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Articolo 416 bis 1 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/10/2025]

Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose

Dispositivo dell'art. 416 bis 1 Codice Penale

Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i delitti di cui all'articolo 416 bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma(1).

Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio(2).

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 5 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.
(2) Comma aggiunto dalla L. 24 maggio 2023, n. 60.

Ratio Legis

La norma in commento ritrova la propria ratio nella volontà di contrastare in modo più deciso le manifestazioni di mafiosità, allorquando il soggetto ponga in essere un comportamento caratterizzato da un nesso con la forza intimidatrice dell’associazione di stampo mafioso.

Spiegazione dell'art. 416 bis 1 Codice Penale

L’art. 416-bis.1 c.p. (introdotto dal d.lgs. n. 21 del 2018 e poi modificato dalla L. n. 60 del 2023) prende in considerazione circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose.

Si tratta di circostanze ad effetto speciale: la loro applicazione determina una variazione (aumento o diminuzione) della pena da un terzo alla metà.

Ai sensi del comma 1, in relazione ai delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo, sono previste le due aggravanti del c.d. metodo mafioso e dell’agevolazione mafiosa.

L’aggravante dell’avvalersi del metodo mafioso è circostanza oggettiva in quanto concerne le modalità della condotta. Essa si realizza quando il soggetto si avvale delle condizioni previste dall’art. 416 bis del c.p., consistenti nell’impiego della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.
Per giurisprudenza consolidata, ai fini di tale aggravante, è sufficiente che il soggetto adotti una condotta che abbia un carattere tipicamente mafioso. Dunque, questa aggravante non presuppone necessariamente l’esistenza di un’associazione di tipo mafioso.
Secondo l’orientamento della Cassazione, l’aggravante in esame è applicabile sia ai partecipi all’associazione, sia a coloro che non appartengono ad alcun sodalizio criminoso.

Invece, l’aggravante dell’agevolazione mafiosa è caratterizzata dal profilo del dolo specifico: ossia, lo scopo di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso con il delitto realizzato deve costituire l’obiettivo “diretto” della condotta. In particolare, la Cassazione ha affermato che tale circostanza ha natura soggettiva, inerendo il motivo a delinquere.
Secondo la giurisprudenza, questa circostanza presuppone l’esistenza dell’associazione che l’agente vuole agevolare (al contrario di quanto visto per l’aggravante del metodo mafioso).
Seguendo l’impostazione della giurisprudenza, l’aggravante in commento trova applicazione sia nei confronti dei partecipi all’associazione mafiosa, sia nei confronti dei non partecipi.

Peraltro, a norma dell’ultimo comma (inserito dalla L. n. 60 del 2023), per i delitti aggravati dalle circostanze appena viste si procede sempre d’ufficio.

Il comma 2 considera poi l’ipotesi del concorso di circostanze eterogenee. Nello specifico, in presenza di attenuanti diverse da quelle di cui all’art. 98 del c.p. ed all’art. 114 del c.p., l’aggravante del metodo mafioso o dell’agevolazione mafiosa deve essere esclusa dal giudizio di bilanciamento: cioè, le diminuzioni di pena dovranno essere fatte sulla pena che risulta dall’aumento derivante dall’applicazione dell’aggravante.

Ancora, a norma del comma 3, è prevista una circostanza attenuante in relazione al caso in cui il soggetto, indagato o imputato per delitti ex art. 416-bis c.p. o per delitti aggravati ai sensi della norma in commento, dissociandosi dal vincolo criminoso che lo lega agli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, anche collaborando con l’autorità di polizia giudiziaria per raccogliere elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti o per l’individuazione o la cattura gli autori dei reati.

Il comma 4 precisa che, nel caso di dissociazione operosa di cui al comma 3, non trova applicazione né l’aggravante prevista dal comma 1, né la disciplina stabilita dal comma 2 per l'ipotesi di concorso tra circostanze eterogenee.

