni dalla contestazione prevede che possa essere chiesto l’apertura di un contraddittorio per la quantificazione dei danni a cui il sottoscritto ha fatto richiesta e l’azienda la ha respinta con l’esigua motivazione che gli importi verranno comunicati successivamente;

3) il sottoscritto nella richiesta di apertura del contraddittorio ha nominato un perito in infortunistica stradale di parte per la stima effettiva dei danni sui 2 autobus anche perché quello più nuovo che non è stato ancora iniziato nelle riparazioni ma che verrà riparato, ha bisogno di continue visite da parte del mio consulente per giungere ad una stima certa dei danni ed anche questa richiesta è stata negata con la esigua motivazione che ancora l’azienda deve effettuare la stima dei danni;

Alla luce dei 3 punti qui sopra richiamati si chiede in questa consulenza se il sottoscritto si possa esonerare dalla richiesta di risarcimento danni per i seguenti motivi:

a)la richiesta di risarcimento danni e’ viziata in contrapposizione con l’art.34 perché mancante della stima dei danni;

b)L’attivazione del contraddittorio come disposto dall’art. 34 e’ stata rigettata per motivazioni futili;

c) La perizia del tecnico di parte e’ stata rigettata per motivazioni futili;

Ci sono casistiche e sentenza della cassazione che a livello del codice delle assicurazioni chi non si rende disponibile a far periziare i danni al veicolo perde il diritto al risarcimento. Poiché qui il potere assicurativo risarcitorio non entra in gioco per il fatto della terzietà, quindi in questa casistica particolare detto potere viene traslato all’autista responsabile del sinistro, chiedo se possa essere plausibile esonerarsi per i motivi di cui sopra e se si possa ricollegare a questo caso particolare l’ordinanza della cassazione n.1756/22 depositata il 20 gennaio 2022.A fronte di ciò e qualora vi sia un possibile esonero in base a quanto sopra esposto oppure ad altri cavilli legali non richiamati dal sottoscritto, chiedo se possa essere fatta una comunicazione all’azienda volta all’esonero della richiesta risarcitoria. Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 02/08/2022
È opportuno preliminarmente chiarire, al fine della risoluzione dei vari interrogativi oggetto del quesito, come l’azienda non sia tenuta ad attivare una “copertura aggiuntiva” ulteriore rispetto a quella “RC auto”. Infatti, l’azienda deve senza dubbio avere una copertura assicurativa verso terzi, ma non ha alcun obbligo di stipulare un'assicurazione aggiuntiva che copra anche i danni cagionati tra veicoli di proprietà della stessa.
L’art art. 122 del codice ass. private sancisce, infatti, solo l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile contro terzi. Di conseguenza, per i danni ai veicoli risponde il danneggiante ossia, in questo caso, l’autista del veicolo.
Il dipendente, in particolare, è tenuto a rispondere dei danni cagionati alla cosa per proprio dolo o colpa.
Nel caso che occupa, si ritiene che la condotta del dipendente che ha maneggiato il cellulare mentre era ancora alla guida, ancorché l’abbia fatto con la finalità di chiamare qualcuno poiché colpito da malore, integri senza dubbio l’elemento soggettivo della colpa.
La colpa viene definita, dal punto di vista giuridico, come quell’atteggiamento psicologico costituito da negligenza, imprudenza o imperizia che, nonostante l’assenza di volontarietà rispetto al fatto, conduce ad attribuire al danneggiante la responsabilità per il fatto dannoso, obbligandolo a risarcire il danno.
Nel caso di specie, sarebbe stato più opportuno, al fine di essere esonerato da colpa, e quindi da responsabilità per fatto illecito, che il conducente si fosse accostato, e solo poi avesse usato il telefono per chiedere aiuto.
Ai sensi dell’art. 2043 c.c., “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Inoltre, l’art. 20 del D. lgs. n. 81/2008 prevede che il lavoratore debba "utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza".
Dal punto di vista civilistico, quindi, l’autista del veicolo risulta essere l’effettivo responsabile del danno e, quindi, il soggetto tenuto a risarcire l’azienda.
Purtroppo, nel caso di specie, non si può ritenere che il conducente possa essere esonerato da responsabilità solamente perché l’azienda si è riservata di quantificare il danno o ha - per il momento - disatteso la richiesta di contraddittorio avanzata dal dipendente.
Infatti, la comunicazione aziendale così recita: “al momento, le Sue richieste riferite alla procedura ex art. 34 CCNL, non possono essere accolte”. Ma solamente “al momento”, appunto.
In altre e diverse parole, il dipendente non può essere esonerato da responsabilità da fatto illecito per il semplice fatto che l’azienda non abbia ancora concesso il contraddittorio - come effettivamente garantito dall’art. 34 del CCNL autoferrotranvieri-internavigatori - poiché il diritto dell’azienda di essere risarcita dal conducente permane, e si basa sui presupposti di fatto sopra menzionati: il danno cagionato ai veicoli, la colpa del conducente, il nesso di causalità tra il fatto che il conducente abbia utilizzato il telefono alla guida e il danno provocato agli autobus.
Insomma, la richiesta di contraddittorio non è stata rigettata dall’azienda in via definitiva, ma solamente rinviata, poiché l’azienda stessa deve ancora concludere gli accertamenti tecnici utili per quantificare esattamente il danno. Questo non toglie che l’autista avrà comunque diritto di vedere attivato il contraddittorio richiesto, una volta che saranno concluse le indagini e le stime effettuate dell’azienda.
Anche per quanto attiene, poi, alla nomina di un perito di infortunistica stradale di parte che effettui la perizia dei danni, dalla documentazione fornita si evince che la richiesta di fare periziare il mezzo è stata rigettata solo temporaneamente a causa del fatto che l’azienda deve ancora ultimare l’istruttoria relativa ai danni al veicolo. Si presume, dunque, che - a seguito di formale richiesta - sarà data al dipendente la possibilità di fare eseguire una propria perizia di parte sul veicolo incidentato.
Un problema effettivamente sussisterebbe se l'azienda procedesse a far riparare il veicolo prima di aver effettuato il contraddittorio con l’autista, e senza prendere in considerazione la eventuale perizia di parte effettuata. In tal caso, l’azienda sarebbe inadempiente rispetto al CCNL, e sarebbe possibile far valere questo suo inadempimento. Tuttavia, la responsabilità sostanziale dell’autista permarrebbe per i motivi sopra descritti.
Alla luce di quanto osservato, si ritiene come non sia opportuno rivolgere alcuna comunicazione all’azienda in merito all’esonero o, in ogni caso, nessuna richiesta di esonero basata sul momentaneo diniego rispetto all’istanza di attivazione del contraddittorio o alla nomina di un perito di parte. Si potrebbe pensare, correttamente argomentando, di sostenere che il malore dell’autista integri una ipotesi di caso fortuito, idonea ad escludere il nesso di causalità tra fatto del danneggiante e danno. Tuttavia, si ritiene che quest’ultima sia una strada difficilmente percorribile, poiché, in questo caso, il malore era gestibile dal conducente, il quale si è però determinato a chiamare i soccorsi prima di mettersi in una situazione di sicurezza, determinando poi il verificarsi del danno.
L'incidente è quindi stato causato non tanto dal malore in sé, quanto dalla scelta di utilizzare il telefono alla guida.
Per quanto attiene, infine, all’applicazione del principio sancito dall’Ordinanza della Cassazione n.1756/22 depositata il 20 gennaio 2022, la soluzione non appare univoca, e se ne può astrattamente discutere. Nel caso contemplato dall’Ordinanza della Cassazione, si parla del rapporto in essere tra il danneggiato e la propria assicurazione: il danneggiato, per ottenere il risarcimento che gli spetta, deve infatti permettere all'assicurazione di periziare i danni.
Qui, invece, si vorrebbe sostenere che il danneggiato deve permettere di effettuare la perizia non alla propria assicurazione, ma al danneggiante. Si potrebbe ritenere che il principio sancito dall’Ordinanza della Cassazione sia applicabile anche al caso di specie ai sensi dell’art. art. 1227 del c.c., secondo comma, in virtù del quale “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
In ogni caso, ogni ragionamento in tal senso pare attualmente poco utile, poiché, come spiegato, il diniego dato dall'azienda all’instaurazione del contraddittorio e allo svolgimento della perizia per i danni da parte del danneggiante è solamente temporaneo, e non definitivo.

A. N. chiede
martedì 17/05/2022 - Campania
“Premesso che io vivo in casa con i miei genitori, io sul balcone di casa ho una serie di piante comprate da me, con l'autorizzazione di tutti e due, a cui sono molto legato: alcune erano semi e sono diventate giovani alberi.
Mia madre, senza alcun apparente motivo, dato che erano piante ancora molto giovani e in salute, senza mia autorizzazione e senza nessuna esperienza ha deciso di potarle approfittando della mia assenza, sapendo che io non ero d'accordo. Dopo il suo intervento alcune piante sono morte, altre stanno per morire.
Voglio sapere se posso intraprendere un azione risarcitoria nei suoi confronti.”
Consulenza legale i 24/05/2022
Ai sensi dell’art. 2043 del c.c., “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Gli elementi costitutivi della responsabilità cosiddetta “extracontrattuale”, o da fatto illecito, sono quindi il danno, il nesso di causalità e l’elemento soggettivo del danneggiante (che può essere dolo ma anche semplice colpa).
Il risarcimento del danno deve, poi, rispondere alla regola di cui all’art. 1223 c.c., e deve quindi essere conseguenza immediata e diretta del fatto illecito sia sotto la forma del danno patrimoniale sia sotto la forma del danno non patrimoniale.
Nel caso che occupa, viene in rilievo in particolare quest’ultimo aspetto del danno, ovvero la sua valenza non patrimoniale.
Più nello specifico, vengono in gioco gli istituti del danno morale e di quello esistenziale (o, più correttamente, dinamico-relazionale).
Il danno morale si sostanzia nella sofferenza soggettiva del danneggiato provocata dalla condotta 'illecita' del soggetto danneggiante.
Il danno esistenziale, invece, si configura allorquando vi sia uno stravolgimento delle proprie abitudini quotidiane causato dal comportamento illecito altrui.
Nel caso in esame, il risarcimento che vorrebbe essere richiesto verte principalmente su un pregiudizio di carattere morale, e quindi non patrimoniale, più che sul piano economico, attesa la presumibile esiguità del valore venale delle piante.

In ogni caso, è fondamentale che sussista l’ingiustizia del danno, ossia la contrarietà del comportamento del danneggiante alle norme previste dall’ordinamento giuridico, in assenza di qualsivoglia causa di giustificazione che lo esima da responsabilità.

Sulla base di una interpretazione estensiva dell’art. 2 Cost., la giurisprudenza ha negli anni ampliato la risarcibilità del danno non patrimoniale (nelle sue voci di danno morale ed esistenziale) proprio al fine di tutelare nel miglior modo possibile i diritti della personalità e le prerogative di ciascuno di realizzarsi pienamente senza veder lesa la libera esplicazione della propria personalità a causa di condotte illecite altrui.

