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Articolo 416 bis 1 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/10/2025]

Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose

Dispositivo dell'art. 416 bis 1 Codice Penale

Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i delitti di cui all'articolo 416 bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma(1).

Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio(2).

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 5 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.
(2) Comma aggiunto dalla L. 24 maggio 2023, n. 60.

Ratio Legis

La norma in commento ritrova la propria ratio nella volontà di contrastare in modo più deciso le manifestazioni di mafiosità, allorquando il soggetto ponga in essere un comportamento caratterizzato da un nesso con la forza intimidatrice dell’associazione di stampo mafioso.

Spiegazione dell'art. 416 bis 1 Codice Penale

L’art. 416-bis.1 c.p. (introdotto dal d.lgs. n. 21 del 2018 e poi modificato dalla L. n. 60 del 2023) prende in considerazione circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose.

Si tratta di circostanze ad effetto speciale: la loro applicazione determina una variazione (aumento o diminuzione) della pena da un terzo alla metà.

Ai sensi del comma 1, in relazione ai delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo, sono previste le due aggravanti del c.d. metodo mafioso e dell’agevolazione mafiosa.

L’aggravante dell’avvalersi del metodo mafioso è circostanza oggettiva in quanto concerne le modalità della condotta. Essa si realizza quando il soggetto si avvale delle condizioni previste dall’art. 416 bis del c.p., consistenti nell’impiego della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.
Per giurisprudenza consolidata, ai fini di tale aggravante, è sufficiente che il soggetto adotti una condotta che abbia un carattere tipicamente mafioso. Dunque, questa aggravante non presuppone necessariamente l’esistenza di un’associazione di tipo mafioso.
Secondo l’orientamento della Cassazione, l’aggravante in esame è applicabile sia ai partecipi all’associazione, sia a coloro che non appartengono ad alcun sodalizio criminoso.

Invece, l’aggravante dell’agevolazione mafiosa è caratterizzata dal profilo del dolo specifico: ossia, lo scopo di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso con il delitto realizzato deve costituire l’obiettivo “diretto” della condotta. In particolare, la Cassazione ha affermato che tale circostanza ha natura soggettiva, inerendo il motivo a delinquere.
Secondo la giurisprudenza, questa circostanza presuppone l’esistenza dell’associazione che l’agente vuole agevolare (al contrario di quanto visto per l’aggravante del metodo mafioso).
Seguendo l’impostazione della giurisprudenza, l’aggravante in commento trova applicazione sia nei confronti dei partecipi all’associazione mafiosa, sia nei confronti dei non partecipi.

Peraltro, a norma dell’ultimo comma (inserito dalla L. n. 60 del 2023), per i delitti aggravati dalle circostanze appena viste si procede sempre d’ufficio.

Il comma 2 considera poi l’ipotesi del concorso di circostanze eterogenee. Nello specifico, in presenza di attenuanti diverse da quelle di cui all’art. 98 del c.p. ed all’art. 114 del c.p., l’aggravante del metodo mafioso o dell’agevolazione mafiosa deve essere esclusa dal giudizio di bilanciamento: cioè, le diminuzioni di pena dovranno essere fatte sulla pena che risulta dall’aumento derivante dall’applicazione dell’aggravante.

Ancora, a norma del comma 3, è prevista una circostanza attenuante in relazione al caso in cui il soggetto, indagato o imputato per delitti ex art. 416-bis c.p. o per delitti aggravati ai sensi della norma in commento, dissociandosi dal vincolo criminoso che lo lega agli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, anche collaborando con l’autorità di polizia giudiziaria per raccogliere elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti o per l’individuazione o la cattura gli autori dei reati.

Il comma 4 precisa che, nel caso di dissociazione operosa di cui al comma 3, non trova applicazione né l’aggravante prevista dal comma 1, né la disciplina stabilita dal comma 2 per l'ipotesi di concorso tra circostanze eterogenee.

