Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13358 del 1 dicembre 1999

(4 massime)

(massima n. 1)

Dinanzi a lesioni personali di devastante entità, che abbiano costretto il leso ed i suoi familiari a numerosi e ripetuti ricoveri, purché questi ultimi siano documentati, il giudice può liquidare il danno consistito nelle erogazioni per viaggi di cura e spese mediche anche in assenza della prova dei relativi esborsi, ai sensi dell'art. 1226 c.c.

(massima n. 2)

La circostanza che i genitori di persona rimasta gravemente minorata in conseguenza dell'altrui atto illecito non abbiano, fino al momento delle lesioni, avuto bisogno dell'aiuto economico della vittima, non è da sola sufficiente ad escludere l'esistenza di un danno patrimoniale futuro in capo ai congiunti. La liquidazione di tale danno dovrà essere accordata dal giudice quando risulti, anche in base a fatti notori e dati di comune esperienza, che una contribuzione della vittima in favore dei genitori sarebbe stata possibile e verosimile, tenendo conto anche delle somme liquidate al leso a titolo di risarcimento del danno da perduta capacità di produrre reddito.

(massima n. 3)

Qualora, nelle more tra primo e secondo grado del giudizio risarcitorio per illecito aquiliano, il debitore adempia parzialmente la propria obbligazione, il giudice d'appello, anche ove riformi la decisione di primo grado, deve tenere debito conto dei versamenti effettuati medio tempore. A tal fine, deve ritenersi corretto l'operato del giudice di secondo grado che proceda come segue: a) rivaluti il credito risarcitorio alla data della sentenza di primo grado; b) rivaluti i pagamenti parziali alla data in cui sono stati effettivamente percepiti, sottraendoli quindi dal credito complessivo; c) computi il danno da lucro cessante, secondo i criteri stabiliti da Cass. civ., Sezioni Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712, utilizzando quale base di calcolo l'intero credito risarcitorio, per il periodo compreso tra la data della sentenza di primo grado, ed il pagamento dell'acconto, e la somma residua dopo il pagamento dell'acconto, per il periodo compreso tra il pagamento stesso e la sentenza di secondo grado.

(massima n. 4)

Nel caso di perdita della capacità lavorativa di un minore, se il relativo danno patrimoniale viene liquidato in forma capitale, il giudice del risarcimento deve tenere conto della circostanza che la liquidazione avviene in anticipo rispetto all'inizio dell'attività lavorativa e, pertanto, deve essere opportunamente ridotto in proporzione del relativo scarto temporale.

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