Sulla scia di tale interpretazione del dato costituzionale, in alcuni casi, la giurisprudenza ha ammesso la risarcibilità del danno non patrimoniale nel caso di uccisione dell'animale d’affezione.
Per esempio, a proposito del risarcimento del danno non patrimoniale per la morte degli animali domestici, la giurisprudenza ha ritenuto di condividere l’orientamento giurisprudenziale di merito recentemente formatosi che, rilevando "l'evoluzione della coscienza sociale italiana sul rapporto con gli animali d'affezione domestici, ha in più occasioni riconosciuto la risarcibilità del danno in esame, pur mantenendo fermo il rispetto dei criteri fissati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione" (sentenza Trib. Venezia 17 dicembre 2020 n. 1936), ossia la gravità del danno e la serietà del pregiudizio.
I giudici ritengono, quindi, di dover in ogni caso obbedire ad un generale principio dettato dal buon senso, al fine di evitare il dilagare delle richieste di risarcimento per danni cosiddetti “bagatellari”, ossia di poca rilevanza, ancorando necessariamente la risarcibilità del danno alla gravità dello stesso e alla serietà del pregiudizio inferto al danneggiato.

Ora, nel caso che occupa, senza nulla voler togliere alla cura e alla dedizione con le quali le piante sono state coltivate, è chiaro che difficilmente si potrà chiedere al giudice un risarcimento danni per la potatura di alcune specie vegetali che rivestono nella coscienza comune una rilevanza oggettivamente inferiore rispetto a quella degli animali domestici, per i quali già difficilmente la giurisprudenza riconosce il risarcimento, e solo in determinati casi, sempre a patto che vi sia un pregiudizio grave e serio.

Nel caso sottoposto è possibile ritenere che la gravità del pregiudizio, per quanto rilevante per la sensibilità del proprietario delle piante, non supererebbe il vaglio di serietà imposto al giudice ordinario al fine della liquidazione di un risarcimento.
Tanto più, si ritiene, considerato che l’elemento soggettivo della danneggiante è, con tutta probabilità, di colpa lieve, presumendosi che la stessa non intendesse dolosamente arrecare un danno, ma semplicemente sistemare una situazione di fatto della quale non conosciamo i dettagli, ma che comunque non sembra rivestire le caratteristiche dell’azione dolosa.

In conclusione, non sembrano esserci i presupposti per intentare proficuamente un'azione risarcitoria nei confronti della madre, perlomeno per quanto attiene all'aspetto non patrimoniale del danno.
Sarebbe possibile, in astratto, richiedere un risarcimento per recuperare il valore economico delle piante danneggiate, e quindi un risarcimento del danno "patrimoniale".
Tuttavia, occorrerebbe quantificare l'importo complessivo del danno economico cagionato dal danneggiamento delle piante.
Si tenga conto, in ogni caso, che nel caso di richiesta di pagamento di somme a qualsiasi titolo, se l'importo è inferiore ad € 50.000,00, la legge prevede l'obbligo di esperire una procedura di negoziazione assistita tra avvocati, alternativa al ricorso giurisdizionale.

Francesco D. F. chiede
domenica 09/05/2021 - Abruzzo
“Buon pomeriggio.
Sono un appartenente alle forze dell'ordine e lo scorso 23.02.2021 sono stato sottoposto a vaccinazione contro il COVID-19.
La stessa veniva fortemente raccomandata dall'Amministrazione d'appartenenza, la quale considerava persino come servizio, il tempo necessario alla sua pratica.
In seguito alla somministrazione, tuttavia, sono rimasto vittima di una reazione avversa da farmaco (vaccino), dalla quale è a sua volta derivato un episodio sincopale con temporanea perdita di coscienza, che, portandomi a cadere rovinosamente a terra, mi procurava la frattura degli ultimi due metameri del coccige (la diagnosi di dimissione del P.S. testualmente recita: "reazione avversa da farmaco (vaccino astrazeneca) con trauma contusivo sacro coccigeo e frattura degli ultimi metameri coccigei").
La questione parrebbe essersi ulteriormente complicata per via di una compromissione post-traumatica di alcuni nervi perineali, per la quale, tardando essa a recedere, non è ancora possibile scongiurare l'eventualità di un delicato intervento neurochirurgico.
Palesandosi lo spettro di danni permanenti (seppur ancora da meglio qualificare e quantificare), chiederei quanto segue:
Posto che la vaccinazione "raccomandata" dovrebbe essere equiparabile a quella "obbligatoria", ove dovesse confermarsi la possibilità di lesioni permanenti, potrei chiedere di accedere alle tutele previste dalla L.210/92 e s.m.i., benché le conseguenze della vaccinazione siano "indirette"?
Nel particolare, essendo già formalmente documentato il nesso eziologico tra vaccinazione-sincope-perdita di conoscenza-caduta-frattura-esiti (come detto, è stato tutto puntualmente sancito dalla struttura pubblica di P.S.) sarei comunque titolato a richiedere le varie indennità previste per i postumi invalidanti da vaccinazione, che, nel mio caso, non sono le "classiche" limitazioni funzionali di tipo "sistemico"?
Ringrazio in anticipo e resto a disposizione per qualsiasi integrazione dovesse essere necessaria all'elaborazione del presente quesito.
Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 12/05/2021
In primo luogo, confermiamo il fatto che la vaccinazione raccomandata è equiparabile a quella obbligatoria sotto il profilo del diritto all’indennizzo.
Come ha ribadito la Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 118/2020non vi è differenza qualitativa tra obbligo e raccomandazione: l’obbligatorietà del trattamento vaccinale è semplicemente uno degli strumenti a disposizione delle autorità sanitarie pubbliche per il perseguimento della tutela della salute collettiva, al pari della raccomandazione. La stretta assimilazione tra vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni raccomandate è stata ribadita da questa Corte anche in sentenze più recenti, nell’ambito di giudizi di legittimità costituzionale proposti in via principale contro leggi regionali o statali, perciò concernenti profili in parte diversi da quelli correlati al diritto all’indennizzo, qui in discussione. Nondimeno, in queste stesse pronunce si è osservato che «nell’orizzonte epistemico della pratica medico-sanitaria la distanza tra raccomandazione e obbligo è assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti giuridici. In ambito medico, raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo”.

Ciò precisato, la normativa principale di riferimento è contenuta nella Legge n.210/1992 che all’art. 1 prevede espressamente che “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrita' psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.
Come si evince anche dal testo della norma, è necessario che vi sia un nesso causale tra la menomazione fisica e la somministrazione del vaccino.
Sul punto, la Suprema Corte anche nella sentenza n.24959/2017 ha evidenziato che: “la prova a carico dell'interessato ha ad oggetto l'effettuazione della somministrazione vaccinale e il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica”.

Ciò premesso, nella presente vicenda non è certo che l’episodio sincopale sia dovuto alla somministrazione del vaccino.
Ma dando anche per assodato che ciò sia stato causato da quest’ultimo, le lesioni sono state determinate dalla caduta e non certamente dalla inoculazione del vaccino.
Manca dunque il necessario nesso causale - certo e inequivocabile - ai fini dell’indennizzo. La giurisprudenza formatasi su tali fattispecie, infatti, richiede una prova particolarmente forte per poter sostenere il nesso causale tra vaccinazione e danno. Non è, quindi, una strada facile da percorrere. Occorrerebbe una serie di esami medici e di perizie mediche che inequivocabilmente dimostrino che il messo vaccino-sincope-caduta-danno vertebrale. Non è facile trovare medici disposti a spingersi in questo territorio. Soprattutto di questi tempi.
Va anche detto che quanto indicato nel referto che ci è stato trasmesso non prova alcunché in quanto i sanitari hanno riportato soltanto quanto riferito dal paziente in ordine al verificarsi degli eventi. Non è una dichiarazione "loro", è solo una relazione.

Alla luce di quanto precede, la risposta al quesito deve intendersi perlopiù negativa in quanto non sembra che al momento vi siano i presupposti di fatto e di diritto per accedere alla tutela di cui alla L. 210/92.

Claudio F. chiede
lunedì 08/03/2021 - Lombardia
“Buongiorno.
Non sono un avvocato, prima di rivolgermi a questi, gradirei un parere ed un consiglio.
Come si legge nella "cronistoria" e si evince dai disegni (e piantine), in questa tubazione confluiscono le acque piovane della località per arrivare alla condotta comunale in via X.
Alcuni confluenti, in particolare Alfa dove la tubazione è otturata, non intendono collaborare; quest'ultimo chiede alla Gamma (noi) i danni perché l'acqua non potendo defluire nella tubazione otturata, si è infiltrata nella massicciata sotto i pavimenti sia all'esterno (asfalto) sia all'interno (cemento) a causa del dissesto (lavoro mal eseguito durante la costruzione).
Quando ci sono precipitazioni abbondanti, l'acqua piovana oltre ad allagare il piazzale, garage e negozi, straripa dai muretti di confine e finisce nella proprietà Beta.
Noi oltre alla costruzione, abbiamo massicciato ed asfaltato il piazzale e collegati alla tubazione dei sottopassi Beta e Delta; a questa tubazione (fatta posare dall'ANAS) abbiamo convogliato anche le acque del ciglio stradale della S.S. Y (2 m più in alto). Tutto è ampiamente descritto nella "cronistoria".
Nell'ultimo incontro (22-02-21) con i Confluenti, convocato dal P.I. Tizio, Tec. di Alfa, non siamo riusciti a costituire un Consorzio.
In pratica chiedo:
Alfa può chiedere a noi (soltanto) i danni alla Sua proprietà perché l'acqua si è infiltrata nella massicciata poiché costruendo, ho aggravato la portata d'acqua nella tubazione otturata?
La vecchia tubazione è otturata in proprietà Alfa e è vero che Noi, costruendo, abbiamo aggravato la precedente situazione; ma Alfa può richiedere i danni che dice di aver subito se l'acqua, non solo mia, si è infiltrata nel sottosuolo? Ci sono le video ispezioni dei tubi collassati e le foto delle camerette allagate. Se le condotte erano libere, le acque non cercavano altre vie.
Ringrazio per una cortese e urgente risposta e colgo l'occasione per Salutare distintamente.”
Consulenza legale i 24/03/2021
Va premesso che, per rispondere adeguatamente al quesito posto, sarebbe necessario disporre di un accertamento tecnico che, a fronte di una situazione di fatto piuttosto complessa, consenta di individuare le effettive cause dei danni lamentati da Alfa.
In mancanza di detto accertamento tecnico la risposta non potrà che essere generica e richiamare i principi generali in tema di responsabilità extracontrattuale o da fatto illecito, ex artt. 2043 e ss. c.c.
Ora, la domanda specificamente posta nel quesito riguarda la materia del nesso di causalità, con particolare riferimento all'ipotesi del c.d. concorso di cause.
Tradizionalmente, le principali teorie in tema di causalità sono, da un lato,la teoria della condicio sine qua non, dall’altro la teoria della causalità adeguata.
Secondo la teoria della condicio sine qua non la condotta illecita è causa dell'evento dannoso (che, nel caso di specie, è costituito dalle infiltrazioni nella proprietà Alfa) se, in mancanza della prima, il secondo non si sarebbe verificato.
Secondo la teoria della causalità adeguata, invece, il nesso di causalità sussiste quando l'azione dannosa appare idonea a produrre l'evento, aumentando in misura rilevante le probabilità del suo verificarsi, secondo il criterio probabilistico dell'id quod plerumque accidit.
La giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. III, 11/02/2014, n. 3010) ha affermato che “nel regime dell'illecito civile vige il principio della preponderanza dell'evidenza, per cui un evento è da ritenere causato da un dato comportamento quando il suo verificarsi per effetto di quel comportamento sia più probabile che non il suo contrario”.
Nel nostro caso, peraltro, è possibile che il fenomeno infiltrativo sia dovuto a un concorso di cause. In simili ipotesi, in assenza di specifiche previsioni del codice civile, si è generalmente fatto ricorso ai principi penalistici. In particolare, secondo Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 2360 del 2 febbraio 2010, “in tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse”, cioè che una delle cause è stata l’unica “responsabile” dell’evento dannoso.
Quanto detto in termini generali non può che confermare la necessità, nel caso di specie, di un’accurata perizia tecnica che accerti l’incidenza causale dei vari fattori, ivi compreso l’eventuale concorso del comportamento del danneggiato nel causare il danno (ex artt. 1227 e 2056 c.c.).
Da ultimo, va ricordato che, ai sensi dell’art. 2055 c.c., se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido, verso il danneggiato, al risarcimento del danno, mentre nei rapporti interni tra i responsabili l’obbligazione risarcitoria si suddivide in proporzione alla gravità della rispettiva colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate; nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Si veda in proposito Cass. Civ. n. 2066/2018: “in materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente”.

