Il lavoro affronta le problematiche sottese al tema del danno non patrimoniale da inadempimento dalla particolare prospettiva volta a valutare le simmetrie esistenti tra modelli di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, anche da un punto di vista strettamente funzionale. La ricostruzione sistematica approda ad esiti che contraddicono la coerenza della soluzione profilata dalle cosiddette "sentenze di San Martino" del 2008 che sancisce la risarcibilità di tale... (continua)
L’Opera approfondisce la disciplina della responsabilità processuale.
In particolare il volume analizza le questioni inerenti alla responsabilità civile per abuso del processo, per irragionevole durata del processo, per errore giudiziario e per ingiusta detenzione, specificando nell’ultima parte le singole responsabilità civili dei soggetti del processo.
Il volume è aggiornato al d.l. 22 giugno 2012, n. 83, c.d. Decreto Sviluppo,... (continua)
Il volume si propone di rappresentare, in un quadro di sintesi ragionata, i possibili momenti critici che possono verificarsi nel corso della gara, valorizzando il ruolo del g.a. non solo in chiave risolutiva della controversia, ma anche puramente sanzionatoria, alla luce di quanto stabilito dal Codice del processo amministrativo. L'elaborato si sviluppa, quindi, seguendo la dinamica del procedimento ad evidenza pubblica e prestando particolare attenzione al ruolo pervasivo del RUP, sul... (continua)
Nella società moderna è aumentato il rischio degli incidenti e si sono moltiplicate le pretese di risarcimento del danno, tendenti ad una sua integrale compensazione. Lungo questo doppio binario di indagine intende muoversi il presente manuale, fornendo un quadro dell’evoluzione della responsabilità civile la quale, a oggi, rappresenta uno dei settori più importanti del diritto privato. Particolare attenzione viene qui dedicata alle cosiddette... (continua)
Qualunque fatto (1) doloso o colposo (2), che cagiona (3) ad altri un danno ingiusto (4), obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [2058] (5).
(1) Nella nozione di fatto si comprende sia il comportamento (condotta) della persona che il danno cagionato. Il comportamento della persona può consistere tanto in un'azione che il soggetto avrebbe dovuto astenersi dal compiere, quanto un'omissione; ma l'omissione è rilevante solo se l'autore aveva il dovere giuridico di agire e non l'ha fatto.
(2) Nel nostro codice civile si fa spesso riferimento a varie possibili gradazioni della colpa: colpa lieve, determinata dalla violazione della diligenza media [v. 1176]; colpa grave, che deriva dall'inosservanza non solo della diligenza del buon padre di famiglia ma di quel minimo di prudenza e avvedutezza che tutti dovrebbero usare nell'agire.
(3) Il comportamento attivo o omissivo deve essere causa del danno ingiusto. In altri termini, il danno deve essere conseguenza immediata e diretta di tale comportamento. Occorre, quindi, in primo luogo accertare che esso non si sarebbe prodotto in assenza di quel comportamento, cioè che il secondo è condicio sine qua non del primo; occorre, poi, ulteriormente verificare che quel comportamento sia idoneo a produrre il danno secondo una valutazione in termini di modalità e adeguatezza e che il danno si configuri come conseguenza normale e naturale di quel comportamento (cd. causalità adeguata).
(4) Secondo la dottrina tradizionale, il danno è ingiusto (e quindi risarcibile) solo quando consiste nella lesione di un diritto assoluto: infatti, solo i diritti assoluti si fanno valere erga omnes, per cui chiunque è in condizione di violarli; i diritti relativi (diritti di credito), invece, possono essere violati solo dal debitore che non esegue la prestazione. In questi ultimi tempi si assiste ad un progressivo allargamento delle situazioni considerate meritevoli di tutela, soprattutto attraverso l'individuazione di quei valori essenziali indicati dalla Costituzione e suscettibili di divenire situazioni soggettive protette. Si riportano alcune fattispecie particolarmente interessanti: a) la lesione di un diritto di credito ad opera di un soggetto diverso dal debitore, dà luogo ad una responsabilità aquiliana, quando abbia impedito l'adempimento (es.: uccisione del debitore in un incidente d'auto); b) il danno per l'uccisione di un soggetto, attribuisce iure proprio il diritto al risarcimento ai congiunti che ricevevano un sostentamento di tipo economico dal soggetto ucciso, e ciò a prescindere dall'esistenza a suo carico di obbligo alimentare. In altri termini, viene riconosciuta la tutela risarcitoria anche quando il soggetto vanti non un diritto soggettivo agli alimenti, ma una semplice aspettativa di fatto alla stabilità e serenità del rapporto familiare; c) la lesione dei valori esistenziali dell'individuo non rientranti negli schemi rigidi dei cd. diritti della personalità previsti dal codice civile (diritto al nome, all'immagine, all'integrità fisica), ma rinvenibili di volta in volta dai principi fissati nella Costituzione; come, ad esempio, il diritto alla riservatezza e alla identità personale argomentando ex art. 2 Cost., il diritto alla salute ex art. 32 Cost. Di recente la giurisprudenza ha formulato la nozione di danno biologico, quale lesione del diritto alla salute previsto dall'art. 32 Cost. Il motivo per il quale la giurisprudenza ha conferito autonoma rilevanza al danno biologico, sta