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La responsabilità delle associazioni: chi risponde dei debiti?

La responsabilità delle associazioni: chi risponde dei debiti?
Nelle associazioni no profit potranno essere chiamati a rispondere personalmente del debito anche i soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'ente stesso. Ma solo ove si tratti di associazioni prive di personalità giuridica.
Le associazioni sono enti privati senza finalità di lucro, costituite da un gruppo di persone unite nel raggiungimento di un determinato scopo di interesse collettivo e che utilizza le proprie risorse finanziarie per finalità educative, sociali, religiose, culturali e di pubblica utilità.
Tutte le decisioni inerenti l’attività dell’associazione sono adottate dal consiglio direttivo, costituito non soltanto dal presidente, ma anche a tutti coloro che partecipano al compimento degli aspetti esecutivi dell’ente, in qualità di amministratori.

Per ciascuna decisione presa dall’ente potrà sorgere un certo grado di responsabilità, i cui effetti potranno ricadere sull’associazione separatamente considerata ovvero anche su coloro che singolarmente vi hanno provveduto.


Quando parliamo di “responsabilità” dell’ente non commerciale dobbiamo in primo luogo porre in essere una distinzione tra:

1. Associazioni riconosciute, dotate di un’autonomia patrimoniale perfetta, in base alla quale il patrimonio si presenta distinto ed autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori.
Conseguentemente, delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell’ente risponde solo l’associazione con il suo patrimonio, con esclusione di qualsivoglia responsabilità degli amministratori o di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione stessa;

2. Associazioni non riconosciute, sfornite di personalità giuridica, considerate dall’ordinamento come soggetto di diritto distinto dagli associati, essendo dotate di una propria organizzazione interna ed esterna, di un proprio patrimonio costituito dal fondo comune e di una propria capacità sostanziale e processuale. Esse godono tuttavia di un'autonomia patrimoniale imperfetta.
L’articolo 38 del codice civile, infatti, dispone che “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”.

Tale responsabilità personale e solidale si configura non come un debito proprio, ma come una forma di fideiussione ex lege disposta a tutela dei terzi che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro.

Fatte queste brevi e generali premesse, per approfondire la questione "responsabilità" è necessario distinguere tra:

Nei casi di inadempimento di un’obbligazione ovvero nel caso di “danni ingiusti” a persone o cose, si parlerà appunto di responsabilità civile dell’ente che, come noto, nel nostro ordinamento si distingue in contrattuale ed extracontrattuale e che determinerà, in entrambi i casi, l’obbligo al risarcimento del danno.

In particolare, la responsabilità contrattuale (disciplinata dall’art. 1218 del c.c.) rileverà in tutte quelle ipotesi configurabili come “inadempimento contrattuale”, ovvero in tutte quelle ipotesi in cui tra l’ente ed i terzi fosse già stato stipulato un accordo che definiva rispettivamente diritti ed obblighi delle parti.

La responsabilità extracontrattuale (disciplinata dagli artt. 2043 e seguenti del c.c.) al contrario, rileverà tutte le volte in cui si sarà in presenza di un fatto illecito, ovvero qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto.

L’accertamento delle tipologie di responsabilità sopra descritte determinerà l’obbligo al risarcimento del danno e, quindi, l’obbligo di “sostenere dei costi” al fine di risarcire materialmente il soggetto danneggiato.

Come già specificato in precedenza, ove si tratti di associazioni riconosciute, sarà solo l’associazione ad essere chiamata a rispondere del risarcimento con il patrimonio sociale.
Per gli enti non riconosciuti, al contrario, in caso di insufficienza del patrimonio sociale, gli organi sociali (in particolare coloro che hanno deliberato in nome e per conto dell’ente di agire in quella direzione) potranno essere chiamati a rispondere personalmente con il proprio patrimonio.

Anche in tema di responsabilità amministrativa-tributaria, si dovrà necessariamente tenere in considerazione la differenza tra ente riconosciuto ed ente non riconosciuto.
Se per le associazioni riconosciute valgono imprescindibilmente i principi sopra esposti in tema di “patrimonio perfetto”, per quelle non riconosciute la questione andrà approfondita richiamando, all’uopo, il principio della “personalizzazione della sanzione” in base al quale “nel caso di violazione correlata alla determinazione o al pagamento del tributo, commessa da dipendente, rappresentante o amministratore di un’associazione non riconosciuta, sovverrà una responsabilità in solido in capo alla stessa associazione e alla persona fisica autrice materiale della violazione”.
L’amministrazione finanziaria potrà quindi agire contestualmente verso le due figure (ente e persona fisica autrice della violazione), pretendendo da entrambe il pagamento integrale della sanzione, salvo il diritto di regresso esercitabile dall’ente beneficiario della violazione verso la persona fisica responsabile.
In tema di obbligazioni tributarie contratte dagli enti non riconosciuti si è espressa anche la Suprema Corte stabilendo che: “deve essere esclusa la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. in capo al legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta fondata sul mero presupposto della copertura della suddetta carica in quanto tale responsabilità deve essere invece collegata alla concreta attività negoziale svolta per conto dell'associazione e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra l'ente ed i terzi”.
Inoltre, per ovviare a tale vincolo solidale e restrittivo di responsabilità, la legge (art. 11, co. 6, d. lgs. n. 472 del 18.12.1997) prevede inoltre la possibilità da parte dell’ente beneficiario di “accollo del debito” a favore dell’autore materiale della violazione, autorizzandone l’operazione nel verbale di assemblea ordinaria e deliberando espressamente il trasferimento di una eventuale sanzione tributaria dal patrimonio della persona fisica, autrice materiale della violazione, a quello della associazione stessa.

Per quanto concerne infine l’ultimo aspetto, ovvero quello della responsabilità penale, occorre richiamare subito l’attenzione sul carattere “personale” della stessa.
Eventuali condotte illecite, configurabili come reato, potranno pertanto essere contestate ed imputate solo ad una persona fisica e non all’associazione, seppur dotata di personalità giuridica.
La responsabilità personale, dunque, dovrà essere circoscritta alla persona fisica che ha posto in essere la condotta offensiva, seppur ha agito in nome e per conto della società.


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