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Articolo 609 septies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Querela di parte

Dispositivo dell'art. 609 septies Codice Penale

(1)I delitti previsti dagli articoli 609 bis e 609 ter sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi(2).

La querela proposta è irrevocabile(3).

Si procede tuttavia d'ufficio:

  1. 1) se il fatto di cui all'articolo 609 bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto(4);
  2. 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza(5);
  3. 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
  4. 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
  5. [5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609 quater, ultimo comma.](6)

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66.
(2) Si tratta di un termine più ampio di quello ordinario previsto ex art. 130.
(3) L'irrevocabilità delle querela è volta ad evitare che la vittima e la dinamica processuale possono risultare alterate da pressioni dell'imputato o del contesto sociale.
(4) Tale numero è stato così sostituito dall’art. 7, co. 1, lett. b) della l. 6 febbraio 2006, n. 38.
(5) Il limite di età è stato levato da quattordici a diciotto anni dall’art. 7, co. 1, lett. a), della l. 6 febbraio 2006, n. 38.
(6) Tale numero è stato abrogato dalla L. 19 luglio 2019 n. 69.

Ratio Legis

Tale norma si pone in una prospettiva di coerenza con le innovazioni apportate dalla riforma della materia penale sessuale, basata sulla tutela della libertà personale del singolo.

Spiegazione dell'art. 609 septies Codice Penale

L'articolo in esame rappresenta una deroga al normale termine per proporre querela (tre mesi), e questo a causa del profondo sconvolgimento interno causato dal subire una violenza sessuale o un atto sessuale (se infraquattordicenne).

Spesso infatti la vittima può sentirsi in qualche modo complice del fatto, oppure pensare di aver fatto qualcosa di sbagliato, o più semplicemente provare un senso di vergogna nel denunciare il fatto. Per tale motivo il termine è raddoppiato, in modo da permettere una più ampia riflessione. Specularmente, la querela, una volta proposta, è irrevocabile, in modo da impedire che la vittima possa essere convinta a rimettere la querela (soprattutto quando vi sia uno stretto rapporto con il colpevole).

Tuttavia, nei casi più gravi elencati dalla norma, la procedibilità è giustamente d'ufficio.

Massime relative all'art. 609 septies Codice Penale

Cass. pen. n. 36323/2021

In tema di reati contro la libertà sessuale, l'estensione del regime della procedibilità d'ufficio ex art. 609-septies, comma quarto, n. 4, cod. pen. ai delitti connessi con altri per cui sia prevista tale forma di procedibilità opera anche qualora l'accertamento del fatto integrante il delitto procedibile d'ufficio sia avvenuto ai soli effetti civili, non potendosene, in tal caso, escludere la rilevanza giuridica per ogni effetto diverso dalla punizione del responsabile.

Cass. pen. n. 9878/2020

In tema di reati sessuali, la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio assume rilevanza, ai fini della procedibilità di ufficio, ai sensi dell'art. 609-septies, comma quarto, n. 3, cod. pen., non solo quando si pone in diretta relazione con la condotta criminosa, ma anche nei casi in cui, pur collocandosi il comportamento illecito fuori dall'esercizio delle funzioni, la posizione pubblicistica del colpevole abbia agevolato la commissione dell'abuso, rendendo la persona offesa maggiormente vulnerabile per il "metus" o per la soggezione psicologica derivante dalle funzioni esercitate.

Cass. pen. n. 30938/2019

In tema di reati sessuali, la perseguibilità d'ufficio per effetto della connessione prevista dall'art. 609-septies, comma 4, n. 4, cod. proc. pen. non viene meno nel caso in cui il reato connesso procedibile di ufficio si sia estinto per prescrizione, qualora le indagini su quest'ultimo abbiano avuto ad oggetto anche l'altro delitto, essendosi comunque valicata quella soglia di riservatezza a cui presidio è stabilita la perseguibilità a querela di tali reati.