Claudio M. chiede
giovedì 29/10/2020 - Emilia-Romagna
“Nel 2017 ho affittato un mio appartamento in Parma, con regolare contratto registrato al Sig Mirco. Questi, un tipo un po' strano, sfuggente ecc. una sera di aprile 2019, in cui era probabilmente molto stanco, con la sua automobile, con la assicurazione probabilmente scaduta da alcuni giorni, ha danneggiato il cancello d'ingresso al condominio per un danno già riparato dall' amministrazione condominiale e fatturato al condominio stesso per un importo di €. 700,00.
Il Sig. Mirco già da subito ha ammesso la sua responsabilità dell' incidente e ha promesso a tutti i condomini interpellati e all' amministratore del condominio anche tramite l' invio di e-mail che avrebbe rimborsato tutto l' importo del danno direttamente o per il tramite della assicurazione della sua auto.
Or bene, la situazione è la seguente, il Sig. Mirco se ne è andato in sordina dall' appartamento, pare in altra città, senza dire più niente a nessuno e senza rimborsare alcunché; si è reso di fatto irreperibile.
I condomini chiedono e pretendono che sia io in qualità di locatore e proprietario a rimborsare il danno al condominio, in quanto come noto i costi dell' inquilino ricadrebbero sul proprietario e sarei stato io a portare all' interno del condominio questo soggetto, quindi dovrei essere io a pagare.
La mia tesi è opposta, sostengo che si tratta di una responsabilità personale del Sig. Mirco, per un danno avvenuto al di fuori del mio specifico appartamento, nelle parti comuni del condominio e, che nostro malgrado, data la irreperibilità del danneggiante il costo relativo al danno vada spalmato su tutti i condomini.
Vi prego di darmi una risposta esaustiva affinché possa correttamente trasmetterla agli altri condomini.
Tengo a precisare che parrebbe che né il Sig. Mirco né l' amministratore del condominio abbiano mai fatto alcuna apertura di sinistro, ecc.
Chiedo inoltre di conoscere la responsabilità dell' amministratore che si è fidato delle sole parole del Sig. Mirco, senza null' altro fare.
Che ne pensate ?
saluti e grazie
Claudio M.”
Consulenza legale i 02/11/2020
Le considerazioni svolte dall’autore del quesito sono assolutamente corrette. Non esiste, infatti, alcuna norma nel nostro ordinamento che impone ai proprietari di tenere indenni il condominio dai danni alle cose comuni causati dai propri inquilini. La verità è che l’inquilino ha causato un danno e per il principio del neminem laedere recepito negli artt. 2043 e 2054 del c.c. è tale soggetto tenuto a ristorare il danno conseguente alla sua condotta imprudente.

Non si deve confondere il caso descritto con il fatto che il proprietario è chiamato a pagare le spese condominiali riferibili al suo inquilino: le due fattispecie sono radicalmente differenti.
Gli oneri condominiali rientrano tra le obligatio propter rem, e quindi l’obbligo del loro pagamento sorge nel momento in cui si è proprietari di una unità immobiliare in condominio.

In altre parole, anche in presenza di un inquilino, nei confronti dell’amministratore l’unico soggetto tenuto al pagamento delle spese condominiali rimane il proprietario. Il debito di 700 Euro descritto nel quesito non deve però considerarsi una obligatio propter rem, ma un debito risarcitorio che sorge non in forza del fatto di essere proprietari di un appartamento o di occuparne uno, ma a causa di una condotta dannosa tenuta da un determinato soggetto, ed è lui che ne deve rispondere in forza dell’art. 2043 del c.c.

Però, vista la totale irreperibilità dell’inquilino è molto probabile che le spese per riparare il danno, dovranno essere sopportate dalla intera compagine condominiale. E’ chiaro che in questo caso il proprietario sarà tenuto, unitamente agli altri condomini, a partecipare alle spese in proporzione ai rispettivi millesimi.

L’amministratore in qualità di primo custode dei beni comuni e degli interessi condominiali, sarebbe tenuto a convocare l’assemblea dei condomini affinché gli stessi possano valutare l’opportunità di nominare un avvocato che intraprenda tutte le iniziative opportune nell'interesse del condominio tese a recuperare il danno da chi lo ha commesso. Saranno quindi i proprietari riuniti nell'assise a dover decidere l’opportunità di coltivare una azione legale nei confronti dell’inquilino. E’ giusto dire che, stante l’irreperibilità dello stesso, è molto probabile che ogni iniziativa giudiziaria intrapresa avrà un esito molto sterile per gli interessi del condominio.

Emilio V. chiede
sabato 02/03/2019 - Trentino-Alto Adige
“buongiorno descrivo il quesito: essendo da poco diventato pieno proprietario, in seguito alla morte di mia zia usufruttuaria di una quota di un quinto della proprietà totale, di un immobile con annesso giardino, confinante con altri immobili con annesso giardino, volendo procedere alla vendita della proprietà tutta a uno dei confinanti, che ha suo dire coltivava da 8 anni il giardino su disposizione verbale della defunta zia, al mio diniego a volere vendere a lui la mia proprietà mi ha minacciato di instaurare una causa civile/penale contro di me e il futuro acquirente invocando un suo diritto ad avere un risarcimento economico per il lavoro svolto. preciso che il confinante non è un operaio agricolo ne bracciante ne esiste contratto scritto. io due anni fa ero venuto a conoscenza diretta della cosa che si configurava come un accordo verbale tra la defunta zia e il confinante di cui mi erano sconosciuti i termini reali. faccio presente che io non sono residente nella regione dove si trova l'immobile e che da anni non ci ho soggiornato essendo stata staccata l'energia elettrica da 2 anni circa. in subordine il confinante ha avanzato dei diritti di prelazione sulla proprietà. volevo sapere se le richieste hanno un fondamento giuridico.”
Consulenza legale i 08/03/2019
Preliminarmente è da osservare che quanto rappresentato nel quesito, non fornisce precise e specifiche indicazioni in ordine alle pretese avanzate dal confinante. Queste sono indicate genericamente e, pertanto, potremo soltanto formulare ipoteticamente la consulenza richiesta, riservandoci un ulteriore approfondimento in base ai maggiori dettagli che eventualmente ci saranno messi a disposizione.
In ordine alla richiesta di risarcimento economico per il lavoro svolto è da precisare che secondo l’ordinamento giuridico, la pretesa risarcitoria deve avere come fondamento la condotta dolosa, cioè volontaria; o colposa, cioè caratterizzata da negligenza, imperizia o imprudenza, di un soggetto che produca un pregiudizio, ossia un danno ingiusto ad un altro soggetto. In questo caso la legge impone che l’autore del comportamento sia obbligato a risarcire il danno. Pertanto, è possibile affermare che il danno può essere risarcito soltanto se è considerato “ingiusto” cioè se il pregiudizio alla posizione altrui non è giustificato da una norma che impone o consente un determinato comportamento.

Il danno può poi derivare:
1. da un comportamento materiale tra due soggetti che non sono legati da alcun rapporto;
oppure
2. come conseguenza dell'inadempimento di un contratto.

Nel primo caso il danneggiato, per potere ottenere il risarcimento, oltre a provare l'esistenza di un danno e il fatto che questo deriva da un comportamento di un terzo, dovrà dimostrare anche che questo comportamento è stato negligente. Tecnicamente si dice che il danneggiato deve provare la colpa dell'agente.
Nel secondo caso il danneggiato potrà limitarsi a contestare alla sua controparte una condotta negligente, provando anche che da questo comportamento è derivato un danno. Sarà poi compito dell’altra parte provare di avere eseguito correttamente gli obblighi che derivavano dal contratto.

Vi sono delle situazioni nelle quali anche se le parti non sono legate da alcun contratto si ritiene che, per effetto del particolare rapporto che viene ad instaurarsi tra di loro e del contesto in cui ciò matura, i loro obblighi siano regolati come se esse avessero stipulato un contratto. In caso di violazione di questi obblighi si parla quindi di responsabilità da “contatto sociale”.
Ad ogni buon conto, il danno può essere risarcito solo se esso è conseguenza immediata e diretta del comportamento del danneggiante. Per questo motivo chi intende richiedere il risarcimento deve sempre dimostrare che il pregiudizio si trova in rapporto di causa-effetto rispetto alla condotta del danneggiante.

Sulla scorta degli elementi descritti nel quesito, non risulta in alcun modo fondata la minacciata richiesta di risarcimento danni, essendo mancanti i presupposti necessari come sopra descritti.

In ordine al diritto di prelazione vantato dal confinante è da osservare che il diritto di prelazione trova il proprio fondamento:
1. nella volontà delle parti;
oppure
2. nella legge.

