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Diffondere video con la propria amante è reato di diffamazione, anche se i video vengono mostrati agli amici

Diffondere video con la propria amante è reato di diffamazione, anche se i video vengono mostrati agli amici
La divulgazione della relazione extraconiugale, per di più corredata a comprovata anche dalla possibilità di visionare filmati di momenti intimi dei due amanti, assume un valore offensivo della reputazione.
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 7856 del 19 febbraio 2018, ha avuto modo di fornire alcune interessanti precisazioni in merito al reato di “diffamazione”, di cui all’art. 595 c.p.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista un soggetto, che era stato condannato, sia in primo che in secondo grado, per il reato di “diffamazione”, commesso in danno di una donna.

Nello specifico, l’imputato era stato ritenuto penalmente responsabile per aver diffuso, nell’ambiente di vita della donna, “la notizia di aver avuto una relazione con lei e di essere in possesso di filmati che lo ritraevano in momenti di intimità” con la stessa.

Ritenendo la decisione ingiusta, l’imputato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Osservava il ricorrente, in proposito, che il giudice avrebbe erroneamente confermato la sua penale responsabilità, senza tenere in adeguata considerazione il fatto che “la persona offesa aveva avuto necessità di ripristinare la propria immagine di moglie e madre di famiglia” e che, quindi, avrebbe dovuto essere rigorosamente esaminata l’attendibilità delle sue dichiarazioni.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle considerazioni svolte dall’imputato, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, in proposito, che il giudice d’appello aveva, del tutto adeguatamente, motivato la propria decisione, che si fondava sulle dichiarazioni rese dai testimoni, i quali “avevano riferito di aver incontrato l'imputato, che aveva loro parlato della sua relazione con la donna, proponendo, altresì di visionare alcuni filmati relativi a momenti di intimità intrattenuti con lei”.

Secondo la Cassazione, dunque, il comportamento dell’imputato era stato “correttamente giudicato diffamatorio”, dal momento che “la divulgazione della relazione extraconiugale, per di più corredata a comprovata anche dalla possibilità di visionare filmati di momenti intimi dei due amanti, assume un valore intrinsecamente offensivo della reputazione, intesa come il senso della propria dignità personale nella opinione degli altri ed in sostanza nella considerazione sociale”.

Tale tipo di relazione, infatti, secondo la Corte, “appare significativa di un comportamento contrario al comune sentire ed ai canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati".


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