Massime relative all'art. 416 bis 1 Codice Penale

Cass. pen. n. 31325/2025

In tema di estorsione, nel caso in cui il metodo mafioso si concretizzi in una minaccia "silente", posta in essere da soggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso ed evocativa della capacità criminale del sodalizio, l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen, richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., può concorrere con quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso, posto che la prima è volta a punire la maggiore pericolosità dimostrata, in concreto, dall'associato dedito anche alla consumazione di rapine ed estorsioni, mentre la seconda sanziona la maggiore capacità intimidatoria della condotta, realizzabile anche dal non associato.

Cass. pen. n. 27809/2025

In tema di procurata inosservanza di pena, ai fini dell'applicabilità dell'aggravante della finalità di agevolazione di associazione di tipo mafioso, è necessario che le prove raccolte consentano di dimostrare non soltanto la consapevolezza da parte dell'indagato della identità e degli specifici connotati del boss favorito, ma anche che quest'ultimo, nel periodo dell'ottenuto favoreggiamento, sia rimasto titolare, in base ad una fondata ipotesi ricostruttiva, della capacità di continuare a dirigere l'associazione di riferimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'aggravante in relazione alla condotta dell'imputato che, predisponendo un "bunker" dotato di sistemi di sicurezza, aveva garantito la sorveglianza, l'assistenza materiale e la riservatezza degli incontri del latitante funzionali allo svolgimento del suo ruolo direttivo della locale organizzazione di tipo mafioso).

Cass. pen. n. 15724/2025

In tema di estorsione, la configurabilità, nei confronti di soggetto già condannato per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, dell'aggravante dell'utilizzo di metodologia mafiosa richiede la dimostrazione che sia stato, chiaramente e inequivocabilmente, evocato un collegamento con la forza intimidatrice del vincolo associativo, desumibile dalle modalità dell'azione, che devono essere tali da incutere nella vittima il timore del coinvolgimento del gruppo criminale e non del singolo agente, sussistendo, solo in tal caso, sia la minaccia, quale elemento costitutivo dell'estorsione, sia l'intimidazione, richiamante il collegamento con il sodalizio mafioso.

Cass. pen. n. 9101/2025

L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. può essere riconosciuta anche se il soggetto agente non appartiene formalmente a un'associazione di tipo mafioso, qualora le modalità esecutive della condotta siano tali da evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, anche se la minaccia è cd. silente o indiretta

Cass. pen. n. 34126/2024

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, deve intendersi "impresa mafiosa" quella che, indipendentemente da chi ne sia formalmente il titolare, per le modalità del controllo su di essa operato dal sodalizio criminoso, o per il metodo mafioso utilizzato per affermarsi sul mercato, per conquistare e/o mantenere una posizione dominante, oppure per il conferimento o per la distrazione di quote degli utili da parte o a favore dell'associazione criminale di riferimento, sia a quest'ultima completamente asservita, divenendone uno strumento operativo, sicché, per effetto di ciascuna delle predette condizioni, l'intera attività aziendale risulti inquinata dalla presenza di risorse illecite, rendendosi impossibile distinguere tra capitali leciti e illeciti, posta l'irreversibile contaminazione dell'accumulo di ricchezza.

Cass. pen. n. 28061/2024

In tema di rapina, l'agire professionale, violento e organizzato non è sufficiente "ex se" per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso", di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., essendo necessaria la ragionevole percezione, anche solo ipotetica, da parte della persona offesa della provenienza dell'attività delittuosa da un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso. (In motivazione, la Corte ha individuato gli indici idonei ad ingenerare nella persona offesa una più accentuata condizione di minorata difesa indotta dalla parvenza di un agire mafioso nella consapevolezza della presenza, nel territorio di riferimento, di sodalizi criminali, negli espliciti richiami all'appartenenza o alla vicinanza a tali sodalizi e nelle concrete modalità di coercizione poste in essere).

Cass. pen. n. 19741/2024

In tema di pene detentive brevi, il divieto di sostituzione della pena nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4-bis l. 26 luglio 1975, n. 354, previsto dall'art. 59, comma 1, lett. d), l. 24 novembre 1981, n. 689, opera per tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis, c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, inclusi quelli tentati.

Cass. pen. n. 24553/2024

In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela sancita dall'art. 275, comma 3, c.p.p. può essere superata, con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, c.p., a condizione che si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del cd. "tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo.