Nel primo caso deve essere espressamente concordato contrattualmente.
Nel secondo è espressamente disciplinato da una disposizione normativa.
L’ordinamento giuridico, non contiene norme che disciplinano il diritto di prelazione su immobili confinanti, nulla vieta però che un eventuale diritto di prelazione possa essere inserito in un contratto (patto di prelazione) stipulato tra i proprietari di immobili che confinano.
Rientra, invece, nell’ambito delle prelazioni legali tra terreni confinanti, la c.d. prelazione agraria, che consiste nel diritto di essere preferiti, a parità di condizioni, ad altri compratori per l’acquisto di un terreno agricolo, quando il proprietario decida di venderlo.
Anzitutto, è da evidenziare che tale diritto è riconosciuto in favore del coltivatore diretto che da almeno due anni conduce in affitto il terreno oggetto di vendita.
Ne discende, pertanto che la prelazione agraria non spetta a chiunque, a vario titolo, abbia la disponibilità, di terreni agricoli, bensì soltanto a coloro che li coltivano in maniera diretta e abituale.
In concreto, al fine di esercitare il diritto di prelazione, il proprietario confinante o il conduttore del bene in vendita dovrà dimostrare di possedere tutti i requisiti previsti dall’art. 8 della legge n. 590 del 1965, ovvero:
a) la qualifica di coltivatore diretto;
b) il possesso della forza lavorativa adeguata;
c) la coltivazione biennale dei terreni agricoli confinanti di sua proprietà;
d) non aver venduto fondi rustici di proprietà nel biennio precedente l’esercizio della prelazione.
Segnatamente, ove il proprietario abbia intenzione di trasferire il proprio terreno, dovrà dapprima notificare la proposta di vendita, con lettera raccomandata, all’affittuario o ai coltivatori confinanti. Alla notifica dovrà essere allegato il contratto preliminare di vendita con il nome dell’acquirente, il prezzo e le altre eventuali condizioni stabilite per la cessione.
A questo punto il destinatario della proposta di vendita ha trenta giorni di tempo per esercitare la prelazione agraria e, nel caso in cui decida di accettare, è tenuto a pagare il prezzo entro tre mesi.
Contrariamente, in mancanza di notifica, o qualora il prezzo indicato sia superiore a quello risultante nel contratto di compravendita, l’avente diritto alla prelazione può riscattare il terreno dall’acquirente entro un anno dalla trascrizione nei registri immobiliari. Il riscatto costituisce infatti il rimedio tipico previsto per l’ipotesi di violazione della normativa sulla prelazione.
Decorsi i termini senza che sia stata comunicata l’intenzione di esercitare la prelazione, il terreno può essere liberamente venduto (ovviamente alle condizioni indicate nel preliminare di vendita).
È inoltre importante evidenziare che il diritto di prelazione agraria è escluso dal legislatore nei casi in cui il terreno si ubicato in zona edificabile e anche quando lo stesso sia oggetto di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento ed espropriazione per pubblica utilità, oltre che, naturalmente, di donazione.
Pertanto, sulla scorta degli elementi rappresentati nel quesito, è possibile ritenere che anche il preteso diritto di prelazione potrebbe essere infondato per mancanza dei requisiti necessari all’uopo richiesti.

BRUNA V. chiede
mercoledì 24/05/2017 - Toscana
“Buona sera,
ho eseguito un intervento di protesi all'anca a febbraio 2015 presso...omissis... Nelle visite di controllo successive è emerso che la gamba operata è più corta di oltre un centimetro, rispetto all'altra. Ora sono costretta a mettere degli alza tacchi, ma il bacino non è più in asse.
Come posso fare a chiedere il risarcimento?
Non ho chiesto prima il risarcimento, perché a marzo 2016, mia mamma ha avuto un ictus ed è mancata lo scorso dicembre, per cui, lo scorso anno mi sono occupata di lei.
Grazie.
Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 30/05/2017
Un principio che si impone in ambito di trattamenti sanitari e che si ritiene indispensabile richiamare nel caso che ci occupa è quello espresso dall’art. 5 della Convenzione di Oviedo del 1997 in materia di consenso informato e di diritto alle cure, il quale così recita:
Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.”.

Questo si ritiene sia il dato preliminare da cui occorre partire, ossia accertare se il problema lamentato quale postumo dell’intervento rientri tra quei rischi e quelle conseguenze possibili di cui il paziente era stato informato prima dell’intervento stesso e sui quali era stato chiamato a prestare il proprio consenso c.d. informato, consenso che, potremmo dire, ha fatto diventare il paziente quasi artefice del proprio destino, ponendo, di contro, a carico del sanitario obbligazioni che non gli competono, ossia quegli obblighi informativi un tempo quasi sconosciuti e per nulla essenziali nell’esercizio della professione sanitaria.

Ciò posto, va detto che in materia di trattamenti sanitari l’evoluzione giurisprudenziale ha segnato un radicale mutamento di relazioni tra medico e paziente, essendo stata abbandonata la dimensione paternalistica riconosciuta in capo al sanitario e l’idea di un paziente in balia della volontà del professionista, idea orami anacronistica rispetto ad una tradizione giuridica internazionale da tempo propensa a riconoscere al paziente un certo protagonismo.

Gli ultimi interventi legislativi rivolti in tale direzione si rinvengono nel decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. legge Balduzzi), per poi giungere alla recentissima Legge 08/03/2017 n° 24 (pubblicata nella G.U. 17/03/2017) di riforma della responsabilità medica recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", in vigore dall’1 aprile 2017.
Ed è proprio a quest’ultima normativa che occorre riferirci per la tutela dei diritti che si assumono lesi nel caso di specie.

Ritornando a quanto innanzi accennato, ossia al consenso prestato prima dell’intervento, un primo passo che si consiglia di compiere è quello di verificare se oggetto di tale consenso sia stato anche l’assunzione del rischio di andare incontro al difetto lamentato, e per fare ciò di notevole ausilio può essere il principio introdotto dalla Legge 24/2017 secondo cui, fermo restando il rispetto della normativa sulla privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), le prestazioni sanitarie erogate sia da strutture pubbliche che private sono soggette all'obbligo di trasparenza.

A tal fine è disposto che gli aventi diritto possono formulare richiesta di accesso documentale alla direzione sanitaria della struttura interessata, la quale sarà tenuta a fornire entro i successivi 7 giorni la documentazione sanitaria del paziente, preferibilmente in formato elettronico (eventuali integrazioni alla documentazione, se necessarie, devono essere fornite entro il termine massimo di 30 giorni dalla relativa richiesta).
Qualora dall’esame di tale documentazione si apprenda che il difetto di cui si è rimasti vittima non rientra tra i rischi che ci si era volontariamente assunti con la prestazione del consenso, allora si potrà con una certa sicurezza procedere ad agire per il risarcimento civile.

A questo punto di grande ausilio sono le novità previste dalla summenzionata normativa in tema di responsabilità civile della struttura sanitaria e dell'esercente la professione, in relazione alle quali viene operata la distinzione tra:
  1. natura contrattuale della responsabilità della struttura (pubblica o privata): la struttura che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria (anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa) risponderà infatti delle loro condotte dolose o colpose ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. (ciò vale anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria o in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale).
  2. natura extracontrattuale della responsabilità del sanitario, il quale risponderà del proprio operato ex art. 2043 c.c.

Tale distinzione, al di là dell’aspetto prettamente formale e giuridico, assume particolare rilevanza sul piano sostanziale ed in particolate sotto il profilo del regime della prescrizione, che è decennale per la responsabilità contrattuale e quinquennale per quella extra-contrattuale.
Pertanto, nel caso di specie, il lasso di tempo trascorso non ha comportato alcuna decadenza dal diritto di agire in giudizio per il risarcimento del danno subito, essendo stato l’intervento eseguito nel mese di febbraio 2015.

Dal punto di vista processuale, invece, viene sancito che nella determinazione del danno il giudice adesso ha dei parametri ben precisi, essendo tenuto a valutare la condotta del sanitario in rapporto all'osservanza delle c.d. linee guida elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati, per poi arrivare alla determinazione del quantum del danno stesso secondo le tabelle del danno biologico previste dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni.

Al fine poi di evitare contenzioni inutili, e si ritiene anche a garanzia di chi vuole agire in giudizio, è previsto che l'azione civile di risarcimento danni da responsabilità sanitaria debba essere preceduta, a pena di improcedibilità, dal ricorso per consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c. o, in alternativa, dal procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 (art. 5, comma 1-bis), il che consente già in una fase preliminare al giudizio di rendersi conto se lo stesso potrà avere o meno esito positivo (va precisato che al procedimento di consulenza tecnica preventiva devono obbligatoriamente partecipare tutte le parti).

Anche sotto questo profilo si ritiene che non si dovrebbero incontrare particolari difficoltà nel far accertare preventivamente, attraverso tale strumento processuale, quali sono i danni fisici patiti a seguito dell’intervento, avendo di ciò avuto già un riscontro positivo nel corso delle visite di controllo successive.

Antonio A. chiede
lunedì 24/04/2017 - Calabria
“Una vicenda giudiziaria di portata importante mi ha visto coinvolto fino al punto di essere sottoposto a misure cautelari personali.
La vicenda giudiziaria, conseguente al subentro in una compagine sociale in data 31 luglio 2007, fa riferimento ad accadimenti iniziati presumibilmente nell’anno 2005 e coinvolge una Banca concessionaria, che aveva il compito di istruire e regolamentare un finanziamento concesso ai sensi della legge 488/92 e s.m.ed i..
Negli atti delle indagini è presente una lettera di un funzionario della Banca concessionaria che, rivolgendosi al servizio che curava la pratica, fa presente che sin dall’anno 2006 non vi erano i termini per proseguire nell’istruttoria e, pertanto, la Banca concessionaria doveva inoltrare richiesta al Ministero competente per la revoca del decreto provvisorio di finanziamento.
Purtroppo, la Banca per i motivi presenti negli atti delle indagini non ha inteso provvedere alla richiesta di una giusta e tempestiva revoca al competente Ministero che, se chiesta, avrebbe consentita la revoca del decreto di concessione dei finanziamenti, sin dall’anno 2006, evitando il subentro della nuova compagine sociale in data 31 luglio 2007, il patimento personale e l’esborso di cospicue somme.
Ad oggi il procedimento giudiziario è estinto, per avvenuta prescrizione.
In considerazione di quanto esposto, si chiede:
1. se è possibile agire nei confronti della Banca concessionario per il risarcimento dei danni morali e materiali (art. 2043 c.c.);
2. se per l’esibizione della documentazione utile, in un arbitrato prima e in un eventuale ricorso al Giudice dopo, è necessario chiedere l’ autorizzazione alla Procura competente, anche se il documento è in mio ossesso;
3. la segnalazioni di riferimenti legislativi e di pronunciamenti in merito.

Consulenza legale i 03/05/2017
Partendo subito dalla seconda domanda, va detto che non occorre alcuna autorizzazione all’utilizzo di atti e/o documenti relativi al fascicolo penale, dal momento che il procedimento era a carico di chi pone il quesito, che quindi è legittimamente venuto in possesso del fascicolo delle indagini preliminari e può liberamente utilizzarne il contenuto.

