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Fa credere al partner che il figlio sia suo

Famiglia - -
Fa credere al partner che il figlio sia suo
La donna che mente al proprio compagno circa la paternità biologica del figlio dovrà risarcirlo per i danni subiti.
Secondo il Tribunale di Firenze, sentenza n. 280/2015, sia nel caso in cui la coppia sia sposata, sia nel caso di convivenza more uxorio, scatta il risarcimento del danno per la donna che mente al proprio al partner, o marito, circa la vera paternità biologica del figlio. Se la madre induce il compagno a credere di essere il padre biologico, quando in realtà conosce benissimo la verità dei fatti, risponderà personalmente per i danni patrimoniali subiti dal “finto” padre” e per quelli non patrimoniali.
Ciò che secondo i giudici rileva, nel caso di specie, è la violazione del principio di correttezza e buona fede, poichè, mentendo, ha indotto il partner a ritenere di essere il padre biologico causandogli:
  • danni patrimoniali, consistenti nelle spese sostenute per il mantenimento del bambino nel corso della sua vita, per averlo tatto crescere senza fargli mancare nulla;
  • danno non patrimoniale, per il dolore emotivo patito nel aver scoperto di non essere il vero padre biologico del bambino (in questo caso il giudice ha liquidato € 5.000,00).
I giudici non hanno riconosciuto, invece:
  • danno biologico poichè non risulta né provato né causalmente riconducibile ai fatti di causa;
  • danno esistenziale poichè la nascita di bambino non può aver causato un peggioramento delle abitudini di vita dell’uomo.
Infatti, secondo il Tribunale toscano non può ottenere risarcimento la sofferenza connessa alla scoperta del tradimento, poiché, nel caso di specie, il diritto leso è il diritto di autodeterminazione, impedito dalla mancata e colpevole informazione che la donna avrebbe dovuto dare all'uomo.
La sofferenza nasce dall’aver scoperto la verità circa la paternità biologica dopo quasi due anni dalla nascita e questo legittima il risarcimento del danno morale richiesto.
Concludendo: non è nè la nascita della bambina nè il tradimento la fonte del risarcimento, bensì la violazione al diritto di autodeterminarsi.
E’ sempre vero quanto leggiamo nel brocardo “Mater semper certa, pater nunquam”!


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