Cass. pen. n. 17070/2019

In tema di delitti contro la libertà sessuale, la procedibilità d'ufficio nel caso previsto dall'art. 609-septies, comma quarto, n. 4, cod. pen. non viene meno qualora, per il fatto connesso, perseguibile "ab origine" di ufficio e che sia stato oggetto di regolare imputazione, venga emessa pronuncia assolutoria per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato.(Nella fattispecie, la Corte ha precisato che, ai fini della procedibilità d'ufficio del reato di atti sessuali con minorenne per la connessione con il delitto di atti osceni di cui all'art. 527 cod. pen., successivamente depenalizzato, è sufficiente che quest'ultimo reato abbia provocato in concreto l'esercizio dell'azione penale).

Cass. pen. n. 13733/2019

In tema di reati contro la libertà sessuale, ai fini della procedibilità d'ufficio prevista dall'art. 609 septies, comma quarto, n. 3, cod. pen., assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio il militare addetto alla infermeria della caserma con il compito di curare il rifornimento di medicinali, di procedere alla loro catalogazione e di gestire il database della infermeria stessa, trattandosi di mansioni di ordine non meramente esecutivo e materiale, involgenti la gestione amministrativa del presidio sanitario. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva considerato procedibile d'ufficio il reato previsto dall'art. 609 bis cod. pen. ascritto al predetto militare, avendo la qualifica indicata agevolato la commissione della violenza sessuale, in quanto l'imputato aveva attirato la vittima in infermeria con il pretesto di praticarle un massaggio alla schiena).

Cass. pen. n. 38138/2015

In tema di reati sessuali, la procedibilità d'ufficio prevista dall'art. 609 septies, comma quarto, n. 2 cod. pen. nei casi in cui il fatto sia commesso da uno dei soggetti ivi indicati, in rapporto di connessione "qualificata" con la persona offesa, si estende anche agli eventuali concorrenti che non siano legati da tale rapporto con la medesima. (Fattispecie nella quale è stata esclusa la necessità della querela per fatti commessi ai danni di una minore da estranei, ma in concorso con la madre della vittima ed il suo convivente, le cui posizioni processuali erano state definite separatamente).

Cass. pen. n. 1820/2011

Nella nozione di "ragioni di istruzione", che rendono procedibile d'ufficio il delitto di violenza sessuale su minore infrasedicenne (art. 609 septies, comma quarto, n. 2, c.p.), rientra qualsiasi tipo di insegnamento che determini un rapporto costante, pur con qualche interruzione, col discente, e la naturale sottoposizione di questi alle direttive di chi lo deve istruire. (Fattispecie nella quale la vittima degli abusi, pur non essendo giuridicamente legata da un contratto di apprendistato nè da un contratto di lavoro con il reo, aiutava quest'ultimo saltuariamente, senza percepire alcuna retribuzione, per imparare il mestiere di elettricista).

Cass. pen. n. 43235/2010

La procedibilità d'ufficio del delitto di violenza sessuale commesso dall'incaricato di pubblico servizio non richiede l'abuso delle funzioni pubblicistiche svolte, in quanto, ai fini della configurabilità dell'ipotesi prevista dall'art. 609 septies, comma quarto, n. 3 c.p., è sufficiente il semplice collegamento tra le condotte illecite e le predette funzioni. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che è qualificabile come incaricato di pubblico servizio il dipendente universitario, nella specie tecnico di radiologia medica, operante all'interno di un ospedale pubblico nell'ambito dell'incarico istituzionale).

Cass. pen. n. 35696/2010

Il reato di violenza sessuale resta procedibile a querela di parte nel caso in cui sia stato commesso violando il domicilio della vittima ed esercitando sulla stessa violenza, non per entrare o intrattenersi nell'abitazione ma unicamente per commettere il fatto. (Nella specie la Corte ha precisato che, in tal caso, la violazione di domicilio è aggravata a norma dell'art. 61, n. 2 c.p. e non ai sensi dell'art. 614, ultimo comma, c.p.).

Cass. pen. n. 16461/2010

La condizione di affidamento in custodia del minore, richiesta ai fini della procedibilità d'ufficio del reato di atti sessuali con minorenne, può consistere anche in un affidamento temporaneo od occasionale. (Fattispecie di atti sessuali con minorenne, autorizzata dalla madre ad uscire di casa in auto insieme all'imputato, amico di famiglia, posti in essere in tali frangenti temporali).