nel fatto che l'orientamento tradizionale riconosceva al danno alla persona natura squisitamente patrimoniale; sicché, la liquidazione [v. 2056] del danno veniva effettuata sulla base di criteri fortemente influenzati dal reddito percepito (e dalla generica capacità lavorativa del soggetto leso). Si è venuta così a creare una diseguaglianza economico-sociale anticostituzionale [v. Cost. 3], configurandosi il danno come giuridicamente rilevante solo e nei limiti in cui incida sulla possibilità di guadagno (così, ad esempio, se il danneggiato è un noto chirurgo la somma dovuta a titolo di risarcimento è di molto superiore a quella dovuta ad un disoccupato). Il danno alla persona, dunque, non è da considerare come «perdita economica che deriva al leso da una determinata modificazione peggiorativa della sua capacità lavorativa», bensì come lesione alla integrità psico-fisica in sé considerata, cioè danno connesso al valore uomo nella sua concreta dimensione: valore che non è riconducibile alla sola attitudine a produrre ricchezza ma è collegato alla somma delle funzioni naturali dell'individuo. L'affermarsi della autonoma figura del danno biologico, così delineato come danno ingiusto non patrimoniale (anche se economicamente valutabile), ha prodotto due importanti conseguenze: a) innanzitutto, si supera definitivamente la tesi restrittiva tradizionale secondo la quale sono risarcibili ex art. 2043 solo i danni di natura patrimoniale, mentre i danni non patrimoniali ricadono sotto la limitata risarcibilità prevista dall'art. 2059 (oggi il «danno ingiusto» di cui all'art. 2043 è interpretato estensivamente cioè comprensivo sia del danno patrimoniale che non patrimoniale; il «danno non patrimoniale» di cui all'art. 2059, invece, è definito danno morale collegato alle sofferenze ed ai dolori conseguenti alla commissione di un reato); b) in secondo luogo, la liquidazione del danno [v. 2057] non si fonda più su criteri legati alla capacità di produrre reddito, bensì su criteri equitativi idonei ad evitare forme di diseguaglianza economico-sociale.
(5) L'art. 18, l. 8-7-1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) dispone: «1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che compromettano l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato. 2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all'articolo 22 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. 3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo. 4. Le assicurazioni di cui al precedente articolo 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza. 5. Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi. 6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali. 7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale. 8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove sia possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile. 9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al t.u. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con r.d. 14 aprile 1910, n. 639».
Il fondamento della responsabilità aquiliana ex art. 2043 è rinvenuto nel principio del neminem laedere; esso presuppone la colpevolezza (dolo o colpa) dell'agente, una condotta riprovevole in quanto oggettivamente antigiuridica e la produzione di un danno ingiusto. La dottrina moderna ha osservato che tale responsabilità assolve contemporaneamente ad una funzione riparatoria, sanzionatoria e di prevenzione [v. Libro IV, Titolo IX].
Il volume offre uno sguardo completo sulla disciplina in materia di risarcimento del danno derivante da errore del giudice e dal malfunzionamento dell'apparato giudiziario. Attraverso l'analisi della giurisprudenza di legittimità, supportata da chiavi di lettura dottrinarie, l'opera costituisce un valido strumento di lavoro per rilevare facilmente le problematiche del sistema per poi analizzare i possibili rimedi alle questioni di maggiore interesse pratico. Particolare attenzione... (continua)
Il corso di diritto civile è uno strumento, insieme di approfondimento e di aggiornamento, che intende percorrere l'intero programma di questa materia affascinante facendo il punto sulle questioni giurisprudenziali e dottrinali più attuali e rilevanti. In altre parole un vero e proprio corso in sei fascicoli, che completa e aggiorna i manuali istituzionali, offrendo al lettore la marcia in più in vista delle prove d'esame. L'attento aggiornamento giurisprudenziale ne... (continua)
Il tema delle responsabilità per i danni agli investitori in strumenti finanziari viene qui indagato in una particolare prospettiva. L'approccio tendente a concentrare l'attenzione sul momento dell'informazione finanziaria scorretta lascia spazio ad una più ampia considerazione della responsabilità dei terzi concorrenti nell'illecito nel segno di una rivalutazione delle clausole generali di responsabilità civile, rispetto alle figure speciali di illecito. La... (continua)
Il volume affronta il dovere di sorveglianza che la legislazione e la prassi giuridica impongono nei più diversi contesti del quotidiano sia in ragione di un pregresso rapporto contrattuale, che in virtù del generale principio del neminem laedere. Scopo della presente pubblicazione è, allora, tentare il rinvenimento del più equo punto di incontro tra legittime istanze risarcitorie ed altrettanto giustificabili esigenze di ridimensionamento del dovere di... (continua)