Per quel che riguarda, invece, la prima delle domande poste, vanno distinte due ipotesi di danno (non chiarendo il quesito a quale delle due si riferisca, verranno esaminate entrambe).

Un primo danno ipotizzabile è quello legato al fatto di aver subìto ingiustamente un processo penale: in questo caso la risposta alla domanda in ordine alla sussistenza o meno del diritto al risarcimento è senz’altro negativa.

Secondo la giurisprudenza consolidata, infatti, nel caso di reato perseguibile a querela della persona offesa, il denunciante non è tenuto al risarcimento, e ciò perché ad ogni cittadino è riconosciuto il diritto di agire (in via civile o penale) a tutela dei propri diritti, per cui stabilire una sanzione per l’azione giudiziaria, anche se infondata, equivarrebbe a limitare tale diritto.
Unica eccezione si ha quando il denunciante abbia agito con l’intenzione deliberata e consapevole di calunniare, ovvero egli, in mala fede, abbia dichiarato alle autorità un fatto che egli sapeva già in partenza essere non vero, agendo allo scopo di incolpare ingiustamente un terzo soggetto.
Negli stessi termini stanno le cose se il reato è perseguibile d’ufficio (come pare si tratti nel caso di specie), ovvero laddove l’azione è avviata non su impulso di parte (come invece avviene nel giudizio civile), ma direttamente dallo Stato, nella persona degli organi inquirenti e della Procura della Repubblica.

Sul punto la Corte di Cassazione ritiene che la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non sia fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'articolo 2043 cod.civ., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione dell'imputato, se non quando essa possa considerarsi calunniosa.
Ciò sulla base di un consolidato principio secondo cui – al di fuori dell’ipotesi della calunnia - l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale (Stato, nella persona del P.M.) si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato.

Vi sono moltissime pronunce sul punto: Cass. civ., 20 ottobre 2003, n. 15646; Cass. civ. 4 febbraio 1992 n. 1147; Cass. civ. 12 gennaio 1991 n. 262; Cass. civ. 13 novembre 1989 n. 4792; Cass. civ. 18 maggio 1979 n. 2869; Cass. civ. 23 gennaio 2002 n. 750, Cass. civ. 13 gennaio 2005 n. 560; Cass. civ. 11 giugno 2009, n. 13531; Cass. civ. 11 dicembre 2013 n. 27756.

Si riportano, di seguito, le motivazioni fornite, in particolare, da Cassazione civile, sez. III, 23/01/2002, n. 750: “Se questi principi sono ormai indiscussi, corre l'obbligo di precisare, anche per rispondere a quella che sembra la "ratio" sottintesa nella motivazione della sentenza impugnata, che non sussiste alcuna valida ragione per sottoporre a un diverso trattamento i reati perseguibili d'ufficio e quelli perseguibili a querela, e, più esattamente, che non sarebbe corretto, ai fini della responsabilità per danni nei confronti del denunciato o del querelato, pretendere, nel primo caso, il dolo del denunciante, e appagarsi invece, nel secondo, della mera colpa del querelante.
Benvero la querela, se da un lato rimuove un ostacolo al promovimento dell'azione penale (e in tal senso è nota come "condizione di procedibilità"), dall'altro non determina, di per sè, l'instaurazione del processo.
Senza la querela, il processo non può aver luogo, dovendo il pubblico ministero astenersi dall'agire; ma tuttavia, presentata la querela, non nasce il processo se non in seguito all'esercizio dell'azione penale, che è frutto dell'autonomo vaglio della "notizia criminis" ad opera degli organi inquirenti. La querela non è insomma esplicazione di un diritto di accusa privata, idonea ad investire direttamente il giudice dell'azione penale, giacché l'iniziativa e lo svolgimento di questa restano di esclusiva competenza del pubblico ministero. Per concludere, tra la presentazione della querela e l'obbligo del giudice di emettere un provvedimento sulla "notitia criminis" che ne è oggetto non corre nesso causale, attuandosi il dovere del giudice solo attraverso l'indispensabile mediazione dell'accusa statale; la cui attività pubblicistica, pertanto, esattamente come accade nel caso di reato perseguibile d'ufficio, si sovrappone all'iniziativa del querelante. Ne consegue che, in presenza di una querela infondata, solo il dolo del suo autore è in grado di ristabilire il legame, altrimenti interrotto dall'azione del pubblico ministero, tra la querela e il danno risentito da chi, in seguito ad essa, sia stato sottoposto a un procedimento penale definito con l'assoluzione.”

Per tornare al quesito, si evidenzia, inoltre, che se già è pacifico che non debba essere riconosciuta alcuna efficacia extrapenale alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia, a maggior ragione il risarcimento andrà negato quando non è intervenuta alcuna sentenza nel merito sulla sussistenza o meno dell’illecito perché il processo si è estinto ante tempus.

Per quanto riguarda il secondo tipo di danno ipotizzabile, si tratta di quello derivante dalla negligenza ed incompetenza della Banca nella gestione della pratica relativa al finanziamento: in questo caso il danno è senz’altro risarcibile.
Se, infatti, chi pone il quesito – per effetto e causa del comportamento della Banca che non ha avanzato tempestiva richiesta di revoca del finanziamento – ha subìto dei danni di natura patrimoniale (economici), potrà senza dubbio farli valere in un ordinario giudizio risarcitorio avanti al Giudice civile (utilizzando anche gli atti del processo penale senza bisogno, come già detto, di particolare autorizzazione).
Ovviamente l’onere della prova sarà in capo a chi agisce per il risarcimento, il quale dovrà provare il danno (ad esempio producendo tutte le pezze giustificative degli esborsi affrontati), la condotta della Banca (dovrà, cioè provare come ha agito quest’ultima ed illustrare i motivi per cui si ritiene che la condotta sia stata negligente e/o imperita) ed infine il nesso causale tra la condotta e l’evento dannoso.

Da ultimo, per quel che concerne il danno non patrimoniale (quello che nel quesito viene definito “danno morale”), va detto che non c’è alcuna preclusione – in linea teorica – alla richiesta di un risarcimento, anche se in concreto è molto difficile dimostrarlo.
Va precisato in primo luogo che non esistono (o non esistono più) varie categorie di danno non patrimoniale ma solamente un’unica categoria più generale, nella quale confluiscono tutte le altre: “Il danno non patrimoniale consiste nella lesione di qualsiasi interesse della persona non suscettibile di valutazione economica, ha natura unitaria e omnicomprensiva (nel senso che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati — danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale — risponde solo a esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno), e il suo accertamento e la successiva liquidazione costituiscono questioni concrete e non astratte, che non chiedono all'interprete la creazione di astratte tassonomie classificatorie, ma lo obbligano alla ricerca della sussistenza di effettivi pregiudizi“ (Consiglio di Stato, sez. IV, 28/12/2016, n. 5497).

Concretamente, la prova del danno non patrimoniale – prova che la Cassazione pretende molto rigorosa - varia a seconda del tipo di lesione.
Ad esempio nel caso del danno biologico, in quanto danno all’integrità psico-fisica, che può essere oggetto di accertamento medico legale, il principale mezzo di prova è costituito dalla consulenza tecnica di parte, ovvero una perizia medico legale che accerti appunto la lesione psico-fisica del danneggiato.
Nel caso, invece, del danno morale, la prova non può che essere fornita a mezzo testimoni, che dovranno essere sentiti su circostanze di fatto molto precise che possano – se confermate – far comprendere che c’è stato un turbamento psicologico effettivo nel soggetto danneggiato: essi, chiaramente, dovranno conoscere bene quest’ultimo o comunque essere stati presenti al momento dell’illecito altrui o della fase immediatamente successiva, in modo da offrire una rappresentazione del dolore sofferto dal danneggiato stesso.
Nel caso, ancora, del danno esistenziale, che è quello che incide sulla vita di relazione del danneggiato, occorrerà la prova del cambiamento delle sue abitudini di vita, dell’adozione di scelte particolari riguardanti la propria esistenza, ecc..

Gian P.G. chiede
lunedì 24/10/2016 - Emilia-Romagna
“Cari Avvocati, questa è la 3° domanda, in 2 giorni che vi faccio, sono un vostro cliente affezionato,...
Si ricollega alla 2° domanda ma prende un altra via.
Sono fallito nel 1999, ma il mio fallimento è stato chiuso nel 2007, sono tornato in " Bonis" nello stesso anno 2007.
Pagando tutti al 100% con concordato fallimentare.
Ormai sono trascorsi 10 anni, e avendo io ultimamente saputo dallo "stato di ruolo di Equitalia" che secondo loro vi sono ancora dei residui di cartelle da pagare, io avrei bisogno di riavere alla scadenza dei 10 anni tutta la contabilità del mio fallimento indietro, per poter fare delle ricerche di queste cartelle.?
Ho chiesto al Curatore varie volte, questa possibilità, di avere io, alla scadenza dei 10 anni, questi faldoni, ma come risposta ho avuto dei silenzi.
Ora la domanda per il vostro Studio è la seguente, posso io inoltrare, magari facendomi aiutare da un Legale, una domanda, chiedere una ordinanza, a un Giudice del Tribunale sez. Fallimenti, con tale richiesta,...?
Cioè che il Sig. Giudice, emetta questa ordinanza motivata, a mio favore, di modo che il Curatore non si possa opporre alla consegna di tutti i faldoni inerenti alla tenuta del mio fallimento.?
Anche perché, ogni volta che io ho bisogno di avere qualche carta, a me utile per risolvere varie problematiche che in tutti questi anni si sono succedute, l' atteggiamento del Curatore, è sempre di " scocciatura nei miei confronti".

Consulenza legale i 31/10/2016
E’ evidente che il curatore fallimentare, nel caso di specie, si sta rivelando poco corretto e si sta comportando in maniera irresponsabile, dal momento che il mancato riscontro alle missive dell’ex fallito potrebbe essere per quest’ultimo foriero di danno, da imputarsi poi integralmente al professionista.

Ad avviso di chi scrive andrebbe tentato un ultimo approccio di natura stragiudiziale, ovvero una raccomandata nella quale si richieda che la documentazione in questione venga fornita o sia messa a disposizione per il ritiro entro un determinato termine, pena il ricorso al Giudice al fine di ottenerne coattivamente la consegna e con la minaccia di un’azione di responsabilità.
Qualora anche questa strada non dovesse sortire alcun effetto, si potrà senz’altro rivolgersi al Giudice.

Va doverosamente specificato che non esiste un’azione ad hoc per questo tipo di situazione, né nella legge fallimentare né in altra legge.
Tuttavia, è pur vero che l’ex fallito ha il diritto di vedersi restituita la documentazione personale che non sia necessaria al curatore per provvedere alle ultime incombenze legate all’ormai chiuso fallimento (ad es. di natura fiscale); inoltre è ormai spirato anche il termine decennale inerente l’obbligo di conservazione della contabilità del fallimento che incombe sul curatore: ciò consente di ritenere, ad avviso di chi scrive, più che legittima un’azione giudiziale nella quale l’ex fallito, facendo valere il suo diritto alla restituzione e soprattutto evidenziando che la necessità del recupero dei documenti gli deriva da ragioni di natura fiscale, possa ottenere coattivamente quanto il curatore si rifiuta, senza apparente ragione, di fare spontaneamente.

