(massima n. 1)
L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. può essere riconosciuta anche se il soggetto agente non appartiene formalmente a un'associazione di tipo mafioso, qualora le modalità esecutive della condotta siano tali da evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, anche se la minaccia è cd. silente o indiretta