Cass. pen. n. 49958/2009

La connessione di un reato di violenza sessuale con altro procedibile d'ufficio, e che comporta la perseguibilità senza querela del primo, viene meno se il reato procedibile d'ufficio è assorbito nel reato di violenza sessuale. (Fattispecie di assorbimento del reato di sequestro di persona, procedibile d'ufficio, in quello di violenza sessuale).

Cass. pen. n. 45064/2008

In tema di reati sessuali, la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio assume rilevanza ai fini della procedibilità d'ufficio (art. 609 septies, comma quarto, n. 3 c.p.) solo nei casi in cui tale qualità si ponga in relazione diretta con la condotta criminosa, ciò che si verifica quando il reato è commesso nell'esercizio delle funzioni pubblicistiche ovvero quando, pur collocandosi il comportamento criminoso fuori dall'esercizio di tali funzioni, tale qualità abbia agevolato in modo diretto la commissione del reato.

Cass. pen. n. 28839/2008

È procedibile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609 septies, comma quarto, n. 3, c.p., il reato di violenza sessuale commesso all'interno della struttura sanitaria ai danni di una paziente da un medico ospedaliero, rimanendo irrilevante che questi, per il rapporto di fiducia instauratosi con la paziente, abbia fissato le visite senza seguire il normale iter burocratico per l'accettazione, in quanto tale circostanza non modifica la natura pubblicistica del rapporto intercorso tra medico e vittima.

Cass. pen. n. 21934/2008

In tema di reati contro la libertà sessuale, si configura un'ipotesi di procedibilità d'ufficio ( art. 609 septies, comma quarto, n. 3, c.p. ), nel caso in cui i delitti di violenza sessuale semplice od aggravata e di atti sessuali con minorenne siano commessi da un collaboratore scolastico (o bidello ) nell'esercizio delle proprie funzioni, trattandosi di un incaricato di pubblico servizio in considerazione del rapporto organico esistente con l'istituzione scolastica.

Cass. pen. n. 27068/2008

Ai fini della perseguibilità senza querela dei delitti di violenza sessuale in ragione della connessione con un reato procedibile d'ufficio, non è necessario che quest'ultimo sia stato contestato all'autore della violenza, operando il criterio di cui all'art. 609 septies, comma quarto, n. 4 c.p. tutte le volte in cui il pubblico ministero, indagando comunque su altri fatti perseguibili d'ufficio, debba esaminare anche quello sessuale procedibile a querela.

Cass. pen. n. 12419/2008

È procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 609 septies, comma quarto n. 3, c.p.p., il reato di violenza sessuale commesso ai danni di un'allieva dall'insegnante al termine dell'orario della lezione, in quanto la qualità di pubblico ufficiale permane anche una volta che sia esaurito l'orario scolastico.

Cass. pen. n. 11263/2008

Ai fini della perseguibilità senza querela dei delitti di violenza sessuale, la connessione con reato procedibile d'ufficio cui si riferiva l'art. 542 c.p. — e si riferisce oggi l'art. 609 septies, comma quarto n. 4, dello stesso codice — non viene meno a seguito del ritenuto assorbimento di detto ultimo reato nel reato di violenza sessuale, ma solo all'esito di intervenuta assoluzione dal medesimo per insussistenza del fatto. (Nella specie l'assorbimento del reato di maltrattamenti, procedibile d'ufficio, in quello di violenza sessuale continuata era stato affermato dai giudici di merito in conseguenza della esclusione dell'ipotesi di concorso formale tra i due reati).

Cass. pen. n. 36390/2007

In tema di reati sessuali, la regola generale della procedibilità a querela prevista dall'art. 609 septies, comma primo, c.p. non viene meno nel caso di connessione «apparente» tra il fatto ed un altro delitto procedibile d'ufficio (art. 609 septies, comma quarto n. 4, c.p.), ovvero quando non sussiste il fatto contestato con il delitto connesso.