Pare, in ogni caso, corretto escludere che tale azione possa essere rivolta alla sezione fallimentare del Tribunale (dal momento che non esiste più alcun fallimento e, comunque, non si tratta di materia strettamente fallimentare), mentre la stessa potrà essere proposta avanti al Giudice civile ordinario, anche eventualmente, se ne ricorrano i presupposti, a mezzo di un ricorso d’urgenza (ovvero uno strumento rapido per ottenere il provvedimento, che tuttavia si deve basare sull’urgenza di quest’ultimo).
Si potrebbe, ad esempio, ragionevolmente agire in forza del principio generale del “neminem laedere” di cui all’art. 2043 c.c., ovvero un principio secondo il quale chi agisce – dolosamente o per colpa – causando un danno ingiusto ad altri (dove l’ingiustizia va intesa in senso lato, sia come lesione di uno specifico diritto che di un interesse) sarà tenuto a risarcirlo.

E’ consigliabile, in ogni caso, per la peculiarità della domanda da proporre, rivolgersi ad un legale per un parere più approfondito.

Antonio C. chiede
giovedì 07/07/2016 - Lazio
“Buongiorno,
il 3 Settembre 2014 mio figlio inoltra scia di apertura di un B&B a Roma. Col meccanismo del silenzio assenso ottiene la licenza per due camere singole dal Comune di Roma. La materia era regolata dal regolamento regionale n.16 del 24 Ottobre 2008.
Il 7 Agosto del 2015 la regione Lazio vara un nuovo regolamento( numero 8) per il settore attività extra alberghiere ed introduce nuove figure di B&B distinguendo tra B&B imprenditoriali e non imprenditoriali.Penalizza i non imprenditoriali con la chiusura obbligatoria per quattro mesi l'anno (con facoltà oltretutto da parte del comune di Roma di decidere le date di chiusura).Statuisce inoltre il termine del 31 Dicembre 2015 per adeguarsi alla nuova normativa.
La proprietaria della nostra casa non acconsente alla modifica del contratto che prima prevedeva l'assoluta impossibilità di esercitare qualsiasi attività imprenditoriale o commerciale.
A Gennaio del 2016 presentiamo SCIA di chiusura dell'attività indicando anche il motivo (la proprietaria non acconsente alla trasformazione del B&B in imprenditoriale) e la non imprenditoriale diventa troppo onerosa dovendo pagare affitto e spese generali - oltre 3 mila euro al mese senza incassare- per quattro mesi.
In data 13 Giugno 2016, a seguito del ricorso dell'Autorità per la concorrenza ed il mercato, il TAR del Lazio deposita la sentenza con la quale abroga gli articoli del regolamento che prevedono la pre- detta penalizzazione ed anche la facoltà del Comune di decidere il periodo di chiusura (definendo tra l'altro la legge al limite dell'irrazionalità).
A questo punto vi chiedo se secondo voi posso citare la Regione Lazio in giudizio per i danni che ha subìto mio figlio. Sul quantum indicherei la perdita di avviamento ...”
Consulenza legale i 22/07/2016
Con la sentenza n. 6755/16 del 13.06.2016 il Tar Lazio ha dichiarato l'illegittimità e annullato gli artt.3, 6, co. 2, 7, co. 2, lett. a), 3 e 4, 9, co. 1 e 3, lett. a), e 18 del Reg. Lazio, reg. n. 8 del 7.04.2015.
Il TAR Lazio parte da un principio dei moderni stati democratici: nelle attività economiche, deve essere ritenuto permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge. Ciò comporta che se la legge non pone determinati paletti agli esercizi commerciali, questi non possono essere approvati dalle autorità amministrative. È il caso di un regolamento della Regione Lazio che imponeva a case vacanze e B&B – gestiti in forma non imprenditoriale – periodi di inattività forzata e requisiti dimensionali minimi da rispettare. Per non essere soggetti a tali ostacoli, gli esercenti tali strutture avrebbero dovuto optare per una organizzazione in forma imprenditoriale. In alternativa, avrebbero dovuto chiudere.
Ebbene, secondo il Tar tale normativa è illegittima e in alcune sue prescrizioni “discriminatoria se non addirittura sul filo della irrazionalità”, perché finisce per essere un ostacolo all’esercizio di un’attività economica. Per questa ragione è intervenuto altresì l'Antitrust.
Ora il regolamento è stato annullato dal Tribunale amministrativo regionale e l’attività di Bed & Breakfast e di affittacamere si può dire definitivamente liberalizzata, ciò in ossequio ai principi dell'UE.

Tutto ciò premesso, il regolamento regionale è un atto normativo di portata generale e astratta. È una fonte secondaria, rispetto alla legge statale e dovrà quindi attenersi al principio di legalità. Il regolamento è espressione della potestà legislativa regionale, regolata dall'art. 117 Cost. e dalla legge 1988/400. In quanto atto normativo il regolamento può essere impugnato dinanzi al TAR, solo se immediatamente lesivo di una situazione giuridica soggettiva. In tal senso la dottrina suole distinguere regolamenti volizione azione, che sono immediatamente lesivi e direttamente impugnabili, dai regolamenti volizione preliminare, che non influiscono direttamente sulla sfera del privato e vanno impugnati congiuntamente al provvedimento che vi dà attuazione, la cd. Doppia impugnativa.
Il problema principale è se la regione possa essere ritenuta responsabile dei danni derivanti da un atto sostanzialmente normativo. La giurisprudenza non è pacifica sul punto.
Ai fini del risarcimento del danno, non basta dimostrare l'illegittimo esercizio del potere, ma occorre anche provare che se il potere fosse stato legittimamente esercitato il privato avrebbe conseguito o, quanto meno, avrebbe avuto una concreta e ragionevole probabilità di conseguire (cosiddetta perdita della chance) il bene della vita agognato.
Nel caso di regolamento, atto normativo di portata generale e astratta, sarà ardua la prova di una immediata lesività dello stesso, ossia del fatto della PA, legato al danno ingiusto da nesso causale.
Nello specifico per il risarcimento di danni patrimoniali (ed eventualmente anche non patrimoniali), derivanti dall'illegittimità del regolamento, ai sensi dell'art. 2043 cc., i presupposti sono:
- l'elemento oggettivo, costituito dell'evento dannoso e dalla necessità se il danno sia qualificabile in termini di danno ingiusto;
- il nesso causale tra la condotta commissiva o omissiva della PA e l'evento dannoso;
- l'elemento soggettivo, ossia il dolo o la colpa della PA..
I termini per proporre la domanda sono disciplinati dall'art 30 cpa.

Peraltro, oltre a questo carico probatorio, è doveroso avvertire che i ricorsi amministrativi sono molto onerosi circa il contributo unificato. È, quindi, opportuno valutare se il valore dell'avviamento per un periodo così breve (dal 2014) sia sufficientemente sostanzioso da valere il sacrificio di processi lunghi e costosi.

Carlo T. chiede
mercoledì 15/06/2016 - Calabria
“Sono parzialmente soddisfatto della vostra consulenza. Non mi è chiaro ancora come possa essere usata come prova scritta per un D.I. una parcella liquidata dall'ordine professionale competente testualmente come rispondente alla tariffa professionale. Se è pacifico che le tariffe professionali sono state espunte, cancellate dal sistema ordinistico dovrebbe andare da se che un parere rilasciato in base ad esse è fuori legge quindi nullo e quindi non può essere usato né tantomeno valutato da un giudice come prova per l'emanazione di un D.I. Se lo fa anche il giudice si mette fuori dalla legge. Diverso spessore avrebbe avuto un parere di congruità rilasciato in base all'importanza dell'opera, alla sua difficoltà realizzativa, al suo costo ecc., meglio ancora in base alle tabelle contenute nel DM140/2012. In questo modo l'ordine professionale avrebbe dimostrato di voler assolvere al proprio compito istituzionale che è quello non solo di tutelare gli interessi degli iscritti e la loro dignità professionale, ma anche gli interessi dei privati cittadini destinatari dell'attività professionale oggetto di valutazione di congruità, essendo al contempo volta ad impedire richieste che si fondino su pareri illegittimi in quanto non corrispondenti all'oggettiva importanza dell'opera svolta. Nel caso mio l'OP si è preoccupato di fornire all'iscritto in maniera illecita ed illegale anche da un punto di vista procedurale un documento per chiedere ad un giudice, in questo caso di pace..., ignorante o compiacente l'emanazione di un D.I.che è sempre una sentenza di condanna anche se sommaria (Di qui la necessità della valutazione di una prova scritta valida prevista dall'ordinamento).Una parcella presentata in quella maniera è nuda priva di parere dell'OP valido. Se esiste un articolo di legge che ha abrogato le tariffe professionali bisogna rispettarlo. Questo vale per tutti noi ed a maggior ragione per gli organi istituzionali ed i giudici. Pensi che noi avevamo mandato all'OP di cz una richiesta di ritiro in autotutela del parere di congruità rilasciato in virtù dei numerosi vizi procedurali e sostanziali rilevati. Ci hanno bella mente ignorati. A questo punto vorrei chiedere a voi, stante il parere negativo del mio avvocato, se esistono i presupposti di un azione di rivalsa civile e penale nei confronti dell'OP di cz e di fornirmi in caso di valutazione positiva un preventivo di massima per l'intrapresa di un'azione legale. Non ci siamo rivolti al Tar per l'annullamento del parere perché ultimamente la giurisprudenza amministrativa, in casi come questi, si sta orientando a rigettarli per difetto di interesse in quanto esistendo già un D.I. l'opponente potrà difendersi in tutto e per tutto in sede civile. Posizione assolutamente no condivisibile.Torno a precisare: non è il parere di congruità in astratto che io contesto come prova scritta, ma nel mio caso specifico la motivazione con cui è stato rilasciato”
Consulenza legale i 21/06/2016
E’ opportuno premettere che il ragionamento relativo all’illegittimità del parere emesso dall’Ordine degli Ingegneri – se la motivazione fornita è solo ed esclusivamente quella della “conformità a tariffa” – è assolutamente corretto: si ribadisce, in ogni caso, che ogni eccezione relativa all’eventuale illegittimità di un decreto ingiuntivo emesso in difetto di prova scritta valida non potrà, inevitabilmente, che essere sollevata in sede di opposizione al decreto, essendo quest’ultima l’unica sede per invalidare il provvedimento del giudice.

Ciò detto, sotto il diverso profilo delle possibilità di azione contro l’Ordine Professionale in oggetto, la questione va correttamente inquadrata nell’ambito della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione.