Cass. pen. n. 51231/2023

La circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., risponde, nello stigmatizzare un metodo e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le volte in cui l'evocazione della contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di condotte estorsive, dovendo il giudice limitarsi a controllare che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune. La circostanza aggravante in esame ha, infatti, la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta, che devono evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. E' configurabile, quindi, l'aggravante laddove la condotta delittuosa sia stata, come nel caso di specie, oggettivamente funzionale a creare nella vittima la peculiare condizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici, provenienti non da un singolo ma di un intero gruppo di stampo mafioso.

Cass. pen. n. 2331/2023

L'utilizzo del metodo mafioso nella riscossione di un preteso credito non è incompatibile con il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, non comportando il raggiungimento di una finalità ulteriore rispetto alla riscossione, pur se è possibile valorizzare tale aggravante, in uno ad altri elementi, quale dato sintomatico del dolo di estorsione.

Cass. pen. n. 49353/2023

Nella valutazione che deve essere compiuta, nell'ambito della presunzione di pericolosità prefigurata dall'art. 275 c.p.p., comma 3, in riferimento alle ipotesi aggravate ex art. 416-bis.1 c.p. (analogamente a quanto nella specie contestato a A.A., in relazione all'attentato mortale in danno di B.B.), gli elementi indiziari che si richiedono per superare il giudizio presuntivo non possono coincidere con quelli richiesti per l'associato. In tali ipotesi delittuose, infatti, non vi è alcun legame associativo da rescindere, anche tenuto conto del fatto che il collegamento funzionale dell'agente al sodalizio criminale può essere connotato da sporadicità o addirittura da occasionalità. Ne discende che, in questo caso, il giudizio di pericolosità non può prescindere dalle emergenze indiziarie, in relazione alle quali occorre verificare se il rischio di ulteriori condotte illecite, (analoghe a quelle contestate a A.A., riguardanti l'omicidio di B.B.), sia concreto e reso probabile dai collegamenti funzionali esistenti tra l'indagato e l'ambiente camorristico di riferimento.

Cass. pen. n. 45335/2023

L'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modifiche, in legge 12 luglio 1991, n. 203 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.), è configurabile anche con riferimento al delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (Fattispecie in cui la circostanza è stata ritenuta sussistente per essere stata garantita la presenza monopolistica dell'associazione dedita al narcotraffico nel territorio controllato da un sodalizio mafioso, nel contesto della strategia di estensione delle attività criminose di quest'ultimo).

Cass. pen. n. 37621/2023

L'aggravante della premeditazione si applica anche al concorrente che non abbia direttamente premeditato il reato nel caso in cui lo stesso abbia acquisito, prima che si sia esaurito il proprio apporto volontario all'evento criminoso, l'effettiva conoscenza della altrui premeditazione.

Cass. pen. n. 32569/2023

In tema di estorsione, ove ricorra l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., non può trovare applicazione l'attenuante della lieve entità del fatto, introdotta, in relazione a tale delitto, con sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023.

Cass. pen. n. 34786/2023

Ai fini della configurabilità dell'aggravante del "metodo mafioso", di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica, che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività. (Fattispecie relativa al delitto di usura, in cui la Corte ha affermato che la notoria appartenenza del correo a un clan camorristico storico, la spregiudicatezza delle richieste usurarie provenienti dagli indagati e l'utilizzo di espressioni tipiche dell'agire mafioso, consentissero di ritenere integrato "il metodo delinquenziale mafioso").

Cass. pen. n. 37154/2023

È inapplicabile l'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. alla condotta di favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. realizzata dalla moglie di soggetto latitante il quale rivesta una posizione apicale all'interno di un gruppo criminale mafioso, ove caratterizzata da una generalizzata, preventiva e continuativa messa a disposizione (nella specie, mediante appoggi logistici e la fornitura di veicoli "bonificati" da microspie per gli spostamenti, schede telefoniche, denaro) volta ad eludere le ricerche dell'autorità giudiziaria, trattandosi di condotta non necessitata né riconducibile ai soli rapporti affettivo-familiari.