Cass. pen. n. 34818/2007

La procedibilità d'ufficio dei reati sessuali nel caso previsto dall'art. 609 septies, comma quarto, n. 3, c.p. è stata stabilita in ragione dell'autorità connessa alle funzioni esercitate ed all'influenza, al vincolo, alla dipendenza, se non al condizionamento ed al timore che ne può derivare; il che non presuppone che l'abuso abbia necessariamente luogo durante l'espletamento delle funzioni demandate al pubblico ufficiale sotto l'aspetto strettamente tecnico-specialistico, ma soltanto che sussista una connessione anche generica di detto abuso con l'attività esercitata nei confronti di soggetti che siano con l'agente in rapporti di dipendenza (principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso di violenza sessuale contestato come commesso dal direttore di un reparto di un'Azienda sanitaria locale nei confronti di due dipendenti).

Cass. pen. n. 15290/2007

In tema di violenza sessuale, la procedibilità d'ufficio di cui all'art. 609 septies, comma quarto n. 2, c.p., ove il fatto è commesso da genitore, tutore o in caso di affidamento del minore per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, si estende anche agli eventuali concorrenti nel reato che non si trovino in tale rapporto qualificato con la persona offesa; e ciò anche nel caso in cui questi ultimi siano i soli autori « materiali» del delitto.

Cass. pen. n. 10196/2006

Ai fini della perseguibilità senza querela dei delitti di violenza sessuale, in ragione della connessione con un reato procedibile d'ufficio, occorre che per quest'ultimo sia stata concretamente esercitata l'azione penale.

Cass. pen. n. 7873/2006

In tema di violenza sessuale, ai fini dell'operatività del disposto di cui all'art. 609 septies, comma quarto, n. 2, c.p., nella parte in cui stabilisce la procedibilità d'ufficio del fatto, quando questo sia stato commesso da persona cui il minore sia stato affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, deve ritenersi «minore» anche il soggetto che abbia compiuto gli anni 16 ma non ancora i 18, diversa essendo la ratio della norma anzidetta rispetto a quella dell'art. 609 quater, comma primo, n. 2, che fissa ai sedici anni l'età oltre la quale, anche sussistendo la suddetta condizione di affidamento, il compimento di atti sessuali con il consenso del minore affidato non costituisce reato.

Cass. pen. n. 3943/2006

Per i reati di violenza sessuale, il termine per la proposizione della querela decorre dalla data in cui il querelante ha la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato. (Nella specie la Corte ha ritenuto tempestiva la querela presentata dai genitori della vittima minore solo all'esito di una visita ginecologica che accertava la rottura dell'imene della ragazza, condividendo le motivazioni dei giudici di merito che avevano riconosciuto la necessità per i genitori stessi di attendere i risultati dell'accertamento per verificare l'attendibilità del racconto della figlia).

Cass. pen. n. 307/2006

In tema di reati contro la libertà sessuale, ai fini della connessione richiesta dall'art. 609 septies, comma quarto n. 4, c.p., con altro delitto procedibile d'ufficio, non è sufficiente che la connessione tra i diversi fatti sia soltanto prospettata, ma è necessario che questa sia suffragata da elementi indizianti rilevanti quantomeno sotto il profilo investigativo.

Cass. pen. n. 47247/2005

La procedibilità d'ufficio per il delitto di violenza sessuale in caso di connessione, prevista dall'art. 609 septies c.p., con altro delitto procedibile d'ufficio, ricomprende non soltanto quella teologica o materiale, ma altresì qualsiasi ipotesi di connessione idonea a fare venire meno le esigenze di riservatezza collegate al reato di cui all'art. 609 bis c.p. (Fattispecie nella quale la Corte ha affermato la connessione tra il reato di violenza e quello di atti osceni in luogo pubblico in quanto il fatto era stato commesso in un centro di igiene mentale ove la vittima era ricoverata).

Cass. pen. n. 45391/2005

Ai sensi dell'art. 609 septies, comma quarto, n. 2 c.p., il reato di violenza sessuale commesso dal genitore o dal tutore è procedibile d'ufficio anche nei casi in cui il soggetto passivo sia maggiorenne. (La Suprema Corte ha precisato che, nel caso di relazione tra genitore e figlio le condotte di violenza o di abuso, oltre a creare nel soggetto passivo una condizione di soggezione rispetto all'agente, sono sempre in grado di annullare la reazione e l'autodeterminazione del figlio vittima del reato sessuale).