Ebbene, la decisione di evitare l’azione amministrativa è stata senz’altro opportuna: l’impugnazione, infatti, del parere di fronte al T.A.R. sarebbe stata finalizzata, necessariamente, al suo annullamento, con la conseguenza che – ottenuto quest’ultimo – sarebbe mancato il presupposto per l’emissione del decreto ingiuntivo.

Tuttavia, la decisione in ordine all’accertamento dell’illegittimità dell’atto della Pubblica Amministrazione (Ordine professionale) viene già adottata dal giudice civile in sede di impugnazione del decreto ingiuntivo, giudice che in effetti ha il potere di esaminare la correttezza dell’operato dell’ente pubblico e, sulla base delle risultanze di causa, qualora queste dovessero condurre all’illegittimità del parere, di invalidare il decreto ingiuntivo sommariamente emesso. La decisione del giudice civile non potrebbe incidere direttamente sull’atto amministrativo, annullandolo, ma si pronuncerebbe comunque incidentalmente sulla sua validità.

In buona sostanza, manca l’interesse all’azione amministrativa perché la finalità ultima del ricorrente è quella di ottenere non tanto l’inefficacia dell’atto amministrativo ma, attraverso quest’ultima, l’invalidazione del decreto ingiuntivo che sulla base del primo è stato emesso: provvedimento, questo, che può però ottenere – senza passare per l’azione amministrativa – attraverso l’azione civile di opposizione al decreto stesso.

Per quanto concerne, invece, una possibile azione di rivalsa nei confronti dell’Ordine Professionale, si condivide il parere negativo del legale già interpellato.

Sicuramente non esistono profili di rilevanza penale nei confronti dell’ente pubblico in oggetto (la condotta di quest’ultimo non integra alcuna fattispecie di reato).

Dal punto di vista, invece, di un’eventuale responsabilità civile, va operato un distinguo: qualora il giudice civile che già si sta occupando dell’opposizione al decreto dovesse accogliere la domanda, non vi sarebbe alcun danno da risarcire (il decreto perderebbe infatti di efficacia).

Nel caso, invece, di rigetto della domanda di opposizione, sarebbe difficile, ad avviso di chi scrive, giustificare una nuova causa avente ad oggetto il risarcimento del danno dovuto all’emanazione del decreto ingiuntivo a seguito di provvedimento illegittimo della P.A., qualora mancasse la impugnazione della sentenza civile di primo grado.
Ciò che si vuole dire, in definitiva, è che sarebbe opportuno esaurire tutti i gradi di giudizio (e quindi le possibilità di ottenere l’invalidità del decreto ingiuntivo) prima di affermare l’esistenza di un danno attuale causato da quel decreto.
Il problema, infatti, non è tanto la fattibilità di un’azione civile di responsabilità nei confronti della P.A., quanto piuttosto la prova del danno: il Giudice potrebbe contestare che un danno ancora non vi sia stato qualora pendano i termini per un’eventuale impugnazione o qualora penda l’impugnazione stessa, oppure – se nessuna impugnazione sia stata promossa - potrebbe chiedere contezza del motivo della rinuncia all’appello (dal momento che un esito positivo dell’impugnazione avrebbe potuto evitare il danno).

Antonio C. chiede
mercoledì 25/05/2016 - Campania
“Tizio, detenuto presso il carcere A, guardato A VISTA dalla polizia penitenziaria, veniva ricoverato presso l'ospedale M il 12.5.2008 per ingestione di sostanza caustica (acido muriatico). Moriva presso il suddetto ospedale il 2.6.2008 per aver bevuto, secondo la relazione medico-legale, un bicchiere di "Rio Azzurro wc".
All'epoca della morte aveva residenza a S.
Dovendo citare il Ministero della Giustizia per danni fisici che comportarono la morte del soggetto, per ottenere il risarcimento a favore dei familiari del deceduto per mancanza di sorveglianza da parte della polizia penitenziaria e per aver consentito l'introduzione nella cella del detenuto la sostanza caustica, il sottoscritto chiede:
1) la citazione per risarcimento danni fisici, presso quale tribunale civile deve essere presentata? dove è deceduto oppure dove risiedeva, a S.? E' il Ministero della Giustizia quello giusto per ottenere il risarcimento del danno?
2) E' ancora possibile, dopo 8 anni dalla morte di Tizio, chiedere il risarcimento dei danni fisici da parte dei suoi familiari?
3) La richiesta del risarcimento danni, ha gli stessi termini di dieci anni come per gli incidenti stradali?”
Consulenza legale i 06/06/2016
1. Al fine di fare accertare la responsabilità dell'amministrazione carceraria in ordine all'accaduto, ed ottenere pertanto il risarcimento dei danni subiti iure proprio e iure hereditatis, a causa della carenza di controlli nella struttura carceraria, occorre che gli eredi del de cuius convengano in giudizio il Ministero della Giustizia, valorizzando la violazione degli artt. 1225, 1227, 2043, del c.c.
L'art. 185 del c.p. prevede che:
"[I]. Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.
[II]. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui".
Nei casi analoghi a quello sotteso alla nostra attenzione occorre prestare particolare attenzione alla qualificazione dei danni di cui si chiede il risarcimento; tra l'altro, alcuni di tali danni possono essere richiesti dall'erede in quanto danni subìti dal de cuius (iure hereditatis), altri in quanto danni subìti dall'erede stesso in virtù del legame che aveva con il de cuius (iure proprio).
In ogni caso, la Giurisprudenza ha precisato che "la categoria generale del danno non patrimoniale, che attiene alla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da valore di scambio, è di natura composita e si articola in una pluralità di voci, con funzione descrittiva, quali il danno morale, quello biologico e il danno esistenziale (o da perdita del rapporto parentale; nel caso di morte del congiunto)" (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 20 agosto 2015, n. 16992).
Nello stesso senso, cfr. "in materia di responsabilità civile, il principio della "omnicomprensività" della liquidazione del danno non patrimoniale comporta l'impossibilità di duplicazioni risarcitorie del medesimo pregiudizio, ma non esclude, in caso di illecito plurioffensivo, la liquidazione di tanti danni quanti sono i beni oggetto di autonoma lesione, seppure facenti capo al medesimo soggetto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il giudice di merito aveva liquidato unitariamente il danno non patrimoniale patito dai familiari delle vittima di un sinistro stradale, non attribuendo autonomo rilievo al danno da perdita del rapporto parentale e a quello alla salute psichica dagli stessi pure subito in conseguenza della morte del proprio congiunto)" (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 8 maggio 2015, n. 9320).
2. E' ancora possibile, dopo 8 anni dalla morte di Tizio, chiedere il risarcimento dei danni fisici da parte dei suoi familiari? La richiesta del risarcimento danni, ha gli stessi termini di dieci anni come per gli incidenti stradali?
In generale e con riserva di approfondire la questione, si evidenzia che "la pretesa risarcitoria vantata "iure proprio" si fonda su una condotta integrante il reato di omicidio colposo e la stessa può essere fatta valere soltanto in conseguenza del decesso del congiunto. In tal caso si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, decorrente dalla morte della vittima. Viceversa l'altra pretesa risarcitoria trova il suo fondamento nella posizione di eredi assunta dai familiari del trasfuso, che, se fosse stato ancora in vita, a causa della commissione del reato di lesioni personali colpose, avrebbe potuto far valere il proprio diritto, il quale, invece, a seguito del suo decesso, si è trasferito ai successori. In riferimento a tale pretesa vantata "iure hereditatis" il termine di prescrizione è quinquennale ed esso decorre dalla data di proposizione della domanda" (a titolo meramente esemplificativo, Tribunale Bari, Sez. III, 23 aprile 2014, n. 2050).
3. Con riferimento all'individuazione del Giudice competente per territorio, nel caso di domanda di risarcimento danni proposta avanti al Giudice civile, di qualunque natura essi siano (patrimoniale o meno), sono competenti – per giurisprudenza consolidata e pacifica – in via alternativa o il Giudice del luogo in cui è stato commesso il fatto illecito (il reato) oppure nel luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio, ai sensi degli articoli [[n20cpc e 25 del cod. proc. civ..

Nel caso il giudizio sia promosso nei confronti di una Pubblica Amministrazione, il luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione risarcitoria coincide con il luogo in cui ha sede l'ufficio di Tesoreria dello Stato tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello della provincia in cui il creditore è domiciliato.

Si riportano, tra le tante, alcune pronunce: “(…) nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte dello Stato e degli altri enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro nè esclusivo, nè inderogabile.
Pertanto, il creditore di un'amministrazione comunale che intenda agire in giudizio per la tutela del suo credito non perde il diritto di scelta previsto dall'art. 20 cod. proc. civ., tra il "forum solutionis", che si radica nel luogo ove si trova la Tesoreria comunale, e il "forum contractus", nel quale l'obbligazione è sorta.
4. Trasferendo tale principio alle cause in cui sia parte un'amministrazione dello Stato e nelle quali sia dedotta un'obbligazione originata da un fatto illecito, per l'individuazione del giudice competente per territorio si deve considerare sia il forum delicti sia il forum destinatae solutionis, secondo una regola di alternatività” (Cassazione civile, sez. VI, 14 giugno 2013, n. 14934); “Nelle cause in cui sia parte un'amministrazione dello Stato, qualora l'obbligazione dedotta in giudizio abbia origine da un fatto illecito, ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio, ai sensi degli art. 6 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 e 25 c.p.c., il forum delicti concorre, in via alternativa, con il forum destinatae solutionis, da determinarsi in base alle norme di contabilità pubblica (art. 54 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440; art. 278, lett. d, 287 e 407 r.d. 23 maggio 1924 n. 827), e cioè il luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello della provincia in cui il creditore è domiciliato” (Cassazione civile, sez. VI, 16 febbraio 2012, n. 2265).

Nel caso di specie, quindi, per rispondere alla domanda, sarà corretto e senz’altro più agevole ed opportuno intentare il giudizio avanti al Giudice del luogo in cui è stato commesso il reato, ovvero – nel caso dell’omicidio colposo – nel luogo in cui chi aveva l’obbligo giuridico di impedire l’evento dannoso non l’ha fatto.
Concretamente, l’evento dannoso (la morte) si è verificato a Milazzo, ma la condotta (in questo caso, omissiva) che lo ha cagionato è stata tenuta in carcere, ovvero ad Augusta, il cui Tribunale civile di riferimento è quello di Siracusa.