Cass. pen. n. 32126/2023

L'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1, comma primo, seconda parte, cod. pen., di natura soggettiva e caratterizzata da dolo intenzionale, si comunica al compartecipe del reato che sia stato consapevole della finalità perseguita dai concorrenti di agevolare il sodalizio mafioso, non potendo, invece, ritenersi sufficiente la semplice consapevolezza, da parte del predetto, dell'esistenza e dell'operatività di un'organizzazione sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. e dell'appartenenza ad essa dei concorrenti, che rivestano posizioni apicali.

Cass. pen. n. 11352/2023

La circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa, implica necessariamente la prova dell'esistenza reale e non semplicemente supposta di essa.

Cass. pen. n. 6683/2023

In tema di estorsione, la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso non è esclusa dal fatto che la vittima delle minacce abbia assunto un atteggiamento "dialettico" rispetto alle ingiuste richieste, ciò non determinando il venir meno della portata intimidatoria delle stesse. (Fattispecie in cui la Corte ha valutato corretta la decisione con la quale si era escluso che la riduzione, da parte della vittima, della somma da consegnare nell'immediato all'estorsore, che ne pretendeva una d'importo più elevato, facesse venir meno la particolare e qualificata portata intimidatoria della richiesta estorsiva e, quindi, la sussistenza dell'aggravante).

Cass. pen. n. 10332/2022

Rientrano fra le attribuzioni della Procura distrettuale antimafia i reati che, pur non formalmente aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., risultino comunque connessi con l'attività delle associazioni mafiose.

Cass. pen. n. 4822/2022

In tema di associazione di tipo mafioso, risponde del più grave delitto di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. il reggente di una cosca di 'ndrangheta nominato sostituto dal capo cosca detenuto e da questi incaricato delle trattative con gli esponenti di altri gruppi criminali per la spartizione dei profitti illeciti ovvero di portare a termine le attività estorsive indicategli, rivestendo le funzioni di guida e di comando proprie del capo, nonché quelle dell'organizzatore che provvede ad assicurare il funzionamento e l'operatività del sodalizio criminale.

In tema di reati aggravati ex art. 416-bis.1. cod. pen., trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., che, per i reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., non prevede un termine massimo, sicché, in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine minimo fissato dall'art. 157, cod. pen. e pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito.

Cass. pen. n. 45536/2022

Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., la finalità perseguita dall'autore del delitto, onde evitare il rischio della diluizione della circostanza nella semplice contestualità ambientale, dev'essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova, sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio.

Cass. pen. n. 38770/2022

E' configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato.

Cass. pen. n. 18438/2022

La confessione può giustificare la concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen. a condizione che il giudice apprezzi favorevolmente la veridicità, la genuinità e l'attendibilità del narrato, dando conto, con motivazione logica, degli elementi di conferma eventualmente acquisiti e dei motivi per i quali debba escludersi il sospetto di un intento autocalunniatorio.

Cass. pen. n. 9526/2021

Nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. deve essere esclusa dal giudizio di bilanciamento, in quanto, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, ad essa non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., ma l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 416-bis.1 cod. pen., ove è previsto l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà.

Cass. pen. n. 25912/2021

In tema di associazione mafiosa, non integra la violazione del divieto di "bis in idem" l'esercizio dell'azione penale per delitto aggravato dalla circostanza prevista ex art. 416-bis.1 cod. pen. nei confronti di soggetto già condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, in quanto la condotta integrante l'aggravante non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso, dovendosi ritenere sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'associazione.

Cass. pen. n. 23241/2021

In tema di favoreggiamento personale, è configurabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell'autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione.

Cass. pen. n. 23335/2021

Ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nella forma dell'agevolazione mafiosa, quando la continuativa erogazione di danaro a una consorteria di tal tipo da parte di un imprenditore sia finalizzata a ottenere "protezione" e sostegno nell'acquisizione di commesse economiche. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile la circostanza in relazione al reato previsto dall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, essendo questo finalizzato a procurare, in modo occulto, la provvista necessaria all'anzidetta erogazione).

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