Cass. pen. n. 45283/2005

Ai fini della perseguibilità di ufficio di un delitto contro la libertà sessuale, l'operatività della connessione, richiesta dall'art. 609 septies, comma terzo, c.p. tra il reato sessuale e due o più fatti costituenti reato che siano procedibili d'ufficio, non può essere esclusa solo in base al fatto che l'imputato venga assolto da uno di tali delitti, ma occorre verificare se il fatto, sotto il profilo materiale, presenti comunque i profili dell'illiceità penale e sia perciò in grado di rimuovere l'ostacolo (mancanza di querela) all'esercizio dell'azione penale in ordine al reato sessuale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto l'operatività della connessione tra il reato sessuale ed il delitto di cessione di sostanze stupefacenti alla vittima, anche se l'imputato era stato assolto da tale ultimo delitto perché non era stata adeguatamente provata la sua compartecipazione in tale episodio criminoso).

Cass. pen. n. 34405/2005

In materia di reati sessuali, vi è continuità normativa tra la vecchia disciplina e quella vigente non solo in riferimento al delitto di violenza sessuale ma anche in relazione alla disposizione che stabilisce la procedibilità di ufficio di tali reati in caso di connessione con un reato procedibile d'ufficio. Pertanto, nel caso di fatti posti in essere in continuazione in un periodo compreso tra la vecchia e la nuova disciplina, se è procedibile di ufficio uno dei reati sessuali, pur limitatamente al periodo ricadente nella disciplina della legge in vigore, deve procedersi di ufficio anche per gli episodi posti in essere nel vigore della vecchia normativa. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito i quali, in presenza della contestazione del delitto di atti sessuali commessi su persona minore di sedici anni, perseguibile di ufficio ai sensi dell'art. 609 septies, comma quarto, nn. 1 e 2, avevano ritenuto perseguibili di ufficio anche gli episodi posti in essere nella vigenza della disciplina degli artt. 521 e 530 c.p., attualmente abrogati).

Cass. pen. n. 33775/2005

La perseguibilità d'ufficio dei reati sessuali, in conseguenza della connessione con un altro reato perseguibile d'ufficio, viene meno nel caso in cui per il reato procedibile d'ufficio sia stata pronunciata sentenza di assoluzione con la formula «il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso».

Cass. pen. n. 11436/2003

Il delitto di atti sessuali con soggetto minore è procedibile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609 septies, comma 4 n. 2 c.p., quando il fatto sia commesso dal genitore, anche adottivo, dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o di custodia, a nulla rilevando la circostanza che l'atto sessuale sia stato commesso con soggetto infrasedicenne consenziente.

Cass. pen. n. 32157/2002

In tema di violenza sessuale, la norma di cui al comma 4 n. 2 dell'art. 609 septies c.p. — nello stabilire la perseguibilità d'ufficio dei fatti commessi dal genitore o dagli altri soggetti indicati nella norma stessa — si riferisce a tutte le condotte comprese nelle previsioni degli artt. 609 bis, 609 ter e 609 quater del codice penale, sì che non necessita la querela quando si procede con riguardo ad atti sessuali tenuti con minore degli anni quattordici, pur in assenza di induzione o violenza rilevanti ex art. 609 bis c.p., da taluno o con il concorso di taluno dei soggetti in rapporto qualificato con la persona offesa.

In tema di violenza sessuale, la procedibilità di ufficio stabilita dal n. 2 del comma 4 dell'art. 609 septies c.p., prevista per i fatti commessi dal genitore o dagli altri soggetti indicati nella stessa norma, si estende anche agli eventuali concorrenti nel reato, che personalmente non si trovino in rapporto qualificato con la persona offesa, e ricorre anche quando costoro siano i soli autori materiali del delitto. (Fattispecie riguardante rapporti sessuali consensuali consumati da un estraneo con persona minore degli anni quattordici, con il consenso e l'agevolazione della madre della minore).

