Il volume si occupa del grande istituto del dolo generale.L’autrice affronta molti argomenti di approfondimento, tra cui: il contratto autonomo di garanzia, l’eccezione di dolo generale, l’actio de dolo malo e il risarcimento per fatto illecito, il dolo colposo nel diritto romano.Questi istituti vengono esaminati per il presente, muovendo sempre dalle loro radici nel diritto romano e creando parallelismi utili per l’approfondimento della materia.
(continua)Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato (1). Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio (2).
(1) L'attività ingannatrice di regola è esercitata dall'altra parte.
(2) Nel comma 2 è prevista l'annullabilità del contratto solo quando il raggiro del terzo è noto alla controparte, perché il legislatore non ha considerato riprovevole il comportamento del contraente ignaro del raggiro, pur se ne abbia tratto vantaggio.
La norma mira a tutelare la libertà della formazione del consenso contrattuale. A tale fine è da precisare che il dolo che costituisce un vizio del consenso (dolus malus) si distingue dal dolus bonus che corrisponde, invece, alla esaltazione di merci o servizi, normalmente tollerata dalla pratica degli affari. Ad esempio, il pescivendolo invoglia la massaia a comprare il pesce esaltandone particolarmente la freschezza (dolus bonus), mentre è di qualità media. Se, invece, il pescivendolo induce la massaia a comprare il pesce facendole credere che sia fresco, mentre in realtà è scongelato avremo un'ipotesi di dolus malus.
Il codice civile contempla il caso in cui il promittente - senza giusto motivo - ricusi di eseguire la promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata (da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio) oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione ( art. 81 del c.c. ). La conseguenza prevista dall'ordinamento è il diritto al risarcimento del danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa.
Nel caso di specie, sebbene le pubblicazioni non fossero ancora state chieste, lo stato di avanzamento dei preparativi per il matrimonio induce a credere che possano esistere documenti scritti, ad esempio delle lettere, dalle quale si possa desumere un impegno serio e preciso di contrarre matrimonio. Si ritiene che costituiscano prova sufficiente anche le lettere di uno solo dei promittenti quando da esse si evinca in modo non equivoco che anche l'altra parte ha a sua volta manifestato, con la propria corrispondenza, la volontà di contrarre matrimonio.
Quanto all'onere della prova sull'esistenza di "giusto motivo", la giurisprudenza dominante sostiene che quella prevista dall'art. 81 c.c. sia una singolare obbligazione ex lege a carico della parte che si avvale del diritto di recesso dalla promessa di matrimonio. "Esclusa la configurabilità sia di un illecito extra-contrattuale (in quanto lo scioglimento dalla promessa di matrimonio integra un'espressione del diritto fondamentale della libertà di contrarre matrimonio, con la conseguenza che il recesso, anche se esercitato senza giusto motivo, non potrà mai essere considerato condotta antigiuridica), sia l'inquadramento della fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale o precontrattuale (posto che la promessa di matrimonio non è un contratto e neppure costituisce un vincolo giuridico tra le parti) - deve ritenersi che l'obbligazione prevista dall'art. 81 c.c. costituisca una particolare forma di riparazione riconosciuta al di fuori di un presupposto di illiceità, essendo ricollegata direttamente dalla legge alla rottura della promessa di matrimonio "senza giusto motivo".
Ciò posto, si osserva che il tenore letterale della norma è chiaro nell'individuare i presupposti e le condizioni di operatività dell'obbligazione riparatoria, nonchè i limiti della stessa, segnatamente individuando l'assenza di giustificato motivo quale fatto negativo costitutivo della pretesa dell'altra parte ("la promessa di matrimonio obbliga il promettente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte ..."). Correttamente, dunque, la Corte di appello ha ritenuto che l'onere della prova del fatto positivo (dell'esistenza, cioè, di un giusto motivo) incombesse ex art. 2697 c.c. sul recedente" (Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-04-2010, n. 9052).
Mantovan, giovedì 17 febbraio 2011 , chiede:
Nel caso in cui due persone decidano di sposarsi, comprino i mobili, il vestito da sposa, affittino una casa, la ristrutturano e poi uno dei due decida, dopo 9 anni di fidanzamento, di ritirarsi, se non sono ancora state fatte le pubblicazioni di matrimonio, come si può fare per richiedere i danni subiti?
Grazie per la gentilezza.