Massime relative all'art. 416 bis 1 Codice Penale

Cass. pen. n. 34126/2024

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, deve intendersi "impresa mafiosa" quella che, indipendentemente da chi ne sia formalmente il titolare, per le modalità del controllo su di essa operato dal sodalizio criminoso, o per il metodo mafioso utilizzato per affermarsi sul mercato, per conquistare e/o mantenere una posizione dominante, oppure per il conferimento o per la distrazione di quote degli utili da parte o a favore dell'associazione criminale di riferimento, sia a quest'ultima completamente asservita, divenendone uno strumento operativo, sicché, per effetto di ciascuna delle predette condizioni, l'intera attività aziendale risulti inquinata dalla presenza di risorse illecite, rendendosi impossibile distinguere tra capitali leciti e illeciti, posta l'irreversibile contaminazione dell'accumulo di ricchezza.

Cass. pen. n. 19741/2024

In tema di pene detentive brevi, il divieto di sostituzione della pena nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4-bis l. 26 luglio 1975, n. 354, previsto dall'art. 59, comma 1, lett. d), l. 24 novembre 1981, n. 689, opera per tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis, c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, inclusi quelli tentati.

Cass. pen. n. 24553/2024

In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela sancita dall'art. 275, comma 3, c.p.p. può essere superata, con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, c.p., a condizione che si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del cd. "tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo.

Cass. pen. n. 2331/2023

L'utilizzo del metodo mafioso nella riscossione di un preteso credito non è incompatibile con il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, non comportando il raggiungimento di una finalità ulteriore rispetto alla riscossione, pur se è possibile valorizzare tale aggravante, in uno ad altri elementi, quale dato sintomatico del dolo di estorsione.

Cass. pen. n. 11352/2023

La circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa, implica necessariamente la prova dell'esistenza reale e non semplicemente supposta di essa.

Cass. pen. n. 4822/2022

In tema di associazione di tipo mafioso, risponde del più grave delitto di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. il reggente di una cosca di 'ndrangheta nominato sostituto dal capo cosca detenuto e da questi incaricato delle trattative con gli esponenti di altri gruppi criminali per la spartizione dei profitti illeciti ovvero di portare a termine le attività estorsive indicategli, rivestendo le funzioni di guida e di comando proprie del capo, nonché quelle dell'organizzatore che provvede ad assicurare il funzionamento e l'operatività del sodalizio criminale.

In tema di reati aggravati ex art. 416-bis.1. cod. pen., trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., che, per i reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., non prevede un termine massimo, sicché, in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine minimo fissato dall'art. 157, cod. pen. e pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito.

Cass. pen. n. 45536/2022

Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., la finalità perseguita dall'autore del delitto, onde evitare il rischio della diluizione della circostanza nella semplice contestualità ambientale, dev'essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova, sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio.

Cass. pen. n. 38770/2022

E' configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato.

Cass. pen. n. 18438/2022

La confessione può giustificare la concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen. a condizione che il giudice apprezzi favorevolmente la veridicità, la genuinità e l'attendibilità del narrato, dando conto, con motivazione logica, degli elementi di conferma eventualmente acquisiti e dei motivi per i quali debba escludersi il sospetto di un intento autocalunniatorio.

Cass. pen. n. 9526/2021

Nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. deve essere esclusa dal giudizio di bilanciamento, in quanto, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, ad essa non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., ma l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 416-bis.1 cod. pen., ove è previsto l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà.

Cass. pen. n. 25912/2021

In tema di associazione mafiosa, non integra la violazione del divieto di "bis in idem" l'esercizio dell'azione penale per delitto aggravato dalla circostanza prevista ex art. 416-bis.1 cod. pen. nei confronti di soggetto già condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, in quanto la condotta integrante l'aggravante non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso, dovendosi ritenere sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'associazione.

Cass. pen. n. 23241/2021

In tema di favoreggiamento personale, è configurabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell'autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione.

Cass. pen. n. 23335/2021

Ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nella forma dell'agevolazione mafiosa, quando la continuativa erogazione di danaro a una consorteria di tal tipo da parte di un imprenditore sia finalizzata a ottenere "protezione" e sostegno nell'acquisizione di commesse economiche. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile la circostanza in relazione al reato previsto dall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, essendo questo finalizzato a procurare, in modo occulto, la provvista necessaria all'anzidetta erogazione).

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