Cass. pen. n. 8813/2002

In tema di reati contro la libertà sessuale si configura una ipotesi di procedibilità d'ufficio, ai sensi dell'art. 609 septies, comma 4, n. 3 c.p., nel caso in cui i delitti previsti dagli artt. 609 bis, ter e quater c.p. siano posti in essere da un autista di uno scuolabus, al quale gli alunni risultavano affidati con compiti di controllo sugli stessi, attesa la qualità di incaricato di un pubblico servizio da attribuire allo stesso.

Cass. pen. n. 13863/2001

La connessione del delitto in materia sessuale con altro perseguibile d'ufficio, in forza della quale, ai sensi dell'art. 609 septies, comma 4, n. 4, c.p., si procede d'ufficio anche per il primo, è configurabile quando i due fatti siano intimamente legati tra loro in guisa tale da non potersi conoscere di quello perseguibile d'ufficio senza svelare anche la condotta integratrice dell'altro. Tale condizione può verificarsi anche se i fatti in questione siano emersi in tempi diversi ed abbiano dato luogo a procedimenti distinti, come pure indipendentemente dalla circostanza che per il reato perseguibile d'ufficio l'imputato sia stato assolto, salvo che l'assoluzione sia stata pronunciata per oggettiva inesistenza del fatto e riguardi tutti coloro ai quali il fatto medesimo era stato attribuito. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la perseguibilità d'ufficio di un reato di violenza sessuale in quanto connesso con altro reato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso ed anche aggravato ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 marzo 1991, n. 152, conv. con modif. in legge 12 luglio 1991, n. 203, senza che in contrario potesse rilevare il fatto che il reato sessuale era emerso all'esito del giudizio di primo grado relativo all'altro reato e che da quest'ultimo l'imputato era stato assolto con la formula «non aver commesso il fatto», mentre altri imputati erano stati condannati, essendo rimasto, peraltro, accertato che la persona offesa, sotto il timore di gravissime rappresaglie, era stata costretta a diventare la «donna del clan» ed a soddisfare, come tale, gli istinti sessuali dei componenti del medesimo).

Cass. pen. n. 2371/2001

Ai fini della perseguibilità d'ufficio del delitto contro la libertà sessuale, la connessione richiesta dall'art. 542 c.p., ed ora dall'art. 609 septies, terzo comma, c.p., fra i due o più fatti costituenti reato non si identifica con l'istituto processuale della connessione di cui all'art. 12 c.p.p., potendo essa avere il carattere anche solo investigativo previsto dall'art. 371, comma 2 stesso codice; è pertanto perseguibile di ufficio il reato di violenza sessuale quando si accerti che l'esistenza di un associazione di stampo mafioso ha agevolato la consumazione del reato sessuale nel senso che le vittime hanno accettato di soggiacere alle violenze esclusivamente per la forza intimidatoria del gruppo e per il timore di gravi conseguenze sui propri familiari, anche se il reato connesso non sia stato contestato all'autore della violenza oppure questi sia stato assolto ovvero non vi sia stata contestualità di indagini o procedimenti.

Cass. pen. n. 8029/2000

In tema di procedibilità di ufficio per reati sessuali commessi da pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio), l'art. 609 septies c.p., a differenza dell'abrogato art. 542 c.p. per il quale era sufficiente la qualifica soggettiva, richiede che il fatto sia perpetrato nell'esercizio delle proprie funzioni. Tale configurazione è indipendente e priva di connessione con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 9 stesso codice (commissione del fatto con abuso dei poteri o violazione dei doveri propri della funzione) che può contestualmente sussistere o meno. Pertanto, nel giudizio di rinvio dopo annullamento da parte della Suprema Corte, la valutazione circa la ricorrenza nel caso di specie della contestualità dell'esercizio delle pubbliche funzioni non è preclusa dal passaggio in giudicato del punto relativo alla esclusione dell'aggravante anzidetta, atteso che la preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'appello (nella specie interposto dal solo imputato) concerne esclusivamente i punti della sentenza e cioè le statuizioni autonome della decisione, contenuti nel dispositivo, e non gli elementi logico-argomentativi prospettati in motivazione. (Nella specie la Corte di cassazione ha ritenuto irrilevante che il giudice di primo grado, ritenendo la procedibilità di ufficio ex art. 542 all'epoca vigente ed escludendo, con statuizione sul punto non impugnata, l'aggravante dell'art. 61 n. 9, avesse accennato al fatto che l'agente al momento del fatto non era più in servizio).