Maurizio P. chiede
martedì 27/10/2015 - Calabria
“Sentenza passata in giudicato.
Trattasi di causa civile per riduzione per lesione di legittima.
Evidente errore del CTU, riconosciuto successivamente dallo stesso, per il quale una particella viene scambiata per altra.(errore di foglio fog. 41 al posto di 42...)
Poiché la particella scambiata fa parte di ipotesi che CTU formula ai ricorrenti per una divisione tra loro, non può essere invocato un semplice errore materiale. Il CTU valuta l'intera estensione della particella che effettivamente fa parte del provvedimento di riduzione, quindi non dispone nessun frazionamento. Gli attori che hanno vinto la causa provvedono a distribuirsi i terreni aggiudicati, trovando la particella scambiata per errore, di dimensione maggiore..., provvedono a frazionarla portandola a uguale estensione di quella realmente del provvedimento riduttivo.
Quindi il tecnico di parte con l'avvocato e i ricorrenti elaborando un articolato documento distribuendosi tutti i cespiti che provengono dal provvedimento riduttivo, documento finale della sentenza che vede i ricorrenti soddisfatti... Il CTU riconosce l' errore in recente incontro personale, ma evidenzia che mai ha disposto per quella particella alcun frazionamento... (perché lui ne considera l'intera estensione) In questo caso può essere invocato il dolo da parte dei ricorrenti che dispongono un frazionamento non autorizzato... c'è prescrizione?
IO mal consigliato avevo richiesto una correzione di errore materiale che puntualmente è stata rigettata da sentenza...”
Consulenza legale i 01/11/2015
Dal quesito si deduce che il richiedente, Tizio, lamenta un danno dalla condotta tenuta dai soggetti che chiameremo Mevio e Caio, i quali hanno frazionato una particella di terreno. Questa era stata attribuita loro da una sentenza, ma l'attribuzione era, in realtà, frutto di un errore del CTU.

Ai sensi dell'art. 2043 del c.c. "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
Elementi costitutivi dell'illecito sono, quindi:
il fatto materiale
la sua illiceità
l'imputabilità del fatto al danneggiante
il dolo o la colpa del danneggiante
il nesso causale tra fatto e danno
il danno.

La disposizione descrive l'illecito extracontrattuale, cioè quello che si configura quando non sussiste un previo rapporto obbligatorio tra le parti.
Il diritto al risarcimento si prescrive in 5 anni da quando il fatto si è verificato (art. 2947 del c.c.).

In particolare, affinché il fatto materiale, che qui è integrato dal frazionamento, sia illecito esso deve essere sia contra ius che non iure (v. Cass. 174/1971).

Il fatto è non iure se non è compiuto sulla base di un diritto che il danneggiante ha; detto altrimenti, è illecito se non è consentito dall'ordinamento, mentre se chi lo pone in essere sta esercitando un proprio diritto manca la illiceità.
Già sotto questo profilo emerge la difficoltà di ritenere che Mevio e Caio abbiano tenuto una condotta illecita. Tizio, infatti, dovrebbe provare che essi non avevano diritto di frazionare la particella. Sembra, invece, che non abbiano fatto altro che esercitare un proprio diritto, quale quello di godere e disporre del bene in qualità di proprietari dello stesso (v. art. 832 del c.c.), dopo che la proprietà era stata loro attribuita con sentenza. Infatti, il frazionamento è espressione di un potere che il titolare del bene ha e può esercitare in quanto tale; non era necessario un provvedimento di autorizzazione in tal senso da parte del CTU.
Certo il fatto che la sentenza abbia attribuito la proprietà sulla base di un errore non è irrilevante: ma questo errore doveva essere fatto valere impugnando la sentenza con le impugnazioni ordinarie; oggi, passata in giudicato, con quelle straordinarie, se ne ricorrono i presupposti (circostanza che, che sulla base dei dati forniti, non è possibile stabilire).

Il fatto deve anche essere contra ius, cioè ledere un diritto soggettivo (o anche una situazione di fatto, purché riconosciuta dall'ordinamento) del danneggiato.
Anche sotto questo profilo è difficile ritenere che l'illecito sia integrato. Tizio, infatti, dovrebbe provare la lesione di un proprio diritto che, però, è difficile individuare. Come ipotizzare un diritto (o una situazione di fatto) in capo a Tizio rispetto al frazionamento di Caio e Mevio su un proprio bene?

Del resto nemmeno sembra potersi configurare un danno in capo a Tizio a causa del mero frazionamento. Il danno consiste, infatti, in qualsiasi peggioramento della situazione del soggetto rispetto a quella che si sarebbe registrata senza il fatto illecito. Poiché né prima né dopo il frazionamento Tizio poteva vantare alcuna pretesa sulla particella già attribuita con sentenza a Mevio e Caio, non sembra ravvisarsi alcun peggioramento della sua situazione.

Sulla base di quanto esposto nel quesito e delle considerazioni qui formulate si ritiene difficile ipotizzare un illecito in capo a Mevio e Caio ed un danno in capo a Tizio, rilevanti ex art. 2043 del c.c..

Le considerazioni esposte, peraltro, non tolgono rilevanza né al vizio della sentenza né all'errore del CTU. Per entrambi questi profili, tuttavia, non si possono qui svolgere altre analisi perché dovrebbero essere fornite ulteriori e diverse informazioni.

Anonimo chiede
venerdì 21/10/2022 - Piemonte
“Buongiorno,

vorrei chiedere un Vostro parere in merito alla possibilità di intraprendere un'azione legale nei confronti di una società sportiva della mia città.
L'illecito è avvenuto ai primi di Ottobre del 2013 (9 anni fa circa) in una palestra di una società sportiva pubblica quando al tempo ero un'atleta (maggiorenne).
Una sera, alla fine di una sessione di allenamento, un istruttore (in pratica un allenatore) della società sportiva - senza ragione alcuna - dinnanzi ai miei colleghi atleti/e (quindi in un contesto di pubblica collettività in un locale aperto al pubblico) si tirò giù i pantaloni e mi mise il deretano (sedere) in faccia, permanendo nella posizione per qualche minuto, facendolo orgogliosamente vedere a tutti i presenti.

Questo gesto mi ha causato seri problemi psicologici e psichiatrici, tant'è vero che incominciai a fare uso di sostanze stupefacenti illecite per cercare di dimenticare l'accaduto. L'utilizzo delle sostanze stupefacenti assieme al trauma psicologico causatomi, mi ha portato all'insorgenza di una malattia psichiatrica fortemente invalidante tant'è vero che sono in cura da Settembre 2017 presso specialisti medici privati e pubblici. Oltretutto, essendo il sottoscritto uno studente universitario, tutto ciò che ho descritto ha fortemente impattato in modo negativo nella mia carriera universitaria, andando a ledere il rendimento nello studio.

Per quanto riguarda l'aspetto giuridico, il comportamento sopra descritto credo sia ascrivibile al reato di Violenza Privata, con la possibilità di valutare delle aggravanti; credo, altresì, che ci sia anche una responsabilità civile contrattuale da parte del soggetto citato e della società, in quanto quest'ultima non ha mai denunciato alle forze dell'ordine l'accaduto ne tantomeno preso - a mio avviso - provvedimenti nei confronti dell'allenatore.

Sono consapevole che sto cercando di prendere provvedimenti in modo tardivo, essendo passati circa 9 anni, e mi piacerebbe sapere se esiste la possibilità di intraprendere azione civile o penale o entrambe nei confronti sia dell'allenatore che della società sportiva.

Aspetto Vostra cortese risposta”
Consulenza legale i 02/11/2022
Cominciamo prima dagli aspetti penali.

In primo luogo occorre capire se, pur in presenza di un fatto costituente reato, l’ azione penale potrebbe essere proseguita stante i profili attinenti alla procedibilità e alla prescrizione.

Cominciando dal reato di violenza privata, va detto che, pur ritenendolo sussistente, l’eventuale azione penale sarebbe improcedibile a causa della maturazione dei tempi di prescrizione.
La fattispecie in questione, invero, è punita con un massimo di 4 anni e, stante il disposto dell’ art. 157 del c.p., il tempo necessario per la maturazione della prescrizione è di 6 anni dal momento in cui il fatto è stato commesso.
Tale termine non cambia pur volendo ritenere sussistente la circostanza aggravante prevista dall’ultimo comma dell’ art. 610 del c.p. che richiama l’ art. 339 del c.p.. Si tratterebbe, infatti, di una circostanza ordinaria e, in quanto tale, da non tenere in considerazione per il decorso dei termini di prescrizione, come esplicitamente affermato dal secondo comma dell’art. 157 c.p.

Se venisse depositata una querela, dunque, il Pubblico Ministero nulla potrebbe fare a causa della maturazione dei termini di prescrizione.

Il medesimo problema di procedibilità sussisterebbe anche volendo immaginare che la condotta posta in essere possa essere inquadrata nell’alveo del reato di violenza sessuale ( ex art. 609 bis del c.p. ), anche aggravata ai sensi dell’ art. 609 ter del c.p..

In questi casi, invero, si tratterebbe di una fattispecie procedibile a querela di parte, da proporre entro un anno dai fatti, come espressamente affermato dall’ art. 609 septies del c.p..
Essendo, dunque, nel caso di specie la querela tardiva, la stessa verrebbe immediatamente archiviata dal Pubblico Ministero procedente.

Sul fronte penale, dunque, non sussistono i presupposti per un’azione concreta.

Passiamo ora al fronte civile.

A grandi linee va prima di tutto affermato che esistono due tipi di responsabilità, quella contrattuale e quella extracontrattuale.

La differenza tra le due è netta e tale diversità di riverbera anche sotto il profilo della prescrizione della relativa azione che, in caso di responsabilità contrattuale è di 10 anni, 5 anni se ci spostiamo sul fronte extracontrattuale.

Ora, per quanto attiene al caso di specie, francamente sembrano scarsamente sussistenti i profili di una responsabilità contrattuale, anche sulla base degli elementi a disposizione.
Tale responsabilità, invero, si ha solo nel caso in cui vi sia la non corretta esecuzione del programma contrattuale, escludendo che a tal riguardo possano rilevare fatti illeciti che esuberano del tutto l’ambito parametrato dall’esecuzione del contratto.

In tale ultimo caso, infatti, a rilevare è la responsabilità extracontrattuale, che copre qualsiasi tipo di condotta illecita che abbia, da un lato, offeso un diritto altrui e, dall’altro, cagionato un danno suscettibile poi di una valutazione economica ( art. 2043 del c.c. ).
Nel caso di specie, pertanto, è la responsabilità extracontrattuale a rilevare e, tuttavia, l’eventuale azione sarebbe comunque tardiva in considerazione del fatto che sono ampiamente decorsi i 5 anni dal momento in cui si è verificato il fatto.

Lo stesso discorso può farsi in relazione alla società sportiva.
Anche in questo caso, invero, non si ravvedono profili di responsabilità contrattuale e, pertanto, a rilevare potrebbe essere solo una responsabilità ex art. 2049 del c.c. che, tuttavia, resta di matrice extracontrattuale e, dunque, assoggettata al termine di prescrizione di 5 anni dal momento in cui il fatto si è verificato.

Sul fronte civile, quindi, l’unica speranza residua potrebbe essere quella di incardinare un’azione per responsabilità contrattuale la cui sussistenza, tuttavia, deve essere attentamente valutata a seguito di una profonda conoscenza del fatto e dei rapporti tra l’atleta, l’allenatore e la società sportiva.

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