Cass. pen. n. 2661/1999

Il regime di procedibilità d'ufficio per i reati di violenza sessuale previsto dall'art. 609 septies c.p., introdotto con legge 15 febbraio 1996, n. 66, include l'ipotesi in cui il fatto è commesso dal genitore; ipotesi che si correla, in assenza di limitazioni o di specificazioni, non solo alla fattispecie dell'art. 609 bis, ma anche a quelle successive degli artt. 609 ter e quater. La procedibilità di ufficio dei reati sessuali nei confronti dei minori degli anni quattordici, allorché gli autori siano soggetti a loro legati da alcuno dei vincoli previsti dalla norma, è limitata soltanto ai più gravi casi in cui il fatto sia commesso con violenza, minaccia o abuso di autorità; di contro allorché autore sia il genitore o altro soggetto legato al minore dai suddetti vincoli, essa viene estesa a qualsiasi atto sessuale anche non violento, commesso in suo danno, di cui all'art. 609 quater.

Cass. pen. n. 3850/1997

Diviene improcedibile per mancanza di querela l'azione promossa nei confronti di un sergente maggiore dell'esercito che compia atti di libidine nei confronti di militari a lui subordinati all'interno della caserma se, pur vivendo in caserma, sia in licenza di convalescenza perché temporaneamente inidoneo al servizio al momento del fatto poiché, per la procedibilità d'ufficio, ora la legge richiede non solo che l'atto sia compiuto da un pubblico ufficiale, ma che questi sia «nell'esercizio delle sue funzioni» secondo quanto previsto dall'art. 609 septies comma 4 punto 3 c.p.

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Anonimo chiede
venerdì 21/10/2022 - Piemonte
“Buongiorno,

vorrei chiedere un Vostro parere in merito alla possibilità di intraprendere un'azione legale nei confronti di una società sportiva della mia città.
L'illecito è avvenuto ai primi di Ottobre del 2013 (9 anni fa circa) in una palestra di una società sportiva pubblica quando al tempo ero un'atleta (maggiorenne).
Una sera, alla fine di una sessione di allenamento, un istruttore (in pratica un allenatore) della società sportiva - senza ragione alcuna - dinnanzi ai miei colleghi atleti/e (quindi in un contesto di pubblica collettività in un locale aperto al pubblico) si tirò giù i pantaloni e mi mise il deretano (sedere) in faccia, permanendo nella posizione per qualche minuto, facendolo orgogliosamente vedere a tutti i presenti.

Questo gesto mi ha causato seri problemi psicologici e psichiatrici, tant'è vero che incominciai a fare uso di sostanze stupefacenti illecite per cercare di dimenticare l'accaduto. L'utilizzo delle sostanze stupefacenti assieme al trauma psicologico causatomi, mi ha portato all'insorgenza di una malattia psichiatrica fortemente invalidante tant'è vero che sono in cura da Settembre 2017 presso specialisti medici privati e pubblici. Oltretutto, essendo il sottoscritto uno studente universitario, tutto ciò che ho descritto ha fortemente impattato in modo negativo nella mia carriera universitaria, andando a ledere il rendimento nello studio.

Per quanto riguarda l'aspetto giuridico, il comportamento sopra descritto credo sia ascrivibile al reato di Violenza Privata, con la possibilità di valutare delle aggravanti; credo, altresì, che ci sia anche una responsabilità civile contrattuale da parte del soggetto citato e della società, in quanto quest'ultima non ha mai denunciato alle forze dell'ordine l'accaduto ne tantomeno preso - a mio avviso - provvedimenti nei confronti dell'allenatore.

Sono consapevole che sto cercando di prendere provvedimenti in modo tardivo, essendo passati circa 9 anni, e mi piacerebbe sapere se esiste la possibilità di intraprendere azione civile o penale o entrambe nei confronti sia dell'allenatore che della società sportiva.

Aspetto Vostra cortese risposta”
Consulenza legale i 02/11/2022
Cominciamo prima dagli aspetti penali.

In primo luogo occorre capire se, pur in presenza di un fatto costituente reato, l’ azione penale potrebbe essere proseguita stante i profili attinenti alla procedibilità e alla prescrizione.

Cominciando dal reato di violenza privata, va detto che, pur ritenendolo sussistente, l’eventuale azione penale sarebbe improcedibile a causa della maturazione dei tempi di prescrizione.
La fattispecie in questione, invero, è punita con un massimo di 4 anni e, stante il disposto dell’ art. 157 del c.p., il tempo necessario per la maturazione della prescrizione è di 6 anni dal momento in cui il fatto è stato commesso.
Tale termine non cambia pur volendo ritenere sussistente la circostanza aggravante prevista dall’ultimo comma dell’ art. 610 del c.p. che richiama l’ art. 339 del c.p.. Si tratterebbe, infatti, di una circostanza ordinaria e, in quanto tale, da non tenere in considerazione per il decorso dei termini di prescrizione, come esplicitamente affermato dal secondo comma dell’art. 157 c.p.

Se venisse depositata una querela, dunque, il Pubblico Ministero nulla potrebbe fare a causa della maturazione dei termini di prescrizione.

Il medesimo problema di procedibilità sussisterebbe anche volendo immaginare che la condotta posta in essere possa essere inquadrata nell’alveo del reato di violenza sessuale ( ex art. 609 bis del c.p. ), anche aggravata ai sensi dell’ art. 609 ter del c.p..

In questi casi, invero, si tratterebbe di una fattispecie procedibile a querela di parte, da proporre entro un anno dai fatti, come espressamente affermato dall’ art. 609 septies del c.p..
Essendo, dunque, nel caso di specie la querela tardiva, la stessa verrebbe immediatamente archiviata dal Pubblico Ministero procedente.

Sul fronte penale, dunque, non sussistono i presupposti per un’azione concreta.

Passiamo ora al fronte civile.

A grandi linee va prima di tutto affermato che esistono due tipi di responsabilità, quella contrattuale e quella extracontrattuale.

La differenza tra le due è netta e tale diversità di riverbera anche sotto il profilo della prescrizione della relativa azione che, in caso di responsabilità contrattuale è di 10 anni, 5 anni se ci spostiamo sul fronte extracontrattuale.

Ora, per quanto attiene al caso di specie, francamente sembrano scarsamente sussistenti i profili di una responsabilità contrattuale, anche sulla base degli elementi a disposizione.
Tale responsabilità, invero, si ha solo nel caso in cui vi sia la non corretta esecuzione del programma contrattuale, escludendo che a tal riguardo possano rilevare fatti illeciti che esuberano del tutto l’ambito parametrato dall’esecuzione del contratto.

In tale ultimo caso, infatti, a rilevare è la responsabilità extracontrattuale, che copre qualsiasi tipo di condotta illecita che abbia, da un lato, offeso un diritto altrui e, dall’altro, cagionato un danno suscettibile poi di una valutazione economica ( art. 2043 del c.c. ).
Nel caso di specie, pertanto, è la responsabilità extracontrattuale a rilevare e, tuttavia, l’eventuale azione sarebbe comunque tardiva in considerazione del fatto che sono ampiamente decorsi i 5 anni dal momento in cui si è verificato il fatto.

Lo stesso discorso può farsi in relazione alla società sportiva.
Anche in questo caso, invero, non si ravvedono profili di responsabilità contrattuale e, pertanto, a rilevare potrebbe essere solo una responsabilità ex art. 2049 del c.c. che, tuttavia, resta di matrice extracontrattuale e, dunque, assoggettata al termine di prescrizione di 5 anni dal momento in cui il fatto si è verificato.

Sul fronte civile, quindi, l’unica speranza residua potrebbe essere quella di incardinare un’azione per responsabilità contrattuale la cui sussistenza, tuttavia, deve essere attentamente valutata a seguito di una profonda conoscenza del fatto e dei rapporti tra l’atleta, l’allenatore e la società sportiva.